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Storia del pensiero politico — Portale Docenti - Università  degli studi di Macerata

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(1)

Oggetto del corso

il «discorso della cittadinanza [cioè] il discorso sviluppato da una determinata società per rappresentare l’individuo e il

suo rapporto con l’ordine» (Pietro

Costa, “Cittadinanza”, p. 5)

(2)

Politeia

Comunemente tre accezioni di senso:

•Regime o ordinamento politico  Costituzione

•Corpo civico più o meno esteso – democrazia vs.

oligarchia

•Diritto di cittadinanza

(3)

I tre principali riferimenti aristotelici alla politeia

1) Definizione di «cittadino in senso assoluto» come

«partecipazione alle funzioni di giudice e alle cariche», vale a dire «magistrature a tempo indefinito», Politica (III Libro, 1275 a 30).

2) Libera circolazione del potere, nel senso dell’alternanza tra chi governa e chi è governato.

Alla base c’è la virtù (areté) del bravo cittadino

(«conoscere il comando che conviene a uomini

liberi, sotto entrambi gli aspetti [del comandare e

dell’obbedire]»), Politica (III Libro, 1277 a 25)

(4)

3) Isonomia all’interno dello studio sulle ribellioni e i mutamenti di costituzione.

«(...) si sono formate molte costituzioni perché tutti sono d’accordo sul giusto, nel senso che è un’uguaglianza proporzionale (cat’analoghían íson), ma errano nell’applicare tale nozione»

(Libro V, 1301 a 25)

(5)

I principali criteri di identificazione della politeia come politia

(i) Il suo governo è nelle mani della

moltitudine (plethos) che lo esercita a vantaggio di tutti (Pol. III, 7 1279 a 38-39);

(ii) è una costituzione mista: «una mistione di oligarchia e di democrazia» (Pol. IV, 8 1293 b 34-35; cfr. 1294 a 22-23; 9 1294 a 41 – b 1);

(iii) è una costituzione media o mediana

(Pol. IV, 11 1295 a 31-34 e 1296 a 7, 37-38);

non è né una democrazia, né un’oligarchia, ma

una forma intermedia tra di esse (II, 6 1265 b

28-29);

(6)

(iv) è basata sul ceto medio che non è né troppo ricco né troppo povero (IV, 11 1295 b 34 – 1296 a 9);

infine

(v) si regge sulla classe di cittadini che

portano armi (Pol. II, 6 1265 b 30-31), cioè è

basata sugli opliti – su soldati dotati di armatura

pesante (IV, 13 1297 b 1-2; III, 7 1279 b 2-5).

(7)

TEORIA DELLE FORME DI GOVERNO E DEI CICLI DI COSTITUZIONI

Platone (“La Repubblica”)

Piano ideale  Politeia a) monarchica b) aristocratica Piano reale  Politeia a) timocratica b) oligarchica c) democratica d) tirannica Natura umana retrostante:

(8)

a) Individuo timocratico (=desiderio di onore) b) Individuo oligarchico (=desiderio di ricchezza) c) Individuo democratico (=desiderio di libertà) d) Individuo tirannico (=desiderio di violenza)

Rispetto alla teoria dei cicli:

Il ciclo completo, nel segno della negatività crescente, è:

timocrazia, oligarchia, democrazia, tirannia

(9)

Forme buone Monarchia Aristocrazia Democrazia

Forme degenerate Tirannia

Oligarchia Democrazia

Rispetto alla teoria dei cicli:

Il ciclo completo, nel segno della negatività crescente, è:

monarchia, aristocrazia, democrazia, democrazia, oligarchia, tirannia

Ne “Il politico” le forme di governo diventano 6, distinte in rapporto alla legge e non alla diversa natura umana, e la democrazia compare sia come forma legale che illegale.

(10)

Aristotele

Ne “La politica” (libro III)  Doppia classificazione

Forme buone Monarchia Aristocrazia Politia*

* Interpreti come Bobbio a volte inseriscono

‘democrazia’ al posto di

‘politia’, e ‘oclocrazia’ al posto di ‘democrazia’

Forme degenerate Tirannia

Oligarchia Democrazia

Intreccio di 2 principi entrambi necessari:

1)Chi governa

2)Nell’interesse di chi governa ( il bene comune come fine della comunità politica qualifica le sole forme buone)

(11)

Polibio (II sec. a.C.)

“Storie”, libro VI

Anaciclosi (= teoria dei cicli) Forme buone

Monarchia Aristocrazia

Democrazia (finalmente accezione positiva di senso)

Forme degenerate Tirannia

Oligarchia Oclocrazia

(12)

Defensor Pacis (1324)

«(…) il legislatore, o la causa prima ed efficiente

della legge, è il popolo o l’intero corpo dei

cittadini o la sua pars valentior, mediante la sua

elezione o volontà, espressa con le parole nella

assemblea generale dei cittadini» (I, xii, 3).

(13)

Machiavelli (1512-1527)

I Discorsi e il Principe entrambi pubblicati postumi nel 1531

«Tutti gli Stati, i dominii che esercitano un imperio sopra gli uomini sono o

a)repubbliche o

b) principati» (apertura del Principe)

(14)

“E’ si conosce facilmente per chi considera le

cose presenti e le antiche, come in tutte le città

ed in tutti i popoli sono quegli medesimi

desiderii e quelli medesimi onori, e come vi

furono sempre. In modo che gli è facil cosa a chi

esamina con diligenza le cose passate,

prevedere in ogni repubblica le future e farvi

quegli rimedi che dagli antichi sono stati usati, o

non ne trovando degli usati, pensare de’ nuovi

per la similitudine degli accidenti” (Discorsi, I,

39).

(15)

PRINCIPATO

- non nuovo (ereditario e quindi trasmesso per legge successoria a chi principe non era)

- nuovo:

i. misto (conquista di principato già esistente)

ii. per virtù (acquistato con virtù ed armi proprie) iii. per fortuna (acquistato con fortuna ed armi altrui

iv. per scelera

(16)

v. per consenso (degli ottimati o del popolo) Nel secondo caso, si ha a che fare con il principato civile (monito al principe nuovo di «avere il

populo amico»)

vi. principato ecclesiastico

(17)

Bodin

Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566)

Six livres de la République (1586) Definizioni

1) Stato = “Per Stato si intende il governo giusto che si esercita con potere sovrano su più

famiglie e su tutto ciò che esse hanno in comune

fra loro” (I libro de la République)

(18)

2) Potere sovrano o sovranità = “Quel potere

assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato” (I libro…)

-Dall’assolutezza deriva l’indivisibilità del potere sovrano (nello spazio), e dalla perpetuità la

continuità dello Stato (nel tempo)

A partire dall’assolutezza, il tema dei LIMITI e delle PREROGATIVE INALIENABILI della

sovranità.

(19)

I limiti alla sovranità:

a)Diritto divino e naturale

b) Le leggi fondamentali del Regno in quanto regole di trasmissione della sovranità (ad es., la legge salica)

c) Il diritto di proprietà dei capi-famiglia (ad es., gli Stati generali per autorizzare il sovrano ad imporre nuovi tributi

d) Le leggi del sovrano quando si richiamano espressamente al diritto divino e naturale

e) Le obbligazioni assunte con patto o giuramento (anche nei confronti di sudditi e stranieri,

compresi i nemici)

(20)

f) La jurisdictio o dovere di impartire giustizia Le prerogative inalienabili della sovranità

(attributi legittimi, o iura imperii, o vraies marques de la souvraineté):

a)Diritto di legislazione

“Sotto questo stesso potere di dare e annullare le leggi sono compresi tutti gli altri diritti e

prerogative sovrane: cosicché potremmo dire

che è questa la sola vera e propria prerogativa

sovrana, che comprende in sé tutte le altre”

(21)

b) Diritto di guerra e di pace

c) Diritto di nomina e destituzione ad uffici più elevati

d) Diritto di giurisdizione suprema e) Diritto di grazia

f) Diritto di batter moneta g) Diritto di imporre tributi

h) Diritto di fedeltà e obbedienza

In linea di massima, anticipazione delle prerogative del capo dello Stato delle Repubbliche moderne e

contemporanee

(22)

3) Forme di Stato e forme di governo

Forme di Stato (in rapporto alla titolarità della sovranità):

a)Monarchica b)Aristocratica c)Popolare

Forme di governo (in rapporto all’accesso alle cariche):

a)Governo monarchico (raro) b)Governo aristocratico

c)Governo popolare

(23)

Miglior forma di Stato

Monarchia in quanto “Stato ben ordinato”  Ideale dell’armonia sociale e della tolleranza religiosa = Giustizia armonica, sull’esempio dell’universo regolato da Dio e dalle leggi naturali.

Si tratta di una giustizia che non ha nulla a che

fare né con la giustizia aritmetica (democratica)

né proporzionale (aristocratica o aristotelica).

(24)

Hobbes (1588-1679)

(25)
(26)
(27)

3 diverse definizioni di Stato:

1)“una moltitudine di uomini uniti come una persona da un potere comune, per la loro

comune pace, difesa e vantaggio” (Elements, I, 19, 8)

2)“un’unica persona, la cui volontà in virtù dei

patti contratti reciprocamente da molti individui, si deve ritenere la volontà di tutti questi

individui (…)” (De Cive, V, 9)

3)“una persona, dei cui atti ciascun individuo di

una grande moltitudine, con patti vicendevoli, si

è fatto autore (…)” (Leviathan, 112)

(28)

Ius omnium in omnia

«[…] è inclinazione generale di tutta l’umanità un desiderio perpetuo e senza tregua di un

potere dopo l’altro, che cessa solo nella morte».

Diritto di natura = «[…] libertà che ciascuno ha

di usare il proprio potere a suo arbitrio per la

conservazione della sua natura, cioè della sua

vita […]».

(29)

Legge di natura

«un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione, che proibisce ad un uomo di fare ciò che distruggerebbe la sua vita […], e di non fare ciò che egli considera meglio per

conservarla» (Leviathan, cap. XIV Che cosa è il

diritto di natura)

(30)

Specificazione della Legge di natura in 19 leggi, le prime tre delle quali sono le più importanti:

1) Cercare e perseguire la pace;

2) Disporsi alla pace rinunciando, a patto che lo facciano anche gli altri, al proprio diritto a tutto;

A partire dal suddetto patto, 3) massima

generale per cui pacta servanda sunt ( fonte di giustizia).

Tutte le altre leggi sintetizzabili nel principio

evangelico del «non fare agli altri quello che non

vorresti fosse fatto a te».

(31)

Sulla giustizia:

“prima che i nomi di giusto e ingiusto possano aver luogo, ci deve essere qualche potere coercitivo per costringere ugualmente gli uomini all’adempimento dei loro patti, per mezzo del terrore di una qualche punizione (…) e per rendere sicura quella proprietà che gli uomini acquisiscono per contratto reciproco in ricompensa del diritto universale che abbandonano; e tale potere non c’è prima dell’erezione di uno stato. (…) la giustizia è la costante volontà di dare ad ognuno il suo. Perciò dove non c’è alcuna cosa propria, cioè dove non c’è proprietà, non c’è ingiustizia, e dove non viene eretto un potere coercitivo, cioè dove non c’è stato, non c’è proprietà, dato che tutti gli uomini hanno diritto a tutte le cose: quindi dove non c’è stato non c’è niente di ingiusto”

(Leviathan, XV capitolo)

(32)

Pace attraverso l’unità politica artificiale assicurata da: 1. attore, 2. autore e 3.

rappresentanza (cap. XVI del Leviathan) Processo di autorizzazione:

«Una moltitudine di uomini diventa una persona,

quando è rappresentata da un uomo o da una persona,

per modo che diventi tale con il consenso di ciascun

particolare componente della moltitudine. Infatti è

l’unità del rappresentante, non l’unità del

rappresentato che fa una la persona, ed il

rappresentante che sostiene la parte della persona e di

una persona soltanto; l’unità di una moltitudine non

può intendersi in altro modo».

(33)

PACTUM UNIONIS

«io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest’uomo, o a questa assemblea di uomini, a condizione che tu gli ceda il tuo diritto e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile» (cap.

XVII, in apertura della seconda parte del Leviathan) LEGGE E LIBERTA’ NELLO STATO

(= assenza di impedimenti)

La libertà statuale si può cogliere verso l’esterno ma mai all’interno, essendo sempre la legge «restrizione della libertà naturale, senza la quale non si può avere alcuna possibilità di pace» (Leviathan, cap.

