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Sofia 13 ottobre 2011 La gestione economica delle Corti Supreme (Sintesi)

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RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL’UNIONE EUROPEA

Bollettino n. 19 Dicembre 2011

Editoriale del Presidente Baka

Colgo l'occasione della pubblicazione dell'ultimo numero del bollettino del 2011 per esprimere quanto abbia apprezzato la nostra collaborazione nel periodo in cui sono stato Membro della Rete e quanto sia stato onorato del vostro sostegno per l’elezione che ha portato alla mia nomina a Presidente della Rete avvenuta nel corso dell'ultima Assemblea Generale tenutasi a Sofia il 13 ottobre 2011. Tuttavia, come saprete, il 28 novembre 2011 il parlamento ungherese ha adottato una nuova legge sull'organizzazione e l'amministrazione degli uffici giudiziari. Una delle disposizioni transitorie stabilisce che “il mandato del Presidente della Corte Suprema e del Presidente del Consiglio Nazionale della Giustizia (…) terminerà con l'entrata in vigore della nuova Costituzione”, la cui data sarà il 1° gennaio 2012.

Sarò, dunque, dimesso dalle funzioni di Presidente tre anni e mezzo prima della scadenza naturale del mio mandato. Di conseguenza anche la mia partecipazione nella Rete terminerà in quella data.

Conformemente al nostro Statuto e alla tradizione secondo la quale il Presidente uscente propone il nome del prossimo Presidente, ho il piacere di rilevare che il Consiglio di amministrazione ha accettato di proporre ai Membri della Rete il Presidente dell’ Hoge Raad dei Paesi Bassi, Geert Corstens, attualmente Vice-Presidente e tesoriere della Rete, per svolgere le funzioni di Presidente della Rete a far data dal 1° gennaio 2012. Auguro a lui ed alla Rete miglior successo nelle future attività.

La gestione economica delle Corti Supreme (Sintesi)

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Sofia 13 ottobre 2011

Il Presidente della Corte Suprema francese, Vincent Lamanda, ha presentato nel corso della Conferenza che si è tenuta a Sofia il 13 ottobre 2011, il seguente rapporto generale:

L'Unione Europea sta attraversando una grave crisi economica. In un clima caratterizzato dalla paura della recessione ed alimentato dalla minaccia che la “crisi del debito” fa pesare sull'avvenire

1Redatta dal dott. Elci Buat-Ménard, assistente giuridico alla Corte di Cassazione ed incaricato presso la Prima Presidenza della Corte Suprema francese della gestione della contabilità e dell'informatica.

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della zona euro, il dibattito politico si tinge dei colori sobri dell'austerità e del rigore. Stanca del temporeggiare di tanti Stati, la realtà economica ci chiede un ritorno ad un equilibrio di bilancio troppo a lungo rinviato sine die.

Sotto la pressione della congiuntura economica, la parola chiave è ora diventata riduzione della spesa pubblica. In questo contesto, è apparso opportuno riesaminare la questione del finanziamento dell'attività delle Corti Supreme dell'Unione Europea al fine di approfondire il rapporto che era stato dedicato a questo tema nel 2006 dal Presidente Lech Gardocki, con un'attenzione particolare verso l'impatto dell'attuale situazione economica sui fondi delle Corti Supreme della Rete.

La netta maggioranza delle Corti Supreme ha risposto al questionario2.

La sintesi delle loro risposte si sviluppa intorno a tre aree principali ed affronta dapprima le risorse economiche delle Corti Supreme (I) e le modalità di gestione dei fondi (II), per poi considerare l'incidenza dei bilanci sull'attuale congiuntura economica europea.

I. - Le risorse budgetarie delle Corti Supreme dell'Unione Europea.

Prima di vedere come le Corti Supreme utilizzano le loro risorse (C) è opportuno considerare la provenienza di quest’ultime. Tutte le Corti sono finanziate da fondi pubblici provenienti dal bilancio dello Stato (A), ma alcune di esse presentano la particolarità di poter beneficiare di altre categorie di risorse (B).

