Gentile contribuente,
La Società AIPA S.p.a., comunica che la presente nota informativa è stata predisposta in base alla normativa attualmente in vigore, si segnala tuttavia, che il Governo, entro il 10 dicembre, potrebbe apportare ulteriori modifiche alle aliquote attualmente vigenti.
I.M.U.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI
GUIDA AL CONTRIBUENTE SALDO/CONGUAGLIO DI DICEMBRE 2012
Che cos’è l’IMU:
è l’IMPOSTA sul patrimonio immobiliare introdotta dal 2012 per legge, dovuta da chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni, comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
L’IMU sostituisce I.C.I. ed assorbe la quota di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali dovute su redditi fondiari degli immobili (con una serie di eccezioni tra cui gli immobili di persone fisiche locati).
Chi deve pagare l’IMU:
Il proprietario od il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su beni immobili. In caso di concessione di aree demaniali ovvero di leasing immobiliare, il concessionario o locatario deve versare l’IMU.
In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’IMU complessivamente dovuta.
Quali sono gli immobili soggetti ad IMU:
Tutti i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni, sia ad uso agricolo che non coltivati.
Definizione di Fabbricato
E’ l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Definizione di Terreno Agricolo
Si intende l’area non edificabile, non coltivata ovvero adibita all'esercizio delle attività agricole indicate nell'articolo 2135 del codice civile; sono quindi assoggettati ad IMU anche i terreni incolti.
Definizione di Area Fabbricabile
si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio, in base al piano regolatore od altri strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
Come si calcola la base imponibile IMU
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobile.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell'art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
Il Concessionario AIPA S.p.A.
Sportello Polifunzionale delle Entrate Corso Alessandria 62 - 15057 TORTONA (AL)
CITTA’ DI TORTONA Provincia di Alessandria
Corso Alessandria 62 - 15057 TORTONA (AL)
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti la base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
Nel caso di terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola si applicano le seguenti riduzioni:
a) del 100% dell'imposta gravante sulla parte di valore fino a € 6.000;
b) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500;
c) del 50% per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
d) del 25% per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.
La parte di valore che supera i 32.000 € è soggetta all’IMU senza alcuna riduzione.
Il pagamento dell’IMU relativa ai fabbricati rurali è regolato per il 2012 da norme specifiche.
Fabbricati rurali strumentali: acconto entro il 18 giugno, pari al 30% dell’imposta dovuta annua ad aliquota di base, da conguagliare al momento del saldo (17 dicembre), sulla base delle modifiche disposte dal Comune o dal Governo (entro il 10 dicembre);
Fabbricati rurali (strumentali e non) in corso di accatastamento entro il prossimo novembre: pagamento a saldo in unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012, sulla base della disciplina definitiva del tributo.
A chi versare L’IMU:
L’imposta sull’abitazione principale e sulle sue pertinenze e l’imposta sui fabbricati agricoli strumentali deve essere versata interamente al Comune di Tortona. L’imposta per gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni è ripartita tra STATO e COMUNE DI Tortona.
Quanto si paga di IMU:
L’imposta si paga in percentuale al valore del fabbricato, dell’area edificabile o terreno ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. L’aliquota ordinaria prevista nel Comune di Tortona è pari a 10,6‰ del valore.
Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente.
Agevolazioni per l’abitazione principale e pertinenze
L’aliquota prevista nel Comune di Tortona è pari a 6‰ del valore; dall'imposta dovuta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e ripartita tra le persone proprietarie e residenti.
Per il 2012 è prevista una MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’unità insieme al nucleo famigliare, rapportata al periodo dell'anno in cui permane il requisito dell’età e ripartita tra i genitori proprietari.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400 (importo massimo della detrazione maggiorata è 600 Euro).
Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione ai sensi dell’articolo 817 del codice civile. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le seguenti unità immobiliari secondo la vigente classificazione catastale, purché non locate:
autorimesse o posti auto classificati in categoria catastale C6;
unità immobiliari adibite a cantina o soffitta classificate in categoria catastale C2;
unità immobiliari classificate in categoria catastale C7.
Si dovrà operare nel senso che all’importo complessivo dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze potrà essere sottratta la detrazione spettante.
