Ex par. 41.3, ora art 134 Nuova Circolare
OGGETTO: Pratica num. 913/FT/2013. Modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di ………. (decreto n. 26 in data 8.2.2013).
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 maggio 2015, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
"- Letto il decreto di variazione tabellare n.26, del giorno 08.02.2013, con il quale il Presidente del Tribunale di ….., a seguito di concorso interno, ha assegnato i dottori ……., ….. e …… al terzo collegio della III sezione civile competente nelle controversie devolute al Tribunale delle Imprese;
- Lette le osservazioni del dottor …. che ha sostanzialmente chiesto la non approvazione del predetto decreto in quanto, nella valutazione delle attitudini, il Presidente del Tribunale non avrebbe considerato che, ai sensi del paragrafo 41.3, terzo comma, della circolare sulla formazione delle tabelle, nel caso di concorso interno per posti alla sezione specializzata in materia d'impresa, l'assegnazione dovrebbe essere fatta dando in ogni caso prevalenza alle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini, indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.
- Rilevato che il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 28.02.2013, ha espresso parere favorevole all'unanimità alla variazione tabellare;
- Ritenuto di dover condividere il predetto parere in quanto, nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia d'impresa, il paragrafo 41.3., terzo comma, della citata circolare, prevede, inoltre, che siano “tenute in considerazione anche le esperienze comprovanti l'idoneità professionale del magistrato”;
- Ritenuto, pertanto, che - a differenza dei concorsi interni per posti in materia di famiglia, lavoro, società e fallimento, per i quali, nell'assegnazione dei magistrati, “prevale in ogni caso il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini” - nei casi di concorso per posti alla sezione specializzata in materia d'impresa, la valutazione debba essere fatta considerando, sempre, anche le altre esperienze professionali del magistrato, atteso il più ampio ambito di competenze richiesto per la trattazione delle materie assegnate al Tribunale delle Imprese;
- Ritenuto, pertanto, che la valutazione effettuata dal Presidente del Tribunale possa essere condivisa in quanto estesa alla complessiva professionalità dei candidati;
delibera
di approvare il decreto n. 26 del giorno 08.02.2013 del Presidente del Tribunale di ……."
OMISSIS .
SUB § 41.3