XXVI).

(34)

Locke

Two Treatises of Government (1681-1683) Stato di natura

“uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e di disporre dei propri beni e persone come meglio credono, entro i limiti della legge naturale, senza chiedere l’altrui benestare o obbedire alla volontà altrui. È questo anche uno stato di eguaglianza, in cui potere e autorità sono reciproci poiché nessuno ne ha più degli altri. Nulla invero è più evidente del fatto che creature della stessa specie e grado, indifferentemente nate per godere degli stessi doni della natura e usare le stesse facoltà, debbano essere fra loro eguali (…)”

(Second Treatise of Government)

(35)

Legge di natura

“ciascuno ha il diritto di punire chi trasgredisce quella legge, nella misura bastante a scoraggiarne la violazione”

Conseguenze:

“A questa inconsueta dottrina, che cioè nello stato di

natura ciascuno ha il potere esecutivo della legge

naturale, si obietterà di certo che non è cosa

ragionevole che gli uomini giudichino della propria

causa; si dirà che l’amor di sé li renderebbe parziali

verso se stessi e i propri amici, mentre la malvagità

naturale, la passione e lo spirito vendicativo li

porterebbe ad esagerare nell’atto di punire gli altri”.

(36)

Stato civile e government

(il giudice comune contro Hobbes)

“E se il government deve essere il rimedio ai mali che

necessariamente scaturiscono dal fatto che gli uomini

sono giudici di se stessi, onde lo stato di natura non può

essere a lungo accettato, mi chiedo che genere di

governo sia, e in che senso sia migliore dello stato di

natura, quello in cui un solo uomo, regnando su molti,

abbia la libertà di giudicare se stesso e possa fare ai

suoi sudditi tutto quello che vuole, mentre tutti gli altri

non hanno la minima libertà di discutere o controllare

coloro che seguono il suo volere, e qualsiasi cosa lui

faccia – guidato da ragione, da errore o da passione –

devono obbedirgli”.

(37)

Pactum unionis e Commonwealth

«(la creazione dello Stato) può essere fatta da un

gruppo di uomini, perché non lede la libertà di tutti gli

altri, che restano come prima nell’indipendenza dello

stato di natura. Quando un certo numero di uomini in

tal modo consente di istituire una comunità o stato

politico, essi vengono immediatamente associati in

modo da costituire un sol corpo politico, in cui la

maggioranza ha diritto di decretare e decidere per il

resto»  Si entra così consensualmente nel

Commonwealth (=CIVITAS o Comunità o Tutto politico)

(38)

Il supremo potere legislativo e le forme di governo

Il commonwealth si riunisce per esprimere una maggioranza chiamata a decidere a chi affidare il supremo potere legislativo, scegliendo così «la forma del government a cui tutti, anche quelli che non hanno partecipato alla deliberazione, dovranno obbedire».

Quindi, «(…) la maggioranza può servirsi di tutto quel

potere per fare di tanto in tanto leggi per la comunità e

renderle operanti per mezzo di funzionari da essa

stessa designati. In questo caso la forma di governo è

una perfetta democrazia. Oppure può affidare il potere

di legiferare a pochi prescelti e ai loro eredi e

successori, e allora si tratta di un’oligarchia. O ancora

può affidarlo a uno solo, e allora è una monarchia».

(39)

Il trust

Il commonwealth attribuisce al supremo potere legislativo «un potere che non è mai superiore a quello che gli è stato effettivamente affidato e che può essere annullato in caso di non adempimento delle sue clausole».

Inoltre, necessario riferimento agli «Stati ben ordinati»,

dove il potere «è posto nelle mani di diverse persone

che, riunendosi nei modi prescritti, hanno di per sé

assieme con altri il potere di far leggi; dopo di che si

sciolgono e sono essi stessi soggetti alle leggi che hanno

fatto, ciò che costituisce un ulteriore e stretto impegno

a badare ch’esse siano fatte per il bene comune».

(40)

Il potere esecutivo-federativo

L’esecuzione della legge e la politica estera (non

subordinata alla legge), pur distinte fra loro,

devono essere affidate alle stesse persone,

perché richiedono entrambe l’uso della forza, e

non si può affidare l’uso della forza a poteri

diversi, perché ciò provocherebbe il disordine e

la rovina del commonwealth.

(41)

Il processo costituente

americano

(42)

Verso l’indipendenza: cronologia

• Estate 1774  Si costituisce a Filadelfia il Congresso continentale, quale organo di coordinamento tra le colonie (un rappresentante per ogni colonia).

• Aprile 1775  Dichiarato dal governo inglese lo stato di ribellione del Massachusetts, da cui l’avvio della Guerra durata fino al 1783.

• 4 Luglio 1776  Il Congresso continentale vota la “Dichiarazione di indipendenza” (titolo originario voluto da Jefferson: “Dichiarazione dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America”; titolo definitivo adottato dal Congresso: “Unanime dichiarazione dei tredici Stati Uniti d’America”).

(43)

Dalla Confederazione alla Federazione: la rivoluzione costituzionale (1786-1791):

Articoli di Confederazione

Approvati nel 1777, entrano in vigore il 1° marzo 1781. Essi istituzionalizzano il Congresso continentale, rappresentando il primo statuto teso a regolare il legame tra gli stati, federati in assenza di un’autorità superiore al di sopra di essi (indipendenza di ciascuno stato e subordinazione degli organi dell’Unione al potere dei singoli stati associati).

A riprova di ciò:

• art. 2 Ciascuno stato mantiene «la propria sovranità, libertà e indipendenza»;

• art. 3 Si costituisce «una stabile lega di amicizia»;

• art. 5 I delegati degli Stati al Congresso in carica un anno e con mandato sempre revocabile.

(44)

Verso la Costituzione federale

• 1786 Primo incontro interstatale di Anneapolis.

• 1787 Convocazione della Convenzione di Filadelfia che in quattro mesi realizzerà il progetto di nuova Costituzione federale.

Inizia qui la stagione di campagna per la ratifica (Federalist).

(45)

L’ideologia federale

[…] il popolo di questo paese sembr[a] quasi destinato a risolvere, col proprio comportamento ed esempio, l’importante quesito se le società umane siano o meno capaci di darsi per propria scelta e attraverso matura riflessione, un buon governo o se non siano invece condannate per sempre a far dipendere dal caso o dall’uso della forza le proprie costituzioni politiche (Hamilton, Federalist, p. 1).