A. - Il necessario finanziamento pubblico delle Corti Supreme.

L'autonomia finanziaria di una Corte Suprema appare naturalmente una delle condizioni principali per la sua indipendenza istituzionale. Per questo motivo lo stanziamento globale del bilancio delle Corti, preso dal bilancio dello Stato, che permetta di provvedere alle loro spese, può essere visto come un parametro di base, con riguardo al principio democratico della separazione dei poteri. Tale parametro appare adottato da tutti gli Stati Membri dell’Unione, benché altri progressi possano essere realizzati per giungere ad una piena autonomia finanziaria di tutte le Corti Supreme europee3. Chiaramente, ci sono delle Corti Supreme che non dispongono di risorse proprie. In tali casi non si può parlare di autonomia finanziaria, in quanto la Corte non può decidere dei fondi destinati al suo

2Le risposte delle seguenti Corti Supreme sono state utilizzate per questa sintesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia e Regno-Unito.

Poiché le informazioni fornite dalla Bulgaria non si riferivano al questionario inviato, non è stato possibile utilizzarle.

3Per ulteriori informazioni sull'argomento, si rimanda al rapporto del Presidente Lech Gardochi redatto in occasione del Secondo Colloquio dei Presidenti delle Corti Supreme dell'Unione Europea che si è tenuto in Varsavia il 12 giugno 2006, dedicato al finanziamento delle Corti Supreme dell'Unione Europea. In esso si affermava, tra l'altro, che “alla luce delle risposte ricevute, le Corti Supreme di Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia sono finanziariamente autonome. Invece le Corti Supreme di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Scozia e Spagna non godono di autonomia finanziaria. […]. Le risposte delle Corti Supreme della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Norvegia e della Svezia sono meno precise (mancanza di autonomia “completa”, ma anche “un certo grado”di autonomia)”.

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funzionamento. La situazione è meno problematica quando l’assenza di fondi propri è limitata a determinati settori. Per esempio, in Francia ed in Slovenia alcuni investimenti immobiliari sono gestiti dal Ministero della giustizia (spese superiori a 60.000 euro per la Corte di Cassazione francese; costruzione di nuovi edifici per la Corte Suprema della Slovenia) ed anche in Lituania (dove alcuni investimenti sono di competenza dal Ministero della giustizia). La situazione è più preoccupante quando la gestione del bilancio sfugge completamente, o quasi, alla Corte Suprema.

E’ una situazione che riguarda almeno tre paesi: la Corte di Cassazione belga vede la sua autonomia finanziaria limitata alle spese minute e alle spese di rappresentanza; la Corte Suprema del Gran Ducato di Lussemburgo non ha un proprio bilancio; la gestione finanziaria della Corte Suprema spagnola è affidata principalmente al Ministero della giustizia.

Benché non dispongano di risorse proprie, la situazione delle Corti Supreme di Danimarca, dell’Irlanda e della Norvegia è intermedia in quanto la gestione è di competenza di un’autorità giudiziaria indipendente, appartenente al potere esecutivo: (la Direzione dei servizi giudiziari in Danimarca, o Danish Court Administration; il Servizio degli uffici giudiziari in Irlanda o Courts Service e la Direzione nazionale delle giurisdizioni in Norvegia o National Courts Administration).

Il livello di autonomia finanziaria di una Corte Suprema può essere valutato considerando le modalità teoriche e pratiche del processo che porta a determinare lo stanziamento globale ed in particolare la possibilità della Corte di essere parte attiva, ad esempio, nella preparazione e nel sostegno di un progetto di assegnazione di fondi, messa in relazione con il potere decisionale.

Essendo questo aspetto uno dei temi centrali affrontati dal Presidente Lech Gardocki nel rapporto su citato (nota 1), si rinvia ad esso per un'analisi più dettagliata.

B. - Le risorse delle Corti Supreme diverse dai fondi pubblici.

Poiché l’ammontare dei fondi pubblici assegnati ad una Corte determina la sua autonomia finanziaria, potrebbe essere utile, quando è offerta questa possibilità, incrementare i fondi di cui essa dispone tramite entrate proprie.

