PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLE SOCIETA’ NON QUOTATE
Roma, 10.3.2022 Dott. Giuseppe Taragoni
Presidente della Commissione Collegio Sindacale ODCEC di Roma
Al Collegio Sindacale è richiesto di esprimere pareri o proposte in presenza di determinate operazioni e delibere espressamente indicate dalla legge.
Si tratta in sostanza di funzioni aventi natura propositiva o consultiva.
La legge per le varie fattispecie usa terminologie tra loro differenziate.
Possiamo, a livello introduttivo, passarle in rassegna semplicemente per
cogliere ciascun significato letterale.
• ...con il consenso del Collegio Sindacale (Art. 2426 c.c., co. 1, n. 5-6);
• …su proposta motivata dell’Organo di Controllo (Art. 13 d.lgs. n. 39/2010, co. 1);
• …sentito l’Organo di Controllo (Art. 13 d.lgs. n. 39/2010, co. 3-4);
• …con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale (Art. 2386 c.c., co. 1);
• …sentito il parere del Collegio Sindacale (Art. 2389 c.c., co. 3 e Art. 2437-ter c.c., co. 1-2);
• …con le osservazioni del Collegio Sindacale (Art. 2446 c.c., co. 1 e Art. 2482-bis);
• …con l’attestazione del Collegio Sindacale (Art. 2412 c.c., co. 1);
• …il Collegio Sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni (Art. 2441 c.c., co. 6).
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RASSEGNA DELLA TERMINOLOGIA USATA DAL LEGISLATORE
Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto, ampliamento, sviluppo e per avviamento (1/2)
Art. 2426 c.c., co. 1, n. 5-6 – Criteri di valutazioni
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. […]
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. […]
▪ Si tratta dell’unico vero parere contabile richiesto in capo ai sindaci;
▪ La norma non indica le modalità con le quali deve essere espresso tale consenso;
▪ Gli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, potranno dare atto nello stesso progetto di bilancio che l’iscrizione dei costi pluriennali, ivi incluso l’avviamento, è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale;
▪ Tale consenso si può ritenere che non debba necessariamente risultare in forma specifica ed espressa, ma potrebbe essere desunto implicitamente, ad esempio nell’assenza di rilievi nella relazione di cui all’art. 2429 c.c.
Questione:Ma cosa succede se il Collegio non esprime il detto consenso non essendo favorevole all’iscrizione?
Gli amministratori dovrebbero astenersi dall’operare la capitalizzazione. Potrebbero rappresentare ciò all’assemblea che a sua volta potrebbe valutare se modificare il progetto di bilancio ritenendo fondata la diversa opinione degli amministratori. Ai sindaci, in tal caso, spetterebbero i provvedimenti a loro disposizione (ad esempio impugnazione della delibera ex art.2377 c.c.).
Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto,
ampliamento, sviluppo e per avviamento (2/2)
Proposta motivata del Collegio Sindacale per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale (1/3)
Art. 13 d.lgs. n. 39/2010, co. 1
Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
[…]
Proposta motivata del Collegio Sindacale per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale (2/3)
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▪ L’abrogato art. 2409 quater co.1, prevedeva che l’incarico di controllo contabile fosse conferito dall’assemblea
«sentito il Collegio Sindacale».
▪ Diversamente, l’art. 159 del TUF prevedeva sin dall’origine per tale fattispecie «la proposta motivata dell’organo di controllo».
▪ Con l’art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, co. 1, spetta al Collegio lo svolgimento dell’attività istruttoria e la valutazione dei potenziali revisori formulando la propria proposta motivata.
▪ La presentazione dei candidati alla revisione può avvenire su iniziativa dell’Organo di controllo o dei soci nel pieno rispetto del principio di indipendenza.
▪ L’opinione prevalente sembra essere che la proposta dell’Organo di controllo non è vincolante e dunque l’assemblea potrebbe conferire l’incarico di revisione ad altro soggetto rispetto a quello indicato dal Collegio Sindacale.
Proposta motivata del Collegio Sindacale per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale (3/3)
Questione: Come deve intendersi la norma quando ad esercitare la revisione è lo stesso Collegio Sindacale?
In tale situazione, il Collegio Sindacale, ricoprendo entrambe le funzioni (controllo di legalità e revisione legale) non dovrà fornire alcun parere all’assemblea.
Ulteriori precisazioni:
• Il parere da fornire all’assemblea non soggiace ad alcun termine, e può essere reso anche durante lo svolgimento dell’assemblea stessa ed anche immediatamente prima della delibera.
• Le Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate Ed. 2020 ravvisano l’opportunità che la proposta motivata sia redatta in forma scritta.
Pareri del collegio sindacale in relazione alle ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale (1/3)
Art. 13 d.lgs. n. 39/2010, co. 3
L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. […]
Altri riferimenti normativi:
- D.M. 261/2012
- Determina della Ragioneria generale dello Stato del 2 aprile 2013
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Pareri del collegio sindacale in relazione alle ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale (2/3)
▪ Il parere del Collegio Sindacale sembra avere in questa fattispecie una valenza consultiva, tale da consentire all’assemblea un provvedimento misurato anche sull’opinione di quest’ultimo.
▪ Il D.M. n.261 del 28/12/2012 all’art. 3 chiarisce che il Collegio Sindacale formula il proprio parere anche in merito alle osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione.
▪ Il Collegio esprime il proprio parere in tutti i casi di cessazione anticipata.
▪ Ai sensi dell’ art. 13 co.4 d.lgs. n. 39/2010 e del D.M. n.261 del 28/12/2012, i casi di cessazione anticipata sono i seguenti:
➢ Revoca dall’incarico di revisione legale (D.M. n.261 del 28/12/2012 Art. 3);
➢ Dimissione del soggetto incaricato della revisione legale (D.M. n.261 del 28/12/2012 Art. 6);
➢ Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione (D.M. n.261 del 28/12/2012 Art. 7).
Pareri del collegio sindacale in relazione alle ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale (3/3)
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Ulteriori precisazioni:
Nei casi di dimissione o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di dimissione o risoluzione consensuale dell’incarico.
Approvazione della delibera di nomina per cooptazione di amministratori (1/2)
Art. 2386 c.c., co. 1 – Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
[…]
Approvazione della delibera di nomina per cooptazione di amministratori (2/2)
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Il Collegio Sindacale è chiamato in sede di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per la sostituzione di uno o più amministratori ad approvare la delibera.
▪ L’approvazione da parte del C.S. è necessaria al fine del perfezionamento della nomina. In tal caso non si tratta di un parere ma di approvazione espressa, pertanto quest’ultima è condizione di validità della delibera.
Parere su remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche (1/2)
Art. 2389 c.c., co. 3 – Compensi degli amministratori
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo
prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Parere su remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche (2/2)
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▪ Il parere del Collegio Sindacale per la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche deliberate dal Consiglio di Amministrazione è obbligatorio e pertanto condizione di validità della delibera, ma non vincolante.
▪ Si ritiene che tale parere possa essere emesso sia con apposito assenso espresso ed annotato nel verbale del CDA, sia attraverso la presentazione in CDA di apposito ed autonomo verbale.
▪ Si ritiene altresì che nessun parere sia richiesto quando è l’assemblea a fissare l’importo complessivo dei compensi da ripartire sui singoli amministratori da parte del CDA, né quando sia l’assemblea a fissare il compenso per ciascun amministratore, dotato o meno di particolari cariche, o a fissare i compensi dei membri del Comitato Esecutivo.
Ulteriori precisazioni:
▪ Nell’ambito delle Società a Responsabilità Limitata manca una specifica disciplina in materia di compensi agli amministratori.
Osservazioni in caso di perdite significative (1/2)
Art. 2446 c.c., co. 1 e Art. 2482-bis – Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. […]
Osservazioni in caso di perdite significative (2/2)
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▪ Le osservazioni del Collegio Sindacale riguardano la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale.
▪ I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia presso la sede della società unitamente alla relazione degli amministratori, durante gli otto giorni precedenti l’assemblea (fatto salvo nella S.r.l. l’esonero da tale deposito per specifica disposizione statutaria).
Ulteriori precisazioni:
▪ La legge non disciplina il contenuto delle osservazioni del Collegio Sindacale alla situazione patrimoniale redatta dagli Amministratori. Si ritiene che le osservazioni dovrebbero riguardare non solo i dati di bilancio, ma anche le analisi e le proposte fatte dagli amministratori nella loro relazione.
Attestazione del rispetto dei limiti di emissioni obbligazionarie (1/2)
Art. 2412 c.c., co. 1 – Limiti all’emissione
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente
non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite . […]
Attestazione del rispetto dei limiti di emissioni obbligazionarie (2/2)
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▪ I sindaci nel caso di emissione di obbligazioni sono tenuti ad uno specifico obbligo di attestazione (emissione non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili) previsto dall’Art.
2412 co.1.
▪ Si tratta di un controllo specifico che si aggiunge agli altri controlli generali in presenza dell’emissione di un prestito obbligazionario.
▪ L’attestazione dei sindaci è necessaria per procedere all’operazione ed è vincolante.
Congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (1/2)
Art. 2441 c.c., co. 6 – Diritto di opzione
[…] Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. […]
Congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (2/2)
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Tale parere è finalizzato:
a) Ad accertare i criteri utilizzati in relazione alla determinazione del prezzo di emissione;
b) Ad accertare, se il sovrapprezzo di emissione delle azioni in presenza di riserve nel patrimonio netto sia congruo, cioè tale da non danneggiare di fatto il valore delle azioni dei soci la cui possibilità di partecipare alla ricapitalizzazione è stata esclusa o limitata.
▪ Tale parere è obbligatorio ma non vincolante e, congiuntamente alle altre condizioni richieste dalla legge, è condizione di legittimità della delibera.
Ulteriori precisazioni:
▪ L’art 2481-bis c.c. disciplina il caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti per le Società a Responsabilità Limitata. A differenza di quanto dispone l’art. 2441 c.c., nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, vi è l’assenza dei rigorosi obblighi imposti agli organi societari (relazione degli amministratori e conseguente parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di cui al comma 6 dell’art. 2441 c.c.)
Criteri di determinazione del valore delle azioni nel recesso (1/2)
Art. 2437-ter c.c., co. 1-2 – Criteri di determinazione del valore delle azioni Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del
collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto dellaconsistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale
valore di mercato delle azioni. […]
Criteri di determinazione del valore delle azioni nel recesso (2/2)
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Il parere del Collegio Sindacale è obbligatorio ma non vincolante e:
• precede la valutazione definitiva degli amministratori;
• è cumulativo con quello emesso dal soggetto incaricato della revisione legale;
• deve evidenziare che la valutazione sia supportata da specifici criteri di stima impiegati dagli amministratori;
• se la valutazione si basa su criteri diversi di liquidazione, come prevede l’art. 2437-ter co.3, deve verificare che tali criteri siano previsti dallo statuto.
Ulteriori precisazioni:
▪ L’art 2473 c.c. disciplina il caso di recesso nelle Società a Responsabilità Limitata. A differenza di quanto dispone l’art. 2437-ter non è richiesto il previo parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale salva diversa disposizione dell’atto costitutivo.