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Comunicazioni e informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

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(1)

IT

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 72

Edizione

in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64

o anno

1o marzo 2021

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 72/01 Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . . . 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2021/C 72/02 Causa C-628/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia [Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato degli strumenti finanziari – Direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/1034 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria] . . . 2 2021/C 72/03 Causa C-631/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea /

Repubblica di Slovenia [Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato di strumenti finanziari – Direttiva delegata (UE) 2017/593 – Mancata trasposizione e/o mancata comunicazione delle misure di trasposizione] . . . 3 2021/C 72/04 Causa C-826/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia

pregiudiziale proposta dal Rechtbank Limburg — Paesi Bassi) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Accesso alla giustizia – Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico interessato – Ricevibilità del ricorso subordinata alla previa partecipazione al processo decisionale) . 3

(2)

Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articoli 4 e 19 – Normativa adottata da una regione autonoma di uno Stato membro – Contributo sull’acquisto di benzina e gasolio soggetti ad accise – Articolo 6, lettera c) – Esenzione o riduzione delle accise – Nozione di «rimborso totale o parziale» dell’imposta versata – Mancanza di prova dell’esistenza di un collegamento tra tale contributo e le accise) . . . 4

2021/C 72/06 Causa C-280/19 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) / Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Impugnazione – Clausola compromissoria – Contratto Minatran, concluso nell’ambito del settimo programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dall’ERCEA – Recupero degli importi anticipati – Costi di personale e spese indirette corrispondenti a tali costi di personale – Obbligo di eseguire i lavori esclusivamente nei locali del beneficiario della sovvenzione – Sorveglianza da parte del beneficiario – Prassi consueta del beneficiario) . . . 5

2021/C 72/07 Cause riunite C-322/19 e C-385/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda), International Protection Appeals Tribunal — Irlanda) — K.S., M.H.K / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General (C-322/19), R.A.T., D.S. / Minister for Justice and Equality (C-385/19) [Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Protezione internazionale – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Cittadino di uno Stato terzo che si è recato da uno Stato membro dell’Unione europea in un altro, ma che ha chiesto la protezione internazionale solo in quest’ultimo – Decisione di trasferimento verso il primo Stato membro – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Accesso al mercato del lavoro quale richiedente protezione internazionale] . . . 5

2021/C 72/08 Causa C-507/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / XT [Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA] . . . 6

2021/C 72/09 Causa C-414/20 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di MM (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale di imputazione – Nozione di

«mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza» – Assenza di mandato d’arresto nazionale – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) . . . 7

2021/C 72/10 Causa C-264/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG . . . 8

2021/C 72/11 Causa C-297/20 P: Impugnazione proposta il 2 luglio 2020 da Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 maggio 2020, causa T-141/19, Sabo e a. / Parlamento e Consiglio 9

2021/C 72/12 Causa C-320/20 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2020 da Veselin Atanasov Vasilev avverso l’ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2020, causa T-273/20, Vasilev/Bulgaria . . . 10

(3)

Leinfelder Uhren München/EUIPO . . . 10 2021/C 72/14 Causa C-560/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria)

il 26 ottobre 2020 — CR, GF, TY . . . 10 2021/C 72/15 Causa C-616/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln

(Germania) il 19 novembre 2020 — M2Beauté Cosmetics GmbH/Bundesrepublik Deutschland . . . . 11 2021/C 72/16 Causa C-618/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de

Córdoba (Spagna) il 19 novembre 2020 — ZU e TV / Ryanair Ltd . . . 12 2021/C 72/17 Causa C-627/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il

23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / OP . . . 13 2021/C 72/18 Causa C-628/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il

23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / BA . . . 13 2021/C 72/19 Causa C-629/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il

23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / LE . . . 14 2021/C 72/20 Causa C-630/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il

23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / CS . . . 14 2021/C 72/21 Causa C-631/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il

23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / PR, TV . . . 15 2021/C 72/22 Causa C-668/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)

l’8 dicembre 2020 — Y GmbH / Hauptzollamt . . . 15 2021/C 72/23 Causa C-672/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg

(Austria) il 10 dicembre 2020 — L GmbH / FK . . . 16 2021/C 72/24 Causa C-677/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania)

l’11 dicembre 2020 — Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) e ver.di — Vereinte Dienstleistung- sgewerkschaft . . . 17 2021/C 72/25 Causa C-834/19: Ordinanza del presidente della Corte del 23 novembre 2020 (domanda di pronuncia

pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza — Italia) — AV / Ministero della Giustizia, Repubblica italiana . . . 17

Tribunale

2021/C 72/26 Causa T-478/18: Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — Bezouaoui e HB Consultant / Commissione [«Aiuti di Stato – Formazione per la guida sicura di macchinari per cantieri – Rimborso delle formazioni in Francia da parte degli organismi paritetici collettori autorizzati (OPCA) – Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato – Nozione di aiuto di Stato – Imputabilità allo Stato – Controllo pubblico sulle risorse»] . . . 18 2021/C 72/27 Causa T-548/18: Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — Helbert / EUIPO («Funzione

pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EUIPO/AD/01/17 – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Composizione della commissione giudicatrice – Stabilità – Responsabilità») . . . 18 2021/C 72/28 Causa T-610/18: Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — ZR/EUIPO («Funzione pubblica –

Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EUIPO/AD/01/17 – Decisione di non inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Composizione della commissione giudicatrice – Stabilità») . . . 19

(4)

talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Fissazione dei contributi ex ante per il 2015 e per il 2018 – Rigetto della domanda di ricalcolo e di rimborso dei contributi – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Ente cui è stata revocata l’autorizzazione – Articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Nozione di “cambiamento di status” – Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63»] . . . 20

2021/C 72/30 Causa T-261/19: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Stada Arzneimittel / EUIPO — Optima Naturals (OptiMar) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OptiMar – Marchio nazionale denominativo anteriore Mar – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . 21

2021/C 72/31 Causa T-329/19: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — 12seasons/EUIPO — Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BE EDGY BERLIN – Marchio nazionale denominativo anteriore EDJI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . 21

2021/C 72/32 Causa T-811/19: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Enoport / EUIPO — Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CABEÇA DE TOIRO – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SANGRE DE TORO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . 22

2021/C 72/33 Causa T-824/19: Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — RY / Commissione («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Diritto di essere ascoltato – Nuova decisione di risoluzione») . . . 22

2021/C 72/34 Causa T-844/19: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Apologistics/EUIPO — Peikert (discount-apotheke.de) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo discount-ap*theke.de – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori APODISCOUNTER e APO e figurativi anteriori apo-discounter.de, apo.co e apo.de – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»] . . . 23

2021/C 72/35 Causa T-873/19: Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — Multi-Service / Commissione [«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Decisione che annulla la registrazione di un’impresa – Mancata fornitura delle informazioni richieste»] . . . 24

2021/C 72/36 Causa T-884/19: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Folschette e a./Commissione («Responsabilità extracontrattuale – Indagine dell’OLAF – Mercato informatico – Corruzione – Traffico di influenze – Relazione finale che raccomanda l’avvio di procedimenti penali – Assoluzione definitiva da parte di un giudice penale – Prescrizione – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli») . . . 24

2021/C 72/37 Causa T-253/20: Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Oatly/EUIPO (IT’S LIKE MILK BUT MA- DE FOR HUMANS) [«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»] . . . 25

(5)

comunitario raffigurante un apparecchio per la deodorizzazione dell’aria – Inosservanza di un termine nei confronti dell’EUIPO – Richiesta di restitutio in integrum – Articolo 67, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 6/2002 – Dovere di diligenza»] . . . 25

2021/C 72/39 Causa T-726/20: Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Grupa Azoty e a./Commissione . . . 26

2021/C 72/40 Causa T-743/20: Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Car-Master 2 / Commissione . . . 28

2021/C 72/41 Causa T-760/20: Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Jakeliūnas / ESMA . . . 29

2021/C 72/42 Causa T-775/20: Ricorso proposto il 24 dicembre 2020 — PB/Commissione . . . 30

2021/C 72/43 Causa T-10/21: Ricorso proposto il 9 gennaio 2021 — Griesbeck/Parlamento . . . 32

2021/C 72/44 Causa T-14/21: Ricorso proposto il 15 gennaio 2021 — Ryanair/Commissione . . . 33

2021/C 72/45 Causa T-17/21: Ricorso proposto il 15 gennaio 2021 — Miquel y Costas & Miquel / EUIPO (Pure Hemp) . . . 34

