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Fondo patrimoniale pignorabile

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Fondo patrimoniale pignorabile

written by Angelo Forte | 24/10/2020

I beni dei coniugi possono essere tutti aggrediti dai creditori?

Il fondo patrimoniale, che è disciplinato in dettaglio nel Codice civile [1], può essere definito come un insieme di beni anche di diversa natura (beni mobili registrati come un’autovettura, beni immobili come appartamenti o terreni e titoli di credito) che sono destinati allo scopo di soddisfare le esigenze della famiglia.

Nell’articolo che segue esamineremo come si costituisce il fondo patrimoniale, quali sono le regole del suo funzionamento, se e quando i beni che lo costituiscono possono essere aggrediti (cioè pignorati e messi all’asta) da parte dei creditori. Ti spiegheremo se il fondo patrimoniale è pignorabile. Più correttamente, la domanda da porsi è se possono essere pignorati i beni che costituiscono il fondo patrimoniale. E’ una domanda che sempre più frequentemente assilla molte coppie che al fondo patrimoniale hanno affidato le speranze di evitare il pignoramento di alcuni o di tutti i loro beni.

In realtà, il fondo patrimoniale viene spesso utilizzato non per lo scopo che la legge gli assegna (cioè meglio soddisfare le esigenze presenti e future della famiglia), ma

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come scudo o schermo per evitare che i beni assegnati al fondo patrimoniale possano subire il pignoramento da parte dei creditori.

Come nasce e come funziona il fondo patrimoniale?

La legge [2] stabilisce che il fondo patrimoniale nasce mediante un atto pubblico. Occorre perciò che il coniuge o i coniugi che abbiano intenzione di far nascere un fondo patrimoniale si rechino da un notaio affinché venga stilato l’atto pubblico che sarà come l’atto di nascita del fondo patrimoniale.

E’ anche possibile che sia un terzo estraneo a costituire, a favore di un nucleo familiare, un fondo patrimoniale ricorrendo ad un atto pubblico notarile oppure con apposita disposizione contenuta nel testamento.

In sostanza, il terzo donerà alcuni suoi beni inserendoli nel fondo patrimoniale (vedremo che, però, il terzo potrebbe anche continuare a riservarsi la proprietà dei beni assegnati al fondo).

Un genitore può decidere di costituire a favore della famiglia di un suo figlio un fondo patrimoniale nel quale far confluire un appartamento, un’autovettura e dei titoli di credito. Il genitore potrà recarsi da un notaio affinché venga redatto l’atto pubblico che farà nascere il fondo patrimoniale oppure inserire un’apposita clausola nel proprio testamento con cui dar vita al fondo patrimoniale.

I beni che vengono assegnati al fondo patrimoniale possono essere di proprietà di entrambi i coniugi oppure di uno solo di essi (se il coniuge che costituisce il fondo se lo riserva per sé o lo assegna all’altro coniuge) o, infine, ad un terzo (nel caso in cui sia stato un terzo a costituire il fondo patrimoniale ed abbia deciso comunque di conservare la proprietà dei beni del fondo).

Le regole di funzionamento del fondo patrimoniale sono le seguenti:

i frutti dei beni del fondo (ad esempio, il canone di affitto di un appartamento assegnato al fondo) devono essere usati per i bisogni della famiglia e devono essere amministrati secondo le regole della comunione legale (le decisioni su come amministrare i frutti dei beni del fondo vanno

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perciò prese d’intesa dai coniugi anche se la proprietà di essi appartiene ad uno solo di loro [3]);

la vendita dei beni del fondo, se ci sono figli minori, è possibile solo con l’autorizzazione del tribunale e solo se vi sia necessità o utilità evidente (a meno che nell’atto costitutivo del fondo non sia stato specificato che basta il consenso dei coniugi per poter vendere); se non ci sono figli minori, per vendere i beni del fondo basta il consenso di entrambi i coniugi (salvo che i beni siano stati dichiarati alienabili già nell’atto costitutivo del fondo ed in tal caso possono essere venduti anche senza il consenso di entrambi i coniugi [4]);

il fondo patrimoniale cessa nel momento in cui il matrimonio viene annullato, sciolto o cessano i suoi effetti civili; se però vi sono figli minori il fondo dura fino a che l’ultimo figlio minore non abbia raggiunto la maggiore età [5].

Il fondo patrimoniale si costituisce con atto pubblico

I creditori possono pignorare i beni del fondo patrimoniale?

Nell’introduzione abbiamo evidenziato che spesso il motivo principale che spinge una coppia a dar vita ad un fondo patrimoniale è il tentativo di mettere al riparo alcuni loro beni dai creditori.

Ma il fondo patrimoniale può davvero essere uno scudo inattaccabile per i creditori? I beni che vengono inclusi nel fondo patrimoniale sono effettivamente al sicuro rispetto al possibile pignoramento eseguito dai creditori? Per rispondere occorre dire che la legge [6] stabilisce che i beni che compongono il fondo patrimoniale possono essere pignorati solo per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari.

Quali sono i debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari? La giurisprudenza [7] li ha così individuati:

debiti contratti per far fronte alle spese necessarie per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l’incremento dei beni che costituiscono il fondo (ad esempio manutenzioni ordinarie o riparazioni

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dell’immobile o dell’autoveicolo inclusi nel fondo oppure gli oneri condominiali relativi all’appartamento incluso nel fondo);

debiti contratti per far fronte alle ordinarie esigenze di vita della famiglia, al suo mantenimento, al suo armonico sviluppo ed al potenziamento della sua capacità di lavoro.

Sono debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari quelli relativi ad un corso di lingua per i figli, quelli per una vacanza, quelli per le spese ordinarie per il vitto, per la mobilia, per i capi di vestiario, per gli elettrodomestici, per mantenere l’autoveicolo di uso familiare.

Pertanto, se la famiglia ha contratto un debito per far fronte ad esigenze familiari (cioè i debiti che abbiamo appena descritto) i creditori per farsi pagare potranno anche eventualmente aggredire e pignorare i beni che sono stati inclusi nel fondo patrimoniale.

Viceversa, se il debito è stato contratto per esigenze estranee ai bisogni familiari, allora il creditore non potrà pignorare i beni inclusi nel fondo se era a conoscenza di tale estraneità (toccherà però al debitore dimostrare al giudice che il creditore sapeva che il debito fu contratto per soddisfare esigenze estranee ai bisogni familiari).

Sono debiti contratti per esigenze non familiari i debiti che derivano da attività illecita, i debiti da gioco, i debiti nati per mantenere i beni personali di ciascun componente della famiglia, i debiti sorti prima del matrimonio e quelli sorti per soddisfare bisogni voluttuari o speculativi

Infine, bisogna ricordare che il creditore, con la cosiddetta azione revocatoria, può far dichiarare dal giudice inefficace nei suoi confronti l’atto pubblico che dà vita al fondo patrimoniale se:

viene dimostrato che il debitore era consapevole che con la nascita del fondo patrimoniale arrecava danno al creditore sottraendogli beni da poter pignorare;

se l’atto che ha fatto nascere il fondo patrimoniale è successivo al momento in cui sorse il debito.

Se il creditore riesce a vincere la causa avviata con l’azione revocatoria potrà poi

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pignorare i beni presenti nel fondo patrimoniale anche se il debito sorge per soddisfare esigenze familiari.

Il fondo patrimoniale è pignorabile in alcuni casi

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