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810.000 x 7.900 Quindi: x = -------------------- = 8.500 (per arrotondamento) 750.0000

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 23 del 23 marzo 1970

Oggetto: Premi speciali unitari per l'assicurazione dei titolari di imprese artigiane, del socio di società di artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti (delibera del Consiglio di amministrazione del 24 giugno 1969, approvata con D.M. 10 novembre 1969, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 315 del 15 dicembre 1969): regolazioni per il secondo semestre 1969.

Con circolare n. 118 del 5 dicembre 1969, nel fornire istruzioni, per l'anno 1970 e seguenti sulla disciplina assicurativa delle persone indicate in oggetto, si esprimeva riserva di ulteriori disposizioni in ordine alla regolazione dei premi afferenti all'anno 1969.

Al riguardo, considerato che la decorrenza della nuova regolamentazione è stata fissata al 1°luglio 1969 e che peraltro la scelta della classe di retribuzione, incidendo su rapporti economici (in particolare sulla misura delle indennità di infortunio sul lavoro), non può modificare la situazione preesistente, si dispone quanto segue.

Premesso che nei confronti del personale dipendente delle imprese artigiane continueranno ad essere applicati, per l'anno 1969 e seguenti, i criteri normali (tasso x retribuzione), sino al 30 giugno 1969 la regolazione relativa ai titolari delle imprese stesse, ai soci lavoratori ed ai familiari coadiuvanti, verrà eseguita anch'essa secondo la forma ordinaria.

Dal 1° luglio 1969 invece saranno applicati i premi speciali unitari di cui alla citata circolare, ma la loro misura sarà proporzionalmente rapportata alla retribuzione (convenzionale o di ragguaglio od effettiva) in vigore per i lavoratori di cui trattasi.

Pertanto non si dovrà procedere a variazioni delle indennità di infortunio liquidate o da liquidare sulla base della retribuzione che ha disciplinato il rapporto assicurativo prima che sia intervenuta la scelta di una delle "classi" indicate nella tabella n. 1 collegata alla circolare del 5 dicembre 1969 e, per converso, il titolare della posizione assicurativa pur beneficiando del "sistema" del premi fisso dovrà corrispondere il relativo importo commisurato a quella retribuzione.

Ad esempio, se la retribuzione convenzionale in vigore nel secondo semestre 1969 per un certo artigiano sia stata di L. 2.700 al giorno (pari a L. 10.000 annue), e la lavorazione assicurata rientri nella quinta classe di rischio (tasso dal 10% al 12%), il premio speciale unitario dovuto per il secondo semestre 1969 - comprensivo di tutte le addizionali e dell'eventuale quota per la silicosi - sarà determinato mediante la seguente proporzione: L. 750.000 ("classe" di retribuzione annua più prossima): L. 7.900 (premio annuo corrispondente) = lire 810.000 : x.

810.000 x 7.900

Quindi: x = --- = 8.500 (per arrotondamento) 750.0000

L. 8.500 : 2 = L. 4.250 (premio dovuto)

Inoltre, ad integrazione di quanto indicato alla pagina 3, terzo periodo, della citata circolare n. 118 del 1969, si dispone che lo stesso criterio di commisurazione proporzionale del premio speciale unitario venga assunto anche nei casi in cui, per le cause più varie (ad esempio, mancata copertura assicurativa; inerzia dell'artigiano, ecc.), non sia stata comunicata all'Istituto la "classe" di retribuzione prescelta.

Così, nell'ipotesi che la scelta di una certa classe di retribuzione venga fatta in occasione di accertamenti ispettivi nei confronti di un artigiano non coperto di assicurazione ed infortunatosi ad esempio il 1° giugno 1970, tale scelta opererà solo per il periodo successivo all'ispezione e pertanto i rapporti assicurativi saranno disciplinati:

- per quanto riguarda le indennità di infortunio (per temporanea e per permanente) si farà riferimento alla retribuzione (convenzionale, o di ragguaglio, o effettiva) in vigore alla data dell'infortunio;

- per quanto riguarda i premi: nella forma ordinaria, fino al 30 giugno 1969; in misura fissa unitaria, ma proporzionale alle retribuzioni in vigore, dal 1° luglio 1969 fino alla data degli accertamenti ispettivi; in misura fissa unitaria corrispondente alla "classe" di retribuzione scelta tra quelle stabilite nella tabella

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allegata alla ripetuta circolare n. 118/1969 per il periodo successivo.

Si aggiunge infine che qualora anche per il secondo semestre 1969 sia applicabile la riduzione del 30%

stabilita dalla legge 18 marzo 1968, n. 294 in favore degli artigiani senza dipendenti, l'anzidetto criterio di calcolo proporzionale andrà eseguito rispetto a ciascuna delle due parti di premio indicate nella tabella allegato 3 alla richiamata circolare n. 118/1969: la prima parte rappresenta la quota di premio ed addizionali a carico dell'artigiano e la seconda l'ammontare della riduzione del 30% da indicare nel registro di cui alla circolare n. 56/1968 e che in un secondo tempo verrà rimborsata dall'I.N.P.S. a questa Direzione generale.

Al fine di agevolare l'applicazione delle predette disposizioni negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono state riportate esemplificazioni per l'esecuzione dei conteggi sui moduli di denuncia delle retribuzioni, mod.57- D.L., in base alle più ricorrenti situazioni che si possono presentare e cioè:

1) artigiani titolari con familiari coadiuvanti e soci, senza dipendenti e senza rischio della silicosi ed asbestosi (all. 1);

2) artigiani titolari con familiari coadiuvanti e soci, senza dipendenti e con rischio della silicosi ed asbestosi (all. 2);

3) artigiani, titolari con familiari coadiuvanti, soci, dipendenti e con rischio della silicosi ed asbestosi, secondo tre ipotesi:

a) regolazione premio ordinario attiva + premio unitario attivo = totale a favore dell'I.N.A.I.L. (all. 3);

b) regolazione premio ordinario passiva + premio unitario attivo = saldo a favore dell'I.N.A.I.L. (all. 4);

c) regolazione premio unitario passiva + premio unitario attivo = saldo a favore del datore di lavoro (all.

