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COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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Academic year: 2022

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ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 36 DEL 13 NOVEMBRE 2017 AVENTE AD OGGETTO: "ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE".

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di maggio alle ore 21:20 nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N. Cognome e nome Presente Assente

1. ROMEO Enzo Presidente X

2. CASTELLO Antonio Sindaco X

3. SCAFIDI Rosario Consigliere X

4. ZAMBAIA Sara Consigliere X

5. FRANCO Anna Consigliere X

6. CASTRALE Monica Carla Consigliere X

7. VIRANO Virgilio Consigliere X

8. GOBBO Cristiano Consigliere X

9. BRACCO Silvia Consigliere X

10. BLANDINO Roberto Consigliere X

11. PENSATO Piero Consigliere X

12. CAPRARO Michele Massimo Consigliere X

13. AIRES Emiliano Consigliere X

14. STEILA Daniela Consigliere X

15. TOTARO Alfonso Consigliere X

16. FASSINO Marco Consigliere X

17. BRANCATI Ilaria Emilia Consigliere X

Assume la presidenza l'Arch. ROMEO Enzo .

Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

(2)

Premesso che:

il comune di Pianezza è titolare di una farmacia comunale, sita in Via San Bernardo n.1, per la quale aveva esercitato nell'anno 1978 il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 e 10 della legge 2.04.1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico).

Com’è noto la farmacia si pone in posizione di strumentalità rispetto al servizio sanitario nazionale in quanto assolve ad uno dei compiti propri di tale servizio e precisamente a quello della distribuzione dei farmaci. Tale caratteristica assegna al servizio farmaceutico una peculiarità nell'ambito dei servizi pubblici a rilevanza economica e giustifica e dà conto della persistenza di una specifica legge di settore nel testo ad oggi ancora vigente con le modifiche ed integrazioni apportate in particolare dal D.L. 24.01.2012 n.1 convertito nella Legge 27/2012 e per ultimo dalla Legge 124/2017.

Con deliberazione n. 36 del 13 novembre 2017 il Consiglio Comunale aveva individuato la concessione quale modello gestionale per l'esercizio della Farmacia Comunale, sita in Via San Bernardo ai sensi dell'art. 164 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

Con la stessa deliberazione si stabiliva in 10 anni la durata della concessione e si fornivano opportuni indirizzi al Responsabile del settore finanziario al fine di predisporre gli atti di gara in modo conforme alle esigenze che l'Amministrazione assegna al servizio pubblico della farmacia comunale, impregiudicati i compiti gestionali allo stesso attribuiti in base all'art. 107 del D.Lgs.

267/2000 e il rispetto delle procedure, criteri e modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i..

Considerato tuttavia che l’obbligo di “realizzare, con progetto fornito dall’amministrazione, e nel primo biennio una struttura su terreno messo a disposizione dell'Amministrazione da utilizzare quale nuova sede della farmacia comunale”, a seguito di verifiche con gli operatori di settore, costituisce un onere che potrebbe pregiudicare una partecipazione amplia al bando della concessione.

Ritenuto pertanto di procedere con proprie risorse di bilancio alla realizzazione della struttura e per la quale l’ente richiederà un canone di locazione da quantificarsi in misura tale da coprire interamente la spesa prevista per la realizzazione della struttura tramite mutuo da assumersi con la Cassa Depositi e prestiti e per la durata della concessione stessa.

Tutto ciò premesso visto l'art. 42, 2° comma, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di organizzazione dei pubblici servizi, e concessione dei pubblici servizi.

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di dare atto che l’eliminazione dell’obbligo di “realizzare, con progetto fornito dall’amministrazione, e nel primo biennio una struttura su terreno messo a disposizione dell'Amministrazione da utilizzare quale nuova sede della farmacia comunale” risponde all’esigenza di favorire un’ampia partecipazione al bando della concessione.

