• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 23

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 23"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 23 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10

“Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”

Signori Consiglieri,

Il presente progetto di legge è volto ad introdurre un principio maggiormente democratico che tenga conto del risultato del referendum consultivo ed in particolare modo la volontà espressa dalla popolazione che non intende procedere al procedimento di fusione di cui all’articolo 2 della legge regionale 10/1995.

Si ricorda, a tale riguardo, quanto accaduto la scorsa legislatura quando un Comune situato in Provincia di Pesaro e Urbino, nel 2016, si è visto obbligato ad una fusione con altri due Comuni, nonostante la maggioranza della popolazione (il 64,3%) avesse espresso parere contrario.

Pertanto, la presente proposta di modifica prevede che quando in uno dei Comuni interessati dalla proposta di fusione la maggioranza dei voti espressi sia contraria, per quel Comune si interrompe il procedimento legislativo di fusione.

Infatti la fusione è da considerarsi come l'atto estremo e definitivo della vita di un Comune, con tutto ciò che ne consegue in termini di tradizioni, cultura e storia.

Le fusioni vanno ad incidere nell'identità e in quel senso di appartenenza che costituiscono le radici delle popolazioni che per generazioni hanno fatto parte di una stessa comunità. Per questo motivo non si può prescindere dalla volontà dei cittadini di ogni singolo Comune, operando forzature inaccettabili.

Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

L’articolo 3 introduce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, misure a sostegno delle vittime del dovere, vale a dire: esenzione

Attualmente nella nuova formulazione della definizione di ristrutturazione leggera (articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001) si legge il passo

Alla luce del mutato quadro di intervento sociale dei consultori, la Regione dovrebbe quindi emanare nuove norme in materia volte a riconoscere il ruolo fondamentale

- l’articolo 3 riconosce il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale assicu- randogli il sostegno e l’affiancamento necessari per prestare

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

26 (Riordino del servizio sanitario regionale), che si rende necessaria per uniformare le denominazioni delle strutture dell’Agenzia regionale sanitaria a quelle delle strutture

la parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori essenziali allo stesso concetto di democrazia; essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti