Oggetto del corso
il «discorso della cittadinanza [cioè] il discorso sviluppato da una determinata società per rappresentare l’individuo e il
suo rapporto con l’ordine» (Pietro
Costa, “Cittadinanza”, p. 5)
Politeia
Comunemente tre accezioni di senso:
•Regime o ordinamento politico Costituzione
•Corpo civico più o meno esteso – democrazia vs.
oligarchia
•Diritto di cittadinanza
I tre principali riferimenti aristotelici alla politeia
1) Definizione di «cittadino in senso assoluto» come
«partecipazione alle funzioni di giudice e alle cariche», vale a dire «magistrature a tempo indefinito», Politica (III Libro, 1275 a 30).
2) Libera circolazione del potere, nel senso dell’alternanza tra chi governa e chi è governato.
Alla base c’è la virtù (areté) del bravo cittadino
(«conoscere il comando che conviene a uomini
liberi, sotto entrambi gli aspetti [del comandare e
dell’obbedire]»), Politica (III Libro, 1277 a 25)
3) Isonomia all’interno dello studio sulle ribellioni e i mutamenti di costituzione.
«(...) si sono formate molte costituzioni perché tutti sono d’accordo sul giusto, nel senso che è un’uguaglianza proporzionale (cat’analoghían íson), ma errano nell’applicare tale nozione»
(Libro V, 1301 a 25)
I principali criteri di identificazione della politeia come politia
(i) Il suo governo è nelle mani della
moltitudine (plethos) che lo esercita a vantaggio di tutti (Pol. III, 7 1279 a 38-39);
(ii) è una costituzione mista: «una mistione di oligarchia e di democrazia» (Pol. IV, 8 1293 b 34-35; cfr. 1294 a 22-23; 9 1294 a 41 – b 1);
(iii) è una costituzione media o mediana
(Pol. IV, 11 1295 a 31-34 e 1296 a 7, 37-38);
non è né una democrazia, né un’oligarchia, ma
una forma intermedia tra di esse (II, 6 1265 b
28-29);
(iv) è basata sul ceto medio che non è né troppo ricco né troppo povero (IV, 11 1295 b 34 – 1296 a 9);
infine
(v) si regge sulla classe di cittadini che
portano armi (Pol. II, 6 1265 b 30-31), cioè è
basata sugli opliti – su soldati dotati di armatura
pesante (IV, 13 1297 b 1-2; III, 7 1279 b 2-5).
TEORIA DELLE FORME DI GOVERNO E DEI CICLI DI COSTITUZIONI
Platone (“La Repubblica”)
Piano ideale Politeia a) monarchica b) aristocratica Piano reale Politeia a) timocratica b) oligarchica c) democratica d) tirannica Natura umana retrostante:
a) Individuo timocratico (=desiderio di onore) b) Individuo oligarchico (=desiderio di ricchezza) c) Individuo democratico (=desiderio di libertà) d) Individuo tirannico (=desiderio di violenza)
Rispetto alla teoria dei cicli:
Il ciclo completo, nel segno della negatività crescente, è:
timocrazia, oligarchia, democrazia, tirannia
Forme buone Monarchia Aristocrazia Democrazia
Forme degenerate Tirannia
Oligarchia Democrazia
Rispetto alla teoria dei cicli:
Il ciclo completo, nel segno della negatività crescente, è:
monarchia, aristocrazia, democrazia, democrazia, oligarchia, tirannia
Ne “Il politico” le forme di governo diventano 6, distinte in rapporto alla legge e non alla diversa natura umana, e la democrazia compare sia come forma legale che illegale.
Aristotele
Ne “La politica” (libro III) Doppia classificazione
Forme buone Monarchia Aristocrazia Politia*
* Interpreti come Bobbio a volte inseriscono
‘democrazia’ al posto di
‘politia’, e ‘oclocrazia’ al posto di ‘democrazia’
Forme degenerate Tirannia
Oligarchia Democrazia
Intreccio di 2 principi entrambi necessari:
1)Chi governa
2)Nell’interesse di chi governa ( il bene comune come fine della comunità politica qualifica le sole forme buone)
Polibio (II sec. a.C.)
“Storie”, libro VI
Anaciclosi (= teoria dei cicli) Forme buone
Monarchia Aristocrazia
Democrazia (finalmente accezione positiva di senso)
Forme degenerate Tirannia
Oligarchia Oclocrazia
Defensor Pacis (1324)
«(…) il legislatore, o la causa prima ed efficiente
della legge, è il popolo o l’intero corpo dei
cittadini o la sua pars valentior, mediante la sua
elezione o volontà, espressa con le parole nella
assemblea generale dei cittadini» (I, xii, 3).
Machiavelli (1512-1527)
I Discorsi e il Principe entrambi pubblicati postumi nel 1531
«Tutti gli Stati, i dominii che esercitano un imperio sopra gli uomini sono o
a)repubbliche o
b) principati» (apertura del Principe)
“E’ si conosce facilmente per chi considera le
cose presenti e le antiche, come in tutte le città
ed in tutti i popoli sono quegli medesimi
desiderii e quelli medesimi onori, e come vi
furono sempre. In modo che gli è facil cosa a chi
esamina con diligenza le cose passate,
prevedere in ogni repubblica le future e farvi
quegli rimedi che dagli antichi sono stati usati, o
non ne trovando degli usati, pensare de’ nuovi
per la similitudine degli accidenti” (Discorsi, I,
39).
PRINCIPATO
- non nuovo (ereditario e quindi trasmesso per legge successoria a chi principe non era)
- nuovo:
i. misto (conquista di principato già esistente)
ii. per virtù (acquistato con virtù ed armi proprie) iii. per fortuna (acquistato con fortuna ed armi altrui
iv. per scelera
v. per consenso (degli ottimati o del popolo) Nel secondo caso, si ha a che fare con il principato civile (monito al principe nuovo di «avere il
populo amico»)
vi. principato ecclesiastico
Bodin
Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566)
Six livres de la République (1586) Definizioni
1) Stato = “Per Stato si intende il governo giusto che si esercita con potere sovrano su più
famiglie e su tutto ciò che esse hanno in comune
fra loro” (I libro de la République)
2) Potere sovrano o sovranità = “Quel potere
assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato” (I libro…)
-Dall’assolutezza deriva l’indivisibilità del potere sovrano (nello spazio), e dalla perpetuità la
continuità dello Stato (nel tempo)
A partire dall’assolutezza, il tema dei LIMITI e delle PREROGATIVE INALIENABILI della
sovranità.
I limiti alla sovranità:
a)Diritto divino e naturale
b) Le leggi fondamentali del Regno in quanto regole di trasmissione della sovranità (ad es., la legge salica)
c) Il diritto di proprietà dei capi-famiglia (ad es., gli Stati generali per autorizzare il sovrano ad imporre nuovi tributi
d) Le leggi del sovrano quando si richiamano espressamente al diritto divino e naturale
e) Le obbligazioni assunte con patto o giuramento (anche nei confronti di sudditi e stranieri,
compresi i nemici)
f) La jurisdictio o dovere di impartire giustizia Le prerogative inalienabili della sovranità
(attributi legittimi, o iura imperii, o vraies marques de la souvraineté):
a)Diritto di legislazione
“Sotto questo stesso potere di dare e annullare le leggi sono compresi tutti gli altri diritti e
prerogative sovrane: cosicché potremmo dire
che è questa la sola vera e propria prerogativa
sovrana, che comprende in sé tutte le altre”
b) Diritto di guerra e di pace
c) Diritto di nomina e destituzione ad uffici più elevati
d) Diritto di giurisdizione suprema e) Diritto di grazia
f) Diritto di batter moneta g) Diritto di imporre tributi
h) Diritto di fedeltà e obbedienza
In linea di massima, anticipazione delle prerogative del capo dello Stato delle Repubbliche moderne e
contemporanee
3) Forme di Stato e forme di governo
Forme di Stato (in rapporto alla titolarità della sovranità):
a)Monarchica b)Aristocratica c)Popolare
Forme di governo (in rapporto all’accesso alle cariche):
a)Governo monarchico (raro) b)Governo aristocratico
c)Governo popolare
Miglior forma di Stato
Monarchia in quanto “Stato ben ordinato” Ideale dell’armonia sociale e della tolleranza religiosa = Giustizia armonica, sull’esempio dell’universo regolato da Dio e dalle leggi naturali.
Si tratta di una giustizia che non ha nulla a che
fare né con la giustizia aritmetica (democratica)
né proporzionale (aristocratica o aristotelica).
Hobbes (1588-1679)
3 diverse definizioni di Stato:
1)“una moltitudine di uomini uniti come una persona da un potere comune, per la loro
comune pace, difesa e vantaggio” (Elements, I, 19, 8)
2)“un’unica persona, la cui volontà in virtù dei
patti contratti reciprocamente da molti individui, si deve ritenere la volontà di tutti questi
individui (…)” (De Cive, V, 9)
3)“una persona, dei cui atti ciascun individuo di
una grande moltitudine, con patti vicendevoli, si
è fatto autore (…)” (Leviathan, 112)
Ius omnium in omnia
«[…] è inclinazione generale di tutta l’umanità un desiderio perpetuo e senza tregua di un
potere dopo l’altro, che cessa solo nella morte».
Diritto di natura = «[…] libertà che ciascuno ha
di usare il proprio potere a suo arbitrio per la
conservazione della sua natura, cioè della sua
vita […]».
Legge di natura
«un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione, che proibisce ad un uomo di fare ciò che distruggerebbe la sua vita […], e di non fare ciò che egli considera meglio per
conservarla» (Leviathan, cap. XIV Che cosa è il
diritto di natura)
Specificazione della Legge di natura in 19 leggi, le prime tre delle quali sono le più importanti:
1) Cercare e perseguire la pace;
2) Disporsi alla pace rinunciando, a patto che lo facciano anche gli altri, al proprio diritto a tutto;
A partire dal suddetto patto, 3) massima
generale per cui pacta servanda sunt ( fonte di giustizia).
Tutte le altre leggi sintetizzabili nel principio
evangelico del «non fare agli altri quello che non
vorresti fosse fatto a te».
Sulla giustizia:
“prima che i nomi di giusto e ingiusto possano aver luogo, ci deve essere qualche potere coercitivo per costringere ugualmente gli uomini all’adempimento dei loro patti, per mezzo del terrore di una qualche punizione (…) e per rendere sicura quella proprietà che gli uomini acquisiscono per contratto reciproco in ricompensa del diritto universale che abbandonano; e tale potere non c’è prima dell’erezione di uno stato. (…) la giustizia è la costante volontà di dare ad ognuno il suo. Perciò dove non c’è alcuna cosa propria, cioè dove non c’è proprietà, non c’è ingiustizia, e dove non viene eretto un potere coercitivo, cioè dove non c’è stato, non c’è proprietà, dato che tutti gli uomini hanno diritto a tutte le cose: quindi dove non c’è stato non c’è niente di ingiusto”
(Leviathan, XV capitolo)
Pace attraverso l’unità politica artificiale assicurata da: 1. attore, 2. autore e 3.
rappresentanza (cap. XVI del Leviathan) Processo di autorizzazione:
«Una moltitudine di uomini diventa una persona,
quando è rappresentata da un uomo o da una persona,
per modo che diventi tale con il consenso di ciascun
particolare componente della moltitudine. Infatti è
l’unità del rappresentante, non l’unità del
rappresentato che fa una la persona, ed il
rappresentante che sostiene la parte della persona e di
una persona soltanto; l’unità di una moltitudine non
può intendersi in altro modo».
PACTUM UNIONIS
«io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest’uomo, o a questa assemblea di uomini, a condizione che tu gli ceda il tuo diritto e autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile» (cap.
XVII, in apertura della seconda parte del Leviathan) LEGGE E LIBERTA’ NELLO STATO
(= assenza di impedimenti)
La libertà statuale si può cogliere verso l’esterno ma mai all’interno, essendo sempre la legge «restrizione della libertà naturale, senza la quale non si può avere alcuna possibilità di pace» (Leviathan, cap.
XXVI).
Locke
Two Treatises of Government (1681-1683) Stato di natura
“uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e di disporre dei propri beni e persone come meglio credono, entro i limiti della legge naturale, senza chiedere l’altrui benestare o obbedire alla volontà altrui. È questo anche uno stato di eguaglianza, in cui potere e autorità sono reciproci poiché nessuno ne ha più degli altri. Nulla invero è più evidente del fatto che creature della stessa specie e grado, indifferentemente nate per godere degli stessi doni della natura e usare le stesse facoltà, debbano essere fra loro eguali (…)”
(Second Treatise of Government)
Legge di natura
“ciascuno ha il diritto di punire chi trasgredisce quella legge, nella misura bastante a scoraggiarne la violazione”
Conseguenze:
“A questa inconsueta dottrina, che cioè nello stato di
natura ciascuno ha il potere esecutivo della legge
naturale, si obietterà di certo che non è cosa
ragionevole che gli uomini giudichino della propria
causa; si dirà che l’amor di sé li renderebbe parziali
verso se stessi e i propri amici, mentre la malvagità
naturale, la passione e lo spirito vendicativo li
porterebbe ad esagerare nell’atto di punire gli altri”.
Stato civile e government
(il giudice comune contro Hobbes)
“E se il government deve essere il rimedio ai mali che
necessariamente scaturiscono dal fatto che gli uomini
sono giudici di se stessi, onde lo stato di natura non può
essere a lungo accettato, mi chiedo che genere di
governo sia, e in che senso sia migliore dello stato di
natura, quello in cui un solo uomo, regnando su molti,
abbia la libertà di giudicare se stesso e possa fare ai
suoi sudditi tutto quello che vuole, mentre tutti gli altri
non hanno la minima libertà di discutere o controllare
coloro che seguono il suo volere, e qualsiasi cosa lui
faccia – guidato da ragione, da errore o da passione –
devono obbedirgli”.
Pactum unionis e Commonwealth
«(la creazione dello Stato) può essere fatta da un
gruppo di uomini, perché non lede la libertà di tutti gli
altri, che restano come prima nell’indipendenza dello
stato di natura. Quando un certo numero di uomini in
tal modo consente di istituire una comunità o stato
politico, essi vengono immediatamente associati in
modo da costituire un sol corpo politico, in cui la
maggioranza ha diritto di decretare e decidere per il
resto» Si entra così consensualmente nel
Commonwealth (=CIVITAS o Comunità o Tutto politico)
Il supremo potere legislativo e le forme di governo
Il commonwealth si riunisce per esprimere una maggioranza chiamata a decidere a chi affidare il supremo potere legislativo, scegliendo così «la forma del government a cui tutti, anche quelli che non hanno partecipato alla deliberazione, dovranno obbedire».
Quindi, «(…) la maggioranza può servirsi di tutto quel
potere per fare di tanto in tanto leggi per la comunità e
renderle operanti per mezzo di funzionari da essa
stessa designati. In questo caso la forma di governo è
una perfetta democrazia. Oppure può affidare il potere
di legiferare a pochi prescelti e ai loro eredi e
successori, e allora si tratta di un’oligarchia. O ancora
può affidarlo a uno solo, e allora è una monarchia».
Il trust
Il commonwealth attribuisce al supremo potere legislativo «un potere che non è mai superiore a quello che gli è stato effettivamente affidato e che può essere annullato in caso di non adempimento delle sue clausole».
Inoltre, necessario riferimento agli «Stati ben ordinati»,
dove il potere «è posto nelle mani di diverse persone
che, riunendosi nei modi prescritti, hanno di per sé
assieme con altri il potere di far leggi; dopo di che si
sciolgono e sono essi stessi soggetti alle leggi che hanno
fatto, ciò che costituisce un ulteriore e stretto impegno
a badare ch’esse siano fatte per il bene comune».
Il potere esecutivo-federativo
L’esecuzione della legge e la politica estera (non
subordinata alla legge), pur distinte fra loro,
devono essere affidate alle stesse persone,
perché richiedono entrambe l’uso della forza, e
non si può affidare l’uso della forza a poteri
diversi, perché ciò provocherebbe il disordine e
la rovina del commonwealth.
Il processo costituente
americano
Verso l’indipendenza: cronologia
• Estate 1774 Si costituisce a Filadelfia il Congresso continentale, quale organo di coordinamento tra le colonie (un rappresentante per ogni colonia).
• Aprile 1775 Dichiarato dal governo inglese lo stato di ribellione del Massachusetts, da cui l’avvio della Guerra durata fino al 1783.
• 4 Luglio 1776 Il Congresso continentale vota la “Dichiarazione di indipendenza” (titolo originario voluto da Jefferson: “Dichiarazione dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America”; titolo definitivo adottato dal Congresso: “Unanime dichiarazione dei tredici Stati Uniti d’America”).
Dalla Confederazione alla Federazione: la rivoluzione costituzionale (1786-1791):
Articoli di Confederazione
Approvati nel 1777, entrano in vigore il 1° marzo 1781. Essi istituzionalizzano il Congresso continentale, rappresentando il primo statuto teso a regolare il legame tra gli stati, federati in assenza di un’autorità superiore al di sopra di essi (indipendenza di ciascuno stato e subordinazione degli organi dell’Unione al potere dei singoli stati associati).
A riprova di ciò:
• art. 2 Ciascuno stato mantiene «la propria sovranità, libertà e indipendenza»;
• art. 3 Si costituisce «una stabile lega di amicizia»;
• art. 5 I delegati degli Stati al Congresso in carica un anno e con mandato sempre revocabile.
Verso la Costituzione federale
• 1786 Primo incontro interstatale di Anneapolis.
• 1787 Convocazione della Convenzione di Filadelfia che in quattro mesi realizzerà il progetto di nuova Costituzione federale.
Inizia qui la stagione di campagna per la ratifica (Federalist).
