• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 91

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 91"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Marcozzi, Rossi, Ciccioli:

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta ad apportare alcune modifiche urgenti alle leggi regionali.

Si tratta, in particolare, della modifica all’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), che si rende necessaria per uniformare le denominazioni delle strutture dell’Agenzia regionale sanitaria a quelle delle strutture della Giunta regionale, nonché ad adeguare le disposizioni relative al conferimento degli incarichi alla sopravvenuta normativa sta- tale.

Si tratta, in secondo luogo, della modifica all’articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), che è diretta a ridefinire le modalità di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ERAP. Le attuali disposizioni, infatti, risultano eccessivamente macchinose e limitano notevolmente la possibilità di scelta da parte dei Consiglieri regionali.

La proposta contiene, poi, disposizioni in materia di unioni montane. Tali disposizioni sono fina- lizzate ad evitare, da parte dei Comuni, scelte di adesione o di recesso determinate da esclusive opportunità contingenti.

Considerati gli effetti prodotti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la proposta dispone, inoltre, la proroga al 1° luglio 2022 del termine previsto dal comma 4-bis dell’articolo 46 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), per consentire alle guide naturalistiche o ambientali di frequentare gli appositi corsi di formazione per poter accom- pagnare persone singole o gruppi di persone su percorsi relativi a sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti).

La proposta contiene, inoltre, disposizioni transitorie concernenti la prima applicazione delle nuove modalità di elezione del consiglio di amministrazione dell’ERAP.

Stabilisce, infine, l’invarianza finanziaria e prevede la dichiarazione di urgenza.

(2)

Art. Descrizione Natura della spesa Tipologia di spesa 2022 2023 2024 Anni successivi Modalità di copertura 2022 2023 2024 Missione /Programma/ Capitolo

1 Modifiche all’articolo 4 della l.r. 26/1996

Normativa senza oneri

2 Modifiche all’articolo 23 della l.r.

36/2005 Normativa senza oneri

3 Disposizioni relative alle Unioni

montane Normativa senza oneri

4 Proroga del termine di cui all’articolo 46

della l.r. 9/2006 Normativa senza oneri 5 Disposizioni transitorie e finali Normativa senza oneri 6 Invarianza finanziaria Normativa senza oneri 7 Dichiarazione di urgenza Normativa senza oneri

Scheda economico-finanziaria relativa alla proposta di legge regionale concernente "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale"

NORMATIVA SPESA COPERTURA

Riferimenti

Documenti correlati

la presente proposta di legge si propone di apportare alcune importanti modifiche della legge regionale 4 giugno 1996, n.18 (Promozione e coordinamento delle politiche

L’articolo 2 indica, tra le azioni che la Regione può mettere in campo, la promozione e l’organiz- zazione di iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale

questa proposta di legge nasce per dare specifica tutela all’ unica razza equina marchigiana ri- conosciuta, tipica di una particolare area del territorio marchigiano, il massiccio

la presente proposta di legge si propone di apportare alcune modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n.13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

26 (Riordino del servizio sa- nitario regionale), le parole: “del servizio sanità e del servizio politiche sociali” sono sostituite dalle parole: “delle strutture

concernente " Riordino del servizio sanitario regionale ", IstitUisce l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) attribuendole autonomia amministrativa e

502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma  dell’articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  il  rapporto  tra  il