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Immatricolare veicolo come autocarro: quando si può

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Immatricolare veicolo come autocarro: quando si può

Autore: Paolo Remer | 14/10/2020

Le caratteristiche tecniche e i requisiti normativi previsti per l’omologazione e la trasformazione del tipo di veicolo. I vantaggi fiscali.

Una normale autovettura può trasformarsi in un autocarro? In molti casi sì e senza dover trasformare le sue caratteristiche costruttive. Comunemente pensiamo ad un autocarro come ad un camion, ma per il Codice della strada le cose non stanno così: quello che conta è la destinazione, cioè il trasporto prevalente di persone o di cose, ed alcuni requisiti tecnici che il veicolo deve possedere.

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Molte macchine che vediamo per strada sono immatricolate legittimamente come autocarri e il motivo principale è la convenienza, perché questi veicoli godono di particolari vantaggi fiscali. Ci sono anche marche rinomate, come alcune vetture della gamma Jaguar o Land Rover. Ma l’auto non può essere mascherata da autocarro per motivi di comodo: la normativa fiscale ha fissato dei paletti severi per impedire le elusioni d’imposta che in passato avvenivano con facilità.

Vediamo dunque quando si può immatricolare un’autovettura come autocarro, quali interventi tecnici occorre effettuare sul mezzo e quali sono gli adempimenti normativi da rispettare per poter circolare su strada e godere delle deduzioni d’imposta previste per questa categoria di veicoli.

Autovettura e autocarro: differenze

Il Codice della strada [1] definisce come autovetture i veicoli a motore con almeno 4 ruote «destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente».

La stessa norma stabilisce che sono autocarri i veicoli a motore (anch’essi dotati di almeno 4 ruote) «destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse».

Quindi negli autocarri la funzione di trasportare le cose (merci, attrezzature, materiali ecc.) è prevalente su quella del trasporto di persone, mentre nelle autovetture accade il contrario: il trasporto di cose (bagagli, buste della spesa, oggetti vari) è eventuale e residuale. Ciascuna delle sue categorie ha pertanto la sua precisa destinazione d’uso.

Autocarro: sanzioni per uso improprio

Analizzando la norma emerge un’altra differenza più sottile: quando il Codice della strada a proposito degli autocarri parla di «persone addette all’uso o al trasporto» fa un evidente riferimento al personale dell’impresa o comunque rientrante nell’ambito lavorativo e perciò esclude, ad esempio, che sul mezzo possano viaggiare la moglie del titolare della ditta a cui il veicolo è intestato e i figli, a meno che non siano collaboratori dell’azienda [2].

Quindi con l’autocarro non si possono accompagnare i bambini a scuola oppure

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andare in gita con la famiglia o a fare la spesa al supermercato. Il Codice della strada [3] prevede una sanzione per chi, senza aver ottenuto l’autorizzazione

«eccezionale e temporanea» rilasciata dalla Motorizzazione Civile, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose: in questi casi c’è una multa da 398 euro a 1.596 euro e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (in caso di recidiva la sospensione è da 6 a 12 mesi).

Quali autovetture si possono immatricolare come autocarro

Per evitare il fenomeno dei “falsi autocarri” che proliferavano negli anni ’80 e ’90, quando c’erano moltissimi mezzi immatricolati di comodo in questa categoria per fruire delle agevolazioni fiscali, il legislatore [4] ha introdotto dei requisiti più stringenti: così oggi non tutte le autovetture si possono immatricolare come autocarro.

La norma distingue l’autocarro dall’autovettura «a prescindere dalla categoria di omologazione» e tiene conto dei possibili adattamenti del veicolo che «non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone».

Il veicolo ammesso a circolare come autocarro e a godere dei vantaggi fiscali è identificato in base a questi precisi requisiti:

l’immatricolazione (o la reimmatricolazione) nella categoria N1, che è quella specifica per gli autocarri (le autovetture sono inquadrate nella categoria M1), ed è consentita quando la massa del veicolo non è superiore a 3,5 tonnellate;

il tipo di carrozzeria, che non deve essere F0 (effe zero), che è quello previsto per i furgoni;

il numero dei posti a sedere per gli occupanti non deve essere superiore a 3;

il rapporto tra la potenza e la portata non deve superare il valore di 180.

