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Licenziamento disciplinare del dipendente pubblico

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Licenziamento disciplinare del dipendente pubblico

written by Redazione | 01/01/2019

Tutti i casi in cui scatta il licenziamento, anche immediato e senza preavviso. Quali reati e infrazioni possono portare al licenziamento del lavoratore e alla rescissione del contratto?

Se lavorare è un diritto, il lavoratore ha anche degli obblighi, oltre che dei diritti appunto. Deve rispettare delle condizioni fondamentali affinché il rapporto di lavoro possa proseguire; queste rientrano negli obblighi contrattuali che sigla e sottoscrive. Il mancato rispetto di tali requisiti può portare al licenziamento disciplinare del dipendente pubblico [1], anche immediato e senza preavviso pertanto dunque; oppure a una sua momentanea sospensione dal lavoro, per partire con delle verifiche a seguito delle quali stabilire se il lavoratore può essere re-integrato sul posto di lavoro o meno. Ovviamente, a seconda della gravità dei reati commessi, le misure cautelari prese saranno diverse; molto importante è, inoltre, anche la reiterazione delle infrazioni, ossia se c’è una recidiva da parte del dipendente nel commettere le stesse mancanze più volte, senza ravvedersi. Così come è possibile che il lavoratore si renda responsabile di aver commesso più

‘reati’ contemporaneamente.

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Casi in cui c’è il licenziamento disciplinare con preavviso

Di seguito riportiamo alcuni casi in cui scatta il licenziamento disciplinare del dipendente pubblico che comunque verrà avvisato e ne riceverà comunicazione formale nei modi e tempi dovuti. Infatti possono esservi dei casi in cui tale preavviso non c’è perché il licenziamento disciplinare scatta immediato e automaticamente. Nella tipologia del licenziamento disciplinare con preavviso sono diversi gli esempi che si possono fare. Vediamone alcuni, i principali, i più diffusi, i più comuni e i più rilevanti.

Per il dipendente amministrativo c’è il licenziamento disciplinare con preavviso se:

rifiuta, senza giustificato motivo, il trasferimento richiesto dall’amministrazione per ragioni di servizio e secondo le regole previste per la mobilità;

non riprende servizio, come richiesto dall’amministrazione, dopo essersi assentato dal lavoro, arbitrariamente e senza giustificato motivo, per più di quindici giorni;

si assenta dal lavoro, arbitrariamente e senza giustificato motivo, per tre giorni (anche non continuativi) in un biennio o per sette nell’arco di un decennio;

in maniera continuativa in un biennio, si è reso artefice di scarso rendimento lavorativo per un atteggiamento di negligenza o per una sua non idoneità psico-fisica. In caso di sospetta inidoneità del dipendente, l’amministrazione provvede a una sua sospensione cautelare e richiede una visita medica per il lavoratore per accertare le sue reali condizioni di salute, al termine della quale la sospensione cautelare decadrà e il dipendente – se riconosciuto idoneo – potrà tornare a lavorare. Se quest’ultimo si rifiuterà di sottoporsi alla visita per almeno due volte senza giustificato motivo, in questo caso può scattare – da parte dell’amministrazione – il licenziamento senza preavviso;

nell’arco del biennio e in maniera ricorrente, ha avuto atteggiamenti scorretti nei confronti di un collega o di altri (anche di terzi), che siano stati aggressivi, denigratori, persecutori e di violenza verbale, fisica o psicologica, e che abbiano danneggiato (in vario modo), oppure intendevano farlo, un collega;

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commette molestie sessuali, sempre nell’arco di un biennio;

è recidivo nel commettere le medesime infrazioni, anche di minore gravità;

ha subìto, sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento della sua attività o fuori dello stesso, una condanna passata in giudicato, anche per reati non direttamente collegati o ricollegabili al suo operato.

Casi in cui il licenziamento disciplinare scatta senza preavviso

Tuttavia non c’è solo il caso del licenziamento disciplinare con preavviso, ma anche quello senza preavviso. Quest’ultimo è previsto, ovviamente, nel caso di comportamenti più gravi dal punto di vista sia penale che disciplinare. Vediamone alcuni. Uno è proprio la circostanza che si ricollega all’ultimo caso citato di quelli per cui c’è il preavviso: ossia il licenziamento disciplinare scatta (anche senza preavviso dunque pertanto) quando a carico del dipendente c’è una condanna passata in giudicato che sia avvenuta per episodi che hanno avuto luogo durante o fuori l’esercizio della sua professione, anche per reati ‘minori’.

Di seguito, ecco altri casi in cui c’è il licenziamento disciplinare senza preavviso:

se, per almeno tre volte ripetute nel corso di un biennio, il dipendente ha effettuato minacce, offese gravi, ingiurie e calunnie diffamatorie e denigratorie e tenuto qualsiasi altro tipo di condotta ingiuriosa, nei confronti sia dei colleghi, che di tutti i dipendenti dell’amministrazione, che del pubblico;

se abbia avuto discussioni e diverbi anche con la ‘clientela’.

