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ORDINANZA N. 4 DEL 16/11/2017

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ORDINANZA N. 4 DEL 16/11/2017

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ESERCITATE IN AMBITO POR- TUALE: ISCRIZIONE E RINNOVO NEL "REGISTRO DELLE SO- CIETÀ CHE SVOLGONO SPECIFICHE ATTIVITÀ RIGUARDANTI NAVI, MERCI E PASSEGGERI" DI CUI ALL'ART. 68 COD. NAV.

–PORTO DI CHIOGGIA.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto 7 Marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra- sporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Por- tuale del Mar Adriatico Settentrionale;

VISTO l’art. 68 del Codice della Navigazione, riguardante la vigilanza sull’eser- cizio delle attività all’interno dei porti e in genere nell’ambito del demanio marittimo, che prevede la possibilità di iscrivere in appositi registri i soggetti che esercitano le predette attività;

VISTO l’art 6 comma 1 della legge 84/94 ss.mm.ii, così come modificato dall’art.7 comma 1 del D.lgs 169/2016, che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia esten- dendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTI l'art. 6, comma 4 lett. a) della citata L. 84/1994 e ss.mm.ii. che individua tra i compiti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrio- nale quello del controllo delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, e l'art. 8, comma 3 lettera m) della medesima legge, recanti le at- tribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, in particolare l’esercizio delle attribuzioni stabilite dall’art. 68 del codice della Navigazione e dalle relative norme di attuazione;

VISTO il verbale 23/10/2017 con il quale la Capitaneria di Porto di Chioggia ha rimesso all’ Autorità di Sistema del Mar Adriatico Settentrionale le com- petenze relative al Registro tenuto ai sensi dell’art. 68;

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Pagina 2 di 12 RITENUTO NECESSARIO, nelle more del più generale perfezionamento del

passaggio di competenze dalla Capitaneria di Porto di Chioggia all’Autorità di Sistema del Mar Adriatico Settentrionale nonché della armonizzazione delle regolamentazioni vigenti nelle due realtà portuali, procedere all’emissione di una normativa transitoria;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della citata L.

241/1990, adottato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Set- tentrionale con Decreto n. 1299 del 2 luglio 2010 e da ultimo parzialmente modificato con Decreto n. 1665 del 15 maggio 2014;

VISTE le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e della Capitaneria di Porto di Chioggia in merito ai requisiti necessari per espletare l’attività di consulente chimico di porto (Ord. CP Chioggia n. 8 del 2000); TENUTO CONTO della normativa emessa dalla Capitaneria di Porto di Chiog- gia in tema di regolamentazione per l’accesso delle persone e delle autovet- ture presso le aree portuali di Chioggia (Ord. CP Chioggia n. 2 del 2010);

IN VIRTÙ dei poteri conferiti,

ORDINA

Articolo 1 - Attività soggette ad autorizzazione previa iscrizione al re- gistro di cui all'art. 68 del codice della navigazione – Porto di Chioggia

Coloro che svolgono attività di servizi alle navi, alle merci e/o ai passeggeri all'interno del porto di Chioggia sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale ai sensi dell’art. 68 del Cod. Nav. e vengono iscritti in apposito registro, tenuto conto delle esenzioni previste dal successivo art. 2 e fatte salve le deroghe disposte dal successivo art. 3.

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Pagina 3 di 12 L’iscrizione al Registro è valida per l'anno solare o frazione di esso ed è sog-

getta a rinnovo periodico: il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la can- cellazione dal Registro e la contestuale perdita dell’autorizzazione per poter operare in ambito portuale.

Di seguito è riportato l’elenco, da intendersi non esaustivo, dei servizi per i quali è obbligatoria l’iscrizione al registro:

A - SERVIZI ALLE NAVI:

- lavanderia e stireria industriale;

- alaggio e varo di unità navali con mezzi mobili;

- guardiania a favore di navi/galleggianti in disarmo;

B - LAVORI A BORDO:

- manutenzione e riparazioni di navi e loro parti, carpenteria in ferro, me- tallo e legno, nonché realizzazione di manufatti in PRFV;

- installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo;

- Installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici di bordo;

- manutenzione di impianti antincendio di bordo;

- arredo navale (dipintore, falegname tappezziere, vetraio e attività simi- lari);

- degassificazione, pulizia e bonifica delle stive limitatamente alle sole mo- tonavi da carico);

- derattizzazione, disinfestazione e disinfezioni locali di bordo;

- pulizia cabine e alloggi equipaggi;

C - LAVORI SUBACQUEI

- controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti, lavori subacquei in genere.