Quest’ultimo criterio considera la potenza del motore espressa in Kw e la portata del veicolo, intesa come differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T) espresse in tonnellate. I due valori – potenza e portata (che deriva dalla sottrazione: massa meno tara) – si dividono e il risultato della frazione deve essere

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minore o uguale a 180.

La formula è la seguente: Pt (kW) / (Mc – T (t) ) ≥ 180. La conseguenza è che agli autoveicoli dotati di motori molto potenti è impedito di nascere, o diventare, autocarri.

Se uno solo di questi requisiti non viene rispettato, il veicolo non potrà essere considerato autocarro. Invece dal punto di vista materiale le trasformazioni in autocarro non richiedono più la griglia o rete divisoria che separa lo spazio passeggeri da quello destinato a contenere le merci: una direttiva europea [5] ha abolito l’obbligo di installare un divisorio fisso tra l’abitacolo ed il vano bagagli quando il modello del veicolo è stato previamente omologato in versione autocarro.

Autocarri: quali vantaggi fiscali

L’Agenzia delle Entrate [6] ha preso a base i requisiti che abbiamo descritto ed ha stabilito che i veicoli che non rispettano tali parametri vengono considerati fiscalmente come autovetture. Questo significa che non potranno godere delle deduzioni e detrazioni previste per gli autocarri anche nel caso in cui siano stati immatricolati come tali, come ha ribadito anche la Corte di Cassazione [7].

Vengono così eliminati i “finti autocarri”, che sono sottoposti alla disciplina fiscale di deducibilità limitata prevista per le autovetture [8]. Le differenze sono notevoli, perché gli autocarri beneficiano della deducibilità integrale, al 100%, delle spese e dei costi in quanto vengono utilizzati come beni strumentali, indispensabili per lo svolgimento dell’attività. Va comunque rispettato il criterio dell’inerenza dei costi all’attività produttiva (imprenditoriale, commerciale o di lavoro autonomo) esercitata dal proprietario del veicolo (o dall’utilizzatore in leasing o noleggio a lungo termine, nel caso di acquisto con tali formule).

Il costo di acquisto è deducibile con un ammortamento annuo del 20% e gli autocarri ad uso promiscuo per attività d’impresa o del lavoro autonomo beneficiano di maggiori detrazioni fiscali (tranne che per l’Iva dove la percentuale è ammessa al 40% come per le autovetture). Le spese di funzionamento e di impiego del mezzo, come quelle per il carburante, sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap fino al 70% in base al tipo di attività esercitata e al tipo d’uso, che può essere esclusivo o promiscuo.

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Anche il premio per l’assicurazione del veicolo è deducibile e qui il vantaggio è misurabile anche in termini di risparmio al momento di sottoscrizione della polizza, perché le compagnie per gli autocarri effettuano il calcolo sulla portata anziché sulla cilindrata, con una convenienza specialmente per i Suv che hanno potenza elevata ma peso ridotto; ma il fattore di rischio per gli autocarri è considerato maggiore e questo incide sul costo complessivo della polizza.

Note

[1] Art. 54 Codice della strada. [2] Cass. sent. n. 6885 del 20 marzo 2009. [3] Art.

82, comma 9, Codice della strada. [4] Art. 35, comma 11, D.L. n.223 del 4 luglio 2006, conv. in Legge n.248 del 4 agosto 2006. [5] Direttiva n. 2007/46/CE del 5 settembre 2007. [6] Agenzia delle Entrate, provvedimento del 6 dicembre 2006,

pubblicato in G.U. n. 289 del 13/12/2006. [7] Cass. sent. n.14218/2015. [8] Art.

164, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Fonte immagine: www.ilsole24ore.com

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