La maggior parte delle Corti Supreme non utilizza fondi che non siano dotazione annuale stanziata a loro favore nel bilancio dello Stato. Alcune Corti (ad esempio quelle del Belgio e della Romania) specificano che questo è loro espressamente vietato. Se autorizzate, queste risorse, che sono distinte dai fondi pubblici, possono essere assegnate a titolo gratuito, per mezzo di donazioni, o a titolo oneroso, come pagamento per una prestazione.

La prima categoria può prender forma di donazioni di beni materiali. Per esempio, la Corte Suprema tedesca riceve donazioni di libri da parte di case editrici o da autori (311.600 euro nel 2010), in applicazione di un regolamento amministrativo sul finanziamento privato dell’attività federale (il Direttore della Biblioteca della Corte può accettare donazioni fino ad un valore

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massimo di 5.000 euro, ed ha bisogno di un'autorizzazione del Ministero della giustizia se la donazione supera questa cifra).

Detta categoria può anche prendere la forma di donazioni monetarie. Queste provengono in alcuni casi da enti di beneficenza (è così in Danimarca, a condizione che la donazione non comprometta l'autonomia della Corte rispetto ad interessi politici, economici o finanziari). Potrebbe anche trattarsi di fondi provenienti dall’estero ricevuti nel quadro della partecipazione a progetti internazionali (è il caso delle Corti della Lettonia e della Slovenia. Quest’ultima ha precisato di aver beneficiato di fondi provenienti dalla Norvegia, dalla Banca Mondiale e da progetti europei).

In Spagna, le attività extra-giudiziarie della Corte Suprema possono essere finanziate da istituzioni private, in base ad accordi firmati dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Risorse fuori bilancio sotto forma di donazioni o fondi provenienti dall’estero sono autorizzate anche nella Repubblica Ceca, quando espressamente previste dalla legge.

E’ importante tener sempre presente che lo spirito alla base dello sviluppo del finanziamento delle Corti Supreme sostenuto da fondi privati non può prescindere dal delicato problema dell’autonomia della magistratura con riguardo ai suoi finanziatori. Fortunatamente nei regolamenti applicabili, sono state previste delle salvaguardie per prevenire possibili deviazioni.

La seconda categoria riguarda fondi ricevuti a titolo di pagamento per un servizio. Questo può riguardare la fornitura di documentazione in forma cartacea, come la vendita di pubblicazioni della Corte – bollettini, relazioni, ecc. – (Estonia, Francia, Lituania, Portogallo), o la realizzazione di copie di archivio o altri documenti (Lettonia) oppure su supporto magnetico (il fondo di supporto della Corte di Cassazione francese fornisce anche agli editori di testi giuridici o a chiunque sia interessato – su pagamento di una quota stabilita dal Ministro della giustizia – l'invio in forma elettronica di sentenze contenute nella banca dati secondo i criteri stabiliti dall’abbonato; la Corte Suprema portoghese offre a soggetti privati anche informazioni ricavabili dalla banca dati giurisprudenziale).

Alcune Corti Supreme affittano i loro locali secondo diverse modalità (per esempio la Corte Suprema dell'Estonia cede in locazione i suoi sotterranei ad una ditta di ristorazione, la Corte Suprema francese cede le aule di udienza per organizzare colloqui e la Corte Suprema del Regno- Unito cede i suoi locali per organizzare ricevimenti).

L’apporto dei fondi esterni può essere straordinario (per esempio in Estonia proviene dalla cessione dell’attivo societario). Di norma è regolare quando risulta dalla fornitura di servizi a pagamento che costituiscono attività abituale di una Corte. Ma anche in questi casi, le risorse alternative rimangono quasi sempre molto marginali. La situazione della Corte Suprema del Regno-Unito sembrerebbe, tuttavia, un'eccezione da questo punto di vista: essa ha sviluppato, nel quadro della politica generale di valorizzazione delle azioni dello Stato ivi attivata nel 1998 (Wider Markets Initiatives), diverse

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attività più prettamente commerciali - quale la vendita di souvenirs - che producono sostanziosi incassi.