L’ideologia federale
[…] il popolo di questo paese sembr[a] quasi destinato a risolvere, col proprio comportamento ed esempio, l’importante quesito se le società umane siano o meno capaci di darsi per propria scelta e attraverso matura riflessione, un buon governo o se non siano invece condannate per sempre a far dipendere dal caso o dall’uso della forza le proprie costituzioni politiche (Hamilton, Federalist, p. 1).
La dottrina degli enumerated powers:
• poteri enumerati in senso stretto;
• poteri residuali agli Stati (X Emendamento per cui «I poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo»).
• poteri implici (implied or incidental powers), enucleati in via giurisprudenziale (Corte Suprema) e strumentali al miglior esercizio dei poteri enumerati.
La Costituzione federale
• Entrata in vigore nel luglio 1788 con la ratifica dei 9 Stati richiesti (ultima ratifica nel 1790).
• Bill of Rights I primi dieci emendamenti, adottati separatamente e poi incorporati alla Costituzione federale nel dicembre 1791.
Caratteristiche:
• breve ma, al tempo stesso, ricca di clausole elastiche che ne spiegherebbero la longevità.
• rigida, nel senso che né la proposta né la ratifica dell’Emendamento può formarsi in modo legittimo, quando non vi sia il consenso, diretto o indiretto, di almeno tre quarti degli Stati facenti parte dell’Unione (art. V).
• garantita nei suoi contenuti in sede giudiziaria, mediante il congegno del judicial review già implicito nel dettato costituzionale, ma affermato in forma esplicita nella sentenza Marbury vs. Madison del 1803 controllo “diffuso”
sulla legge che si realizza con la disapplicazione immediata delle norma illegittima da parte del singolo giudice.
La sovranità popolare
«Noi popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all’interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d’America»
(Preambolo).
La separazione dei poteri
La separazione dei poteri a livello federale si articola in termini di:
a. Esercizio delle funzioni ripartite fra Congresso (Senato e Camera dei Rappresentanti), Presidente (il potere esecutivo), Corte Suprema l’evoluzione storica vi ha introdotto la figura del bilanciamento dei poteri, ossia il regolato gioco di interferenze tra di essi;
b. Indipendenza dei poteri intesi come istituzioni, e soprattutto assenza di rapporto derivativo tra Congresso e Presidente profilo inalterato nel tempo.
Manca inoltre un organo intermedio quale il Governo, dato che il Cabinet è composto da funzionari revocabili dal Presidente, che resta il punto di responsabilità del sistema.
Alla Ricerca di una più Perfetta Unione.
Convenzioni e Costituzioni negli Stati Uniti della prima metà dell’800
Cristina Bon
Università Cattolica di Milano
CONSTITUTION OF UNITED STATES
Preamble
«We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union […] ordain and establish this Constitution for the
United States of America.»
50
MADISON Federalist n. 39
«It appears, on one hand, that the Constitution is to be founded on the assent and ratification of the people of America, given by deputies elected for the special purpose; but, on the other, that this assent and ratification is to be given by the people, not as individuals composing one entire nation, but as composing the distinct and independent States to which they respectively belong. It is to be the assent and ratification of the several States, derived from the supreme authority in each State, the authority of the people themselves»
51
CONSTITUTION OF UNITED STATES
Art. 1, Sec. 2 - The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the State Legislature.
Art. 1, Sec. 3 - Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States which may be included within this Union, according to their respective Numbers, which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons.
52
CONSTITUTION OF UNITED STATES
1) 1868 – il XIV Emendamento 2) 1869 – XV Emendamento
3) 1920 – voto alle donne XIX Emendamento
4) 1960s: Raynolds Vs. Simms (1968); Baker Vs. Carr (1962)
53
LA CONVENZIONE
54
Strumento istituzionale incorporato nella Costituzione Statunitense (v.
Art. V) mai applicato a livello federale. Fra 1776 e 1861 tale strumento trova invece una consistente applicazione a livello statuale.
Due tradizioni costituzionali < Double Security System teorizzato da James Madison nei Federalist Papers:
Federale (principi inalienabili) < higher law tradition (sentenze J.
Marshall) brevità del testo costituzionale + durevolezza nel tempo Statuale (legge positiva) carattere prolisso del testo costituzionale + aumento del numero delle materie oggetto di revisione
LA CONVENZIONE (2)
55
1776-1783
Primi esempi di processi costituenti e di revisione a livello statuale consapevolezza della distinzione fra legge e costituzione
Virginia Bill of Rights 1776 (art. 3)
« […]when any government shall be found inadequate or contrary to these purposes, a majority of the community hath an
indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it, in such manner as shall be judged most conducive to
the public weal [..]»
Tradizione costituzionale sudista:
Virginia e Georgia
56
EVOLUZIONE COSTITUZIONALE TENDENZE GENERALI
EVOLUZIONE COSTITUZIONALE TENDENZE GENERALI
REQUISITI DI ACCESSO ALL’ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO REQUISITI DI ACCESSO ALL’ELETTORATO ATTIVO/PASSIVO
APPORTIONMENT RAPPRESENTATIVO
Legislative apportionment = individuazione di una base politica e dei criteri di proporzione necessari al fine di eleggere i rappresentanti delle assemblee legislative
APPORTIONMENT RAPPRESENTATIVO
Legislative apportionment = individuazione di una base politica e dei criteri di proporzione necessari al fine di eleggere i rappresentanti delle assemblee legislative
Virginia e Georgia.
Aspetti
economico-sociali
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Perché Virginia e Georgia?
1) Due modelli di società sudista (Upper South e Deep South) definitisi a cavallo fra 1820 e 1830:
composizione sociale, distribuzione demografica, reazione alla market revolution
2) Consistente differenza temporale nell’adesione al movimento secessionista
Virginia e Georgia.