D - GALLEGGIANTI E PARABORDI:

- fornitura e rimorchio distanziatori galleggianti;

- fornitura e posa di parabordi supplementari;

E - PERIZIE E SERVIZI ALLE MERCI:

- consulente chimico di porto (ai sensi Circ. M.T.N. DEM3/SP00160/1999 ed Ord. Capitaneria di Porto di Chioggia n. 8/2000);

F - SERVIZI ACCESSORI AI PASSEGGERI;

- portabagagli da/per navi passeggeri, imbarco, sbarco e movimentazione bagagli;

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G - ALTRE ATTIVITÀ:

- bonifica da ordigni e da impedimenti di siti subacquei o emersi;

- esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali;

- rifornimento di carburante via terra, mediante autocisterna, a favore di mezzi meccanici, di magazzini ed uffici siti in ambito portuale, di prodotti aventi punto d’infiammabilità conforme alla vigente normativa di settore.

Articolo 2 - Esenzioni dall'obbligo di iscrizione al registro

Il disposto del precedente articolo non si applica a:

 attività rientranti nella normativa di cui agli artt 16 e 18 della legge 84/94;

 imprese per la fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale di cui ai DD. MM. 14.11.1994 e 4.4.1996 (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c e comma 5 della L. n. 84/1994);

 imprese di manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge n. 84/1994 (ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), o che eseguono altri lavori comunque affidati in ap- palto dall'Autorità di Sistema;

 imprese portuali e stabilimenti industriali autorizzati di cui agli artt, 16 e 18 della Legge n. 84/94;

 servizio di pilotaggio, ormeggio, rimorchio e battellaggio di cui all'art. 14 Legge n. 84 del 1994;

 servizio di palombari e sommozzatori di cui all'art. 204 del Reg. Nav. Mar.

ed al Decreto M.M.M. 13.1.1979;

 servizio di bunkeraggio a mezzo natanti ai sensi dell'art. 60 del Reg. Nav.

Mar.;

 servizio di vigilanza sull'impiego del fuoco a bordo e a terra, e di preven- zione ed estinzione degli incendi, di cui agli artt. 85 e 87 del Reg. Nav. Mar., alla Legge n. 690/1940;

 servizio di compensazione bussole magnetiche di cui al Decreto n. 388 del 29/11/1999;

 attività disciplinate da altre normative settoriali, quali ad esempio:

- agenti e raccomandatari marittimi di cui alla Legge n. 135/1977;

- spedizionieri e spedizionieri doganali di cui alle Leggi n.

1442/1941 e n. 1612/1960;

- mediatori marittimi di cui alla Legge n. 478/1968 di cui al Dlgs 59/2010;

- ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;

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Pagina 5 di 12 - imprese che eseguono lavori pubblici per conto dello Stato o di

altri Enti Pubblici;

- imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi ob- bligatori;

 società/ditte che effettuano l'attività di provveditori, appaltatori navali;

 attività peritali in possesso di tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (dispaccio DEM3/SP01100 del 26/11/1999 del Ministero delle Infra-strutture e dei trasporti);

 attività non riferibili a servizi prestati a navi, merci o passeggeri, svolte a terra per conto di concessionari demaniali nell'ambito delle rispettive con- cessioni, quali ad esempio:

- installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici privati;

- officine mobili meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, anche per la riparazione di container e trailer o per la sostituzione di pneumatici;

- manutenzioni edili e stradali;

- sabbiatura e pitturazione;

- pulizie civili;

- demolizioni;

- recupero rottami e materiali vari;

- servizio di rimozione di autoveicoli giacenti in ambito portuale.

Articolo 3 – Deroghe dall’obbligo di iscrizione

Un soggetto, purché in possesso dei necessari requisiti di cui al precedente articolo 1, può richiedere l'autorizzazione a svolgere una o più attività ex art.