C. - L'assegnazione delle risorse di bilancio delle Corti Supreme4.

Quando la remunerazione dei magistrati e dei funzionari5 è a carico della Corte Suprema, la massa salariale costituisce di gran lunga la principale voce di spesa oscillante tra il 60% (Slovenia) ed il 94% (Lettonia) del bilancio totale assegnato agli uffici giudiziari. Il pagamento degli stipendi riveste, nella maggior parte dei casi, carattere prioritario, conformemente alla Raccomandazione n°

R(94) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa rivolta agli Stati Membri sull’indipendenza, l’efficacia ed il ruolo dei giudici, adottata il 13 ottobre 19946.

Le spese per gli strumenti di lavoro messi a disposizione dei magistrati è l’altro principale motivo di preoccupazione in materia di bilancio 7 . Si tratta essenzialmente di spese relative a documentazione e strumentazione (soprattutto informatica). L'esigenza di documentazione può essere sia dei magistrati che del pubblico, che si tratti o meno di professionisti: in Francia la Corte di Cassazione destina il 14,8% del suo bilancio di funzionamento al servizio documentazione che è incaricato della gestione delle pubblicazioni, dell’aggiornamento della banca dati e del sito internet.

Allo stesso modo, la tutela dell’ambiente di lavoro è presa in considerazione da molte Corti Supreme che destinano una parte del loro bilancio alla manutenzione dei locali. L'edilizia giudiziaria può costituire un notevole capitolo di spesa, particolarmente quando la Corte è locataria di tutti o parte dei locali che occupa (per esempio in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia e Paesi Bassi).

Al di là di questi tre grandi settori (stipendi, strumentazione e ambiente di lavoro) altre voci di bilancio meno importanti possono essere segnalate, come le spese in materia di formazione, di trasferimento, di rappresentanza o di comunicazione.

II. - La gestione del bilancio delle Corti Supreme nell’Unione Europea.

Per far sì che il Presidente di una Corte Suprema possa esercitare i suoi compiti in materia di gestione del bilancio (A), egli è abitualmente coadiuvato da un servizio contabilità (B), essendo entrambi responsabili di una buona gestione, soggetta a vari controlli (C).

4Benché alle Corti Supreme sia stato chiesto di indicare le principali aree della loro gestione contabile, quasi tutte hanno interpretato la domanda nel senso di un’indicazione delle principali voci di spesa. Viene dunque riportato in questa sintesi l'uso delle risorse delle Corti Supreme, e non la strategia di contabilità.

5In Italia gli stipendi sono pagati direttamente dal Ministero della Giustizia.

6Per un'analisi più dettagliata si rimanda al rapporto del Presidente Lech Gardochi, pag. 12.

7Le seguenti Corti hanno risposto: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Regno-Unito.

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A. - Il ruolo del Presidente della Corte Suprema nella gestione del bilancio.

Nella maggioranza dei casi, il Presidente della Corte Suprema è responsabile della gestione del bilancio assegnato alla Corte8. Egli è coadiuvato in questo compito da un servizio di contabilità e può delegare tutto o parte dei suoi poteri ad un magistrato o ad un funzionario che dirige il servizio (come per esempio nella Repubblica Ceca, in Francia, in Italia, in Norvegia e in Portogallo).

Tuttavia vi può essere il caso in cui, eccezionalmente, il Presidente non eserciti alcun ruolo nella gestione finanziaria della Corte. E’ così a Cipro, nel Lussemburgo, in Spagna e nel Regno-Unito. Il caso dell’Irlanda è intermedio: il Presidente della Corte non gestisce il bilancio in quanto tale, ma presiede il Consiglio di amministrazione del Servizio degli uffici giudiziari – The Courts Service – che si occupa materialmente di tutti gli uffici giudiziari del Paese.

