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COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E CENTRALE DI COMMITTENZA - ART 33 DEL D.LGS, 12.04.2006, N. 163 CON IL COMUNE DI ROSTA E DI VILLARBASSE. REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30.12.2014.

L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di novembre alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N. Cognome e nome Presente Assente

1. PENSATO Piero Presidente X

2. CASTELLO Antonio Sindaco X

3. ROMEO Enzo Consigliere X

4. SCAFIDI Rosario Consigliere X

5. VIRANO Virgilio Consigliere X

6. BLANDINO Roberto Consigliere X

7. GENTILE Riccardo Consigliere X

8. GOBBO Cristiano Consigliere X

9. CAPRARO Michele Massimiliano Consigliere X

10. BRACCO Silvia Consigliere X

11. VANNICELLI Mario Consigliere X

12. BOSCARO Massimo Consigliere X

13. TORBAZZI Giancarlo Consigliere X

14. AIRES Emiliano Consigliere X

15. FASSINO Marco Consigliere X

16. PERINO Mario Consigliere X

17. ALTEA Roberto Consigliere X

Assume la presidenza il Sig. PENSATO Piero.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

(2)

Premesso che:

- l’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. disciplina gli appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, prevedendo che:

“1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice.

OMISSIS

3-bis (comma aggiunto dall’art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

- la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, della legge 114/2014, come da ultimo modificato dall' art. 1 comma 169 della Legge 107/2015, si applica alle gare bandite successivamente al 1° novembre 2015. In forza del comma 3 della stessa norma, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Dato atto che:

- la centrale unica di committenza, come definita dallo stesso codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 34 è un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

- il ricorso alle centrali uniche di committenza, sotto un profilo generale ed indipendentemente dalle riserve circa l'estensione dell'obbligo dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a tutti i Comuni non capoluogo, risponde alla logica della razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica nonchè della tutela della concorrenza posto che un accentramento della fase dell’aggiudicazione dei contratti pubblici determina l’aggregazione della domanda e quindi migliori condizioni di mercato.

Non è un caso che periodicamente e con sempre maggiore incisività il legislatore ha richiamato l’obbligo di far ricorso per acquisto di beni e servizi alle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o attivate da centrali di committenza regionali. In ultimo si ricorda quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (cd. Spending Review) che ha reso obbligatorio l’adesione alle convenzioni Consip o centrali di Committenza

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regionali per l’approvvigionamento di beni e servizi prevedendo la responsabilità amministrativa e disciplinare a carico del funzionario inadempiente.

Il termine “accordo consortile” utilizzato dal legislatore deve essere considerato un refuso in quanto in palese contraddizione con quanto già disposto dall’ art. 2 - comma 186, lettera e) - della Legge n°

191/2009, che ha decretato la soppressione di consorzi di funzioni; il probabile refuso legislativo non può che essere interpretato in modo coerente con la normativa generale in materia di gestione associata di servizi che prevede due sole forme: unione o convenzione. L’espressione “accordo consortile” va intesa pertanto nel senso previsto dall’art. 30 del TUEL n° 267/2000, cioè come

“accordo convenzionale.

Le sezioni delle Corti dei Conti del Piemonte e della Lombardia, con rispettivi pareri n. 271 del 4 luglio 2012 e n. 165 del 6.05.2013 hanno contribuito a definire l’ambito di operatività delle centrali uniche di committenza, superando un’ interpretazione meramente letterale dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs.163/2006 ed escludendo dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali in argomento, le acquisizioni in economia effettuate in assenza di vere e proprie procedure concorrenziali, come quelle in amministrazione diretta o di affidamento diretto in quanto inferiore alla soglia prevista dall’art. 125, comma 8 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici.

In tal senso si è espresso il legislatore, ma solo con riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 30 dicembre 2014 con la quale era stata approvata, in ottemperanza all' art. 33 del D. Lgs. 163/2006, la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza tra il Comune di Pianezza e il Comune di Val Della Torre, stipulata successivamente in data 10.04.2015.

Preso atto che il Comune di Val Della Torre, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17 Luglio 2015, senza fornire motivazione alcuna, ha deliberato il recesso dalla succitata convenzione.

Ritenuto, pertanto, di revocare la propria deliberazione n. 43 del 30.12.2014 con la quale veniva approvata la suddetta convenzione e, al fine di rispettare l’obbligo previsto dal citato art. 33, comma 3bis, del D.LGS. 163/2006 e di evitare l’invalidità dell’attività contrattuale dell' amministrazione, di aderire alla Centrale Unica di Committenza costituita tra il Comune di Rosta (Capofila) e il Comune di Villarbasse, con sede presso il Comune di Rosta, le cui modalità operative e di funzionamento sono regolamentate mediante apposito accordo convenzionale, simile nel contenuto a quello già approvato con precedente deliberazione consigliare n. 43/2014.

Considerato che con il comune di Rosta è altresì in atto la convenzione per il servizio associato di segreteria e la presenza dello stesso segretario può agevolare il governo dei processi e dei tempi di selezione e individuazione dei contraenti di competenza della Centrale Unica di Committenza.

Tutto ciò premesso

Si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

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Di revocare, a seguito del recesso del Comune di Val Della Torre dalla convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza, ai sensi dell' art. 33 del D. Lgs. 163/2006, stipulata tra il Comune di Pianezza e il Comune di Val Della Torre in data 10.04.2015, la propria deliberazione n. 43 del 30 dicembre 2014, relativa all'approvazione della suddetta convenzione.

Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Centrale Unica di Committenza costituita tra il Comune di Rosta (Capofila) e il Comune di Villarbasse, con sede presso il Comune di Rosta.

Di approvare l’accordo convenzionale tra il Comune di Rosta, Villarbasse e Pianezza, simile, nel contenuto, a quello già approvato con precedente deliberazione consigliare n. 43/2014, composto da n° 11 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della “Centrale unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 - comma 3 bis - del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.ii”

Di dare atto che la conferenza dei Sindaci dei citati Comuni si è espressa favorevolmente all'accoglimento della domanda di adesione formulata da questo Comune alla Centrale unica di Committenza.

Di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione, con facoltà di apportarvi, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche e/o le precisazioni eventualmente necessarie, dando atto che la durata della stessa è limitata al periodo residuo di validità di quella originaria con scadenza fissata al 14/01/2018, salvo rinnovo.

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente.

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che ripercorre la vicenda della precedente costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Val Della Torre e del successivo recesso di tale Ente. Ringrazia della disponibilità i comuni di Rosta e Villarbasse che hanno accolto la richiesta di adesione di Pianezza. Ricorda che avere in comune con l'ente capofila il segretario consentirà una maggiore integrazione tra i soggetti operanti nella suddetta Centrale unica di Committenza e una accelerazione delle procedure.

Sentito l'intervento del consigliere Perino che esprime il suo favore per la scelta proposta sottolineando, in particolare, che aderire ad una centrale di committenza formata da altri due Comuni, entrambi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è circostanza positiva che assicura funzionalità all'istituto. La sua posizione non sarebbe stata favorevole se la scelta fosse stata quella di aderire ad una centrale di committenza formata da comuni più grandi.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Voti a favore n. 12

(5)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Adesione alla Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza – Art.33 D.Lgs 12.04.2006 n. 163 con il Comune di Rosta e di Villarbasse. Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2014”.

**************

Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE, con 12 voti favorevoli DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to GUIFFRE STEFANIA Pianezza, 11/11/2015

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IL PRESIDENTE F.to PENSATO Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 novembre 2015, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 17 novembre 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina Pianezza, lì 17 novembre 2015

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina

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