(3)

3. Di richiamare la propria precedente deliberazione adottata con atto n° 36 del 13 novembre 2017 avente ad oggetto modificando come segue il punto 3:

3. “Di fornire al suddetto responsabile i seguenti indirizzi al fine di predisporre gli atti di gara in modo conforme alle esigenze che l'Amministrazione assegna al servizio pubblico della farmacia comunale, impregiudicati i compiti gestionali allo stesso attribuiti in base all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il rispetto delle procedure, criteri e modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.:

a) durata della concessione: 10 anni

b) canone concessorio suddiviso in una parte fissa di € 120.000,00 e una parte variabile commisurata al 8,00 % della parte eccedente il fatturato annuo posto a base di gara;

c) apertura del servizio con orario continuato dal lunedì al venerdì e il sabato mattina.”

4. Di dare atto che il canone di locazione della struttura non dovrà essere inferiore al costo per il pagamento del mutuo (capitale ed interessi) contratto per la realizzazione della struttura e per la durata della concessione stessa.

5. Di rilevare che restano immutati tutti gli altri indirizzi forniti con la precedente deliberazione consiliare n° 36 del 13 novembre 2017.

(4)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e Informatico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente.

Sentita la relazione illustrativa del Vicesindaco Virano Virgilio e l'intervento del Sindaco come riportati nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 17 Votanti n. 17 Voti a favore n. 17

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Modifiche alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 13/11/2017 ad oggetto: "Atto di indirizzo per la concessione della farmacia comunale", come sopra trascritta.

**************

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.

= = =

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Rag. Favarato Luca Pianezza, lì 26/04/2018

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 26/04/2018

(5)

ALLEGATO INTERVENTI

VICESINDACO VIRANO

Come ricorderete, lo scorso Consiglio Comunale avevamo dato gli indirizzi al funzionario per procedere al bando per l’assegnazione della Farmacia Comunale e ne avevamo anche prorogato di un anno l’attuale gestione. In quel contesto avevamo previsto che chi partecipava a questo bando avrebbe dovuto anche realizzare, a sue spese, la struttura, perché noi non volevamo lasciarla dov’era ma volevamo portarla in largo 2 Giugno. Nel frattempo abbiamo fatto alcune valutazioni di opportunità e abbiamo visto che probabilmente avremmo avuto difficoltà a trovare qualcuno che si faceva carico, in proprio, della realizzazione di questa struttura. Onde evitare che la gara vada vada deserta, oppure ci sia una offerta che non soddisfa dal punto di vista dell’attendibilità e onorabilità del contratto, proponiamo di modificare gli indirizzi precedentemente forniti stabilendo che la struttura venga costruita dal Comune che la darà in locazione all'aggiudicatario. Rimane ferma la durata di dieci anni, il canone concessorio minimo di 120.000 e le altre condizioni previste nella precedente deliberazione. Il concessionario pagherà un canone di locazione che potrà servire per coprire gli oneri di ammortamento di un eventuale mutuo previsto a finanziamento dei lavori. Abbiamo accertato che il mutuo non va ad incidere sul Patto di Stabilità e quindi alla fine almeno siamo sicuri, abbiamo una struttura che facciamo noi e rimane nostra fin da subito. Questa è la proposta che presentiamo in Consiglio.

SINDACO CASTELLO

In effetti per noi cambia poco, perché praticamente il costo di affitto sarà pari alla rata del mutuo che noi andremo a contrarre. Siamo noi in questo caso che anticipiamo la quota con un mutuo, mentre nell’altro caso noi chiedevamo loro di anticipare la quota e poi, invece di pagarci l’affitto, glielo decurtavamo. Adesso, a questo punto, per accelerare l'iter abbiamo visto che forse era meglio assumere a nostro carico la costruzione della struttura da finanziare con un mutuo e poi praticamente l'affitto della strutturà dovrà compensare la spesa di ammortamento.

(6)

IL PRESIDENTE F.to Arch. ROMEO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 4 giugno 2018, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene

contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 4 giugno 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, lì 4 giugno 2018

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina

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