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1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 26

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 26

a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N.36

“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende intervenire sulla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 in materia di

“Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”.

In particolare si propone lo scopo di ampliare il novero dei criteri soggettivi per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata.

In entrambe le casistiche la legge regionale prevede quale criterio il non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, la proposta è di sopprimere “di una quota superiore al cinquanta per cento” poiché si ritiene che qualunque titolo di proprietà o altro diritto di godimento su una abitazione adeguata al nucleo familiare come dopo specificato sia sufficiente.

L’attuale impianto normativo regionale non pone a carico del richiedente, al fine di vedersi asse- gnato uno degli alloggi di cui sopra, alcuna restrizione in ordine ad eventuali condanne per delitti non colposi. Appare necessario intervenire, in particolare, al fine di impedire a soggetti che abbiano riportato condanne, con sentenze passate in giudicato ovvero di patteggiamento, per delitti non col- posi superiori a due anni. Si vuole impedire che stante l’attuale lettera della legge, possano essere preferiti a cittadini onesti soggetti che hanno commesso reati anche gravi.

L’odierno progetto di legge anche utilizzando la terminologia letterale del codice penale, introduce quale necessario requisito il non aver riportato condanne entro 5 anni dalla domanda per reati di vilipendio, reati di gioco d’azzardo, detenzione o porto abusivo di armi ed invasione di terreni ed edifici.

In merito ai reati di vilipendio si osserva che la Corte Suprema di Cassazione ha affermato da tempo che il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzio- nalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli articoli 9 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo in quanto esplicativi degli articoli 21 e 25 della Costituzione (cfr. Cass. penale nn. 51859/18 e 1903/2018).

Il progetto intende escludere dall’assegnazione coloro i quali siano stati condannati ai sensi dell’articolo 633 del Codice penale (invasione di terreni o terreni) e non abbiano provveduto all’inte- grale risarcimento dei danni ed alla estinzione di ogni debito.

La commissione dei reati di cui sopra non osta alla presentazione della domanda di assegnazione nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione.

Quanto descritto ha validità sia per beneficiare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sov- venzionata che agevolata.

Tra le cause di decadenza dall’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata vengono introdotte due ulteriori ipotesi di decadenza: l’aver riportato denunce per inosservanza dell’obbligo di istruzione per i figli minori e aver riportato condanne anche non definitive per i reati previsti dall’articolo 3-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n.93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province).

Questo progetto di legge non vuole rimanere indifferente a due problematiche di drammatica attua- lità come le violenze domestiche o la decisione di sottrarre loro il futuro impedendo a dei minori di frequentare la scuola.

La proposta consta di quattro articoli.

L’articolo 1 modifica l’articolo 18 della l.r. 36/2005.

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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L’articolo 2 modifica l’articolo 20 quater della l.r. 36/2005.

L’articolo 3 modifica l’articolo 20 decies della l.r. 36/2005.

L’articolo 4 prevede l’invarianza finanziaria.

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