5).

Riguardo poi alle modalità di registrazione delle regolazioni in questione si forniscono le seguenti istruzioni.

SCHEDE CONTABILI DI POSIZIONE ASSICURATIVA MOD.010 E REGISTRO PREMI MOD. 021

1. Artigiani titolari con o senza familiari e soci senza dipendenti - Premio speciale unitario e premio ordinario

L'operatore - evidenziati a colonna 1 la retribuzione convenzionale riferita al primo semestre 1969; a colonna 2, prima riga, il premio speciale unitario relativo al secondo semestre 1969 e sulla seconda riga il premio effettivo ordinario del primo semestre 1969 - registra a colonna 6 il premio speciale unitario è, azionato il tasto "verticale" per l'interlinea, riporta immediatamente sotto al premio speciale unitario la differenza dovuta per premio ordinario.

Premuto poi il tasto "N", l'operatore registra sulla prima riga della colonna 7 l'addizionale di cui all'articolo 194 T.U. calcolata sul solo premio effettivo ordinario, e sulla prima riga della colonna 8 le addizionali complessivamente determinate per la sola gestione ordinaria proseguendo la normale registrazione come da esempio n. 1 dell'allegato n. "6".

2. Artigiani titolari con o senza familiari coadiuvanti e soci, senza dipendenti - Premio speciale unitario - Premio ordinario e premio, supplementare silicosi

L'operatore effettua tutte le operazioni descritte al punto 1. che precede, provvedendo in più ad evidenziare a colonna 1, immediatamente sotto alla retribuzione convenzionale, il premio supplementare effettivo silicosi.

Eseguita la registrazione sulla prima riga della colonna 7, l'operatore, azionato il tasto "verticale" per l'interlinea, riporta sulla seconda linea della stessa colonna l'addizionale di cui all'articolo 194 T.U. relativa al premio supplementare silicosi.

Premuto il tasto "N", l'operatore riporta sulla prima riga della colonna 8 il totale dell'addizionale complessivamente dovuta per le gestioni ordinaria e silicosi e azionato il tasto "verticale" per l'interlinea registra la differenza dovuta per premio supplementare silicosi, proseguendo la registrazione come da

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esempio n. 2 dell'allegato "6".

3. Artigiani titolari, con o senza familiari coadiuvanti e soci, con dipendenti Per questa fatti specie è necessario distinguere:

a) regolazione del premio ordinario attiva + importo del premio speciale unitario attivo = totale attivo.

(Si rimanda a quanto detto precedentemente ai punti 1. e 2. e all'esempio n. 3 dell'allegato n. "6");

b) regolazione del premio ordinario passiva + importo del premio speciale unitario attivo = saldo attivo.

Evidenziato a colonna 2 prima riga l'importo del premio speciale unitario, l'operatore riporta a colonna 6 l'importo dello stesso premio unitario; a colonna 7 sulla prima riga l'addizionale articolo 194 T.U. relativa al premio ordinario e sulla seconda riga la addizionale articolo 194 T.U. sul premio supplementare silicosi;

a colonna 8, prima riga, le addizionali complessivamente determinate per le due gestioni ordinaria e silicosi.

Poi, con una seconda registrazione, trascrive la regolazione passiva del premio ordinario e del premio supplementare silicosi con le stesse modalità di cui ai punti 1. e 2.

Terminate le due registrazioni, l'operatore riporta sulla parte della scheda riservata al frazionamento il totale risultante dalla prima registrazione (attiva) accreditando in conto della stessa l'importo della seconda registrazione (passiva) ed inviando al datore di lavoro un bollettino compilato a mano, per il saldo della differenza ancora dovuta (nell'esempio n. 4 dell'allegato n. "6" l'importo da richiedere è di L.

40.185).

Il bollettino compilato dalla macchina Audit in sede di registrazione del primo carico, dovrà essere distrutto ad eccezione del 4° tagliando (scadenzario di pagamento) sul quale dovrà essere annotato a credito l'importo della registrazione passiva.

c) Registrazione del premio ordinario passiva + importo del premio speciale unitario attivo = saldo passivo.

Si eseguono le due registrazioni di carico come al punto b) che precede e, una volta disposto il rimborso della differenza a favore del datore di lavoro, si effettueranno le consuete operazioni contabili (nell'esempio n. 5 di cui all'allegato n. "6" l'importo da rimborsare sarà di L. 43.455).

Le registrazioni di riscossione sul modulo 021 non richiedono delucidazioni, risultando dalla scheda tutti gli elementi necessari per la compilazione del modulo stesso.

Comunque per l'evidenza dei premi speciali si rimanda alla circolare n. 118 del 5 dicembre 1969.

Con l'occasione si invita a voler apportare al Codice dei mestieri (Codice n. 7 dei "Codici amministrativi, di cui alla circolare n. 2 del 10 gennaio 1970, le correzioni indicate nel prospetto allegato n. 7.

I signori Direttori compartimentali sono pregati di seguire con particolare cura il sollecito adempimento delle presenti istruzioni da parte delle unita operative. Si raccomanda di prospettare a questa Direzione generale, con i necessari elementi di valutazione, le fattispecie che diano luogo a dubbi od a vertenze non superabili localmente.

Allegati n. 7

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