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COMUNE DI PEIO. Provincia di Trento VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 174 DEL

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COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 174 DEL 17.12.2018

REALIZZAZIONE AREA LUDICO-SPORTIVA A COGOLO IN LOC. PLANET.

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ S.W.M. SNC DI SANTINI WALTER E MIRKO CON SEDE IN PEIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

OGGETTO:

L'anno Duemiladiciotto, addì Diciassette, del mese di Dicembre, alle ore 09:00, nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente

DALPEZ ANGELO SINDACO

Presente

MORESCHINI PAOLO VICESINDACO

Presente

FRAMBA FRANCESCO ASSESSORE

Assente

MARINI VIVIANA ASSESSORE

Presente

PRETTI MAURO ASSESSORE

Presenti: n. 4 Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dalpez Angelo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pubblicata all'albo il 19.12.2018 per n. 10 giorni naturali consecutivi.

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DELIBERA N° 174 DEL 17/12/2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE AREA LUDICO-SPORTIVA A COGOLO IN LOC. PLANET. AUTORIZZAZIONE ACQUISTO AREA INTERESSATA DAI LAVORI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ S.W.M. SNC DI SANTINI WALTER E MIRKO CON SEDE IN PEIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 di data 30 novembre 2016 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione dell’area ludico-sportiva a Cogolo in loc. Planet predisposto dall’arch. Micheletti Claudio - C.F. MCH CLD 70R10 L378N - della società di progettazione A2 STUDIO SRL con sede in Trento - P.IVA 01787050226, incaricato con determinazione del Segretario Comunale n. 508 di data 22 dicembre 2015 che presenta un importo complessivo di Euro 3.500.000,00, di cui Euro 2.249.625,00 per lavori a base d’asta ed Euro 1.250.375,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Preso atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 di data 29 novembre 2017 è stata approvata la revisione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione dell’area ludico-sportiva a Cogolo in loc. Planet predisposta dall’arch. Micheletti Claudio - C.F. MCH CLD 70R10 L378N - della società di progettazione A2 STUDIO SRL con sede in Trento - P.IVA 01787050226, incaricato con determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria - Affari Generali n. 170 di data 07 novembre 2017 che presenta un importo complessivo di Euro 4.500.000,00, di cui Euro 3.097.298,58 per lavori a base d’asta ed Euro 1.402.701,42 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Preso atto che l’opera di cui sopra sarà realizzata su aree di proprietà privata e che pertanto si deve ora procedere all’acquisizione da parte del Comune delle stesse.

Evidenziato che il progetto prevede idoneo importo per l’acquisizione delle aree interessate e che l’acquisto di che trattasi è contabilizzato nel bilancio di previsione in corso.

Fatto presente che tra le aree interessate dall’intervento è prevista la neo formata p.f. 924/2 di mq 1141 di proprietà della società S.W.M. Snc di Santini Walter e Mirko con sede in Peio.

Visto il frazionamento n. 143/2018 di data 23 luglio 2018, presentato dal p.i. Pretti Alberto dello Studio Tecnico Associato 2000 con sede in Cogolo di Peio ed approvato in data 15 novembre 2018 dal Servizio Catasto - Ufficio del Catasto di Malè.

Evidenziato che la proprietà si è dichiarata disponibile a vendere l’area di cui trattasi sulla base di una equa stima predisposta dal Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica - Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”.

Vista la perizia di stima di data 15 novembre 2017 - prot. n. 6720, asseverata nella stessa data dal Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cles (TN), redatta dal Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica - Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”

che indica che il valore della particella di cui trattasi è valutato in Euro 15,00 al mq.

Visto il certificato di destinazione urbanistica della particella interessata dalla compravendita.

Visto lo schema di contratto predisposto dal Segretario Comunale che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la spesa relativa all’acquisto della neo formata p.f. 924/2 C.C. Cogolo ammonta ad Euro 17.115,00 (15,00 Euro/mq x 1141 mq) oltre ad Iva 22% per complessivi Euro 20.880,30 (trattasi di bene strumentale della società) e che per lo stesso verrà emessa regolare fattura da parte della società venditrice.

Accertata la disponibilità al capitolo 3653 - PCF U.2.02.02.01.999 - missione 6 - programma 1 del bilancio 2018.

Preso atto che trattasi di spesa avente natura straordinaria che viene finanziata con i contributi c/annualità che verranno accertati a fine anno al capitolo 1121 - PCF E.4.02.06.02.001 del bilancio 2018, salvo modifiche alle modalità di finanziamento che dovessero intervenire in corso d’anno.

Verificato infine che, ai sensi dell’art. 9 della L.P. 23/90 e s.m. e i., le spese derivanti dalla stipulazione del contratto suddetto, sono a carico del Comune di Peio in quanto si tratta di acquisti effettuati in luogo della procedura espropriativa.

Preso atto che le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, ammontanti ad Euro 705,04 (Euro 200,00 imposta di registro, Euro 200,00 imposta ipotecaria, Euro 125,00 imposta di bollo ed Euro 180,04 diritti di segreteria) vengono impegnate per Euro 325,00 (imposta registro e imposta di bollo) al capitolo 175 - PCF U.1.02.01.02.001 - missione 1 - programma 2 del bilancio 2018, per Euro 200,00 (imposta ipotecaria) al capitolo 176 - PCF U.1.02.01.99.999 - missione 1 - programma 2 del bilancio 2018 e per Euro 180,04 (diritti di segreteria) al capitolo 177 - PCF U.1.02.01.99.999 - missione 1 - programma 2 del bilancio 2018 e ritenuto di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il giro contabile interno al capitolo 300 - PCF E.3.01.02.01.032 del bilancio 2018 (diritti di segreteria).

(3)

DELIBERA N° 174 DEL 17/12/2018

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che i contratti aventi ad oggetto l’acquisto di terreni non rientrano tra quelli previsti dall’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto l’articolo 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 che abroga le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili.

Viste le disposizioni della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i. che detta la normativa in materia di attività contrattuale dei Comuni ed in particolare l’articolo 36 ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..

Preso atto che il Segretario Comunale provvederà alla stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa.

Richiamati la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 23 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e successivi provvedimenti di modifica.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 di data 12 luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020 ed individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 4 di data 12 luglio 2018 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

entrambi espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell’articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 di data 23 dicembre 2000 e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, al fine della realizzazione dell’area ludico-sportiva in loc. Planet l’acquisizione dalla società S.W.M. Snc di Santini Walter e Mirko con sede in Peio della neo formata p.f. 924/2 (1141 mq) C.C.

Cogolo, al prezzo di Euro 17.115,00 oltre ad Iva 22% per complessivi Euro 20.880,30 (trattasi di bene strumentale della società) come meglio indicato nella perizia di stima di data 15 novembre 2017 - prot. n. 6720, asseverata nella stessa data dal Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cles (TN), redatta dal Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica - Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole”, ed alle condizioni meglio indicate nello schema di contratto di compravendita, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che contestualmente viene approvato.

2. Di autorizzare il Sindaco ad avvenuta esecutività della presente deliberazione alla sottoscrizione del contratto di acquisto della realità indicata al punto precedente ed a compiere ogni atto necessario e conseguente per il suo buon fine.

3. Di dare atto che il Segretario Comunale provvederà alla stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa.

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DELIBERA N° 174 DEL 17/12/2018

4. Di dare atto che alla spesa derivante dalla compravendita, quantificata in complessivi Euro 20.880,30, si provvederà con fondi iscritti al capitolo 3653 - PCF U.2.02.02.01.999 - missione 6 - programma 1 del bilancio 2018, precisando che trattasi di spesa avente natura straordinaria che viene finanziata con i contributi c/annualità che verranno accertati a fine anno al capitolo 1121 - PCF E.4.02.06.02.001 del bilancio 2018, salvo modifiche alle modalità di finanziamento che dovessero intervenire in corso d’anno.

5. Di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, ammontanti ad Euro 705,04 (Euro 200,00 imposta di registro, Euro 200,00 imposta ipotecaria, Euro 125,00 imposta di bollo ed Euro 180,04 diritti di segreteria) vengono impegnate per Euro 325,00 (imposta registro e imposta di bollo) al capitolo 175 - PCF U.1.02.01.02.001 - missione 1 - programma 2 del bilancio 2018, per Euro 200,00 (imposta ipotecaria) al capitolo 176 - PCF U.1.02.01.99.999 - missione 1 - programma 2 del bilancio 2018 e per Euro 180,04 (diritti di segreteria) al capitolo 177 - PCF U.1.02.01.99.999 - missione 1 - programma 2 del bilancio 2018 e ritenuto di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il giro contabile interno al capitolo 300 - PCF E.3.01.02.01.032 del bilancio 2018 (diritti di segreteria).

6. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018.

7. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

8. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’Albo Comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l’urgenza di provvedere in merito.

Visto l’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

(5)

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2

**********************

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gasperini dott. Alberto Peio, 17/12/2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

F.to Pretti rag. Tiziana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Peio, 17/12/2018

Importo Anno

Capitolo Articolo Esercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice

2018 300 0 2018 180,04

E E.3.01.02.01.032 174GC/1

2018 175 0 2018 325,00

U U.1.02.01.02.001 174GC/1

2018 177 0 2018 180,04

U U.1.02.01.99.999 174GC/2

2018 3653 0 2018 20.880,30

U U.2.02.02.01.999 174GC/3

2018 176 0 2018 200,00

U U.1.02.01.99.999 174GC/4

(6)

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Gasperini dott. Alberto IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dalpez Angelo

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Gasperini dott. Alberto

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 19/12/2018 al giorno 29/12/2018.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, immediatamente eseguibile.

Gasperini dott. Alberto IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE Peio, lì

Gasperini dott. Alberto

(7)

COMUNE DI PEIO PROVINCIA DI TRENTO Repubblica italiana

REP. N° _____

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

L’anno __________ addì ___ (_________) del mese di ________ alle ore ___

in Peio (TN), nella Residenza Municipale, aventi a me Gasperini dott. Alberto, Segre- tario del Comune di Peio, tenuto a rogare i contratti di detto Ente in ossequio a quan- to disposto dall’art. 137 e 166 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile sono personalmente comparsi i Signori:--- - DALPEZ ANGELO, nato a Malè (TN) il 23.12.1949 e residente a Peio (TN), Frazione Cogolo - Via A. Degasperi, n. 18, in qualità di Sindaco del Comune di Peio, domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Peio - C.F. 00308670223;--- - SANTINI BRUNO, nato a Peio (TN) il 20.01.1940 e residente a Peio (TN), Via G. Casarotti, n. 41 - C.F. STNBRN40A20G419H, SANTINI WALTER, nato a Cles (TN) il 15.04.1972 e residente a Peio (TN), Via G. Casarotti, n. 41 - C.F.

STNWTR72D15C794N e SANTINI MIRKO, nato a Cles (TN) 06.10.1975 e residente a Ossana (TN), Via Dell’Artigianato, n. 52 - C.F. STNMRK75R06C794V , i quali intervengono in nome e per conto, quali legali rappresentanti, della società S.W.M. Snc di Santini Walter e Mirko con sede in Peio, C.F. e P.IVA 02039800228.- Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, di comune accordo le parti summenzionate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni ed

(8)

intervengono in rappresentanza dei rispettivi soggetti e dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, necessari alla stipula del seguente atto, premettono quanto segue:---

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ di data ________, che verrà presentata in sede di intavolazione, è stato autorizzato l’acquisto della neo formata p.f. 924/2 C.C. Cogolo.--- Visto il frazionamento n. 143/2018 di data 23 luglio 2018, presentato dal p.i. Pretti Alberto dello Studio Tecnico Associato 2000 con sede in Cogolo di Peio ed approvato in data 15 novembre 2018 dal Servizio Catasto - Ufficio del Catasto di Malè, che verrà presentato in sede di intavolazione.--- Che dalla perizia estimativa di data 15 novembre 2017 - prot. n. 6720, che verrà presentata in sede di intavolazione, inerente la particella sopra descritta, asseverata nella stessa data dal Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cles (TN), redatta dal Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica - Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” - Giuffrida geom. Sebastiano, emerge che il valore della particella per la quale si provvede all’acquisto è il seguente:--- - neo formata p.f. 924/2 C.C. Cogolo: Euro 17.115,00 (15,00 Euro/mq x 1141 mq), di proprietà della società S.W.M. Snc di Santini Walter e Mirko con sede in Peio.--- Ciò premesso è da considerarsi parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, allo scopo di perfezionare gli atti di cui in premessa, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, lettera a) della L.P. n. 16 di data 09 agosto 2013 pubblicata sul BUR n. 33/1-11 del 13 agosto 2013:---

(9)

Art. 1 Oggetto

1. La società W.M. Snc di Santini Walter e Mirko con sede in Peio vende e trasferi- sce al Comune di Peio, qui rappresentato dal Sindaco - Signor Dalpez Angelo nato a Malè (TN) il 23.12.1949 e residente in Peio (TN), Frazione Cogolo - Via A. Degasperi, n. 18, che acquista ed accetta la piena proprietà della seguente realità in C.C. Cogolo:- - intera neo formata p.f. 924/2, costituente bene strumentale della società stessa - Coltura Pascolo, Classe 3, mq 1141, Reddito Dominicale Euro 0,65, Reddito Agrario Euro 0,53.--- Il terreno di cui al presente atto viene trasferito a corpo, nello stato di fatto e di dirit- to in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e perti- nenza, usi, azioni, servitù ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risul- tante dal Libro Fondiario competente, con tutti i diritti relativi e per legge congiunti.-

Art. 2 Corrispettivo

Il prezzo della presente compravendita è dalle parti convenuto ed accettato in com- plessivi:--- - Euro 17.115,00 (diconsi Euro diciassettemilacentoquindici e zero centesimi) per quanto riguarda la neo formata p.f. 924/2 C.C. Cogolo (15,00 Euro/mq x 1141 mq) ol- tre ad Iva 22% per complessivi Euro 20.880,30 (diconsi Euro ventimilaottocentoot- tanta e trenta centesimi), trattandosi di bene strumentale della società.--- Le parti contraenti, richiamate sulle sanzioni penali a cui possono essere soggette in caso di dichiarazioni false o reticenti secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 dichiarano:--- - il pagamento del prezzo della presente compravendita viene effettuato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, previa ricezione di fattura, mediante mandato di pagamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

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sul conto corrente della società venditrice;--- - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 22, del Decreto Legislativo 04 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione della Legge 04 agosto 2006, n.

248, che non si sono avvalse dell’opera di un mediatore;--- - di rinunciare all’iscrizione dell’ipoteca legale ai sensi dell’articolo 2834 C.C., esonerando da ogni responsabilità al riguardo il competente signor Conservatore del Libro Fondiario.--- Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 marzo 1975, n. 151 la parte venditrice dichiara che quanto trasferito è bene personale.---

Art. 3 Garanzie

La parte venditrice garantisce la piena proprietà di quanto in oggetto e la sua libertà da pesi, vincoli, oneri, privilegi, ipoteche o altre iscrizioni pregiudizievoli.---

Art. 4 Modalità di acquisizione

La parte acquirente viene immessa da oggi nel pieno possesso di quanto acquistato e da oggi ne potrà godere i frutti sopportandone i relativi pesi ed oneri.---

Art. 5 Intavolazione

Le parti consentono all’intavolazione del presente atto ad istanza del Segretario Co- munale, in qualità di Ufficiale Rogante, con notifica del Decreto Tavolare in un unico esteso presso il Comune di Peio presso il quale le parti eleggono domicilio speciale, autorizzando la notifica dell’emanazione del Decreto Tavolare in un unico esempla- re.---

Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, al presente contratto è allegato il certificato di destinazione urbanistica di data 27 ottobre 2017 contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti il terreno oggetto di com-

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pravendita del presente atto, rilasciato dall’Ufficio Tecnico - Area Edilizia Privata - Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” e le parti dichiarano che successiva- mente a tale data non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici.---

Art. 7 Terreni non percorsi da fuoco

Le parti dichiarano altresì, con riferimento all’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 che il soprassuolo del terreno non è stato percorso dal fuoco negli ultimi quin- dici anni.---

Art. 8 Spese

Ai sensi dell’articolo 1475 del Codice Civile tutte le spese contrattuali e fiscali dipen- denti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente.--- E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da perso- na di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 5 pagine a video, dandone let- tura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 16.02.1913, n. 89, nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto.--- In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presen- te documento informatico in formato pdf con firma digitale.--- Letto, accettato ed in conferma sottoscritto.--- COMUNE DI PEIO - IL SINDACO

- Dalpez Angelo - LA PARTE VENDITRICE

SOCIETÀ S.W.M. SNC DI SANTINI WALTER E MIRKO - I LEGALI RAPPRESENTANTI

- Santini Walter - - Santini Bruno - - Santini Mirko -

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