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OGGETTO: Pratica num. 283/VV/2021. Quesito in merito al criterio di scelta «in ordine di ruolo» di cui al comma 2 art. 143 Circ. CSM Tabelle 20-22.

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OGGETTO: Pratica num. 283/VV/2021. Quesito in merito al criterio di scelta «in ordine di ruolo» di cui al comma 2 art. 143 Circ. CSM Tabelle 20-22.

(delibera 9 giugno 2021) Il Consiglio

rilevato che con nota del XXX il Presidente del Tribunale di XXX ha chiesto “se il criterio di scelta

«in ordine di ruolo» di cui al comma 2 art. 143 Circ. CSM Tabelle 20-22, debba essere inteso sulla base della posizione dei Mot nella graduatoria di merito finale ... o se invece debba rinvenirsi sulla base della graduatoria depurata dai punteggi aggiuntivi, alla luce della sola votazione di concorso”;

OSSERVA

Il Presidente del Tribunale di XXX ha rappresentato che sono stati assegnati all’ufficio 7 M.O.T.

nominati con D.M. 3.1.2020, di cui cinque destinati alla sezione unica penale e due assegnati al settore civile, “per i quali ultimi si pone l’esigenza di interpello interno, potendosi esprimere preferenza tra la Sezione 2^, che tratta contenzioso civile ordinario, e la Sezione 4^, che tratta materia specialistica nel settore famiglia/giudice tutelare/successioni”. Ha, quindi, chiesto, in ipotesi di preferenza di entrambe le colleghe per la medesima sezione, quale dovesse scegliere per prima e se, in particolare, dovesse aversi riguardo alla posizione occupata da ciascun magistrato nella graduatoria “secondo votazione di concorso” ovvero nella graduatoria formata dal Consiglio ai fini della scelta delle sedi, comprensiva dei punteggi aggiuntivi allo scopo riconosciuti.

Come noto, l’art. 143 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022 (di seguito: Circolare), disciplinando l’“Individuazione dei posti da assegnare e scelta”, prevede:

“1. Subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell’ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire.

2. I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai magistrati ordinari in tirocinio destinati all’ufficio la scelta, in ordine di ruolo”.

Il Presidente del Tribunale di XXX, al fine di superare un’incertezza interpretativa relativa al secondo comma dell’art 143 cit., chiede chiarimenti sul significato dell’espressione “in ordine di ruolo” e, dunque, sul criterio di assegnazione dei posti ai MOT, oggetto delle variazioni da adottare da parte dei dirigenti ex artt. 144 e 145 della Circolare1.

In verità, il ruolo cui fa riferimento l’art. 143 altro non è che il ruolo di anzianità della magistratura

1 Come noto, l’articolo 144 statuisce: “1. Le proposte di variazione tabellare, la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell’ufficio assegnatogli, sono senza indugio comunicate, attraverso il sistema informatico, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario competente e ai magistrati interessati”.

L’articolo 145 prevede: “1. Le proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell’ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili.

2. La modifica è tempestivamente comunicata, attraverso il sistema informatico, al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

3. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell’azione disciplinare”.

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2

ex art. 55 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3), consultabile da parte di tutti i magistrati sul sito intranet cosmag.

Ebbene, tale ruolo, per quanto in particolare concerne i Magistrati Ordinari in Tirocinio che devono ancora prendere possesso nella prima sede (e la cui posizione, di norma, è immune da vicende che pure possono verificarsi nel corso della vita professionale2 incidendo sulla posizione del magistrato nel ruolo), è determinato dalla graduatoria che forma la commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati gli orali, sulla base del punteggio conseguito dai candidati all’esito delle prove, nonchè dei titoli di preferenza stabiliti ex lege3. Detta graduatoria (che si potrebbe definire, per comodità, “di concorso”) è trasmessa, con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, che l’approva e delibera la nomina dei vincitori; seguono i corrispondenti decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori emanati dal Ministro della giustizia (art. 12, comma 1 Legge 24 marzo 1958, n. 195 e art. 8 Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

È, dunque, tale graduatoria che, determinando la posizione nel ruolo, rileva allorquando il dirigente debba assegnare la posizione tabellare ai M.O.T. destinati al suo ufficio quale prima sede.