Tra gli esempi più gravi che si possono riportare vi sono anche i casi in cui:

si è prodotta documentazione falsa o falsificata con mezzi fraudolenti, e se il contratto di lavoro stesso è stato sottoscritto a seguito di documentazione falsa presentata;

si è dichiarato il falso al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o per progressioni di carriera;

si sono commessi verso terzi fatti o atti dolosi, pur non essendo rilevanti dal punto di vista penale, ma comunque gravi al punto di non poter permettere al dipendente pubblico di continuare a lavorare;

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c’è falsa attestazione di presenza sul luogo di lavoro, se il rilevamento della presenza in servizio viene alterato in modo fraudolento o consegnando un certificato medico falso o falsato, riportante uno stato di malattia inesistente;

per il dipendente c’è una condanna penale definitiva a suo carico. Questo fa scattare non solo il licenziamento disciplinare senza preavviso immediato, ma addirittura persino l’interruzione del rapporto di lavoro e l’interdizione perpetua dal continuare ad agire nell’ambito del pubblico impiego o dei pubblici uffici;

sul luogo di lavoro, il dipendente commette aggressioni, verbali o fisiche, ingiurie, molestie (fisiche, verbali, psicologiche), vessazioni, offese che ledano la dignità della persona e il suo onore e rispetto, verso terzi:

colleghi, utenti dell’amministrazione, altri dipendenti amministrativi di qualsiasi grado e qualsiasi sia il ruolo che ricoprono e/o l’incarico o responsabilità che hanno.

Questo inasprimento dei reati che portano al licenziamento del dipendente pubblico deriva dal fatto che viene lesa anche l’immagine, l’attendibilità e la rispettabilità dell’amministrazione stessa, non solo del singolo lavoratore.

Infatti è stato previsto anche il reato per lesa immagine, per danno d’immagine, anche a carico del dirigente responsabile del dipendente pubblico. Esiste poi un tipo di ‘reato’ che nasce dalla cosiddetta responsabilità disciplinare dirigenziale, ossia del dirigente del dipendente pubblico. Quest’ultimo ha il principale compito di garantire l’efficienza amministrativa e il raggiungimento degli obiettivi e la mission dell’ente. Non è un caso, infatti, che il lavoratore stesso possa essere licenziato per scarso rendimento sul posto di lavoro, ma è il suo dirigente che ne è responsabile in prima persona e deve supervisionare sulla sua produttività e professionalità, sulla sua serietà potremmo dire in una parola.

È il caso che dicevamo di un ripetuto e prolungato atteggiamento di insufficiente rendimento, protratto e reiterato nell’arco di un biennio, a causa o di un’attitudine negligente da parte del dipendente pubblico o di una sua incapacità ad adempiere agli obblighi di servizio, lavorativi e contrattuali (sia collettivi che individuali), dei codici di comportamento interni all’amministrazione e di tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti, atti e direttive che istituisca.

Specularmente, come viene sanzionato il mobbing da parte del datore di lavoro nei

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confronti del dipendente, dall’altra è previsto il rischio di licenziamento disciplinare con preavviso anche per il lavoratore che abbia un atteggiamento molesto e persecutorio verso un collega, al fine di intralciare la sua attività lavorativa, di ostacolarlo e di danneggiarlo, nonché di escluderlo ed emarginarlo, di indurlo a vivere una condizione di disagio sul posto di lavoro, con un comportamento di grave mancanza di rispetto che collima sia con il mobbing che con lo stalking.

Compresa la violenza morale, la pressione psicologica che sia mirata, preterintenzionale, ripetuta più volte (in maniera cosciente, consapevole e volontaria) nell’arco di un biennio. Insomma, tutto ciò che possa ledere la dignità della sua persona e impedisca al collega di lavorare in serenità e di ‘rendere’.

Ovviamente i casi più gravi di cui può rendersi protagonista un dipendente pubblico sono tre. Sono talmente accuse forti che possono portare al licenziamento disciplinare immediato e senza preavviso e persino automaticamente all’interdizione della professione.

Vediamo quali sono:

ricevere una condanna penale definitiva che, come facilmente intuibile e prevedibile, comporta l’interdizione perpetua dal pubblico impiego e l’estinzione immediata del contratto e del rapporto di lavoro senza alcuna possibilità di revoca o di soluzione alternativa, insomma di poter trovare una mediazione;

se, nel biennio, per ben tre volte (e dunque alla terza reiterazione del reato, da artefice di un atteggiamento di recidiva), il lavoratore ha minacciato o ingiuriato, calunniato, diffamato altri colleghi od utenti dell’amministrazione;

non permettono la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto di lavoro una condanna passata in giudicato per un reato commesso, talmente grave da non poter soprassedervi, neppure se non è stato commesso in servizio o comunque se non direttamente collegato o collegabile all’attività lavorativa. Oppure se ha commesso fatti o atti dolosi verso terzi di estrema gravità, per quanto possano non essere qualificabili come illeciti penali e rilevanti penalmente, da un punto di vista anche penale oltre che civile o disciplinare dunque.

Infine, forse il caso più diffuso e comune di licenziamento disciplinare senza preavviso è il seguente: la falsa attestazione di presenza in servizio a lavoro, anche

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per mezzo dell’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza stessa o tramite altre modalità fraudolente. Tale misura è nata a seguito dell’esplodere di circostanze note come quella dei furbetti del cartellino: impiegati che firmavano e poi si assentavano dal lavoro, cioè non recavano a lavorare ma se ne andavano e venivano via dal lavoro per andare a svolgere commissione di carattere personale e privato. Questo, infine, come già detto precedentemente, si accompagna alla presentazione di falsa certificazione medica che attesti una condizione di malattia inesistente.

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