Infine, i poteri finanziari del Presidente della Corte possono essere limitati: in Austria, il Presidente non può autorizzare determinate spese, individuate in base al tipo ed all’ammontare, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Ministro della giustizia; in Belgio, la gestione autonoma del bilancio si limita alle spese minute (39.000 euro nel 2011) ed alle spese di rappresentanza (10.000 euro nel 2011).

B. - L’organizzazione del servizio di contabilità delle Corti Supreme.

Bisogna innanzitutto rilevare che alcune Corti Supreme non dispongono di un servizio interno. La ragione potrebbe individuarsi nel fatto che la gestione contabile è di competenza di un altro organo.

E’ il caso della Spagna (dove il Ministero della giustizia gestisce il bilancio della Corte Suprema assieme alla direzione tecnica della Corte), dell’Irlanda (dove la gestione di tutti gli uffici giudiziari è di competenza del Servizio degli uffici giudiziari – The Courts Service) o del Lussemburgo (la cui Corte Suprema non dispone di un fondo proprio).

L’assenza di un servizio di contabilità può anche dipendere dal fatto che le funzioni contabili sono effettuate dall'Ufficio del Segretariato della Corte. E’ questo il caso dell’Austria e del Belgio, dove i poteri economici del Presidente sono limitati, come si è già visto.

I servizi di contabilità delle Corti Supreme sono gestiti generalmente da funzionari (può trattarsi del Segretario generale della Corte come in Danimarca o in Finlandia), più raramente da magistrati (come in Francia o in Italia). Essi sono composti per lo più da funzionari o da cancellieri, spesso specializzati, il cui organico è qualche volta coadiuvato da personale a contratto (come in Francia, Germania, Romania o Slovacchia).

La maggior parte dei servizi di contabilità è dotata di meno di 5 persone; quelli delle Corti Supreme di Austria, Repubblica Ceca, Portogallo e Slovenia di meno di 10 persone; quelli della Corte

8Hanno risposto in questo senso le seguenti Corti Supreme: Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

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Suprema dell'Ungheria e della Polonia di meno di 16 persone; quelli della Corte Suprema francese e della Romania rispettivamente di 28 e 26 persone. L’assenza di omogeneità nelle cifre riportate non consente purtroppo alcuna comparazione. A titolo di esempio, per gestire i bilanci nominalmente simili, il servizio contabilità della Corte finlandese si avvale di un funzionario civile, oltre al Segretario generale, mentre la Corte ungherese si avvale di 14 funzionari e la Corte ceca di 5 funzionari. Si deduce che i compiti assegnati ai vari servizi ed uffici non sono qualitativamente e/o quantitativamente equivalenti. Ad esempio, il servizio amministrativo, contabile ed informatico della Corte di Cassazione francese comprende 28 persone, soltanto 11 delle quali sono assegnate a compiti strettamente contabili o finanziari, essendo le altre assegnate ai servizi informatici, operativi e di manutenzione.

In linea di principio, si presume che l’attivazione del bilancio assegnato alla Corte dal servizio contabile rispetti il generale quadro normativo risultante sia dalle regole generali della contabilità pubblica sia dalle leggi finanziarie applicabili nei Paesi interessati. In alcuni Stati Membri si applica una regolamentazione contabile specifica anche al Ministero della giustizia (come in Danimarca, in Germania e in Ungheria) oppure alla Corte Suprema (in Austria un decreto del Ministro della giustizia definisce l'ambito di autonomia della Corte Suprema in materia di bilancio; in Belgio alcune circolari fissano le regole applicabili ai bilanci, “spese minute” e “spese di rappresentanza”

gestite direttamente dalla Corte).

C. - Il controllo della gestione contabile delle Corti Supreme.

La gestione finanziaria di una Corte, qualunque sia il soggetto che esercita il controllo, può rivelarsi scorretta o impropria. Deve essere possibile effettuare controlli contabili preventivamente o a posteriori. Nel primo caso, si tratta generalmente di un controllo contabile interno9. La Corte Suprema tedesca ha adottato un originale sistema di controllo automatico della spesa; si tratta di un programma informatico che segnala qualsiasi cifra in eccesso rispetto alle risorse assegnate.