Aspetti
economico-sociali (2)
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VIRGINIA:
Impoverimento del suolo crisi del sistema schiavista emigrazione ad ovest dei piantatori
diversificazione della produzione (cotone e grano) aumento dei contrasti fra Est e Ovest
GEORGIA:
Coltivazioni di riso e cotone Due principali aree agricole (Coastal Plain e Black Belt) due elites
uniformemente distribuite sul territorio società schiavista dominante
59
60
61
Revisione costituzionale e movimento secessionista
VIRGINIA
Questione irrisolta tentativi di convocazione di una Convenzione (1840-
1848) Convenzione di Revisione (1850)
VIRGINIA
Questione irrisolta tentativi di convocazione di una Convenzione (1840-
1848) Convenzione di Revisione (1850)
GEORGIA
Fallimento Reduction Convention 1839
emendamenti
parlamentari (1841-1843)
manteniment0 3/5 clause
GEORGIA
Fallimento Reduction Convention 1839
emendamenti
parlamentari (1841-1843)
manteniment0 3/5 clause
Stato della rappresentanza politica in VA e GA
(1840-1850)
Montesquieu
1689-1755
L’Esprit des lois (1748)
[Le leggi] debbono essere relative alla natura fisica del paese; al clima gelido, torrido o temperato; alla qualità del terreno […];
al genere di vita dei popoli, agricoli, cacciatori o pastori;
debbono essere conformi al grido di libertà che la costituzione concede; alla religione degli abitanti, alle loro inclinazioni, alle loro ricchezze, al loro numero, al loro commercio, ai loro costumi, ai loro modi di vita. Infine esse hanno rapporti reciproci; ne hanno con la loro origine, con il fine del legislatore, con l’ordine di cose su cui si fondano. È quindi necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di vista. È appunto ciò che tenterò di fare nell’opera presente:
esaminerò tutte queste relazioni che costituiscono, nel loro insieme, quello che si chiama lo Spirito delle leggi (I, 3).
Le leggi positive
«le leggi positive sono le relazioni naturali che si determinano nello stato di società caratterizzato dall’ineguaglianza e dal conflitto. […] Non
appena si formano società con un minimo di
organizzazione politica, ogni comunità cerca di
sopraffare l’altra; all’interno di ciascuna ognuno
cerca di confiscare a proprio profitto i vantaggi
che procura l’unione sociale» (I, 3)
Tre tipi di leggi positive:
•Il diritto delle genti Leggi che regolano i rapporti internazionali
•Il diritto politico Leggi che regolano il rapporto governati-governanti (forme di governo)
•Il diritto civile Leggi che regolano i reciproci
rapporti tra i cittadini
La nuova classificazione delle forme di governo
•Repubblica
•Monarchia
•Dispotismo
Una volta superata la distinzione classico-aristotelica, per ciascuna forma di governo occorre distinguere tra:
Specifica natura (= «ciò che la fa essere tale», vale a dire la struttura o forma costituzionale);
Principio regolatore o d’azione (= «ciò che la fa agire», vale a dire «le passioni umane che la fanno muovere»).
Distinzione rispetto alla natura
• Governo repubblicano (democratico o aristocratico) ->
quello in cui tutto il popolo o una parte di esso ha il potere sovrano;
• Governo monarchico -> quello in cui il potere sovrano appartiene ad uno solo, che però lo esercita attraverso leggi fisse e stabili;
• Governo dispotico -> quello in cui la volontà e il capriccio di uno solo sono legge, nel senso dell’assenza assoluta di leggi e limiti.
Distinzione rispetto al principio
- Nella repubblica democratica La virtù
La virtù politica risiede nel popolo e si manifesta nell’amore per le istituzioni e per le leggi (virtù civica di matrice repubblicana).
- Nella repubblica aristocratica La moderazione
Si tratta di un particolare genere di virtù che deve animare i nobili, nel senso di escludere l’estrema diseguaglianza tra loro, e tra loro e i governati.
- Nella monarchia L’onore
«(...) il pregiudizio relativo a ogni persona e a ogni condizione che fa muovere tutte le parti del corpo politico [in maniera tale che] ciascuno, credendo di agire per i propri interessi privati, agisca per il bene comune» (III, 7).
- Nel dispotismo La paura
Il cambiamento della forma di governo
«La corruzione di un governo comincia quasi sempre dalla corruzione del suo principio» (VIII, I).
E ancora:
«Uno stato può cambiare in due maniere: o perché la costituzione si corregge, o perché si corrompe. Se ha conservato i suoi principi, e la costituzione cambia, è segno che si corregge; se ha perduto i suoi principi, quando la costituzione viene a cambiare, è segno che si corrompe».
La libertà politica
• Sul potere delle leggi «Un antico ha paragonato le leggi a quelle ragnatele che, avendo solo la forza di trattenere le mosche, sono squarciate dagli uccelli. Io piuttosto paragonerei le buone leggi a quelle grandi reti in cui i pesci sono prigionieri, ma si credono liberi, e le cattive a quelle reti in cui stanno tanto stretti, che comprendono immediatamente di esser prigionieri» (I miei pensieri).
• Sulla libertà politica «Occorre avere ben presente che cosa sia l’indipendenza e che cosa sia la libertà. La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono: infatti, se un cittadino potesse fare tutto ciò che esse proibiscono, non avrebbe più libertà, poiché anche gli altri acquisterebbero un tale potere»
(XI, 3).
Dall’abuso del potere alla divisione dei poteri
Per assicurare la libertà politica, la moderazione delle forme di governo non basta.
Ecco allora il discorso sui limiti costituzionali per
prevenire o arrestare l’abuso di potere. Occorre infatti
che «per la disposizione delle cose, il potere arresti il
potere» (XI, 4).
La Costituzione inglese nel Libro XI, cap. 6 (modello del governo gotico tacitiano). Volontà riformista al fondo dell’analisi (la destinataria delle riforme è la Monarchia francese)
• Potere legislativo (= «il potere di fare le leggi per qualche tempo o per sempre e di emendare o abrogare quelle già esistenti»);
• Potere esecutivo (in senso stretto = «delle cose che dipendono dal diritto delle genti», vale a dire guerre, alleanze…);
• Potere giudiziario (esecutivo in senso lato = «delle
cose che dipendono dal diritto civile», vale a dire punire i delitti e giudicare le liti tra privati»).