1 dell’Ordinanza, in deroga all'obbligo di iscrizione nel Registro, qualora le attività riguardino interventi:

 a carattere meramente occasionale e programmabile (la deroga deve essere richiesta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adria- tico Settentrionale almeno 20 giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività);

 di eccezionale urgenza, che riguarda un’attività non programmabile (, l’autorizzazione, deve essere richiesta all'Autorità di Sistema Por- tuale del Mar Adriatico Settentrionale almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio dell’attività);

 della durata non superiore a dieci giorni consecutivi, non frazionabili.

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Pagina 6 di 12 L’istanza per operare in deroga può essere richiesta al massimo 3 volte in un

anno solare.

L’istanza deve essere prodotta utilizzando il modulo scaricabile dal sito inter- net www.port.venice.it, alla pagina:

https://www.port.venice.it/it/fornitura-di-servizi-alla-nave-alle-merci-ai- passeggeri-registro-di-cui-allart-68-codice-della-.html

L'istanza, completa in tutte le sue parti, dovrà essere inviata all'indirizzo apv.protocollo@port.venice.it

Articolo 4- Requisiti per l’iscrizione

L’impresa interessata ad ottenere l'iscrizione al Registro e, successivamente, a mantenerla, alla data di presentazione dell'istanza deve già:

 essere iscritta presso una Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.), ovvero essere munita dei certificati, rilasciati dalle competenti autorità amministrative, attestanti la legittimità all'esercizio delle attività che intende espletare;

 essere titolare, per le specifiche attività oggetto di iscrizione, di ogni even- tuale ulteriore autorizzazione, licenza, concessione, nulla-osta eventual- mente richiesto da leggi, regolamenti ed altre normative in genere;

 non essere soggette a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa;

 non essere soggetta ad alcun procedimento di carattere concorsuale;

 assenza, per i titolari d’impresa nonché per l’eventuale procuratore e, in caso di società, per gli amministratori e per i membri del collegio sinda- cale, di cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione ma- fiosa di cui all’art. 84. Comma 4 del medesimo decreto;

 idoneità tecnica ed organizzativa all’esercizio dell’attività per le quali si richiede l’iscrizione/rinnovo.

Articolo 5 - Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere presentata compilando la modulistica reperibile sul sito www.port.venice.it , alla pagina

https://www.port.venice.it/it/fornitura-di-servizi-alla-nave-alle-merci-ai- passeggeri-registro-di-cui-allart-68-codice-della-.html

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Pagina 7 di 12 La documentazione da presentare in allegato alla domanda di iscrizione è la

seguente:

1. copia di valido documento di identità del titolare o legale rappresen- tante della società;

2. copia del codice fiscale del titolare o legale rappresentante della so- cietà;

3. indicazione delle attività che si intendono svolgere;

4. relazione sintetica sulle modalità di svolgimento delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione ad operare, con l'indicazione dell'ambito territoriale nel quale l’impresa intende svolgere i propri servizi, contenente anche l’elencodelle principali attrezzature tecni- che e dei mezzi e meccanismi di maggior rilievo utilizzati nell'esple- tamento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione;

5. elenco dei dipendenti o soci impiegati nell’espletamento delle atti- vità in questione, contenente i dati anagrafici degli interessati, le date di assunzione, l’inquadramento contrattuale e le mansioni eser- citate da ciascuna delle persone menzionate (formato pdf o jpg, mas- simo 1000 KB);

6. elenco delle principali attrezzature tecniche e dei mezzi e meccani- smi utilizzati nell’espletamento delle attività per le quali è richiesta l’autorizzazione;

7. dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, attestante che l’Impresa non è sottoposta ad alcun pro- cedimento di carattere concorsuale e che è iscritta presso una Ca- mera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato e ripor- tante la sede della C. C. I. A. A. interessata ed il numero dell’iscri- zione; in alternativa, certificato in bollo di iscrizione alla C. C. I. A. A.

attestante la natura e l’identità dei suoi amministratori e;

8. dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, attestante che l’Impresa non è sottoposta ad alcun pro- cedimento di carattere concorsuale;

9. attestazione del versamento della somma per diritti di segreteria (per gli importi dovuti, si veda il successivo art. 8 );

10. dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichia- rante, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 della pre- sente ordinanza;

11. dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente il rispetto delle norme tributarie e previdenziali previste dalla normativa vigente;

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Pagina 8 di 12 12. due marche da bollo, nel caso di prima iscrizione, (una sola marca da

bollo in caso di rinnovo) nei valori vigenti per atti amministrativi;

13. copia di ogni eventuale autorizzazione, licenza, concessione, nulla- osta o titolo di idoneità in possesso dell’impresa o dei singoli opera- tori per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di iscrizione, atte- stante il possesso dei pre-requisiti di cui al paragrafo 1.1 della pre- sente procedura;

14. indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);

15. copia dei documenti relativi alle misure preventive di safety e secu- rity adottate dall’impresa:

- limitatamente alle società/ditte che eseguono lavorazioni, co- pia informatica (file *.pdf) del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle attività oggetto di autorizzazione (DVR - ex art. 28 D. Lgs. n. 81/2008);

- limitatamente alle società/ditte soggette all'applicazione del D.

Lgs. n. 272/1999, copia informatica (file *.pdf) del documento di sicurezza ex art. 38 della norma citata.

In caso di variazione delle informazioni originariamente trasmesse è fatto ob- bligo alla società/ditta di trasmettere tempestivamente all'Autorità di si- stema Portuale, pena la sospensione delle autorizzazioni in godimento, una copia originale ed aggiornata del nuovo documento cui le stesse informazioni si riferiscono o, nei casi consentiti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva dello stesso.

Per le attività di seguito elencate, la società/ditta, anche se già autorizzate, dovranno richiedere, di volta in volta, specifica autorizzazione all’Autorità Marittima:

- lavori a bordo con uso di fiamma libera;

- lavori da effettuarsi con l’impiego di sommozzatori;

- lavori a bordo di navi cisterna;

- lavori di fumigazione/derattizzazione.

Articolo 6 - Istruttoria

Al ricevimento dell’istanza di iscrizione l'Autorità di Sistema Portuale, accer- tata la completezza della documentazione, avvia il procedimento ammini- strativo.

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Pagina 9 di 12 È facoltà dell'Autorità di Sistema richiedere all’impresa la trasmissione di ul-

teriore documentazione ad integrazione di quella iniziale, sospendendo in tal caso i tempi di istruttoria fino ad ottenimento di quanto richiesto.

In ogni caso l’Autorità di Sistema promuove sulla domanda di iscrizione e sulle dichiarazioni sostitutive le verifiche e gli accertamenti ritenuti più op- portuni.

L’istruttoria prevede la richiesta dei pareri di competenza della Capitaneria di Porto, degli organi di Pubblica Sicurezza, dell'Autorità Doganale e, qualora necessario, di ogni altro Ente od Amministrazione interessata all'attività per la quale è chiesta l'autorizzazione.

Qualora successivamente alla data di presentazione dell’istanza, ma prima della conclusione del procedimento amministrativo, siano intervenuti muta- menti organizzativi o produttivi, variazioni nell’organico dei dipendenti o nella dotazione tecnica (meccanismi ed attrezzature) impiegati nel servizio per il quale si chiede l’iscrizione, è fatto obbligo alla società/ditta di trasmet- tere tempestivamente all'Autorità di Sistema ogni documento attestante le avvenute variazioni, pena la conclusione del procedimento con esito nega- tivo.

A conclusione dell'istruttoria l'ufficio competente ne comunica l’esito all’im- presa richiedente e, in caso di esito positivo, provvede a iscriverla nel Regi- stro di cui all’art. 68 C. N., rilasciando l’Attestazione di Iscrizione che riporta le attività complessivamente autorizzate all’impresa. Tale documento dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e monito- raggio della sicurezza e del lavoro portuale.

Articolo 7 - Obblighi

L'attività svolta in virtù dell’autorizzazione derivante dall’iscrizione al Regi- stro di cui all’art. 68 C.N., o eventualmente concessa in deroga per attività occasionali o di straordinaria urgenza, non può in alcun caso essere diversa da quella oggetto dell'autorizzazione.

Nell'esercizio delle attività svolte devono essere osservate tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, sicurezza, dogana, sa- nità, fisco, previdenza, assicurazione, lavoro, antinfortunistica e igiene am- bientale, nonché le Ordinanze emanate (per quanto di rispettiva compe- tenza) dalla locale Capitaneria di Porto e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale.

