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Novità fiscali del 12 ottobre 2012: la PEC sarà obbligatoria per tutte le imprese anche individuali

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Novità fiscali del 12 ottobre 2012: la PEC sarà obbligatoria per tutte le imprese anche individuali

Pubblicato il 12 ottobre 2012

IMU: adempimento dell’obbligo dichiarativo spostato al 30 novembre 2012, rinvio per gli enti non commerciali?; modello “F24 enti pubblici”: introdotto un secondo codice fiscale per i casi di responsabilità solidale; imprese: obbligo di PEC per tutti; nuove start-up innovative escluse dalle vigenti procedure concorsuali; sicurezza sul lavoro, il Ministero risponde ai quesiti: FAQ in materia di voucher, stage e impresa familiare; casi di presentazione della dichiarazione IMU 2012; proroga da cinque a dieci anni del termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili: chiarimenti delle Entrate, soluzione a due vie per i contribuenti; comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario

Indice:

1) IMU: adempimento dell’obbligo dichiarativo spostato al 30 novembre 2012, rinvio per gli enti non commerciali ?

2) Modello “F24 enti pubblici”: introdotto un secondo codice fiscale per i casi di responsabilità solidale

3) Imprese: obbligo di PEC per tutti

4) Nuove start-up innovative escluse dalle vigenti procedure concorsuali

5) Sicurezza sul lavoro, il Ministero risponde ai quesiti: FAQ in materia di voucher, stage e impresa familiare

6) Casi di presentazione della dichiarazione IMU 2012

7) Proroga da cinque a dieci anni del termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili: chiarimenti delle Entrate, soluzione a due vie per i contribuenti 8) Comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario

1) IMU: adempimento dell’obbligo dichiarativo spostato al 30 novembre 2012, rinvio per gli enti non commerciali ?

Pubblicati, ieri (11 ottobre 2012), sul sito delle Finanze la bozza del Modello IMU 2012 e relative istruzioni, con la proposta di suggerimenti da parte di associazioni, professionisti e cittadini.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato del 11 ottobre 2012, ha reso noto che l’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo ai fini dell’IMU è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2012. Tale termine, peraltro, è stato prorogato dal Governo al 30 novembre 2012,

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mediante il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. di pari data.

In base allo schema di decreto ministeriale di approvazione del modello e delle istruzioni il Dipartimento delle finanze ha elaborato la bozza del modello di dichiarazione e delle istruzioni per la relativa compilazione.

Gli interessati sono invitati a trasmettere entro il 19 ottobre 2012 contributi e osservazioni ritenuti utili ai fini della predisposizione definitiva del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni.

La partecipazione alla consultazione non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali decisioni del Dipartimento delle finanze. Una sintesi degli esiti sarà pubblicata al termine della consultazione.

Per inviare un contributo: www.finanze.gov.it /servizi/consult/add.htm Bozza delle istruzioni IMU 2012 pubblicata ieri (11 ottobre 2012)

La dichiarazione ICI doveva essere presentata nei casi in cui le modifiche soggettive e oggettive che davano luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta:

– attenevano a riduzioni d’imposta;

– non erano immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Non era, inoltre, necessaria la presentazione della dichiarazione se il contribuente avesse seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal comune nel proprio regolamento.

Adesso la bozza delle istruzioni della dichiarazioni IMU 2012, pubblicata l’11 ottobre 2012 sul sito delle Finanze, precisa che tali regole possano essere applicate anche per l’IMU, poiché sono compatibili con il sistema delineato dal nuovo tributo.

Pertanto, le dichiarazioni ICI presentate in virtù dei principi appena delineati restano valide anche ai fini IMU.

Dichiarazione IMU degli enti non commerciali: rinvio ?

La citata bozza dispone il rinvio di tale adempimento per gli enti non commerciali, ciò poiché:

Per quanto riguarda l’esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lett. i), comma 1, art. 7, del D. Lgs. n. 504 del 1992, il comma 3, dell’art. 91-bis del D.L.

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che, nei casi di utilizzo misto dell’immobile, l’esenzione in questione si applica a partire dal 1°

gennaio 2013, in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione, nel caso in cui non sia possibile procedere all’individuazione della frazione di unità nella quale si svolge l’attività

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di natura non commerciale, ai sensi delle disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

Quest’ultima procedura è prevista dal comma 2 dell’art. 91-bis in commento, il quale stabilisce che le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2013.

Il comma 3 dell’art. 91-bis dispone che, con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale.

Pertanto, il modello di detta dichiarazione dovrà essere approvato successivamente all’emanazione del Decreto.

Tuttavia, viene richiesta l’attenzione su quanto è previsto nel successivo paragrafo dedicato ai casi in cui sussiste l’obbligo dichiarativo, laddove si prevede tale obbligo per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali esenti ai sensi della lett. i), comma 1, dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992.

