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- I destinatari delle norme giuridiche - La funzione organizzativa delle regole Diritto

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Diritto

- La funzione organizzativa delle regole

Le regole servono a organizzare la nostra vita personale, perché ci indicano qual è il modo giusto di comportarsi in un ambiente, in una situazione, ma servono anche a organizzare la vita collettiva, perché permettono alle persone che vivono nella stessa comunità di intrecciare e disciplinare rapporti. Le regole sono modelli di comportamento che l’individuo o un gruppo di individui rispetta allo scopo di realizzare determinati obiettivi (sport, scuola, strada ecc…). Se questa è la funzione delle regole, ciò non significa, tuttavia, che esse possiedono lo stesso grado di importanza, perché vi sono quelle che sono liberamente scelte dall’individuo o dal gruppo e quelle che invece sono imposte, quelle cioè che l’individuo o il gruppo è obbligato a rispettare. Le regole di comportamento che liberamente le persone scelgono di osservare si chiamano norme sociali, esse sono caratterizzate dal fatto che ciascun individuo le rispetta senza esservi obbligato, perché svolgono un ruolo molto importante nella società, contribuendo a organizzare i rapporti fra le persone e a indirizzare i loro comportamenti verso finalità positive, come la correttezza, la solidarietà, il rispetto reciproco, la cortesia (ad esempio, rispondere al saluto che ci viene rivolto oppure stare in silenzio al cinema, aiutare una persona diversamente abile a salire sull’autobus, ecc…).

Ben diverse dalle norme sociali sono le regole che vengono imposte e perciò devono essere obbligatoriamente rispettate: queste regole sono le norme giuridiche. La norma giuridica è una regola obbligatoria rivolta a tutti i membri di una collettività. Le norme giuridiche si rivolgono a tutte le persone che fanno parte di una collettività (es. obbligo di indossare le cinture di sicurezza). Le norme giuridiche devono essere obbligatoriamente rispettate dalle persone alle quali sono rivolte e se ciò non avviene, ai trasgressori viene inflitta una punizione (che viene definita sanzione).

- I destinatari delle norme giuridiche

La persona fisica è ogni essere umano al quale sono destinate le norme giuridiche. La persona fisica ha una vita biologica che segue un determinato ciclo: inizia con la nascita.

Si svolge durante un arco di tempo, termina con la morte.

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, cioè la capacità di essere titolari di diritti e doveri (per esempio, appena nati si può diventare proprietari di un appartamento, si può ricevere una somma di denaro in eredità, si ha diritto di ricevere il nome ecc…. la capacità giuridica è riconosciuta a qualsiasi persona e si perde al momento della morte.

La capacità di agire consiste nella possibilità dell’individuo di esercitare personalmente i propri diritti e di assumersi obblighi. Questa capacità si raggiunge alla maggiore età, fissata a diciotto anni, momento della vita nel quale si ritiene mediamente che la persona abbia raggiunto la maturità necessaria per comprendere pienamente gli atti che compie.

Le persone giuridiche sono organizzazioni che, in virtù di un riconoscimento da parte dell’ordinamento, diventano titolari di diritti e obblighi.

Le sedi delle persona fisica sono tre: la residenza è il luogo in cui la persona vive

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Gli elementi costitutivi dello Stato

Prima di definire i tre elementi che definiscono uno Stato, definiamo lo Stato.

Lo Stato è una collettività di persone che risiede stabilmente su un territorio e che, organizzandosi giuridicamente, si sottopone a un potere sovrano.

Il popolo di uno Stato è costituito dall’insieme dei suoi cittadini, cioè dalle persone alle quali è attribuita la cittadinanza.

Il territorio è lo spazio, delimitato da confini, sul quale vive stabilmente il popolo e all’interno del quale lo Stato esercita il suo potere di comando (terraferma acque territoriali, spazio aereo, sottosuolo, ambasciate e territorio mobile).

La sovranità è il potere che ha lo Stato di imporre le proprie scelte ai cittadini, obbligandoli a rispettarle.

- La Costituzione della repubblica italiana

La Costituzione rappresenta il testo giuridico fondamentale per qualsiasi Stato, perché vi sono consacrati i principi e i valori nei quali lo Stato si riconosce e sono stabilite le regole che permettono l’esercizio della sovranità. I principi fondamentali sono stati così definiti dalla Costituzione perché costituiscono la base dalla quale partire per costruire lo Stato, servono a indicare a noi membri della comunità italiana e al mondo intero cos’è l’Italia, quali sono gli ideali in cui crede, quali sono i modelli che respinge, quali sono gli obiettivi che vuole realizzare.

Principio democratico e lavorista: “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1).

Principio della tutela dei diritti e il principio della solidarietà sociale: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economico e sociale” (art.2).

Il principio dell’uguaglianza: “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art.3).