Vi è poi, come segnala il dirigente, un’altra e differente graduatoria prevista dall’art. 5 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod., redatta dal Consiglio Superiore prima della fine del tirocinio generico dei M.O.T., tenendo conto della graduatoria “di concorso” di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei criteri definiti dallo stesso Consiglio con specifica delibera al fine di attribuire rilievo, ai soli fini dell’assegnazione della prima sede, ad esigenze di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare e della maternità o paternità. Tale graduatoria (che potremmo definire “graduatoria per la prima sede”) è strettamente funzionale all’individuazione della posizione sulla base della quale ciascun M.O.T. preindicherà, in un’apposita seduta fissata innanzi alla Terza Commissione, la sede cui sarà assegnato alla fine del tirocinio mirato, una volta conferitegli le funzioni giurisdizionali. Successivamente la graduatoria in questione non ha alcuna validità e non riveste alcun rilievo. In particolare, è bene chiarire che le eventuali “precedenze” (legate ad esigenze di salute ex L. 104/1992 o al ricongiungimento al coniuge militare ex artt. 2, co. 22 L. 150/2005 e 17 L. 266 del 1999) nonché i punteggi aggiuntivi riconosciuti (ad esempio per motivi di riavvicinamento al coniuge) dal Consiglio al momento della formazione della graduatoria di cui al citato at. 5 non incidono in alcun modo sul ruolo di anzianità della magistratura ed esauriscono i loro effetti nell’ambito della procedura destinata all’individuazione delle sedi cui saranno assegnati i MOT alla fine del tirocinio mirato.

Al fine di chiarire quanto innanzi affermato, può essere utile ricorrere ad un esempio concreto. Si ipotizzi che ad un ufficio giudicante, con due posti vacanti al settore civile, vengano destinati due M.O.T., che nella “graduatoria di concorso” occupano il 100° e il 150° posto. Il M.O.T. che occupa il 150° posto della “graduatoria di concorso” (e che, quindi, segue l’altro nel ruolo di anzianità nella magistratura) ha scelto per primo l’ufficio di destinazione in base alla graduatoria formata “per la prima sede”: vanta, per ragione di salute personali, un diritto di prescelta assoluta che lo pone come primo nell’ambito di detta graduatoria. Tale circostanza non muta la sua posizione nel ruolo di anzianità e, pertanto, allorquando i due colleghi si troveranno a concorrere per l’assegnazione dei due ruoli del civile (uno, ad esempio, semispecializzato in materia di contratti e l’altro in materia di successioni e divisioni), dovrà considerarsi primo il M.O.T. che nella “graduatoria di merito”

occupa il posto n. 100 e, pertanto, precede l’altro nel ruolo.

2 In proposito giova ricordare che, in caso di valutazione di professionalità negativa o non positiva, in caso di mancato conseguimento della valutazione di professionalità astrattamente dovuta in base al decreto di nomina, o per qualunque perdita di anzianità, anche per ragioni disciplinari, il magistrato retrocede nell’anzianità di ruolo nei termini indicati dal ruolo di anzianità nella magistratura.

3 Si tratta dei titoli di preferenza previsti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che operano a parità di merito, nonché a parità di merito e titoli. Inoltre, l’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

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3 Tanto premesso,

delibera

di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di XXX con nota del XXX nel senso che:

- l’espressione “in ordine di ruolo” di cui all’art. 143 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022 si riferisce alla posizione occupata dal M.O.T. nel ruolo di anzianità della magistratura;

- la graduatoria formata ai sensi dell’art. 5 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ.

mod. esaurisce i propri effetti nell’ambito della procedura destinata all’individuazione delle sedi cui saranno assegnati i MOT alla fine del tirocinio mirato.”

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