Il controllo effettuato a posteriori può consistere innanzitutto in un controllo contabile ordinario - che nella quasi totalità dei casi – è effettuato dalla Corte dei Conti (oppure dall’organo che svolge questo ruolo), dal Parlamento, o dal Ministero delle Finanze o del Tesoro. Può essere anche un controllo effettuato dal Ministero della giustizia (ad es. in Belgio, Croazia, Repubblica Ceca e Finlandia) o da un'autorità giudiziaria indipendente (come la Direzione dei servizi giudiziari danesi – The Danish Court Administration – oppure la Direzione nazionale delle giurisdizioni norvegese – The National Courts Administration).

In caso di errori nella gestione, i funzionari pubblici possono essere soggetti a vari livelli di responsabilità: disciplinare, penale, civile o amministrativa. Se è molto probabile che la maggior

9E' il caso ad esempio di Croazia, Finlandia, Francia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.

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parte dei Paesi europei abbia aggiunto alla casistica di reati perseguibili quelli che potrebbero essere commessi nella gestione di fondi pubblici (es. appropriazione indebita di fondi pubblici, clientelismo, corruzione, falso in atto pubblico, ecc.), poche risposte fanno espresso riferimento a questa possibilità (soltanto quelle delle Corti Supreme dell'Austria, del Belgio, della Croazia, della Finlandia, della Francia, della Lituania e della Slovacchia). Allo stesso modo, sono poche le risposte che indicano la possibilità di condanne civili con conseguente risarcimento dei danni (Austria, Finlandia, Francia) oppure di una responsabilità amministrativa (Lituania) benché tali misure siano probabilmente comuni.

Nella maggior parte dei casi le risposte al questionario fanno riferimento alla responsabilità disciplinare dei pubblici funzionari. Si può dedurre, quindi, che essa sia considerata la sanzione più idonea in caso di errori nella gestione. Può essere esercitata nell'ambito delle regole che disciplinano lo Statuto dei pubblici funzionari (come in Estonia o in Slovenia) o gli Statuti dei lavoratori (per esempio nella Repubblica Ceca, in Lettonia, in Norvegia, nei Paesi Bassi o in Slovacchia). Le sanzioni indicate nelle risposte vanno dal monito (Paesi Bassi, Polonia), al licenziamento (Slovacchia), all’ammenda (Francia, Italia), alla riduzione del salario (Romania, Slovacchia), all'interdizione da qualsiasi funzione connessa all'amministrazione dei fondi pubblici (Polonia).

III. - L'impatto della situazione economica europea sui bilanci delle Corti Supreme dell'Unione Europea.

L'analisi delle risposte fornite dalle varie Corti consente di misurare l'ampiezza (A) e la varietà (B) degli effetti della crisi economica sul bilancio delle Corti, pur fornendo la prova rassicurante che - almeno finora – non abbia avuto effetti sugli strumenti messi a disposizione dei magistrati.

A. - Una crisi economica i cui effetti sono percettibili ma ineguali.

Dalle risposte al questionario appare abbastanza chiaro che l'attuale crisi economica generale europea ha avuto effetti percettibili sul bilancio della maggior parte delle Corti Supreme dell'Unione Europea10, direttamente o in un quadro più generale di attuazione di una politica generale di riduzione della spesa pubblica11.

10E' il caso delle Corti Supreme di Belgio, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Regno-Unito.

11Esempi di Corti dove tali politiche sono state attuate sono l'Estonia (dal 2008), la Francia (revisione generale delle politiche pubbliche iniziate nel 2007 e miranti alla riforma dell'organizzazione amministrativa del Paese, in particolar modo attraverso la riduzione delle spese pubbliche), la Polonia (“regole disciplinari” introdotte nel bilancio dello Stato nel 2011 hanno limitato gli aumenti nella spesa pubblica all'1%), la Repubblica Ceca ed il Regno-Unito (riduzione del bilancio applicabile a tutti i Ministeri per i prossimi quattro anni).