In particolare, viene affermato che la dichiarazione IMU deve essere presentata anche per (tra i vari casi contemplati):

– gli immobili esenti, ai sensi della lett. c) e della lett. i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Sono, comunque, esenti dall’IMU (secondo quanto viene riportato nell’appendice della bozza delle istruzioni IMU) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Conclusioni

Da quanto delineato sopra sembra che il rinvio valga per la dichiarazione IMU relativa al 2013, mentre per quella relativa al periodo d’imposta 2012, l’ente non commerciale dovrà dichiarare gli immobili posseduti (a seguito della proroga voluta dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012), entro il 30 novembre 2012), barrando la casella “esenzione” ove ne ricorrano i casi di legge per la tipologia di immobile posseduto in proprietà o in concessione (immobili utilizzati dagli enti non profit, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive).

2) Modello “F24 enti pubblici”: introdotto un secondo codice fiscale per i casi di responsabilità solidale

L’aggiornamento del modello “F24 enti pubblici” è stato approvato con il provvedimento direttoriale del 09 ottobre 2012, pubblicato l’11 ottobre 2012, insieme alle specifiche

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tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei versamenti all’Agenzia delle Entrate, contenute negli allegati A e B al provvedimento stesso.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento decorrono dal 22 ottobre 2012.

Il modello di versamento “F24 enti pubblici” (F24 EP) è utilizzato dal 1° gennaio 2008 dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, titolari di contabilità speciali e conti di tesoreria unica, per il versamento delle ritenute alla fonte, dell’IRAP, dei tributi erariali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Per consentire agli enti pubblici di effettuare i pagamenti per conto di altri soggetti, nei casi di responsabilità solidale per il pagamento di imposte e contributi, con il presente provvedimento sono approvate le modifiche al modello di versamento F24 EP che prevedono nella sezione

“Contribuente” le dizioni “Dati dell’ente pubblico che effettua il versamento” e “Dati da indicare in caso di pagamenti effettuati per conto di altri soggetti” nonché i campi “versamento effettuato in qualità di” e “per conto di”, nei quali sono indicati, rispettivamente, il codice che identifica a quale titolo l’ente pubblico effettua il pagamento e il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.

Il provvedimento, inoltre, approva le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei versamenti all’Agenzia delle entrate.

3) Imprese: obbligo di PEC per tutti

Dal 2013 l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata si estenderà anche alle imprese individuali. Sono queste le previsioni governative (contenute nel cd. secondo Decreto crescita).

In atto, invece, l’obbligo di attivazione della PEC é valido unicamente per le imprese costituite in forma societaria (art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008).

Le imprese individuali dovranno depositare, presso il Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo Pec entro il 31 dicembre 2013.

L’ufficio del registro delle imprese che riceverà nel 2013 (verosimilmente da tale anno per nuove attività) una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c., procederà a sospendere la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

4) Nuove start-up innovative escluse dalle vigenti procedure concorsuali Le nuove start-up innovative saranno escluse dalle vigenti procedure concorsuali.

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Il governo, con il cd. secondo Decreto crescita, intende favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, in particolare giovanile.

Per la prima volta, nell’ordinamento del nostro Paese verrà introdotta la definizione di impresa innovativa (start-up); le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura.

Si tratta, dunque, di società che, se in possesso di determinati requisiti, godono di una serie di misure di favore, con deroghe anche al diritto societario e al diritto fallimentare, e che sono destinatarie anche di disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, deve trattarsi di società di capitali costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate in borsa, e con oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

L’applicazione della nuova disciplina prescritta per tale tipologia di società cesserà con la perdita di uno dei requisiti previsti prima della scadenza di quattro anni dalla data di costituzione e, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione.

5) Sicurezza sul lavoro, il Ministero risponde ai quesiti: FAQ in materia di voucher, stage e impresa familiare

Il Ministero del lavoro ha aggiornato sul proprio sito www.lavoro.gov.it la pagina riservata alle Faq in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e chiarisce che in caso di impiego, da parte di un artigiano o di un piccolo commerciante, di lavoratori occasionali retribuiti con “buoni lavoro”, il lavoratore dovrà essere informato e formato, dotato di dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, sottoposto a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, ecc..

Questo in ottemperanza degli obblighi previsti dal Testo Unico, che ha esteso la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro anche alle nuove ed atipiche figure di lavoratori considerati più vulnerabili rispetto ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Tra gli altri argomenti trattati:

– il documento di valutazione dei rischi che, in mancanza di personale dipendente, non è necessario redigere, “atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro”;

– l’applicazione della normativa sulla sicurezza a coloro che svolgono stage o tirocini formativi, per i quali il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza, osservando gli obblighi previsti dal Testo Unico e adempiendo agli obblighi formativi per l’attività svolta;

– la formazione in modalità e-learning per i lavoratori addetti al primo soccorso che può essere effettuata solo in parte, essendo prevista una parte pratica per la quale non si può prescindere da lezione con un approccio operativo con esercitazioni pratiche.