Principio della libertà religiosa: (artt. 7 e 8) intesa come diritto riconosciuto a qualsiasi persona di professare liberamente il proprio credo sia a livello personale sia a livello di frequentazione della comunità religiosa di appartenenza.

Il principio della pace: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni delle sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazione internazionali rivolte a tale scopo”(art.11).

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L’organizzazione dello Stato italiano

Il Parlamento: il Parlamento è l’organo costituzionale dello Stato che rappresenta la volontà del popolo, perché i suoi membri sono eletti mediante consultazione popolare, secondo un sistema elettorale stabilito dalla legge. La democrazia, dunque, quale forma di gestione del potere basata sul rispetto delle scelte politiche espresse dal popolo, si traduce nel Parlamento, al quale la Costituzione attribuisce l’esercizio della funzione legislativa. Questa consiste nel potere di discutere e approvare le leggi che sono ritenute utili ed efficaci per risolvere le diverse questioni che interessano la collettività e il Parlamento la esercita nel rispetto di un particolare procedimento. Oltre alla funzione legislativa al Parlamento è attribuita anche un’importante funzione di controllo nei confronti del Governo, allo scopo di vigilare che l’azione amministrativa avvenga nel rispetto degli orientamenti decisi dallo Stato. Il Parlamento è composto da due assemblee distinte, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Le due Camere sono assolutamente uguali dal punto di vista delle funzioni (bicameralismo perfetto). Le due Camere sono diverse per quanto riguarda la composizione:

- differenza nel numero dei componenti: la Camera dei deputati è composta da 630 membri, il Senato della Repubblica da 315 membri, ai quali vanno aggiunti i senatori a vita;

- differenza dell’elettorato attivo: cioè per esercitare il diritto di esercitare il diritto di voto alla Camera dei deputati è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età, mentre per eleggere i membri del senato occorre aver compiuto il venticinquesimo anno di età;

- differenza elettorato passivo: per essere eletto deputato occorrono almeno venticinque anni, per essere eletto senatore almeno quaranta anni.

Il Governo

Il Governo è l’organo costituzionale al quale è attribuito l’esercizio del potere esecutivo, che consiste nell’attuare concretamente le scelte espresse dal Parlamento. La funzione esecutiva, definita anche amministrativa perché si traduce nella gestione dello Stato, è molto importante, in quanto il Governo non solo deve attivarsi per fare in modo che siano realizzati gli obiettivi stabiliti, ma deve scegliere gli strumenti più efficaci per la soluzione dei problemi. Il Governo è l’organo che più di ogni altro è a contatto con la realtà quotidiana della collettività, dovendo agire concretamente per affermare il bene comune e contribuire allo sviluppo della comunità.

Fasi fondamentali per la formazione di un nuovo Governo:

1) Consultazioni del Presidente della Repubblica;

2) Nomina del Presidente del Consiglio;

3) Nomina dei Ministri;

4) Fiducia del Parlamento.

Il Governo è così composto:

- Dal Presidente del Consiglio;

- Dai Ministri;

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delegati.

I decreti legge sono atti normativi del Governo, che emana, di sua iniziativa, nei casi di necessità e urgenza (calamità naturali, ordine pubblico, gestione rifiuti ecc…).

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Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresentante l’unità nazionale (art.

87, cost.).

Il P.d.R. è eletto dalle due Camere in seduta comune (in aggiunta tre rappresentanti per regione, uno solo per la Valle d’Aosta).

Per essere eletto P.d.R. è necessario avere i seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano;

- Aver compiuto almeno il cinquantesimo anno di età;

- Godere dei diritti civili e politici.

Le funzioni principali del P.d.R. sono:

- Indice le elezioni delle camere;

- Può sciogliere anticipatamente le camere;

- Può inviare messaggi alle camere;

- Promulga le leggi;

- Può nominare cinque senatori a vita;

- Indice referendum nei casi stabiliti dalla Costituzione.

La Magistratura

La Magistratura è l’organo costituzionale al quale è attribuito la funzione giurisdizionale, che consiste nell’applicare le sanzioni nei casi di violazione delle norme giuridiche.

I Magistrati, che con diverse competenze e gradi, costituiscono l’ordine giudiziario, svolgono il delicato compito di risolvere le controversie tra i membri della collettività,nel qual caso si esercita la giurisdizione civile, e di reprimere i reati, cioè i comportamenti illeciti che offendono sia la vittima che li subisce sia la collettività, nel qual caso si esercita la giurisdizione penale.

I Magistrati godono dell’indipendenza e dell’autonomia, garanzia costituzionali che permettono loro di giudicare in piena imparzialità e con equilibrio, avendo come unico obiettivo l’amministrazione della giustizia.

I gradi giudizio in Italia sono tre:

- Primo grado,

- Secondo grado (appello);

- Terzo grado e definitivo (cassazione).

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