I tre poteri sono al tempo stesso separati (= assegnati ad organi distinti) e in equilibrio (= ciascuno esercitato da un gruppo sociale diverso)
Rousseau
1712-1778
Il programma politico
«Se avessi potuto scrivere appena il quarto di ciò che vidi e sentii sotto quell’albero [l’illuminazione di Vincennes] con quale chiarezza avrei posto in rilievo tutte le contraddizioni del sistema sociale, con qual forza avrei descritto tutti gli abusi delle istituzioni, con quale semplicità avrei dimostrato che l’uomo è naturalmente buono e che soltanto a causa delle istituzioni gli uomini diventano malvagi».
(Lettera a Malesherbes, 12 gennaio 1762 ).
E, altrove:
«L’uomo è nato libero, e ovunque è in catene. […] Come è avvenuto questo cambiamento? Lo ignoro. Che cosa può renderlo legittimo? Credo di poter risolvere questo
problema» (Contratto sociale, Libro I, cap. I).
Il Contratto sociale (1762)
Il contesto teorico
• L’eredità di Montesquieu (L’Esprit des Lois)
•La tradizione repubblicana rinascimentale
•Il contrattualismo moderno di
ispirazione giusnaturalistica
La libertà
Sul nesso libertà-schiavitù (=condizione morale comune allo schiavo e al padrone):
«Rinunciare alla propria libertà significa rinunciare alla propria qualità di uomo, ai diritti dell’umanità, e perfino ai propri
doveri. Non vi è alcun indennizzo possibile
per chi rinunci a tutto. Una tale rinuncia è
incompatibile con la natura dell’uomo» (I,
IV, Contratto sociale, “Sulla schiavitù”)
E altrove:
«Anche chi si crede padrone degli altri, non è per questo meno schiavo di loro»
(Contratto sociale) Infine:
«La libertà consiste meno nel fare la propria volontà che nel non essere sottomessi a quella altrui; essa consiste inoltre nel non sottomettere la volontà altrui alla nostra. Chiunque sia padrone non può essere libero, e regnare è obbedire»
(Lettres de la Montagne)
Patto iniquo
“Io faccio con te una convenzione tutta a tuo carico e tutta a mio profitto, che io rispetterò finché mi piacerà, e tu osserverai finché piacerà a me” (Contratto sociale, I, V) .
E ancora:
“Voi avete bisogno di me perché io sono ricco e voi siete povero; stipuliamo dunque un accordo:
io permetterò che voi abbiate l’onore di
servirmi a condizione che mi doniate il poco che
vi resta per il disturbo che mi prenderò a
comandarvi” (Discorso sull’origine e i
fondamenti dell’ineguaglianza fra gli uomini e
voce “Economia politica”)
L’accordo delle libere volontà
“Prima di esaminare l’atto con cui un popolo elegge un re, sarebbe bene esaminare l’atto in virtù del quale un popolo è un popolo.
Infatti questo atto, essendo
necessariamente anteriore all’altro, costituisce il vero fondamento della società”
(Contratto sociale, I, V)
Occorre quindi
“trovare una forma di associazione che con tutta la forza comune difenda e protegga le persone e i beni di ogni associato, e mediante la quale ciascuno, unendosi a tutti, obbedisca tuttavia soltanto a se stesso, e resti non meno libero di prima” (Contratto sociale, I, VI)
Cosicché
“ciascuno di noi mette in comune la propria
persona e ogni proprio potere sotto la suprema
direzione della volontà generale; e noi, in
quanto corpo politico (corpo morale e
collettivo), riceviamo ciascun membro come
parte indivisibile del tutto” (ibidem)
Il lessico politico
Dal contratto sociale o civile si origina il corpo comune, che non è più l’antica polis ma la Repubblica, vale a dire quel sistema politico che si fonda sulla sovranità popolare, indipendentemente dalla forma di governo in senso stretto (chi esercita il potere esecutivo).
• Stato quando il corpo comune è passivo;
• Sovrano quando è attivo;
• Potenza è il corpo comune in rapporto ad altre unità politiche (riferimento allo ius gentium);
• Il popolo, singolarmente preso, è formato da cittadini (=
partecipi dell’autorità sovrana) oppure da sudditi (=
soggetti alle leggi dello Stato).
Il corpo sovrano e le sue parti
“formato soltanto dai singoli che lo costituiscono, non ha né può avere interessi contrari ai loro; di conseguenza, il potere sovrano non ha alcun bisogno di dare garanzie ai sudditi, perché è impossibile che il corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri (…). Il corpo sovrano, per il solo fatto di essere, è sempre tutto ciò che dev’essere” (Contratto sociale, I, VI)
Sieyes: “La nazione è tutto ciò che deve essere”
E le parti verso il tutto?
“(…) ogni individuo può, come uomo, avere una volontà particolare contraria o diversa
dalla volontà generale che ha come cittadino”
(ibidem)
Risposta
“(…) chiunque rifiuterà di obbedire alla
volontà generale, vi sarà costretto da tutto il corpo; ciò non significa altro se non che lo si obbligherà ad essere libero; perché tale è la condizione che, dando ogni cittadino alla
patria, lo garantisce da ogni dipendenza
personale” (ibidem)
Cosa si acquista perdendo l’illimitata libertà dello stato di natura?