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6) Casi di presentazione della dichiarazione IMU 2012

Secondo quanto riporta la bozza delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU 2012, pubblicata ieri (11 ottobre 2012) sul sito del Ministero delle Finanze, sono obbligati alla presentazione del modello, valevole per l’anno (periodo d’imposta) 2012:

In base all’art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201 del 2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La stessa norma stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

È previsto, inoltre, che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, di cui si è trattato in premessa.

Per quanto riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, a seguito di proroga, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

In quali casi si deve presentare la dichiarazione IMU La dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

– GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.

Le fattispecie sono le seguenti:

– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

– i fabbricati di interesse storico o artistico.

– gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi del comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, vale a dire quelli:

– non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.

– posseduti da soggetti passivi IRES;

– locati.

I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce”per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota.

– i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

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GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI

IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

Le fattispecie più significative sono le seguenti:

– l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.

– l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

– l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile.

– il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile.

– l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.

– l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria.

– l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.

– l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art.

93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

– gli immobili esenti, ai sensi della lett. c) e della lett. i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992. Rientrano in tale ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell’anno 2012. Tale adempimento risulta innanzitutto dovuto sulla base del raffronto tra il comma 12-ter dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 504 del 1992, che escludeva espressamente dall’obbligo dichiarativo gli immobili esenti dall’ICI, ai sensi del citato art. 7. Detta esclusione, infatti, non è più presente nel comma 12-ter dell’art. 13 in esame;

– i fabbricati che erano esenti, ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

– l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;

– il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;

– è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;

– è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi

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o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;

– le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;

– l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà). In tale fattispecie l’amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione;

– l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

– si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).

7) Proroga da cinque a dieci anni del termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili: chiarimenti delle Entrate, soluzione a due vie per i contribuenti

Pubblicati gli attesi chiarimenti ufficiali sulla questione dell’avvenuta proroga da cinque a dieci anni del termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili.

Ciò si è reso possibile mediante la risoluzione n. 94/E del 11 ottobre 2012 dell’Agenzia delle entrate.

Infatti, a distanza di oltre un anno dalla scadenza del termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree, l’art. 29, comma 8-ter, del D.L. n. 216 del 2011, convertito in Legge 24 febbraio 2012, n.

14, in vigore dal 24 febbraio 2012, ha prorogato da cinque a dieci anni il termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili previsto dall’art. 1, comma 474, della Legge n. 266 del 2005.

E’ stato, dunque, prolungato a dieci anni il termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili consentendo ai soggetti che non avessero provveduto ad edificare entro il termine originariamente previsto (cinque anni) di continuare a beneficiare della disciplina sulla rivalutazione delle aree fabbricabili.

Secondo il parere delle Entrate, i soggetti che – in osservanza della disciplina contenuta nell’art.

1, comma 474, della Legge n. 266 del 2005, in vigore prima delle modifiche introdotte dal citato art. 29, comma 8-ter, e per effetto della mancata utilizzazione edificatoria delle aree entro il termine originariamente previsto dalla norma (cinque anni) – hanno riportato il valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione e abbiano utilizzato, in tutto o in parte, il credito d’imposta con conseguente liberazione del saldo attivo, hanno le seguenti possibilità:

– Se non hanno intenzione di beneficiare del nuovo termine decennale (e, conseguentemente, della rivalutazione) non sono tenuti a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e hanno diritto al

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riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata;

– se sono interessati a beneficiare del nuovo termine decennale per l’utilizzazione edificatoria delle aree, devono procedere al versamento del credito d’imposta – maturato a decorrere dal 1°

gennaio 2011 e utilizzato in compensazione – entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza applicazione delle sanzioni, ma con corresponsione degli interessi.

Ciò comporterà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione.

Ovviamente, sulla somma da riversare sono dovuti gli interessi – decorrenti dalla data di utilizzo del credito d’imposta – nella misura del saggio legale di cui all’art. 1284 c.c. fissata al 2,50%

annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011.

A tal fine, l’Agenzia ha ricordato che, per consentire il versamento dell’imposta, tramite Modello F24, l’Amministrazione finanziaria aveva istituito il seguente codice-tributo: “1812”, denominato

“Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili, articolo 1, comma 473 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

Adesso detto codice deve essere utilizzato anche per il riversamento del credito d’imposta utilizzato evidenziando come anno di riferimento il 2011.

8) Comunicazioni via posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 2012 il decreto che estende l’uso della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario alle Commissioni tributarie provinciali e regionali operanti nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta.

Il decreto, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, entrerà in vigore il 18 ottobre 2012.

Il provvedimento consente alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti processuali, relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze, utilizzando la casella postale elettronica delle parti stesse.

Lo rende noto il comunicato del 11 ottobre 2012 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Vincenzo D’Andò

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