Quanto si è pagato in acconto:
Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria doveva essere effettuato in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dalla legge entro il 18 giugno 2012; solo per l’imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze il contribuente aveva facoltà di versare l’acconto in due rate pari al 33% dell'imposta, sempre calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dalla legge, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre 2012.
Quanto si paga a saldo:
Per l’anno 2012 le aliquote e detrazioni utilizzate per il calcolo della prima rata erano state definite solo in via provvisoria; con deliberazione di C.C. n. 48 del 29/6/12 sono state approvate le aliquote e detrazioni definitive, Conseguentemente entro il 17 dicembre 2012 dovrà essere fatto il versamento a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima (ed eventuale seconda rata già versata), sulla base delle aliquote e misura di detrazione definitive, di cui alla seguente tabella riassuntiva, che devono essere utilizzate per determinare la rata di dicembre:
ALIQUOTE E DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE
ALIQUOTA 6‰ ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE
DETRAZIONI
Detrazione base € 200,00
Maggiorazione detrazione pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (importo massimo € 400,00)
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alle relative unità immobiliari si applicano l’aliquota e le detrazioni per abitazione principale.
ALTRI FABBRICATI, TERRENI ed AREE EDIFICABILI
ALIQUOTA 10,6‰ Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze (garage non di pertinenza dell’abitazione principale, unità immobiliari locate ect.), terreni ed aree edificabili
.
ALIQUOTA
RIDOTTA 2‰ Per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Aliquote e detrazioni deliberate nell’anno 2012
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 10,6‰ (aumento del 3‰ rispetto all’aliquota base del 7,6‰);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 6‰ (aumento del 2‰ rispetto all’aliquota base del 4‰);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2‰ (nessun aumento deliberato).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto è stato effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base. Soltanto con la rata a saldo (entro il 17 dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dal Comune di Tortona (o dal Governo, in caso di
emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
Come si versa l'IMU
Il versamento della prima rata può essere effettuato esclusivamente mediante modello F24, come di seguito meglio descritto (estratto del modello unificato):
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Codice ente/ Immob. Numero rateazione/ anno di Codice comune Ravv. Variati Acc. Saldo immobili codice tributo mese rif. Riferimento importi a debito versati importi a credito compensati
Con il modello F24 i contribuenti potranno:
versare l’I.M.U. presso qualsiasi sportello bancario e postale (il codice comune di Tortona è: L304);
compensare il debito IMU con l’eventuale credito derivante da imposte statali;
versare con un unico modello l’IMU dovuta a località diverse.
Il modello F24 è disponibile gratuitamente presso tutti gli istituti bancari e gli uffici postali ed è scaricabile in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello va compilato nella sezione IMU E ALTRI ENTI LOCALI.
I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione IMU ed altri tributi locali", sono:
Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912 …
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 …
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923 …
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924 …
Attualmente tutti gli istituti di credito e gli uffici postali sono autorizzati a ritirare il modello F24 IMU; tale modalità di versamento non prevede il pagamento di commissioni.
Il bollettino postale (modello non ancora ufficiale ad oggi) potrà essere utilizzato solo per il saldo dal 1/12/2012 al 17/12/2012.
Modalità e scadenze di versamento saldo 2012:
La quota di spettanza dello STATO, attualmente, è sempre pari al 3,8‰ di quanto calcolato su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali.
La quota di competenza dovrà essere versata allo Stato contestualmente al versamento dell’IMU al Comune rispettando le modalità e le scadenze di seguito indicate:
Tipologia Scadenza rate Modalità di pagamento % Imposta da versare Ab.pr.+ Pertinenze 17 dicembre F24 o bollettino (modello non
ancora ufficiale)
Conguaglio su versamento giugno- settembre
100% secondo semestre Seconda casa/
altri fabbricati
17 dicembre F24 o bollettino (modello non ancora ufficiale)
Conguaglio su versamento giugno 100% secondo semestre
Nel calcolo del saldo, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso sulla base delle differenti aliquote di spettanza tra Comune (6,8‰) e Stato (3,8‰), riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato.