La dottrina degli enumerated powers:

• poteri enumerati in senso stretto;

• poteri residuali agli Stati (X Emendamento per cui «I poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo»).

• poteri implici (implied or incidental powers), enucleati in via giurisprudenziale (Corte Suprema) e strumentali al miglior esercizio dei poteri enumerati.

(46)

La Costituzione federale

Entrata in vigore nel luglio 1788 con la ratifica dei 9 Stati richiesti (ultima ratifica nel 1790).

Bill of Rights  I primi dieci emendamenti, adottati separatamente e poi incorporati alla Costituzione federale nel dicembre 1791.

Caratteristiche:

breve ma, al tempo stesso, ricca di clausole elastiche che ne spiegherebbero la longevità.

rigida, nel senso che né la proposta né la ratifica dell’Emendamento può formarsi in modo legittimo, quando non vi sia il consenso, diretto o indiretto, di almeno tre quarti degli Stati facenti parte dell’Unione (art. V).

garantita nei suoi contenuti in sede giudiziaria, mediante il congegno del judicial review già implicito nel dettato costituzionale, ma affermato in forma esplicita nella sentenza Marbury vs. Madison del 1803  controllo “diffuso”

sulla legge che si realizza con la disapplicazione immediata delle norma illegittima da parte del singolo giudice.

(47)

La sovranità popolare

«Noi popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all’interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d’America»

(Preambolo).

(48)

La separazione dei poteri

La separazione dei poteri a livello federale si articola in termini di:

a. Esercizio delle funzioni ripartite fra Congresso (Senato e Camera dei Rappresentanti), Presidente (il potere esecutivo), Corte Suprema  l’evoluzione storica vi ha introdotto la figura del bilanciamento dei poteri, ossia il regolato gioco di interferenze tra di essi;

b. Indipendenza dei poteri intesi come istituzioni, e soprattutto assenza di rapporto derivativo tra Congresso e Presidente  profilo inalterato nel tempo.

Manca inoltre un organo intermedio quale il Governo, dato che il Cabinet è composto da funzionari revocabili dal Presidente, che resta il punto di responsabilità del sistema.

(49)

Alla Ricerca di una più Perfetta Unione.

Convenzioni e Costituzioni negli Stati Uniti della prima metà dell’800

Cristina Bon

Università Cattolica di Milano

(50)

CONSTITUTION OF UNITED STATES

Preamble

«We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union […] ordain and establish this Constitution for the

United States of America.»

50

(51)

MADISON Federalist n. 39

«It appears, on one hand, that the Constitution is to be founded on the assent and ratification of the people of America, given by deputies elected for the special purpose; but, on the other, that this assent and ratification is to be given by the people, not as individuals composing one entire nation, but as composing the distinct and independent States to which they respectively belong. It is to be the assent and ratification of the several States, derived from the supreme authority in each State, the authority of the people themselves»

51

(52)

CONSTITUTION OF UNITED STATES

Art. 1, Sec. 2 - The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature.

Art. 1, Sec. 3 - Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States which may be included within this Union, according to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons.

52

(53)

CONSTITUTION OF UNITED STATES

1) 1868 – il XIV Emendamento 2) 1869 – XV Emendamento

3) 1920 – voto alle donne XIX Emendamento

4) 1960s: Raynolds Vs. Simms (1968); Baker Vs. Carr (1962)

53

(54)

LA CONVENZIONE

54

Strumento istituzionale incorporato nella Costituzione Statunitense (v.

Art. V) mai applicato a livello federale. Fra 1776 e 1861 tale strumento trova invece una consistente applicazione a livello statuale.

Due tradizioni costituzionali < Double Security System teorizzato da James Madison nei Federalist Papers:

Federale (principi inalienabili) < higher law tradition (sentenze J.

Marshall)  brevità del testo costituzionale + durevolezza nel tempo Statuale (legge positiva) carattere prolisso del testo costituzionale + aumento del numero delle materie oggetto di revisione

(55)

LA CONVENZIONE (2)

55

1776-1783

Primi esempi di processi costituenti e di revisione a livello statuale  consapevolezza della distinzione fra legge e costituzione

Virginia Bill of Rights 1776 (art. 3)

« […]when any government shall be found inadequate or contrary to these purposes, a majority of the community hath an

indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it, in such manner as shall be judged most conducive to

the public weal [..]»

(56)

Tradizione costituzionale sudista:

Virginia e Georgia

56

EVOLUZIONE COSTITUZIONALE TENDENZE GENERALI

EVOLUZIONE COSTITUZIONALE TENDENZE GENERALI

REQUISITI DI ACCESSO ALL’ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO REQUISITI DI ACCESSO ALL’ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO

APPORTIONMENT RAPPRESENTATIVO

Legislative apportionment = individuazione di una base politica e dei criteri di proporzione necessari al fine di eleggere i rappresentanti delle assemblee legislative

APPORTIONMENT RAPPRESENTATIVO

Legislative apportionment = individuazione di una base politica e dei criteri di proporzione necessari al fine di eleggere i rappresentanti delle assemblee legislative

(57)

Virginia e Georgia.

Aspetti

economico-sociali

57

Perché Virginia e Georgia?

1) Due modelli di società sudista (Upper South e Deep South) definitisi a cavallo fra 1820 e 1830:

composizione sociale, distribuzione demografica, reazione alla market revolution

2) Consistente differenza temporale nell’adesione al movimento secessionista

(58)

Virginia e Georgia.

Aspetti

economico-sociali (2)

58

VIRGINIA:

Impoverimento del suolo  crisi del sistema schiavista  emigrazione ad ovest dei piantatori

diversificazione della produzione (cotone e grano)  aumento dei contrasti fra Est e Ovest

GEORGIA:

Coltivazioni di riso e cotone  Due principali aree agricole (Coastal Plain e Black Belt)  due elites

uniformemente distribuite sul territorio  società schiavista dominante

(59)

59

(60)

60

(61)

61

Revisione costituzionale e movimento secessionista

VIRGINIA

Questione irrisolta  tentativi di convocazione di una Convenzione (1840-

1848)  Convenzione di Revisione (1850)

VIRGINIA

Questione irrisolta  tentativi di convocazione di una Convenzione (1840-

1848)  Convenzione di Revisione (1850)

GEORGIA

Fallimento Reduction Convention 1839 

emendamenti

parlamentari (1841-1843)

 manteniment0 3/5 clause

GEORGIA

Fallimento Reduction Convention 1839 

emendamenti

parlamentari (1841-1843)

 manteniment0 3/5 clause

Stato della rappresentanza politica in VA e GA

(1840-1850)

(62)

Montesquieu

1689-1755

(63)

L’Esprit des lois (1748)

[Le leggi] debbono essere relative alla natura fisica del paese; al clima gelido, torrido o temperato; alla qualità del terreno […];

al genere di vita dei popoli, agricoli, cacciatori o pastori;

debbono essere conformi al grido di libertà che la costituzione concede; alla religione degli abitanti, alle loro inclinazioni, alle loro ricchezze, al loro numero, al loro commercio, ai loro costumi, ai loro modi di vita. Infine esse hanno rapporti reciproci; ne hanno con la loro origine, con il fine del legislatore, con l’ordine di cose su cui si fondano. È quindi necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di vista. È appunto ciò che tenterò di fare nell’opera presente:

esaminerò tutte queste relazioni che costituiscono, nel loro insieme, quello che si chiama lo Spirito delle leggi (I, 3).

(64)

Le leggi positive

«le leggi positive sono le relazioni naturali che si determinano nello stato di società caratterizzato dall’ineguaglianza e dal conflitto. […] Non

appena si formano società con un minimo di

organizzazione politica, ogni comunità cerca di

sopraffare l’altra; all’interno di ciascuna ognuno

cerca di confiscare a proprio profitto i vantaggi

che procura l’unione sociale» (I, 3)

(65)

Tre tipi di leggi positive:

•Il diritto delle genti  Leggi che regolano i rapporti internazionali

•Il diritto politico  Leggi che regolano il rapporto governati-governanti (forme di governo)

•Il diritto civile  Leggi che regolano i reciproci

rapporti tra i cittadini

(66)

La nuova classificazione delle forme di governo

•Repubblica

•Monarchia

•Dispotismo

Una volta superata la distinzione classico-aristotelica, per ciascuna forma di governo occorre distinguere tra:

Specifica natura (= «ciò che la fa essere tale», vale a dire la struttura o forma costituzionale);

Principio regolatore o d’azione (= «ciò che la fa agire», vale a dire «le passioni umane che la fanno muovere»).

(67)

Distinzione rispetto alla natura

• Governo repubblicano (democratico o aristocratico) ->

quello in cui tutto il popolo o una parte di esso ha il potere sovrano;

• Governo monarchico -> quello in cui il potere sovrano appartiene ad uno solo, che però lo esercita attraverso leggi fisse e stabili;

• Governo dispotico -> quello in cui la volontà e il capriccio di uno solo sono legge, nel senso dell’assenza assoluta di leggi e limiti.

(68)

Distinzione rispetto al principio

- Nella repubblica democratica  La virtù

La virtù politica risiede nel popolo e si manifesta nell’amore per le istituzioni e per le leggi (virtù civica di matrice repubblicana).

- Nella repubblica aristocratica  La moderazione

Si tratta di un particolare genere di virtù che deve animare i nobili, nel senso di escludere l’estrema diseguaglianza tra loro, e tra loro e i governati.

- Nella monarchia  L’onore

«(...) il pregiudizio relativo a ogni persona e a ogni condizione che fa muovere tutte le parti del corpo politico [in maniera tale che] ciascuno, credendo di agire per i propri interessi privati, agisca per il bene comune» (III, 7).

- Nel dispotismo  La paura

(69)

Il cambiamento della forma di governo

«La corruzione di un governo comincia quasi sempre dalla corruzione del suo principio» (VIII, I).

E ancora:

«Uno stato può cambiare in due maniere: o perché la costituzione si corregge, o perché si corrompe. Se ha conservato i suoi principi, e la costituzione cambia, è segno che si corregge; se ha perduto i suoi principi, quando la costituzione viene a cambiare, è segno che si corrompe».

(70)

La libertà politica

• Sul potere delle leggi «Un antico ha paragonato le leggi a quelle ragnatele che, avendo solo la forza di trattenere le mosche, sono squarciate dagli uccelli. Io piuttosto paragonerei le buone leggi a quelle grandi reti in cui i pesci sono prigionieri, ma si credono liberi, e le cattive a quelle reti in cui stanno tanto stretti, che comprendono immediatamente di esser prigionieri» (I miei pensieri).

• Sulla libertà politica «Occorre avere ben presente che cosa sia l’indipendenza e che cosa sia la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono: infatti, se un cittadino potesse fare tutto ciò che esse proibiscono, non avrebbe più libertà, poiché anche gli altri acquisterebbero un tale potere»

(XI, 3).

(71)

Dall’abuso del potere alla divisione dei poteri

Per assicurare la libertà politica, la moderazione delle forme di governo non basta.

Ecco allora il discorso sui limiti costituzionali per

prevenire o arrestare l’abuso di potere. Occorre infatti

che «per la disposizione delle cose, il potere arresti il

potere» (XI, 4).

(72)

La Costituzione inglese nel Libro XI, cap. 6 (modello del governo gotico tacitiano). Volontà riformista al fondo dell’analisi (la destinataria delle riforme è la Monarchia francese)

• Potere legislativo (= «il potere di fare le leggi per qualche tempo o per sempre e di emendare o abrogare quelle già esistenti»);

• Potere esecutivo (in senso stretto = «delle cose che dipendono dal diritto delle genti», vale a dire guerre, alleanze…);

• Potere giudiziario (esecutivo in senso lato = «delle

cose che dipendono dal diritto civile», vale a dire punire i delitti e giudicare le liti tra privati»).

I tre poteri sono al tempo stesso separati (= assegnati ad organi distinti) e in equilibrio (= ciascuno esercitato da un gruppo sociale diverso)

(73)

Rousseau

1712-1778

(74)

Il programma politico

«Se avessi potuto scrivere appena il quarto di ciò che vidi e sentii sotto quell’albero [l’illuminazione di Vincennes] con quale chiarezza avrei posto in rilievo tutte le contraddizioni del sistema sociale, con qual forza avrei descritto tutti gli abusi delle istituzioni, con quale semplicità avrei dimostrato che l’uomo è naturalmente buono e che soltanto a causa delle istituzioni gli uomini diventano malvagi».