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Pagina 10 di 12 Grava in capo al committente del servizio la responsabilità di utilizzare sog-

getti regolarmente autorizzati all'effettuazione dei servizi resi alla nave, alle merci o ai passeggeri, così come l'osservanza, da parte dei medesimi, delle norme generali vigenti in ambito portuale, con particolare riferimento a quelle di safety e security.

Articolo 8 - Rinnovo iscrizione

Per rinnovare l’iscrizione gli interessati devono presentare istanza all’Auto- rità di Sistema Portuale entro il 30 marzo 2018 (la modulistica è scaricabile dal sito www.port.venice.it, alla pagina:

https://www.port.venice.it/it/fornitura-di-servizi-alla-nave-alle-merci-ai- passeggeri-registro-di-cui-allart-68-codice-della-.html

In via transitoria, l’iscrizione rimane valida fino al termine ultimo previsto per il rinnovo (30 Marzo), salvo diversa comunicazione dell’Autorità di Sistema Portuale.

Gli allegati di cui all’art. 5 vanno ripresentati solo se sono intervenute modi- fiche agli stessi (ad esempio, se sono intervenute modifiche all’elenco dei di- pendenti o soci impiegati nell’espletamento delle attività in questione, l’elenco modificato va allegato all’istanza di rinnovo).

Articolo 9 - Diritti di Segreteria

In via del tutto transitoria, gli importi dovuti all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale per diritti di segreteria connessi alla prima iscrizione od al successivo rinnovo nel Registro di cui all’art. 68 C. N., nonché alle eventuali autorizzazioni richieste in deroga, sono da corrispondersi nella misura fissata dalla seguente tabella:

Tipo istanza Diritti segreteria

Prima iscrizione € 320,00

Rinnovo iscrizione € 0,00 Deroga intervento occasionale € 100,00 Deroga intervento urgente € 150,00

La richiesta di estensione dell’autorizzazione per svolgere nuove attività, ol- tre a quelle già autorizzate, non è considerata come una prima iscrizione ma come rinnovo.

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Articolo 10- Accesso in Porto

In via transitoria, l’istanza di rilascio di eventuali permessi di accesso per per- sone e/o veicoli va presentata alla Capitaneria di Porto di Chioggia.

L’iscrizione al Registro vale quale nulla osta al rilascio del permesso personale di accesso in porto (a favore del titolare del Attestazione di iscrizione e dei dipendenti o soci, unicamente per motivi inerenti l’attività da svolgere), non- ché dell’eventuale permesso di accesso in porto per i veicoli (intestati alla società iscritta e strumentali all’attività medesima).

Articolo 11- Revoca dell’autorizzazione e cancellazione dal registro

La cancellazione di un’impresa dal Registro avviene per i seguenti motivi:

 mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'iscrizione entro i termini di cui all’art. 8 della presente ordinanza;

 rinuncia formale notificata dal titolare o legale rappresentante;

 perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla presente ordinanza;

 cessazione o modifica dell'attività oggetto di iscrizione;

 per gravi carenze organizzative o inefficienza dei servizi prestati;

 gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni di legge o da norme emanate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale o dalla Capitaneria di Porto (in particolare riguardanti le norme antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, sul collocamento, sull'irregolare accesso alle aree portuali o modalità di esercizio dell'attività professionale)

Per quanto riguarda l'attività dei consulenti chimici di porto, la cancellazione può avvenire anche a seguito della perdita di uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) capacità fisica di svolgere l'attività.

Art. 12 - Sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno perseguiti a norma del Codice della Navigazione e sono comunque sanzionabili in via amministrativa ai sensi de- gli artt. 1174, primo comma, 1175, 1251 e 1255 Cod. Nav.

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Pagina 12 di 12 Si richiama l’attenzione inoltre sulle sanzioni penali previste dall’art. 76 del

D.P.R. 445/2000 in tema di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti.

Articolo 13- Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed è fatto ob- bligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Venezia, 16/11/2017

IL PRESIDENTE Dott. Pino Musolino

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale informatico, sottoscritto con firma digitale

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