L'importo finale in euro da corrispondere al Comune deve essere arrotondato all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L 3 0 4 , ,
, ,
, ,
, , ± SALDO(G-H)
Detrazione , TOTALE G , H ,
Non si fa luogo al versamento se l’imposta totale da versare per l’intero anno è uguale od inferiore a € 12,00. Qualora l’acconto risulti dovuto in misura inferiore a tale limite, ma l’imposta complessiva risulti maggiore, il versamento complessivo è effettuato in sede di saldo.
Dichiarazione IMU:
Tutti i contribuenti possessori di immobili al 1 gennaio 2012 la cui situazione ai fini IMU è variata rispetto l’anno precedente devono effettuare la dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione IMU è disciplinata dal decreto legislativo n.23/2011 ed è obbligatoria entro 90 giorni dall'inizio del possesso dell'immobile o dal verificarsi delle variazioni rilevanti. Attualmente per il periodo compreso tra gennaio settembre 2012, la scadenza è stata rinviata al 30 novembre (possibile un ulteriore rinvio al 31 gennaio 2012).
La presentazione della dichiarazione IMU è necessaria, ad esempio, per far valere il diritto alle agevolazioni previste dalla normativa vigente o per comunicare variazioni al comune ai fini del computo dell'imposta (eventuali riduzioni per inagibilità, immobili d'interesse storico, immobili locati con contratti agevolati, assegnatario di casa coniugale etc….) , oppure nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano acquisibili tramite la banca dati catastale.
COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO?
L’omesso, tardivo o parziale versamento dell’IMU dovuta alla scadenze previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30 % degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del ravvedimento operoso, attraverso il versamento spontaneo di:
imposta dovuta e non versata,
sanzione amministrativa nella misura ridotta, interessi legali maturati.
La possibilità di effettuare il ravvedimento opera a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento relative all’anno 2012.
Nei riquadri sottostanti sono indicate le misure delle sanzioni ridotte e degli interessi legali previsti dalla vigente normativa, nonché le scadenze utili per beneficiare delle riduzioni.
Sanzioni per RAVVEDIMENTO “SPRINT” su versamento scadenza 17 dicembre
Sanzione dal 1° al 14° giorno di ritardo incremento dello 0,2% a giorno sino al raggiungimento del 2,8% Interessi del 0,007% al giorno sulla tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1°
giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento
18/12/2012 1° giorno 0,2% 25/12/2012 8° giorno 1,6%
19/12/2012 2° giorno 0,4% 26/12/2012 9° giorno 1,8%
20/12/2012 3° giorno 0,6% 27/12/2012 10° giorno 2,0%
21/12/2012 4° giorno 0,8% 28/12/2012 11° giorno 2,2%
22/12/2012 5° giorno 1,0% 29/12/2012 12° giorno 2,4%
23/12/2012 6° giorno 1,2% 30/12/2012 13° giorno 2,6%
24/12/2012 7° giorno 1,4% 31/12/2012 14° giorno 2,8%
RAVVEDIMENTO “BREVE” su versamento scadenza 17 dicembre
Dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento (16 gennaio 2013)
SANZIONE INTERESSI
3 % della tassa dovuta e non versata (pari a 1/10 della sanzione intera)
2,5% annuo (0,007% al giorno) della tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento
RAVVEDIMENTO “LUNGO” su versamento scadenza 17 dicembre Oltre 30 giorni e sino al 16 dicembre 2013
SANZIONE INTERESSI
3,75 % della tassa dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione intera)
2,5% annuo (0,007% al giorno) della tassa dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento
La Società AIPA S.p.a, comunica che la presente nota informativa è stata predisposta in base alla normativa attualmente vigente, lo stesso ufficio invita i gentili contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IMU e a consultare nei prossimi mesi eventuali aggiornamenti presenti sul sito web alla seguente pagina:
http://www.aipaweb.info/tortona/
oppure rivolgersi presso:
AIPA S.p.A. – Sportello Polifunzionale delle Entrate – Comune di Tortona – C.so Alessandria 62 – 15057 Tortona (Al) Orari: Da Lunedì a Venerdì 8:30 – 12:30
Lunedì, Martedì, e Giovedì 14:30 – 17:30 tel./fax 0131/866363 - email: [email protected]
Nella speranza di aver fatto cosa gradita nell’illustrazione delle modalità previste dalla Legge e per un sempre migliore rapporto collaborativo con l’utenza si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
Tortona, 15 Novembre 2012