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Imposta di registro per i conferimenti in società straniere. Esterovestizione

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Imposta di registro per i conferimenti in società straniere.

Esterovestizione

written by Ditelo Voi | 12/04/2017

Rilievi giurisprudenziali sull’onere della prova.

Capita di sovente che l’Amministrazione finanziaria accerti la regolarità della tassazione degli atti di conferimento di beni in società straniere in seguito ad aumenti di capitale, soprattutto in relazione all’imposta di registro.

Nell’anno 2014, un gruppo di società di nazionalità inglese ha ricevuto, rispettivamente allo specifico caso, la notifica di avvisi di liquidazione dell’imposta suppletiva da parte dell’Agenzia delle Entrate di Napoli, per il recupero dell’imposta di Registro con l’aliquota ordinaria del 7% (art. 4 punto 1 lettera a della Tariffa Parte 1 del D.P.R. 131/86) non ritenendo applicabile ai casi di specie l’aliquota agevolativa in misura fissa di € 168,00, già versata in base alla nota IV dell’art. 4 della Tariffa Parte 1 del D.P.R. 131/86.

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Secondo quest’ultima normativa richiamata, l’eccezione agevolativa “registro in misura fissa anziché proporzionale” è applicabile se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione Europea, poiché la connazionalità farebbe presupporre una cessione di beni, come tale assoggettabile all’imposta proporzionale al valore degli beni conferiti.

L’Agenzia delle Entrate, sovente, come nel caso delle quattro società inglesi, ha escluso che esse potessero agevolarsi del pagamento dell’imposta di Registro in misura fissa, sull’erroneo presupposto che le società conferitarie non avessero sede effettiva estera (ossia a Londra).

L’assunto della Agenzia delle Entrate è sorretto, negli avvisi di liquidazione, da una serie di “errate” supposizioni: assenza di uffici propri in Inghilterra ed assenza di dipendenti ivi impiegati; assenza in bilancio di costi di gestione amministrativa;

bilanci di esercizio presentati come puro adempimento di un obbligo camerale senza evidenza degli immobili ubicati in Italia, senza indicazione dei correlati ricavi da locazione e con evidenza di aumenti di capitale sottoscritti ma non ancora versati e, da ultimo, richiamando due antiquate sentenze della Corte di Cassazione del 1958 ed una successiva del 1984. Secondo l’Agenzia delle Entrate poi, l’aver presentato la dichiarazione dei redditi in Italia per gli immobili conferiti, rafforzerebbe il concetto di “esterovestizione” delle società inglesi.

L’assistenza legale delle parti conferenti e conferitarie è stata assunta dall’Avv.

Francesco Palumbo del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) che ha svolto la difesa ribaltando l’onere della prova dell’esterovestizione in capo alla Agenzia delle Entrate e non viceversa, come reclamato da quest’ultima negli avvisi ed in atti difensivi.

Essi, senza l’inversione dell’onere della prova, hanno dimostrato attraverso i Certificati di iscrizione alla Companies House per l’Inghilterra ed in Galles di aver le rispettive sedi a Londra e di aver alle proprie dipendenze del personale ivi collocato. Le dichiarazioni dei redditi fondiari – ha segnalato la difesa – non potevano che esser presentate in Italia.

L’art. 6 del Modello Ocse, infatti, prevede che i redditi che un non residente ritrae da beni immobili situati in Italia siano comunque imponibili nel nostro Paese.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con le sentenze n.ri 4217/48/2016, 8088/29/2016 e 2262/47/2017, ha accolto le istanze dei reclamanti di fronte

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all’ingiusto atteggiamento anche processuale dell’Amministrazione.

Innanzitutto è mancata la prova da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’esterovestizione societaria, che si configura solo quando ci si trovi di fronte a una costruzione di puro artificio, secondo l’orientamento assunto dalla Cassazione nella sentenza 2869/2013. La pronuncia della Suprema Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, la quale ha affermato, in tema di libertà di stabilimento, che “la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate a eludere la normativa dello Stato membro interessato”.

