• Non ci sono risultati.

Aspettativa per infermità: ultime sentenze

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Aspettativa per infermità: ultime sentenze"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Aspettativa per infermità: ultime sentenze

Autore: Redazione | 21/03/2021

Ipotesi transitoria di cessazione del servizio; diritto al compenso sostitutivo del diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità; mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal pubblico dipendente.

(2)

Il collocamento in aspettativa per infermità

Il collocamento in aspettativa per infermità realizza una particolare ipotesi, seppure transitoria, di cessazione del servizio per infermità; posizione che in forza dell’art. 18, d.P.R. m. 24/1999 dà certamente titolo all’ottenimento dell’invocato compenso sostitutivo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/10/2020, n.10197

Diritto al congedo ordinario

Il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ancorché il dipendente sia cessato dal servizio a domanda.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 11/05/2020, n.4898

Il diritto al compenso sostitutivo

In tema di compenso sostitutivo relativo al periodo di congedo ordinario non fruito, alla luce dell’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sezione X, del 20 luglio 2016 (causa C-341/15), deve ritenersi che il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ancorché il dipendente sia cessato dal servizio «a domanda» .

Consiglio di Stato sez. I, 20/01/2020, n.154

Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo

A seguito del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità contratta dal pubblico dipendente, l’Amministrazione è vincolata a disporre il recupero delle retribuzioni erogate al dipendente stesso;

recupero che è legato, oltre che al complessivo periodo di aspettativa di cui egli ha

(3)

goduto, anche al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, ex art. 39, d.P.R. 16 aprile 2009, il quale stabilisce che al personale collocato in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo nella misura intera; nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 11/11/2019, n.467

Computabilità dei giorni di aspettativa per infermità

L’art. 22 della legge n. 724/1994 costituisce espressione di un principio generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente non ha prestato servizio poiché collocato in aspettativa per infermità, ovverosia per un fatto a lui non imputabile.

Consiglio di Stato sez. II, 15/10/2019, n.7036

Mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio

Nel caso di mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 24/04/2019, n.205

Ferie non godute

Atteso che la domanda di collocamento in posizione di esonero è riconducibile alla formale richiesta del ricorrente, formulata in epoca antecedente al periodo di

(4)

aspettativa per infermità, trova piena applicazione il divieto di erogazione di trattamenti economici intesi a sostituire le ferie (non altrimenti godute), ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 11/07/2018, n.247

Personale collocato in aspettativa per infermità e dipendenza da causa di servizio

Ai sensi dell’art. 39, comma 4, d.P.R. n. 51/2009, è ripetibile la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e sono ripetibili tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa, relativamente al personale collocato in aspettativa per infermità a cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 14/06/2018, n.3990

Periodo di assenza dal servizio e trattamento economico

In applicazione dell’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, durante il periodo di aspettativa per il transito, che perdura fino quando il militare non sottoscrive il contratto di lavoro come dipendente civile della difesa, l’Amministrazione è obbligata a corrispondere un trattamento economico pari alla retribuzione spettante al militare al momento del giudizio medico con una retribuzione che, è a sua volta, legata al periodo di aspettativa per infermità usufruito nell’arco del quinquennio antecedente (per i primi 12 mesi di aspettativa per infermità nell’arco del quinquennio, il militare percepisce lo stipendio per intero; dal 13° al 18° mese di assenza percepisce lo stipendio ridotto del 50; per l’ulteriore periodo di assenza dal lavoro per infermità non percepisce nulla). Lo stesso trattamento economico va corrisposto anche nell’ipotesi in cui il militare non sottoscriva il contratto per la sussistenza di uno stato di malattia che gli impedisca di presentarsi in servizio.

Per il militare giudicato inidoneo che avanza domanda di transito (e che mantiene lo status di militare fintanto che non sottoscriva il contratto di lavoro come civile),

(5)

l’eventuale ulteriore periodo di assenza dal servizio, successivo all’invito a sottoscrivere il contratto come civile, verrebbe a sommarsi al precedente periodo di aspettativa per infermità usufruito dal militare stesso prima del giudizio medico- legale di inidoneità. In questo modo la retribuzione tornerebbe a subire le decurtazioni retributive legate al periodo di aspettativa usufruito nel quinquennio.

Consiglio di Stato sez. II, 21/03/2017, n.696

Aspettativa per infermità: mancata fruizione delle ferie

Il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite ex art. 36 cost., non può essere limitato dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore.

Allo stesso modo, nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.

I casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità. Pertanto, nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 07/03/2017, n.376

Periodo massimo d’aspettativa per infermità

Ai sensi degli artt. 70 e 71, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio o quando risulti affetto da una infermità che gli impedisce di rendere la prestazione in modo permanente ovvero quando non risulti idoneo a riprendere il servizio, dopo che sia scaduto il periodo massimo d’aspettativa per infermità (diciotto mesi continuativi ovvero due anni e mezzo

(6)

nel quinquennio qualora esistono interruzioni fra le aspettative); quando supera il periodo massimo di aspettativa, di cui al cit. art. 71, la dispensa dal servizio è disposta, ai sensi dell’art. 130 dello stesso d.P.R., previo un accertamento sanitario volto ad accertare lo stato di non idoneità a riprendere il servizio.

Consiglio di Stato sez. III, 03/03/2015, n.1048

Diritti dell’impiegato: aspettativa per infermità

Ai sensi dell’art. 18 dell’accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.

Consiglio di Stato sez. III, 16/12/2013, n.6012

Applicazione analogica all’ipotesi di personale in aspettativa per infermità

L’art. 39, d.P.R. n. 51 del 2009 si applica alla diversa fattispecie del personale parzialmente non idoneo al servizio in maniera permanente, e non è suscettibile di applicazione analogica alla diversa ipotesi di personale in aspettativa per infermità.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 24/03/2014, n.112

Mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato

Il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario, maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite; tale principio non si fonda esclusivamente sull’art. 18, d.P.R. n.

254 del 1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma è

(7)

meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l’art. 14, d.P.R. n. 395 del 1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 17/10/2012, n.1836

Riferimenti

Documenti correlati

Beneficiano del congedo straordinario Covid per genitori i lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione Separata o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con figli

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente

…, consigliere di quella Corte, intesa ad ottenere il congedo ordinario relativo agli anni 2008-2009 a decorrere dalla scadenza del periodo di aspettativa del predetto magistrato,

In caso di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 278/2013 e anche in assenza di una disciplina procedimentale attuativa di tale pronuncia, il

ordinario (o ferie), la cui durata continuativa deve conseguentemente prolungarsi, ed, a domanda, di quattro giornate da concedere tenuto conto anche delle esigenze di sevizio”.

Il diritto del pubblico dipendente alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire ( id est : non abbia

Occorre, tuttavia, evidenziare che numerosi contratti collettivi di lavoro prevedono ulteriori fattispecie di congedo come, ad esempio, l’aspettativa non retribuita per motivi

disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle