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OGGETTO: Pratica num. 20/XX/2021

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OGGETTO: Pratica num. 20/XX/2021 Modifica dell’art. 19 della circolare n. 22581\2015 in ordine all’incarico di componente del Consiglio direttivo delle scuole di specializzazione per le professioni legali, previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999.

(delibera 19 maggio 2021)

“La tematica di cui all’oggetto è regolata dalle seguenti fonti normative:

- art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, che così dispone: “113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza; 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati”;

- art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997, che così dispone: “nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio”;

- art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, emesso in attuazione del suddetto art.

17, comma 114, della legge n. 127\1997 e che così dispone: “il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato”.

Dunque, il compito in tale materia del Consiglio superiore della magistratura è quello di designare, su richiesta del direttore di ciascuna Scuola di specializzazione per le professioni legali (d’ora in avanti, per brevità espositiva, Sspl), una rosa di quattro magistrati all’interno della quale il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza sceglierà i due componenti del Consiglio direttivo della Sspl.

Appare opportuno regolare la fattispecie, all’uopo integrando la circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015. Invero, la partecipazione al Consiglio direttivo delle SSPL è, allo stato della vigente circolare, non facilmente ed agevolmente inquadrabile né nel novero delle attività liberamente espletabili di cui all’art. 1 della stessa circolare (con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’art. 1.5, lettera b), che si riferisce agli “incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge”;

invero, nel caso di specie la legge prevede la necessaria partecipazione pro quota dei magistrati

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ordinari ma non ne stabilisce le modalità di designazione) né negli “incarichi di docenza”, pur se conferiti dalle SSPL, disciplinati dall’articolo 19 della suddetta circolare.

Si tratta, invero, di un incarico peculiare sia per la sua natura, in quanto funzionale al perseguimento di interessi di natura collettiva, ossia la preparazione dei laureati in giurisprudenza alle professioni forensi, sia per la procedura individuata dal decreto ministeriale 537/1999 sopra indicato, sicché risulta necessario regolamentare la fattispecie in via di normazione secondaria.

Sotto questo profilo, appare inopportuno (anche in ossequio alla prassi ultradecennale formatasi in Consiglio sin dalla prima deliberazione dell'11 maggio 2000) assoggettare tale incarico alla procedura autorizzativa prevista per gli incarichi di docenza, poiché ciò comporterebbe un duplice intervento del Consiglio, con conseguente appesantimento della procedura.

Allo stesso tempo, è però necessario che il Consiglio mantenga uno spazio valutativo non soltanto nella comparazione tra più richiedenti ma anche nel giudizio sull’idoneità del singolo magistrato richiedente a svolgere l’attività in oggetto, così come del resto previsto per le docenze alle SSPL, con particolare riferimento, in primo luogo, alla verifica dell’insussistenza delle circostanze indicate in via generale dall’art. 10 della circolare, tutte legate ad una determinata condizione soggettiva del magistrato, che devono ritenersi ostative allo svolgimento dell’attività. Inoltre, è bene che il Consiglio possa valutare se il magistrato che abbia proposto domanda abbia trattato o deciso, nell’ultimo triennio, controversie in cui sia stata o sia parte la SSPL ovvero l’Università nel cui seno la SSPL è costituita; sotto questo profilo, seppure l’esistenza di un corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico non costituisca un fattore ostativo, è bene che il Consiglio sia informato dell’eventuale compenso previsto, per una più compiuta valutazione.

Appare altresì opportuno cristallizzare nella normativa secondaria che l’incarico in oggetto non contempli alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell’attività giudiziaria.

A tal fine costituisce un’equilibrata soluzione quella di aggiungere il seguente comma 8 all’art. 19 della circolare n. 22581\2015: “L’attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell’attività giudiziaria. Al fine dell’individuazione della rosa di nominativi di cui all’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6). Il Consiglio, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all’individuazione della rosa dei nominativi sulla base dei criteri indicati nell’interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione. A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6)”.

Per le stesse ragioni appare opportuno modificare la rubrica dell’art. 19 nei termini che seguono:

“Incarichi di docenza di breve durata. Incarichi conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL”: la nuova rubrica indica che sono regolati nell’articolo, oltre agli incarichi per docenze di breve durata da parte di altri Enti, indicati nel testo, anche tutti gli incarichi conferiti dalle SSPL e non solo quelli di docenza.

Tanto premesso,

delibera

- di aggiungere all’art. 19 della circolare n. 22581\2015 il seguente comma 8: “L’attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell’attività giudiziaria. Al fine dell’individuazione della rosa di nominativi di cui all’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6). Il Consiglio, in presenza di

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più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all’individuazione della rosa dei nominativi sulla base dei criteri indicati nell’interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione. A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6)”;

- di modificare la rubrica dell’art. 19 della circolare n. 22581\2015 nei termini che seguono:

“Incarichi di docenza di breve durata. Incarichi conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali SSPL”.

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