2021/C 72/46 Causa T-19/21: Ricorso proposto il 19 gennaio 2021 — Amazon.com e altri / Commissione . . . 34

2021/C 72/47 Causa T-25/21: Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Corman / Commissione . . . 35

(6)
(7)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELĽUNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 72/01)

Ultima pubblicazione

GU C 62 del 22.2.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti GU C 53 del 15.2.2021

GU C 44 dell’8.2.2021 GU C 35 dell’1.2.2021 GU C 28 del 25.1.2021 GU C 19 del 18.1.2021 GU C 9 dell’11.1.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

(8)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-628/18) (1)

[Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato degli strumenti finanziari – Direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/1034 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione –

Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria]

(2021/C 72/02) Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, G. von Rintelen e B. Rous Demiri, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: Mihelič Žitko, A. Dežman Mušič e N. Pintar Gosenca, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: S. Eisenberg, agente), Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente), Repubblica d’Austria (rappresentante: G. Hesse, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 93 della direttiva 2014/65, come modificata dalla direttiva 2016/1034.

2) La Repubblica di Slovenia è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 750 000.

3) La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

4) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.

(1) GU C 427 del 26.11.2018.

(9)

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-631/18) (1)

[Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato di strumenti finanziari – Direttiva delegata (UE) 2017/593 – Mancata trasposizione e/o mancata comunicazione delle misure di trasposizione]

(2021/C 72/03) Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e B. Rous Demiri, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: V. Klemenc, agente)

Dispositivo

1) La Repubblica di Slovenia, non avendo, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari, e, dunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 14 della direttiva delegata 2017/593.

2) La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.

(1) GU C 155 del 6.5.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Limburg — Paesi Bassi) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de

gemeente Echt-Susteren (Causa C-826/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Accesso alla giustizia – Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico interessato – Ricevibilità del ricorso

subordinata alla previa partecipazione al processo decisionale) (2021/C 72/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio Rechtbank Limburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Convenuto: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

(10)

Dispositivo

1) L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che i membri del «pubblico» di cui all’articolo 2, paragrafo 4, di tale convenzione non abbiano accesso in quanto tali alla giustizia, al fine di impugnare una decisione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della medesima. Per contro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione osta a che tali persone non possano avere accesso alla giustizia per avvalersi di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, che siano loro conferiti unicamente dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro.

2) L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370, deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato.

(1) GU C 122 dell’1.4.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-63/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articoli 4 e 19 – Normativa adottata da una regione autonoma di uno Stato

membro – Contributo sull’acquisto di benzina e gasolio soggetti ad accise – Articolo 6, lettera c) – Esenzione o riduzione delle accise – Nozione di «rimborso totale o parziale» dell’imposta versata –

Mancanza di prova dell’esistenza di un collegamento tra tale contributo e le accise) (2021/C 72/05)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G.M. De Socio, avvocato dello Stato) Interveniente a sostegno della parte convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Jiménez García e J. Rodríguez de la Rúa, agenti)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

3) Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese.

(1) GU C 112 del 25.03.2019.

(11)

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) / Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

(Causa C-280/19 P) (1)

(Impugnazione – Clausola compromissoria – Contratto Minatran, concluso nell’ambito del settimo programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dall’ERCEA – Recupero degli importi

anticipati – Costi di personale e spese indirette corrispondenti a tali costi di personale – Obbligo di eseguire i lavori esclusivamente nei locali del beneficiario della sovvenzione – Sorveglianza da parte del

beneficiario – Prassi consueta del beneficiario) (2021/C 72/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: F. Sgritta e M. Pesquera Alonso, agenti, assistiti da E. Kourakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (rappresentante: V. Christianos, dikigoros)

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) è condannata alle spese.

(1) GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda), International Protection Appeals Tribunal — Irlanda) — K.S., M.H.K / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland

e the Attorney General (C-322/19), R.A.T., D.S. / Minister for Justice and Equality (C-385/19) (Cause riunite C-322/19 e C-385/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Protezione internazionale – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Cittadino di uno Stato terzo che si è recato da uno Stato membro dell’Unione europea in un altro, ma che ha chiesto la protezione internazionale solo in quest’ultimo – Decisione di trasferimento verso il primo Stato membro –

Regolamento (UE) n. 604/2013 – Accesso al mercato del lavoro quale richiedente protezione internazionale]

(2021/C 72/07) Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda), International Protection Appeals Tribunal

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: KS, MHK (C-322/19), R.A.T., D.S (C-385/19)

Convenuti: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General (C-322/19), Minister for Justice and Equality (C-385/19)

(12)

Dispositivo

1) Un giudice nazionale deve tener conto della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, la quale, in forza degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non si applica nello Stato membro di tale giudice, per interpretare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che trova invece applicazione in detto Stato membro, conformemente all’articolo 4 di tale protocollo.

2) L’articolo 15 della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude un richiedente protezione internazionale dall’accesso al mercato del lavoro per il solo motivo che nei suoi confronti è stata adottata una decisione di trasferimento, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

3) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 va interpretato nel senso che:

— può essere attribuito al richiedente protezione internazionale il ritardo nell’adozione di una decisione di primo grado avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, derivante dalla mancata cooperazione di tale richiedente con le autorità competenti;

— uno Stato membro non può attribuire al richiedente protezione internazionale il ritardo nell’adozione di una decisione in primo grado avente ad oggetto una domanda di protezione internazionale, per il fatto che quest’ultimo non ha presentato la sua domanda al primo Stato membro di ingresso, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 604/2013;

— uno Stato membro non può attribuire al richiedente protezione internazionale il ritardo nell’esame della sua domanda derivante dalla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un ricorso giurisdizionale, avente effetto sospensivo, contro la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, in applicazione del regolamento n. 604/2013.

(1) GU C 220 dell’1.7.2019.

GU C 255 del 29.7.2019.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / XT

(Causa C-507/19) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di

origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici

della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA]

(2021/C 72/08) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland Convenuto: XT

(13)

Dispositivo

1) L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) sia cessata, occorre prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, tutti i settori della zona operativa dell’UNRWA nei cui territori un apolide di origine palestinese che ha lasciato tale zona dispone della possibilità concreta di accedere e di soggiornare in sicurezza.

2) L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA non può essere considerata cessata quando un apolide di origine palestinese ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA partendo da un settore di tale zona nel quale egli si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale tale organismo non era in grado di fornirgli protezione o assistenza, da un lato, se tale apolide si è volontariamente recato nel settore in questione partendo da un altro settore della suddetta zona nel quale non si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale poteva beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale organismo e, dall’altro, se non poteva ragionevolmente aspettarsi, sulla base di informazioni concrete di cui disponeva, di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA nel settore nel quale si recava o di poter tornare a breve termine nel settore di provenienza, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

(1) GU C 348 del 14.10.2019.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di MM

(Causa C-414/20 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso

sulla base di un atto nazionale di imputazione – Nozione di «mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza» – Assenza di mandato d’arresto nazionale –

Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 72/09) Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale MM

con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

1) L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, non è subordinata all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d’arresto europeo e della decisione nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta.

(14)

2) L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che un mandato d’arresto europeo deve essere considerato invalido qualora non sia fondato su un «mandato d’arresto [nazionale] o (…) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione. Tale nozione comprende i provvedimenti nazionali adottati da un’autorità giudiziaria ai fini della ricerca e dell’arresto di una persona sottoposta a procedimento penale, allo scopo di presentarla dinanzi al giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale. Spetta al giudice del rinvio verificare se un atto nazionale di imputazione, come quello su cui si basa il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, produca effetti giuridici simili.

3) In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d’arresto europeo è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale — chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna in base a un mandato d’arresto europeo emesso sul fondamento di un atto nazionale che non può essere qualificato come «mandato d’arresto [nazionale] o (…) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, ricorso nell’ambito del quale viene dedotto un motivo vertente sull’invalidità di tale mandato d’arresto europeo alla luce del diritto dell’Unione — di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità.

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che essa non impone che la constatazione, da parte del giudice nazionale, secondo la quale il mandato d’arresto europeo di cui trattasi è stato emesso in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, in quanto esso non si basa su un «mandato d’arresto [nazionale] o (…) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, abbia come conseguenza la messa in libertà della persona posta in custodia cautelare dopo essere stata consegnata dallo Stato membro dell’esecuzione allo Stato membro emittente. Spetta pertanto al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, quali conseguenze l’assenza di un simile atto nazionale, quale fondamento giuridico del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, possa produrre sulla decisione di mantenere o meno in custodia cautelare la persona sottoposta al procedimento penale.

(1) GU C 390 del 16.11.2020.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG

(Causa C-264/20) (2021/C 72/10) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Airhelp Limited Resistente: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che ricorre una circostanza eccezionale qualora la cancellazione del volo sia dovuta al fatto che un altro aeromobile, durante un’operazione di traino dal gate opposto, danneggi un equilibratore dell’aeromobile destinato al volo successivamente cancellato.

(15)

2) Se gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 di detto regolamento debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo, il quale giustifichi la cancellazione di un volo con l’esistenza di una circostanza eccezionale, può invocare il motivo di esonero di cui all’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento solo qualora possa altresì dimostrare che le conseguenze della cancellazione del volo per il singolo passeggero non avrebbero potuto essere evitate neppure a seguito di una nuova prenotazione su un volo sostitutivo.

3) Se la nuova prenotazione di cui alla seconda questione debba soddisfare criteri temporali o qualitativi più precisi, in particolare quelli menzionati dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), oppure dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento de quo.

La Corte di giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione), con ordinanza del 14 gennaio 2021, ha così statuito:

1. Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che una collisione tra l’equilibratore dell’aeromobile in stazionamento e l’aletta d’estremità di un aeromobile di un’altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest’ultimo aeromobile, rientra nell’ambito di applicazione della nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione.

2. Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione del volo originariamente previsto dovuta a circostanze eccezionali, l’imbarco del passeggero su un volo alternativo, operato da un vettore aereo, mediante il quale il passeggero raggiunge la sua destinazione finale il giorno successivo a quello inizialmente previsto costituisce una «misura del caso» che esonera detto vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, a meno che non vi sia un’altra possibilità di un volo alternativo diretto o non diretto operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo che arrivi meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato, tranne nel caso in cui questi dimostri che l’effettuazione di un tale volo alternativo avrebbe costituito un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 2 luglio 2020 da Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP

Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 maggio 2020, causa T-141/19, Sabo e a. / Parlamento e Consiglio

(Causa C-297/20 P) (2021/C 72/11) Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG (rappresentanti: R. Smith e C. Day, Solicitors, P. Lockley e B. Mitchell, Barristers, e D. Wolfe, QC)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(16)

Con ordinanza del 14 gennaio 2021, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha deciso di respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato i ricorrenti a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 17 luglio 2020 da Veselin Atanasov Vasilev avverso l’ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2020, causa T-273/20, Vasilev/Bulgaria

(Causa C-320/20 P) (2021/C 72/12) Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Veselin Atanasov Vasilev (rappresentante: B. Kolev, avvocato) Altra parte nel procedimento: Repubblica di Bulgaria

Con ordinanza del 12 gennaio 2021, la Corte (Settima sezione) ha dichiarato l’impugnazione manifestamente infondata.

Impugnazione proposta il 24 agosto 2020 dalla Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 giugno 2020, causa T-577/19, Leinfelder Uhren

München/EUIPO (Causa C-401/20 P)

(2021/C 72/13) Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (rappresentante: S. Lüft, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Thomas Schafft

Con ordinanza del 19 gennaio 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 26 ottobre 2020 — CR, GF, TY

(Causa C-560/20) (2021/C 72/14) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrenti: CR, GF, TY

Resistente: Landeshauptmann von Wien

Questioni pregiudiziali

I. Se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l’asilo quando era ancora minorenne, possano continuare a invocare il combinato disposto dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE (1), qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l’asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori.

(17)

II. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in un caso del genere, sia necessario che i genitori del cittadino di un paese terzo presentino una domanda di ricongiungimento familiare entro il termine indicato dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, A e S (2), C-550/16, punto 61, ossia «in linea di principio, (…) entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato».

III. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell’Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha assolutamente bisogno di assistenza costante da parte dei suoi genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine.

IV. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: quali criteri debbano essere applicati per valutare la tempestività, ossia se una tale domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata «in linea di principio» entro tre mesi ai sensi di quanto esposto nella sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, punto 61.

V. In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se i genitori del rifugiato possano continuare a far valere il loro diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, qualora siano trascorsi tre mesi e un giorno tra la data in cui il minore è stato riconosciuto come rifugiato e la loro domanda di ricongiungimento familiare.

VI. Se, nell’ambito di un procedimento di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, uno Stato membro possa, in linea di principio, esigere che i genitori del rifugiato soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE.

VII. Se, nell’ambito di un ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, la richiesta di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE dipenda dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86/CE, la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.

(1) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

(2) EU:C:2018:248.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 19 novembre 2020 — M2Beauté Cosmetics GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-616/20) (2021/C 72/15) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: M2Beauté Cosmetics GmbH

Resistente: Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Questioni pregiudiziali

1) Se un’autorità nazionale, nella classificazione di un prodotto cosmetico come medicinale per funzione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE (1) del 6 novembre 2001, la quale include un esame di tutte le caratteristiche del prodotto, possa fondare il necessario accertamento scientifico delle proprietà farmacologiche del prodotto, nonché dei suoi rischi, su una cosiddetta «analogia strutturale», qualora la sostanza attiva utilizzata sia nuova e comparabile, quanto alla sua struttura, a sostanze attive farmacologiche già note e verificate, ma il richiedente non abbia presentato studi farmacologici, tossicologici o clinici completi sulla nuova sostanza con riguardo ai suoi effetti e alla sua posologia, necessari unicamente in applicazione della direttiva menzionata.

(18)

2) Se l’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 debba essere interpretato nel senso che un prodotto immesso nel commercio come prodotto cosmetico che modifica in modo significativo le funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica può essere considerato un medicinale per funzione solo qualora abbia uno specifico effetto positivo di promozione della salute. Se sia sufficiente, a tal proposito, che il prodotto abbia prevalentemente un impatto positivo sull’aspetto esteriore, che provoca effetti benefici mediati sulla salute, aumentando l’autostima o il benessere.

3) Oppure se tale prodotto sia da considerare un medicinale per funzione anche qualora il suo impatto positivo si limiti a migliorare l’aspetto esteriore senza provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute, se però non ha proprietà esclusivamente nocive per la salute e quindi non è paragonabile a una sostanza stupefacente.

(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), nella versione da ultimo modificata dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU 2019, L 198, pag. 241).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Córdoba (Spagna) il 19 novembre 2020 — ZU e TV / Ryanair Ltd

(Causa C-618/20) (2021/C 72/16) Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Córdoba

Parti nel procedimento principale Attrici: ZU e TV

Convenuta: Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

1) Se si possa considerare vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 (1), una compagnia aerea che vende tramite il proprio sito Internet biglietti aerei operati con il codice di un’altra compagnia aerea, con riferimento a tali specifici voli venduti e operati da un’altra compagnia.

2) Se si possa considerare vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, una compagnia aerea che vende tramite il proprio sito Internet biglietti aerei operati con il codice di un’altra compagnia aerea, con riferimento a tali specifici voli venduti e operati da un’altra compagnia, qualora tale diversa compagnia che effettua il volo faccia parte del gruppo di imprese della compagnia che ha venduto il volo.

3) Se la nozione di vettore contrattuale di cui all’articolo 45 della Convenzione di Montreal sia assimilabile a quella di vettore aereo operativo di cui all’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004.

4) Se la nozione di vettore aereo operativo di cui all’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 sia assimilabile a quella di vettore di fatto cui fa riferimento l’articolo 45 della Convenzione di Montreal.

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU 2004, L 46, pag. 1).

(19)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / OP

(Causa C-627/20) (2021/C 72/17) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG Resistente: OP

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / BA

(Causa C-628/20) (2021/C 72/18) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG Resistente: BA

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

(20)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / LE

(Causa C-629/20) (2021/C 72/19) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG Resistente: LE

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / CS

(Causa C-630/20) (2021/C 72/20) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG Resistente: CS

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1)

(21)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / PR, TV

(Causa C-631/20) (2021/C 72/21) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landgericht Köln

Parti

Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Deutsche Lufthansa AG Ricorrenti in primo grado e resistente in appello: PR, TV

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l’8 dicembre 2020 — Y GmbH / Hauptzollamt

(Causa C-668/20) (2021/C 72/22) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente in primo grado e per cassazione: Y GmbH Resistente in primo grado e per cassazione: Hauptzollamt

Questioni pregiudiziali

1) Se la sottovoce 1302 19 05 della Nomenclatura combinata (1) (NC) debba essere interpretata nel senso che la stessa include anche un’oleoresina di vaniglia estratta e diluita con etanolo e acqua e costituita da circa il 90 % (volume/volume) ovvero l’85 % (massa/massa) di etanolo, fino al 10 % (massa/massa) da acqua, dal 4,8 % (massa/massa) di residuo secco e dallo 0,5 % (massa/massa) di vanillina, sebbene, ai sensi della nota 1, lettera ij), relativa al capitolo 13 della NC, la voce 1302 della NC non comprenda le oleoresine d’estrazione.

2) Se tra le oleoresine d’estrazione di cui alla sottovoce 3301 90 30 della NC figurino i prodotti come descritti nella prima questione pregiudiziale.

3) Se la sottovoce 3302 10 90 della NC debba essere interpretata nel senso che i prodotti come descritti nella prima questione pregiudiziale devono essere classificati come un miscuglio di sostanze odorifere oppure come un miscuglio (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nell’industria alimentare.

(22)

4) Se tra gli aromi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 (2) figurino anche i prodotti della sottovoce 1302 19 05 della NC oppure l’oleoresina d’estrazione della sottovoce 3301 90 30 della NC.

(1) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 285, pag. 1).

(2) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 10 dicembre 2020 — L GmbH / FK

(Causa C-672/20) (2021/C 72/23) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Landesgericht Korneuburg

Parti

Appellante, originariamente convenuta: L GmbH Appellato, originariamente attore: FK

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che detto regolamento trova applicazione al caso di un passeggero che ha già effettuato online il check-in prima di arrivare in aeroporto e non ha alcun bagaglio da consegnare; apprende del ritardo del suo volo grazie al tabellone dell’aeroporto, attende alla porta d’imbarco di ricevere ulteriori informazioni, si rivolge allo sportello del vettore aereo per avere notizie della partenza del volo prenotato; non riceve dai dipendenti della convenuta alcuna comunicazione relativa all’eventuale partenza e al momento di effettuazione del volo, né l’offerta di un volo alternativo, e su queste premesse prenota un altro volo diretto alla sua destinazione finale, senza partire con il volo originariamente prenotato.

2) Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 del regolamento medesimo nel caso in cui raggiunga la destinazione finale del passeggero con un ritardo di 8 ore e 19 minuti perché l’aeromobile era stato danneggiato da un fulmine tre voli prima; il tecnico della società di manutenzione incaricata dal vettore aereo, chiamato dopo l’atterraggio, riscontrava solo danni minori («some minor findings») che non pregiudicavano il corretto funzionamento dell’aeromobile; il volo successivo al sinistro veniva regolarmente operato; tuttavia, da un pre-flight-check eseguito prima del volo precedente [quello in causa] risultava evidente che per il momento l’aeromobile non potesse essere utilizzato; il vettore aereo sostituiva quindi l’aeromobile originariamente previsto, che aveva subìto il danno, con un aeromobile sostitutivo, che effettuava detto volo precedente quello in causa con un ritardo in partenza di 7 ore e 40 minuti.

3) Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che le misure ragionevoli che il vettore aereo è tenuto ad adottare comprendono l’offerta al passeggero del trasferimento su un altro volo con il quale questi avrebbe raggiunto (e ha effettivamente raggiunto, dopo aver prenotato di propria iniziativa) la sua destinazione finale con un ritardo di 5 ore, anche quando il vettore aereo abbia operato il volo servendosi di un aeromobile sostitutivo, al posto di quello non più utilizzabile, con il quale il passeggero avrebbe raggiunto la propria destinazione finale con un ritardo di 8 ore e 19 minuti.

(1) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

(23)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’11 dicembre 2020 — Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) e ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(Causa C-677/20) (2021/C 72/24) Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio Bundesarbeitsgericht Parti

Istanti: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Con l’intervento di: SAP SE, Comitato aziendale europeo della SAP SE, Comitato aziendale del gruppo SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 21, paragrafo 6, del Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (legge relativa al coinvolgimento dei lavoratori in una società europea), da cui risulta che, in caso di costituzione mediante trasformazione di una SE con sede in Germania, occorre garantire una procedura di votazione distinta per una determinata quota di membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori proposti da sindacati, sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (1).

(1) GU 2001, L 294, pag. 22.

Ordinanza del presidente della Corte del 23 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza — Italia) — AV / Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

(Causa C-834/19) (1) (2021/C 72/25) Lingua processuale: l’italiano Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 54 del 17.2.2020.

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