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Congedo ordinario: ultime sentenze

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Congedo ordinario: ultime sentenze

Autore: Redazione | 18/11/2020

Diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità; esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione; monetizzazione.

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Diritto al congedo ordinario

Il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ancorché il dipendente sia cessato dal servizio a domanda.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 11/05/2020, n.4898

Irrinunciabilità alla fruizione del congedo ordinario

Pur sussistendo la regola generale della irrinunciabilità alla fruizione del congedo ordinario, tuttavia va riconosciuto al dipendente il diritto ad una indennità sostitutiva, in forza del principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, principio enucleato dall’art. 36 della Costituzione.

Ciò anche in considerazione del carattere indisponibile del diritto al riposo, nonché del fatto della non imputabilità all’interessato del mancato godimento delle ferie.

L’indennità in parola ha, ovviamente, natura riparatoria, essendone configurabile la corresponsione non già quale retribuzione, bensì, quale extrema ratio, a titolo risarcitorio, nella eccezionale ipotesi che, per esigenze oggettive, il lavoratore debba rinunciare al normale godimento delle ferie. Stante la detta natura giuridica, alla fattispecie non è applicabile l’istituto della rivalutazione monetaria.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 23/04/2015, n.373

Monetizzazione del congedo ordinario non fruito

Il diritto alla ‘monetizzazione’ del ‘congedo ordinario (non fruito)’ matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire ( id est : non abbia potuto disporre e godere delle sue ‘ferie’) a cagione ed in ragione di obiettive

‘esigenze di servizio’ o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili. Fra queste ultime ‘svetta’ il caso della insorgenza di una malattia.

È applicabile alla fattispecie l’articolo 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi

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argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il

“collocamento in aspettativa per infermità” (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di “cessazione dal servizio per infermità”; posizione che in forza della citata norma dà certamente titolo all’ottenimento dell’invocato compenso sostitutivo.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 27/02/2020, n.319

Congedo ordinario: programmazione e fruizione

Come si desume dall’art. 9 del Nuovo Accordo Quadro Nazionale pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2018, il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio.

In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Accordo quadro nazionale (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018) ed entro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all’entrata in vigore del predetto accordo.

T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 17/01/2020, n.1

Congedo ordinario e recuperi compensativi

Il dipendente pubblico che voglia fruire del congedo ordinario o dei recuperi compensativi è onerato di presentare richiesta scritta al dirigente da cui dipende gerarchicamente, il quale, laddove sussistano esigenze di servizio improcrastinabili, può anche negare la concessione del congedo o del recupero, ma sempre per iscritto, il che peraltro consente al dipendente di disporre di una prova scritta che gli consente di poter eventualmente rivendicare in futuro i propri diritti ingiustamente conculcati.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 05/07/2019, n.459

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Congedo ordinario dei magistrati

Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l’impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso. (In motivazione la Corte ha precisato che il regime giuridico non è mutato per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha ridotto il periodo di sospensione a quello di congedo ordinario dei magistrati).

Cassazione penale sez. V, 24/02/2017, n.18328

Riduzione del congedo ordinario dei magistrati

È inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, censurato, per violazione degli artt. 3 e 77, comma 2, Cost., nella parte in cui dispone la riduzione sia del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, sia del congedo ordinario dei magistrati, con efficacia a decorrere dall’anno 2015.

Nell’itinerario argomentativo seguito dal giudice a quo non è ravvisabile alcun elemento che chiarisca le ragioni per le quali egli ritiene di dover fare applicazione delle disposizioni censurate per consentire la prosecuzione del procedimento in corso.

In particolare, non si spiega perché il giudice si ritenga obbligato a fissare l’udienza per l’assunzione della prova testimoniale proprio in una data non più ricompresa nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali per effetto del comma 1 della norma impugnata e risulta ancor meno dimostrata la necessaria applicazione della previsione relativa alla riduzione del periodo di congedo ordinario dei magistrati, di cui al comma 2 della medesima norma (sentt. nn. 255 del 1987, 49 del 1990, 186 del 2013, 172 del 2014, 178 del 2015; ord. nn. 183, 187 del 2015).

Corte Costituzionale, 05/11/2015, n.222

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Congedo ordinario: presupposto per la monetizzazione

Il diritto del pubblico dipendente alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire ( id est : non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione ed in ragione di obiettive esigenze di servizio o, comunque, per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili, e fra queste ultime è da annoverare il caso della insorgenza di una malattia e, a maggior ragione, se dipesa da causa di servizio.

Consiglio di Stato sez. III, 21/03/2016, n.1138

Mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto

L’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità” – deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 08/07/2015, n.2249

Il diritto al congedo ordinario maturato in aspettativa per infermità

In tema di compenso sostitutivo relativo al periodo di congedo ordinario non fruito, alla luce dell’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sezione X,

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del 20 luglio 2016 (causa C-341/15), deve ritenersi che il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ancorché il dipendente sia cessato dal servizio « a domanda » .

Consiglio di Stato sez. I, 20/01/2020, n.154

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