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Tuttavia, si osserva una grande disparità rispetto alle conseguenze specifiche già individuate. A titolo di esempio, alcune Corti fanno riferimento a forti riduzioni nel loro bilancio globale (circa il 30% in Lituania tra il 2008 ed il 2011, il 10% in Italia nel 2010 e nella Slovacchia nel 2011) quando lo sforzo richiesto alle altre Corti Supreme appare molto più modesto (riduzione dello 0,70% nel bilancio del Ministero della Giustizia belga, aumento della spesa pubblica limitata all'1% in Polonia).

Inoltre, se un certo numero di Corti Supreme afferma che il proprio bilancio non risente direttamente delle conseguenze legate alla crisi12, i dettagli delle loro risposte confermano, in realtà, la stessa tendenza generale. In effetti, la Corte Suprema austriaca prevede che il suo bilancio per il prossimo esercizio finanziario rimarrà invariato e questo si tradurrà, tra l'altro, in un congelamento di stipendi; la Corte Suprema finlandese riconosce che la sua situazione è meno difficile rispetto a quella delle giurisdizioni inferiori; la Corte francese precisa che non subirà alcuna riduzione del bilancio ma in cambio dell’adozione volontaria di una politica di razionalizzazione delle spese;

infine, la Corte Suprema slovena ammette la riduzione forzata di alcune spese, in particolar modo nel settore della formazione professionale.

In conclusione, soltanto le Corti Supreme del Lussemburgo e della Norvegia affermano di non aver subìto finora, gli effetti percettibili della crisi economica sulle loro entrate. La Corte Federale tedesca afferma, prudentemente, che le conseguenze attuali della crisi economica non possono essere stimate.

B. - Le principali voci di bilancio colpite dalla crisi.

Se tutti i settori della spesa possono essere colpiti da riduzioni di bilancio (Italia, Lettonia, Slovacchia e Regno-Unito), alcuni lo sono più direttamente. La quota per gli stipendi sembrerebbe, da questo punto di vista, la principale variabile di adeguamento in un periodo di crisi, in particolar modo quando costituisce la principale voce di bilancio. Le modalità per ridurre le spese per gli stipendi sono due: riduzione dell’organico e taglio agli stipendi13.

La prima soluzione è quella generalmente più utilizzata14. Essa può attivarsi con diverse modalità.

Ad esempio, in Belgio la pubblicazione dei posti vacanti è stata differita e la richiesta di un aumento degli assistenti per far fronte all'aumento del numero dei ricorsi è stata respinta; in Francia, la decisione di non rimpiazzare, in modo sistematico, tutti i funzionari trasferiti o andati in pensione, ha portato alla creazione di posti vacanti; in Italia, il personale del C.E.D., che si occupa

12Austria, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Norvegia e Slovenia.

13Questi due metodi, se necessario, potrebbero essere utilizzati insieme, come ha fatto, ad esempio, la Corte Suprema della Lettonia, che ha ridotto l'organico del 20% e la spesa per gli stipendi del 40%.

14Esempi sono le Corti Supreme del Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia e Regno-Unito.

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dell'aggiornamento del sito web della Corte, è stato ridotto; nei Paesi Bassi, le Sezioni della Corte hanno subito la riduzione di un magistrato ciascuna, nonostante l'aumento del contenzioso. La situazione irlandese, benché non riguardi soltanto la Corte Suprema, merita di essere riportata. In effetti, il “Servizio degli uffici giudiziari irlandesi” (The Irish Courts Service) è riuscito ad aumentare la produttività, consentendo agli uffici di far fronte alla riduzione di personale attraverso la razionalizzazione di mezzi giudiziari e metodi, in particolar modo in due settori: nel settore immobiliare giudiziario, raggruppamenti geografici di uffici (compensati dalla creazione di udienze itineranti in procedimenti che richiedono una maggiore vicinanza, ad esempio nei casi di diritto di famiglia) hanno portato ad un risparmio di tempo “giudiziario” rendendo possibile la trattazione di un maggior numero di procedimenti; nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, lo sviluppo della comunicazione elettronica e della videoconferenza ha permesso di rendere disponibile un elevato numero di personale equivalente agli assunti a tempo pieno, detti ETPT).