Non maggiore sicurezza, né potenziamento dei diritti di natura, ma due libertà fondamentali:
•Libertà civile, con conseguente uguaglianza davanti alla legge
•Libertà morale (= ognuno padrone di se stesso,
e nessuna forma di dipendenza sociale)
Caratteri della sovranità
In quanto esercizio della volontà generale, la sovranità è:
• inalienabile (non rappresentabile)
- “si può trasmettere il potere, ma non la volontà” (II, I) - non autovincolabilità per il futuro (II, I)
• indivisibile (non trasferibile ad organi dello Stato diversi dal legislativo NO governo misto)
• infallibile («è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica», Libro II, cap. III), in quanto costituisce la fonte delle deliberazioni del popolo su se stesso
• indistruttibile e incorruttibile (IV, I)
• non illimitata (limite = diritti del suddito in quanto uomo e del cittadino) (II, IV)
LA LEGGE
(=impulso vitale o anima del corpo sovrano)
La Città «in grado di ricevere una legislazione» (Libro II, cap. X) quando mostra di avere le seguenti caratteristiche:
•scarsa estensione territoriale (in particolare Stati molto piccoli, densamente e uniformemente popolati e soggetti a rapida crescita demografica);
•popolazione rurale, animata da spirito di moderazione e dedita all’agricoltura e all’artigianato («in uno Stato veramente libero i cittadini fanno tutto con le loro braccia e nulla col denaro»
Libro III, cap. XV) rinvio all’amore degli antichi romani per la vita campestre;
•assenza di leggi, costumi e superstizioni radicate
•assenza di rischio di invasione esterna
•autosufficienza economica ed autarchia
IL PROBLEMA DEL GOVERNO IN SENSO LATO (il potere esecutivo in rapporto al legislativo)
Se il legislativo è il «cuore dello Stato», l’esecutivo è «il suo cervello [in quanto] mette in moto tutte le sue parti (Libro III, cap. XI)».
Natura subordinata del governo rispetto al sovrano e carattere particolare dei suoi atti.
In una legislazione perfetta, «la volontà del
sovrano […] è sempre dominante e unica regola di
tutte le altre» (Libro III, cap. II).
ANALISI DELLE FORME DI GOVERNO (il governo in senso stretto)
Il governo è «un corpo intermediario istituito tra i sudditi e il corpo sovrano per la loro reciproca corrispondenza, incaricato dell’esecuzione delle leggi e del mantenimento della libertà sia civile che politica.
(…) i membri di questo corpo si chiamano magistrati o re, cioè governatori: e il corpo intero prende il nome di principe» (Libro III, cap. I)
•Democrazia («depositario del governo è tutto il popolo o la maggior parte di esso»);
•Aristocrazia (il governo è rimesso «nelle mani di una minoranza» o anche «composto dalla metà del popolo»);
•Monarchia (il governo è «nelle mani di un unico magistrato»).
IL POPOLO
«[…] di per sé il popolo vuole sempre il bene, ma non sempre lo vede da sé. La volontà generale è sempre retta, ma il giudizio che la guida non sempre è illuminato»
(Libro II, cap. VI) E ancora:
«[la collettività] è una moltitudine cieca, spesso ignara di ciò che vuole» e perciò incapace di «realizzare da sola un’impresa così grande, così difficile, qual è quella di un sistema legislativo» (ibidem)
LA GUIDA PER IL POPOLO
DUE ORDINI DI SOLUZIONI:
a) Accorgimenti istituzionali per favorire l’espressione dell’autentica volontà generale del corpo comune;
b) Soluzioni di ingegneria (extra)costituzionale per guidare letteralmente il popolo
a) Organizzazione del sistema elettorale (riferimento ai Comizi romani);
b) Istituzione di tre magistrature (soggetti extracostituzionali, nel senso di essere esterni non solo al governo, ma anche all’impianto costituzionale creato dal contratto):
– tribunato (garanzia di equilibrio tra sovrano e governo) il tribuno, non potendo fare nulla, può impedire tutto.
– dittatura (salvaguardia dello Stato in grave pericolo, con sospensione delle istituzioni e silenzio delle leggi)
– censura (rende legge l’opinione pubblica nella quale si incarnano i valori etici e politici della società)
Infine la funzione costituente del Legislatore (Libro II, capp. VII-X)
IL LEGISLATORE
«Per scoprire le regole di società che meglio convengono alle nazioni, ci vorrebbe un’intelligenza superiore, che vedesse tutte le passioni degli uomini e non ne provasse nessuna; che non avesse alcun rapporto con la nostra natura, e pur la conoscesse a fondo […]. Ci vorrebbero degli dèi per dare leggi agli uomini»
(Libro II, cap. VII)
Il legislatore è «il meccanico che inventa la macchina» (ibidem) Si tratta dell’uomo straordinario per l’ingegno e per l’ufficio che gli compete.
LA FUNZIONE COSTITUENTE
L’ufficio di legislatore “non è magistratura, non è sovranità.
Tale ufficio che costituisce la repubblica, non entra nella sua costituzione. È una funzione particolare e superiore che non ha niente in comune con il dominio sugli uomini” (ibidem).
Si tratta, a ben vedere di un’impresa titanica perché:
“Colui che osa prendere l’iniziativa di fondare una nazione deve sentirsi in grado di cambiare, per così dire, la natura umana; deve essere capace di trasformare ogni individuo, che in se stesso è un tutto perfetto e isolato, in una parte di un tutto più grande (…); di alterare la costituzione dell’uomo per rinforzarla (…)”.
Transitorietà della funzione
Intervento del legislatore rimanda al momento inaugurale della vicenda politica della collettività. Dopo egli scomparirà dalla scena perché non si può riunire su un’unica testa autorità costituente e potere sovrano.
“(…) se chi comanda sugli uomini non deve comandare sulle leggi, nemmeno chi comanda sulle leggi deve comandare sugli uomini; altrimenti le sue leggi, regolatrici delle sue passioni, non farebbero spesso che perpetuare le sue ingiustizie” RELAZIONE TRA FUNZIONE COSTITUENTE E LEGISLAZIONE ORDINARIA
CONCLUSIONI
Il legislatore come “ispiratore del contratto
sociale” (Testoni Binetti), in assenza di maturità di una moltitudine che non è ancora popolo
oppure
come fattore che, nel costituire il corpo politico,
“dichiara l’impossibilità stessa del contratto”
(Burgio).
LA RELIGIONE CIVILE
1. Religione dell’uomo (Vangelo)
2. Religione del cittadino (religione nazionale)
3. Religione del prete (forma mista)
Via d’uscita Religione civile
La cittadinanza rivoluzionaria
francese
Giuramento della Pallacorda 20 giugno 1789
«(…) giuramento solenne di non separarsi
mai e di riunirsi ovunque le circostanze lo
esigeranno, fino a che la costituzione del
regno non sia stabilita e affermata su
fondamenti solidi».
