• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 22

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 22"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 22 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23

“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI ALLA PERSONA”.

FUNZIONE DI GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge con l’inserimento dell’articolo 7.1 intende attribuire al Difensore civico regionale la funzione di Garante per il diritto alla salute. L’attribuzione di tale funzione è espressamente prevista dall’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Quindi l’articolo 7.1 disciplina quanto previsto dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 24/2017, in particolare il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità stabiliti dalla presente legge regionale.

All’attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Riferimenti

Documenti correlati

L’articolo 2 indica, tra le azioni che la Regione può mettere in campo, la promozione e l’organiz- zazione di iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale

L’articolo 2 contiene delle modifiche di coordinamento tecnico che si rendono necessarie a seguito delle integrazioni apportate all’articolo 1; è poi specificato

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

la legge regionale 23 novembre 2011 n 22, all’articolo 11 (Disposizioni in materia urbanistica) prevede attualmente, al comma 1 che “ …….sino all’entrata in vigore

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

Il presente progetto di legge è volto ad introdurre un principio maggiormente democratico che tenga conto del risultato del referendum consultivo ed in particolare modo la

questa legge ha lo scopo di migliorare l'organizzazione delle strutture pubbliche e private attra- verso l'inserimento di figure professionali, i farmacisti ospedalieri, preposte