La seconda soluzione – il taglio degli stipendi – la cui difficile adozione può essere agevolmente percepita, è stata comunque seguita da ben otto Paesi15, andando dal semplice congelamento dei salari (Austria, Estonia e Polonia) al taglio degli stipendi (come in Italia per i prossimi tre anni), rivelandosi particolarmente sostanzioso in alcuni casi (taglio dello stipendio pari al 10% subìto dagli impiegati – magistrati o funzionari – della Corte Suprema portoghese, e del 25% per i magistrati delle Corti Supreme della Lituania e della Romania).

Temi ricorrenti sono anche le spese d'investimento nel settore immobiliare (Belgio, Cipro, Repubblica Ceca ed Estonia), nel settore dell'informatica (Belgio, Croazia, Repubblica Ceca Lettonia e Slovacchia) e le spese di funzionamento, che siano ordinarie, come la manutenzione di strumenti (per esempio in Danimarca) – o per l'acquisto di strumenti (come in Ungheria, Lettonia, Romania o Spagna) o di veicoli (come in Francia, che ha visto una riduzione della gamma). Oltre alla riduzione quantitativa dei fondi assegnati, per questo tipo di spese, i risparmi spesso si traducono in scaglionamento o rinvio di operazioni che comunque sarebbero necessarie: lavori di manutenzione su edifici e aggiornamento informatico in Belgio; digitalizzazione del sistema giudiziario rinviato nella Repubblica Ceca; rinnovo degli strumenti effettuato a tappe in Ungheria, ecc.

Al di là delle voci essenziali di bilancio che sono lo stipendio, le spese d'investimento e quelle relative al funzionamento delle Corti Supreme, risparmi posso essere effettuati in tutti i settori: ad esempio nelle spese per la formazione professionale (Croazia, Slovacchia e Slovenia), per la comunicazione (Estonia), per la ricerca giurisprudenziale (Lettonia), per la documentazione (Belgio, Slovacchia e Regno-Unito), per la ricezione (Slovenia), ecc.

15Austria, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo e Romania.

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C. - Una crisi che ha influito poco o nulla sugli strumenti di lavoro dei magistrati.

Gli effetti della crisi europea sul bilancio delle Corti Supreme hanno necessariamente influito sulle condizioni di lavoro dei magistrati, come viene sottolineato da alcune Corti Supreme (Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Spagna), evidenziando, essenzialmente, difficoltà logistiche, riduzioni delle spese per il materiale informatico e taglio nei fondi per la documentazione.

Tuttavia, la maggioranza delle Corti conclude che non vi è stato alcun effetto negativo sugli strumenti a disposizione dei magistrati16. A giudicare dalle ragioni addotte dalle Corti che hanno fornito una spiegazione, questa situazione potrebbe, almeno in parte, essere attribuita ad una politica di razionalizzazione delle spese volta a mantenere inalterate le condizioni di lavoro dei magistrati17. Sembrerebbe, dunque, che il contesto economico attuale tenda a favorire l'emergere di una gestione più attiva, per non dire “pro-attiva”, mirando alla trasformazione di una minaccia economica nell’opportunità di raggiungere una maggiore efficienza economica nelle spese: fare meglio con meno; in altre parole, migliorare gli strumenti a disposizione dei magistrati ed i processi giudiziari nonostante la contrazione dei crediti ( Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda o Slovacchia).

16Le Corti Supreme che hanno risposto sono l'Austria, Germania, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia e Regno-Unito.

17I mezzi di cui hanno bisogno i magistrati (documentazione e strumenti, in particolar modo strumenti informatici) sono una priorità gestionale per molte Corti Supreme (cfr. I - C)

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