Preambolo alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 26 agosto
1789
«I Rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le sole cause dei mali pubblici e della corruzione dei governi, si sono risolti a esporre, in una dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, richiami loro senza sosta i propri diritti e i propri doveri [...]; perché le lamentele dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili volgano sempre al mantenimento della Costituzione e alla felicità generale».
Paine
The Rights of Man
«La Costituzione precede il governo, e il governo non è che una sua creatura. La Costituzione di un paese non è un atto del suo governo, ma del popolo che costituisce il governo. […]
Una Costituzione […] è per un governo ciò che le leggi elaborate in seguito da quel governo sono per un tribunale. Il tribunale non fa le leggi, né può modificarle; esso si limita ad agire in conformità alle leggi vigenti; e il governo è allo stesso modo governato dalla Costituzione».
E parecchie pagine dopo:
«La Costituzione è di proprietà della nazione, e non di coloro che esercitano il governo. [...] una Costituzione è qualcosa che precede il governo ed è sempre distinta da esso».
Burke e la critica all’astrattezza dei diritti dell’uomo
“[...] questi diritti astratti, quando si introducono nella vita pratica, si comportano come quei raggi di luce che penetrando in un mezzo denso, vengono, per legge di natura, riflessi, ma deviati dal loro diritto cammino. Così a contatto di un mezzo denso quale la complicata ed enorme massa delle passioni e degli interessi umani, i diritti originari dell’uomo subiscono una tale varietà di riflessioni e rifrazioni, che diviene assurdo parlare di essi come se ancora mantenessero tutta la semplicità della loro primitiva direzione [...].
Dichiarazione dei diritti del 1789:
I principi
• Art. 2 Tassativa enumerazione dei diritti dell’uomo Libertà, proprietà, sicurezza e resistenza
all’oppressione.
• Garanzia dei diritti assicurata attraverso un ampio sistema di riserve di legge.
Es. Art. 4: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Tali limiti non possono essere determinati che dalla legge».
La legge
Art. 6 «La legge è l’espressione della volontà generale.
Ogni cittadino ha diritto di concorrere personalmente, o attraverso i suoi rappresentanti alla sua formazione. I cittadini, essendo tutti uguali davanti ad essa, possono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le proprie capacità, senz’altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti».
La sovranità nazionale
Art. 3: «Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare autorità che non emani espressamente da essa».
Sieyes, Premiminaire de la Constitution (1789):
«tutti i poteri pubblici, senza distinzione, sono un’emanazione della volontà generale, tutti vengono dal popolo, vale a dire dalla nazione. Questi termini devono essere sinonimi».
Dichiarazione dei diritti della Costituzione montagnarda (24 giugno 1793)
Domina la prospettiva sociale Preambolo + Art. 1
«Il popolo francese […] proclama, in presenza dell’Essere Supremo, la seguente Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino».
Art. 1 «Il fine della società è il benessere comune. Il governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili».
I principi
• art. 2 Uguaglianza, libertà, sicurezza, proprietà (l’ordine di enunciazione è rivelatorio di una nuova concezione
costituzionale).
• art. 5 (parte finale) «[…] I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza, nelle proprie elezioni, che le virtù e i talenti».
• Art. 21 Principio di solidarietà «I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini sfortunati, sia procurando loro un lavoro, sia
assicurando i mezzi di esistenza a coloro che non siano in condizione di lavorare».
La sovranità popolare
• Art. 25 «La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile».
• Art. 26 No alla delega completa di sovranità ad una porzione del popolo, ma libertà piena di esprimere la propria volontà riconosciuta a ciascuna sezione del corpo sovrano
• Art. 27 «Che ogni individuo che usurpasse la
sovranità sia all’istante messo morte dagli uomini
liberi» (previsione rigidissima per il singolo
usurpatore, a causa dello spettro monarchico).
Oppressione
Art. 9 «La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l’oppressione di coloro che governano»
Art. 33 «La resistenza all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell’uomo»
Art. 34 «Si ha oppressione contro il corpo sociale
quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Si ha
oppressione contro ciascun membro quando il
corpo sociale è oppresso».
Insurrezione
Art. 35 «Quando il governo viola i diritti del
popolo, l’insurrezione è, per il popolo e per
ogni sua porzione, il più sacro dei diritti e il
più indispensabile dei doveri».
La terza stagione costituente
Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino del 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795):
Preambolo «Il popolo francese proclama, in presenza dell’Essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino».
• Art. primo: «I diritti dell’uomo in società sono la libertà, l’uguaglianza, la sicurezza, la proprietà».
• Art. 22: «La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei funzionari pubblici non è assicurata».
• Art. 6: «La legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza dei cittadini o dei loro rappresentanti».
• Artt. 17-21 sulla sovranità (senza aggettivi) Art. 2 della Costituzione «L’universalità dei cittadini francesi sono il sovrano».
• Art. 17 «La sovranità risiede essenzialmente nell’universalità dei cittadini» «[…] essenzialmente nel popolo intero», aveva scritto Condorcet a proposito della sovranità nazionale (art. 27).
• Art. 18 «Nessun individuo, nessuna riunione parziale di
cittadini può attribuirsi la sovranità».
Breve sezione sui doveri (Artt. 1-9):
Dal diritto di resistenza al dovere di obbedienza
in particolare, Art. 6: «Colui che viola
apertamente le leggi, si dichiara in stato di
guerra con la società».
La teoria del potere costituente
Emmerich de Vattel (1758):
«È dunque chiaro che la nazione è in pieno diritto di formare essa medesima la sua costituzione, di mantenerla, di perfezionarla e di regolare con la sua volontà tutto ciò che concerne il governo».
James Otis (1764):
Potere costituente opposto a potere legislativo, «e
questo è ciò che distingue nella storia il nome di
rivoluzione».
Il modello francese