Non è stato dato credito agli elementi non concreti e non afferenti ai casi in esame forniti dall’Agenzia. La giurisprudenza di merito (CTP di Savona, stz. n.46 del 10/3/2011, CTP di Como, stz. 09/01/2013, CTP di Varese, stz. 125/03/2013, CTP di Roma, stz. n. 1694/41/14) hanno messo in rilievo che gli elementi indicativi di esterovestizioni possono essere tutt’al più: lo scambio di email, la documentazione rinvenuta presso l’ipotetica sede italiana, le autorizzazioni ai pagamenti ai rapporti periodici tra aziende, l’unicità del committente della società estera, l’appartenenza a gruppi a ristretta base azionaria e simili ipotesi.

In ordine all’onere della prova la difesa dei contribuenti ha sottolineato, sin dal primo grado, che l’obbligo grava sempre sull’Amministrazione finanziaria sia nel caso di Esterovestizione di fatto (art. 73, co.3, T.U.I.R.) sia nell’ipotesi dell’Esterovestizione di diritto (art.73, 5 bis DPR 917/86). L’art. 73 co. 3 del TUIR prevede che per essere soggetti passivi d’imposta in Italia per il reddito ovunque prodotto ciò che rileva siano alternativamente: la sede legale in Italia (quindi tutte le società costituite in Italia sono qui fiscalmente residenti); l’oggetto dell’attività concretamente svolta per la maggior parte del periodo d’imposta (180 giorni); la sede dell’amministrazione ove si svolge la concreta attività amministrativa e direzionale per la maggior parte del periodo d’imposta (180 giorni).

La prova dovrà essere fornita dall’Amministrazione in ordine ai due punti: oggetto e sede dell’amministrazione.

Anche nel caso in cui si tratti di Esterovestizione di diritto – ha evidenziato la difesa – non bastano le presunzioni previste dall’articolo 73, comma 5-bis, del TUIR. Nella

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risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Commissione Europea (protocollo 2010/39678 del 19 marzo 2010), la stessa Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che le presunzioni previste dall’articolo 73, comma 5-bis, del Tuir

«costituiscono solo il punto di partenza di una verifica più ampia sull’intensità del legame tra la società e lo Stato estero e tra la medesima società e l’Italia».

Pertanto esse hanno solo la funzione di facilitare il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva. In altri termini, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare in concreto l’effettività dell’esterovestizione.

In conclusione, un certificato validamente emesso, come quelli esibiti rilasciati dalla Companies House per l’Inghilterra ed in Galles, non può essere considerato tout court irrilevante dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate senza avere prima acquisito evidenze fattuali (interne) che lo smentiscano e senza quindi attivare un fondato confronto con l’Amministrazione estera emittente, nel doveroso rispetto dei principi del diritto comunitario e dei doveri di cooperazione ed assistenza amministrativa tra Stati membri dell’Unione Europea.

In linea con la procedura di cooperazione comunitaria anzidetta v’è anche la Corte di Giustizia UE con le sentenze del 03/6/1992 C-45/90, del 10/2/2000 C-202/97 e del 28/6/2007 C-73/06 che, nelle diverse pronunce ha stabilito che «In caso di esibizione della certificazione fiscale emessa da parte delle Autorità fiscali di Stati membri, lo strumento della cooperazione fiscale internazionale tra le Amministrazioni finanziarie mediate l’attivazione degli strumenti comunitari messi a disposizione dalla Dir. n. 2011/16/UE assume rilevanza centrale, esistendo, invero, un’esigenza di leale collaborazione per le Amministrazioni stesse, laddove sussistano dubbi circa il contenuto dell’attestazione di residenza di una società rilasciata ad uno Stato da altro stato membro».

di avv. Francesco Palumbo Avvocato – Revisore legale

Riviera di Chiaia n.251 – 80121 Napoli

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Via Petrarca n.24 – 81100 Caserta Fax + 39 0823.325896

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