(Lettera a Malesherbes, 12 gennaio 1762 ).

E, altrove:

«L’uomo è nato libero, e ovunque è in catene. […] Come è avvenuto questo cambiamento? Lo ignoro. Che cosa può renderlo legittimo? Credo di poter risolvere questo

problema» (Contratto sociale, Libro I, cap. I).

(75)

Il Contratto sociale (1762)

Il contesto teorico

• L’eredità di Montesquieu (L’Esprit des Lois)

•La tradizione repubblicana rinascimentale

•Il contrattualismo moderno di

ispirazione giusnaturalistica

(76)

La libertà

Sul nesso libertà-schiavitù (=condizione morale comune allo schiavo e al padrone):

«Rinunciare alla propria libertà significa rinunciare alla propria qualità di uomo, ai diritti dell’umanità, e perfino ai propri

doveri. Non vi è alcun indennizzo possibile

per chi rinunci a tutto. Una tale rinuncia è

incompatibile con la natura dell’uomo» (I,

IV, Contratto sociale, “Sulla schiavitù”)

(77)

E altrove:

«Anche chi si crede padrone degli altri, non è per questo meno schiavo di loro»

(Contratto sociale) Infine:

«La libertà consiste meno nel fare la propria volontà che nel non essere sottomessi a quella altrui; essa consiste inoltre nel non sottomettere la volontà altrui alla nostra. Chiunque sia padrone non può essere libero, e regnare è obbedire»

(Lettres de la Montagne)

(78)

Patto iniquo

“Io faccio con te una convenzione tutta a tuo carico e tutta a mio profitto, che io rispetterò finché mi piacerà, e tu osserverai finché piacerà a me” (Contratto sociale, I, V) .

E ancora:

“Voi avete bisogno di me perché io sono ricco e voi siete povero; stipuliamo dunque un accordo:

io permetterò che voi abbiate l’onore di

servirmi a condizione che mi doniate il poco che

vi resta per il disturbo che mi prenderò a

comandarvi” (Discorso sull’origine e i

fondamenti dell’ineguaglianza fra gli uomini e

voce “Economia politica”)

(79)

L’accordo delle libere volontà

“Prima di esaminare l’atto con cui un popolo elegge un re, sarebbe bene esaminare l’atto in virtù del quale un popolo è un popolo.

Infatti questo atto, essendo

necessariamente anteriore all’altro, costituisce il vero fondamento della società”

(Contratto sociale, I, V)

(80)

Occorre quindi

“trovare una forma di associazione che con tutta la forza comune difenda e protegga le persone e i beni di ogni associato, e mediante la quale ciascuno, unendosi a tutti, obbedisca tuttavia soltanto a se stesso, e resti non meno libero di prima” (Contratto sociale, I, VI)

Cosicché

“ciascuno di noi mette in comune la propria

persona e ogni proprio potere sotto la suprema

direzione della volontà generale; e noi, in

quanto corpo politico (corpo morale e

collettivo), riceviamo ciascun membro come

parte indivisibile del tutto” (ibidem)

(81)

Il lessico politico

Dal contratto sociale o civile si origina il corpo comune, che non è più l’antica polis ma la Repubblica, vale a dire quel sistema politico che si fonda sulla sovranità popolare, indipendentemente dalla forma di governo in senso stretto (chi esercita il potere esecutivo).

• Stato quando il corpo comune è passivo;

• Sovrano quando è attivo;

• Potenza è il corpo comune in rapporto ad altre unità politiche (riferimento allo ius gentium);

• Il popolo, singolarmente preso, è formato da cittadini (=

partecipi dell’autorità sovrana) oppure da sudditi (=

soggetti alle leggi dello Stato).

(82)

Il corpo sovrano e le sue parti

“formato soltanto dai singoli che lo costituiscono, non ha né può avere interessi contrari ai loro; di conseguenza, il potere sovrano non ha alcun bisogno di dare garanzie ai sudditi, perché è impossibile che il corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri (…). Il corpo sovrano, per il solo fatto di essere, è sempre tutto ciò che dev’essere” (Contratto sociale, I, VI)

Sieyes: “La nazione è tutto ciò che deve essere”

(83)

E le parti verso il tutto?

“(…) ogni individuo può, come uomo, avere una volontà particolare contraria o diversa

dalla volontà generale che ha come cittadino”

(ibidem)

Risposta

“(…) chiunque rifiuterà di obbedire alla

volontà generale, vi sarà costretto da tutto il corpo; ciò non significa altro se non che lo si obbligherà ad essere libero; perché tale è la condizione che, dando ogni cittadino alla

patria, lo garantisce da ogni dipendenza

personale” (ibidem)

(84)

Cosa si acquista perdendo l’illimitata libertà dello stato di natura?

Non maggiore sicurezza, né potenziamento dei diritti di natura, ma due libertà fondamentali:

•Libertà civile, con conseguente uguaglianza davanti alla legge

•Libertà morale (= ognuno padrone di se stesso,

e nessuna forma di dipendenza sociale)

(85)

Caratteri della sovranità

In quanto esercizio della volontà generale, la sovranità è:

• inalienabile (non rappresentabile)

- “si può trasmettere il potere, ma non la volontà” (II, I) - non autovincolabilità per il futuro (II, I)

• indivisibile (non trasferibile ad organi dello Stato diversi dal legislativo  NO governo misto)

• infallibile («è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica», Libro II, cap. III), in quanto costituisce la fonte delle deliberazioni del popolo su se stesso

• indistruttibile e incorruttibile (IV, I)

• non illimitata (limite = diritti del suddito in quanto uomo e del cittadino) (II, IV)

(86)

LA LEGGE

(=impulso vitale o anima del corpo sovrano)

La Città «in grado di ricevere una legislazione» (Libro II, cap. X) quando mostra di avere le seguenti caratteristiche:

•scarsa estensione territoriale (in particolare Stati molto piccoli, densamente e uniformemente popolati e soggetti a rapida crescita demografica);

•popolazione rurale, animata da spirito di moderazione e dedita all’agricoltura e all’artigianato («in uno Stato veramente libero i cittadini fanno tutto con le loro braccia e nulla col denaro»

Libro III, cap. XV)  rinvio all’amore degli antichi romani per la vita campestre;

•assenza di leggi, costumi e superstizioni radicate

•assenza di rischio di invasione esterna

•autosufficienza economica ed autarchia

(87)

IL PROBLEMA DEL GOVERNO IN SENSO LATO (il potere esecutivo in rapporto al legislativo)

Se il legislativo è il «cuore dello Stato», l’esecutivo è «il suo cervello [in quanto] mette in moto tutte le sue parti (Libro III, cap. XI)».

Natura subordinata del governo rispetto al sovrano e carattere particolare dei suoi atti.

In una legislazione perfetta, «la volontà del

sovrano […] è sempre dominante e unica regola di

tutte le altre» (Libro III, cap. II).

(88)

ANALISI DELLE FORME DI GOVERNO (il governo in senso stretto)

Il governo è «un corpo intermediario istituito tra i sudditi e il corpo sovrano per la loro reciproca corrispondenza, incaricato dell’esecuzione delle leggi e del mantenimento della libertà sia civile che politica.

(…) i membri di questo corpo si chiamano magistrati o re, cioè governatori: e il corpo intero prende il nome di principe» (Libro III, cap. I)

•Democrazia («depositario del governo è tutto il popolo o la maggior parte di esso»);

•Aristocrazia (il governo è rimesso «nelle mani di una minoranza» o anche «composto dalla metà del popolo»);

•Monarchia (il governo è «nelle mani di un unico magistrato»).

(89)

IL POPOLO

«[…] di per sé il popolo vuole sempre il bene, ma non sempre lo vede da sé. La volontà generale è sempre retta, ma il giudizio che la guida non sempre è illuminato»

(Libro II, cap. VI) E ancora:

«[la collettività] è una moltitudine cieca, spesso ignara di ciò che vuole» e perciò incapace di «realizzare da sola un’impresa così grande, così difficile, qual è quella di un sistema legislativo» (ibidem)

(90)

LA GUIDA PER IL POPOLO

DUE ORDINI DI SOLUZIONI:

a) Accorgimenti istituzionali per favorire l’espressione dell’autentica volontà generale del corpo comune;

b) Soluzioni di ingegneria (extra)costituzionale per guidare letteralmente il popolo

a) Organizzazione del sistema elettorale (riferimento ai Comizi romani);

b) Istituzione di tre magistrature (soggetti extracostituzionali, nel senso di essere esterni non solo al governo, ma anche all’impianto costituzionale creato dal contratto):

– tribunato (garanzia di equilibrio tra sovrano e governo)  il tribuno, non potendo fare nulla, può impedire tutto.

– dittatura (salvaguardia dello Stato in grave pericolo, con sospensione delle istituzioni e silenzio delle leggi)

– censura (rende legge l’opinione pubblica nella quale si incarnano i valori etici e politici della società)

Infine la funzione costituente del Legislatore (Libro II, capp. VII-X)

(91)

IL LEGISLATORE

«Per scoprire le regole di società che meglio convengono alle nazioni, ci vorrebbe un’intelligenza superiore, che vedesse tutte le passioni degli uomini e non ne provasse nessuna; che non avesse alcun rapporto con la nostra natura, e pur la conoscesse a fondo […]. Ci vorrebbero degli dèi per dare leggi agli uomini»

(Libro II, cap. VII)

Il legislatore è «il meccanico che inventa la macchina» (ibidem) Si tratta dell’uomo straordinario per l’ingegno e per l’ufficio che gli compete.

(92)

LA FUNZIONE COSTITUENTE

L’ufficio di legislatore “non è magistratura, non è sovranità.

Tale ufficio che costituisce la repubblica, non entra nella sua costituzione. È una funzione particolare e superiore che non ha niente in comune con il dominio sugli uomini” (ibidem).

Si tratta, a ben vedere di un’impresa titanica perché:

“Colui che osa prendere l’iniziativa di fondare una nazione deve sentirsi in grado di cambiare, per così dire, la natura umana; deve essere capace di trasformare ogni individuo, che in se stesso è un tutto perfetto e isolato, in una parte di un tutto più grande (…); di alterare la costituzione dell’uomo per rinforzarla (…)”.

(93)

Transitorietà della funzione

Intervento del legislatore rimanda al momento inaugurale della vicenda politica della collettività. Dopo egli scomparirà dalla scena perché non si può riunire su un’unica testa autorità costituente e potere sovrano.

“(…) se chi comanda sugli uomini non deve comandare sulle leggi, nemmeno chi comanda sulle leggi deve comandare sugli uomini; altrimenti le sue leggi, regolatrici delle sue passioni, non farebbero spesso che perpetuare le sue ingiustizie”  RELAZIONE TRA FUNZIONE COSTITUENTE E LEGISLAZIONE ORDINARIA

(94)

CONCLUSIONI

Il legislatore come “ispiratore del contratto

sociale” (Testoni Binetti), in assenza di maturità di una moltitudine che non è ancora popolo

oppure

come fattore che, nel costituire il corpo politico,

“dichiara l’impossibilità stessa del contratto”

(Burgio).

(95)

LA RELIGIONE CIVILE

1. Religione dell’uomo (Vangelo)

2. Religione del cittadino (religione nazionale)

3. Religione del prete (forma mista)

Via d’uscita  Religione civile

(96)

La cittadinanza rivoluzionaria

francese

(97)

Giuramento della Pallacorda 20 giugno 1789

«(…) giuramento solenne di non separarsi

mai e di riunirsi ovunque le circostanze lo

esigeranno, fino a che la costituzione del

regno non sia stabilita e affermata su

fondamenti solidi».

(98)

Preambolo alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 26 agosto

1789

«I Rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause dei mali pubblici e della corruzione dei governi, si sono risolti a esporre, in una dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, richiami loro senza sosta i propri diritti e i propri doveri [...]; perché le lamentele dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili volgano sempre al mantenimento della Costituzione e alla felicità generale».

(99)

Paine

The Rights of Man

«La Costituzione precede il governo, e il governo non è che una sua creatura. La Costituzione di un paese non è un atto del suo governo, ma del popolo che costituisce il governo. […]

Una Costituzione […] è per un governo ciò che le leggi elaborate in seguito da quel governo sono per un tribunale. Il tribunale non fa le leggi, né può modificarle; esso si limita ad agire in conformità alle leggi vigenti; e il governo è allo stesso modo governato dalla Costituzione».

E parecchie pagine dopo:

«La Costituzione è di proprietà della nazione, e non di coloro che esercitano il governo. [...] una Costituzione è qualcosa che precede il governo ed è sempre distinta da esso».

(100)

Burke e la critica all’astrattezza dei diritti dell’uomo

“[...] questi diritti astratti, quando si introducono nella vita pratica, si comportano come quei raggi di luce che penetrando in un mezzo denso, vengono, per legge di natura, riflessi, ma deviati dal loro diritto cammino. Così a contatto di un mezzo denso quale la complicata ed enorme massa delle passioni e degli interessi umani, i diritti originari dell’uomo subiscono una tale varietà di riflessioni e rifrazioni, che diviene assurdo parlare di essi come se ancora mantenessero tutta la semplicità della loro primitiva direzione [...].

(101)

Dichiarazione dei diritti del 1789:

I principi

• Art. 2 Tassativa enumerazione dei diritti dell’uomo  Libertà, proprietà, sicurezza e resistenza

all’oppressione.

• Garanzia dei diritti assicurata attraverso un ampio sistema di riserve di legge.

Es. Art. 4: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Tali limiti non possono essere determinati che dalla legge».

(102)

La legge

Art. 6 «La legge è l’espressione della volontà generale.

Ogni cittadino ha diritto di concorrere personalmente, o attraverso i suoi rappresentanti alla sua formazione. I cittadini, essendo tutti uguali davanti ad essa, possono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le proprie capacità, senz’altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti».

(103)

La sovranità nazionale

Art. 3: «Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare autorità che non emani espressamente da essa».

Sieyes, Premiminaire de la Constitution (1789):

«tutti i poteri pubblici, senza distinzione, sono un’emanazione della volontà generale, tutti vengono dal popolo, vale a dire dalla nazione. Questi termini devono essere sinonimi».

(104)

Dichiarazione dei diritti della Costituzione montagnarda (24 giugno 1793)

Domina la prospettiva sociale Preambolo + Art. 1

«Il popolo francese […] proclama, in presenza dell’Essere Supremo, la seguente Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino».

Art. 1 «Il fine della società è il benessere comune. Il governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili».

(105)

I principi

• art. 2 Uguaglianza, libertà, sicurezza, proprietà (l’ordine di enunciazione è rivelatorio di una nuova concezione

costituzionale).

• art. 5 (parte finale) «[…] I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza, nelle proprie elezioni, che le virtù e i talenti».

• Art. 21 Principio di solidarietà  «I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini sfortunati, sia procurando loro un lavoro, sia

assicurando i mezzi di esistenza a coloro che non siano in condizione di lavorare».

(106)

La sovranità popolare

• Art. 25 «La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile».

• Art. 26 No alla delega completa di sovranità ad una porzione del popolo, ma libertà piena di esprimere la propria volontà riconosciuta a ciascuna sezione del corpo sovrano

• Art. 27 «Che ogni individuo che usurpasse la

sovranità sia all’istante messo morte dagli uomini

liberi» (previsione rigidissima per il singolo

usurpatore, a causa dello spettro monarchico).

(107)

Oppressione

Art. 9 «La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l’oppressione di coloro che governano»

Art. 33 «La resistenza all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell’uomo»

Art. 34 «Si ha oppressione contro il corpo sociale

quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Si ha

oppressione contro ciascun membro quando il

corpo sociale è oppresso».

(108)

Insurrezione

Art. 35 «Quando il governo viola i diritti del

popolo, l’insurrezione è, per il popolo e per

ogni sua porzione, il più sacro dei diritti e il

più indispensabile dei doveri».

(109)

La terza stagione costituente

Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino del 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795):

Preambolo  «Il popolo francese proclama, in presenza dell’Essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino».

• Art. primo: «I diritti dell’uomo in società sono la libertà, l’uguaglianza, la sicurezza, la proprietà».

• Art. 22: «La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei funzionari pubblici non è assicurata».

(110)

• Art. 6: «La legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza dei cittadini o dei loro rappresentanti».

• Artt. 17-21 sulla sovranità (senza aggettivi)  Art. 2 della Costituzione «L’universalità dei cittadini francesi sono il sovrano».

• Art. 17 «La sovranità risiede essenzialmente nell’universalità dei cittadini»  «[…] essenzialmente nel popolo intero», aveva scritto Condorcet a proposito della sovranità nazionale (art. 27).

• Art. 18 «Nessun individuo, nessuna riunione parziale di

cittadini può attribuirsi la sovranità».

(111)

Breve sezione sui doveri (Artt. 1-9):

Dal diritto di resistenza al dovere di obbedienza

 in particolare, Art. 6: «Colui che viola

apertamente le leggi, si dichiara in stato di

guerra con la società».

(112)

La teoria del potere costituente

Emmerich de Vattel (1758):

«È dunque chiaro che la nazione è in pieno diritto di formare essa medesima la sua costituzione, di mantenerla, di perfezionarla e di regolare con la sua volontà tutto ciò che concerne il governo».

James Otis (1764):

Potere costituente opposto a potere legislativo, «e

questo è ciò che distingue nella storia il nome di

rivoluzione».

(113)

Il modello francese

Sieyes, Che cos’è il Terzo stato? (1789):

Capitolo V Ciò che si sarebbe dovuto fare, ed i relativi privilegi

Dopo aver preso le distanze dal partito favorevole al modello inglese (cap. IV), Sieyes afferma:

«Mi si dica in base a quali idee ed a quale interesse si sarebbe potuto imporre una Costituzione alla nazione. La nazione è preesistente a tutto, è l’origine di tutto. La sua volontà è sempre conforme alla legge, è la legge stessa.

Prima e sopra di essa non c’è che il diritto naturale».

(114)

Schema riassuntivo

Diritto di natura

Potere costituente (nazione o popolo) Costituzione

Poteri costituiti (governo)

(115)

Dal diritto naturale alle leggi positive

Al primo posto delle leggi positive emanate dalla

volontà della nazione  Leggi costituzionali dette

fondamentali «non nel senso che possano divenire

indipendenti dalla volontà nazionale ma in quanto i

corpi [legislativo e corpi attivi] che vengono ad

esistenza ed operano grazie ad esse non possono

mettervi mano».

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