• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 23

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 23"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 23 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10

“Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”

Signori Consiglieri,

Il presente progetto di legge è volto ad introdurre un principio maggiormente democratico che tenga conto del risultato del referendum consultivo ed in particolare modo la volontà espressa dalla popolazione che non intende procedere al procedimento di fusione di cui all’articolo 2 della legge regionale 10/1995.

Si ricorda, a tale riguardo, quanto accaduto la scorsa legislatura quando un Comune situato in Provincia di Pesaro e Urbino, nel 2016, si è visto obbligato ad una fusione con altri due Comuni, nonostante la maggioranza della popolazione (il 64,3%) avesse espresso parere contrario.

Pertanto, la presente proposta di modifica prevede che quando in uno dei Comuni interessati dalla proposta di fusione la maggioranza dei voti espressi sia contraria, per quel Comune si interrompe il procedimento legislativo di fusione.

Infatti la fusione è da considerarsi come l'atto estremo e definitivo della vita di un Comune, con tutto ciò che ne consegue in termini di tradizioni, cultura e storia.

Le fusioni vanno ad incidere nell'identità e in quel senso di appartenenza che costituiscono le radici delle popolazioni che per generazioni hanno fatto parte di una stessa comunità. Per questo motivo non si può prescindere dalla volontà dei cittadini di ogni singolo Comune, operando forzature inaccettabili.

Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

‘soggetti designati dalle Università marchigiane’; ciò in considerazione della natura giuridica dell’ERDIS, che è ente strumentale della Regione Marche ed ‘opera

- l’articolo 3 riconosce il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale assicu- randogli il sostegno e l’affiancamento necessari per prestare

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un