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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

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Academic year: 2022

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CM\1044179IT.doc PE485.953v03-00

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Unita nella diversità

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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

16.12.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0895/2011, presentata da Anthony Webb, cittadino britannico, sul rifiuto da parte della Finlandia di concedere l'assegno per le persone in cerca di occupazione in conformità del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

1. Sintesi della petizione

La petizione solleva il problema se la Finlandia abbia recepito correttamente il regolamento (CE) n. 883/2004 e se lo applichi correttamente. Il firmatario, cittadino britannico, ha lavorato come autonomo da giugno a dicembre 2010. Nel gennaio 2011 si è iscritto come persona in cerca di occupazione. L'ufficio di collocamento ha accettato la sua richiesta, ma l'Istituto delle assicurazioni sociali ha sempre sostenuto che egli non era in possesso dei requisiti di residenza, il che sembrerebbe configurare una discriminazione tra i residenti finlandesi e i cittadini di altri Stati membri emigrati in Finlandia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il firmatario è un cittadino britannico che vive in Finlandia dal marzo 2010. Da giugno a dicembre 2010 ha svolto un'attività lavorativa autonoma e dopo aver cessato l'attività si è iscritto in Finlandia come persona in cerca di occupazione. L'Istituto finlandese delle assicurazioni sociali, il Kela, ha rifiutato di affiliarlo al sistema nazionale di sicurezza sociale, ribadendo costantemente che l'interessato non soddisfaceva i criteri relativi alla residenza, il che sembrerebbe costituire una discriminazione tra i residenti finlandesi e gli altri cittadini

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dell'UE che si sono trasferiti in Finlandia.

Osservazioni della Commissione

A seguito della prima analisi emerge che, ai sensi della legge finlandese n. 1573/1993, i cittadini finlandesi sono automaticamente ammessi all'affiliazione al sistema di sicurezza sociale nazionale al loro rientro o arrivo in Finlandia. I cittadini dell'UE non finlandesi che si sono stabiliti in Finlandia devono soddisfare alcune condizioni aggiuntive.

La Commissione europea ritiene che tale normativa non sia compatibile con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 come interpretati dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza in materia di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale1. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta esercitata sulla base della cittadinanza da parte dello Stato membro competente.

È pratica consolidata della Commissione mettersi in contatto con le autorità dello Stato membro interessato al fine di chiedere informazioni o cercare soluzioni al problema. Soltanto in tal modo è possibile accertare tutti gli aspetti della situazione giuridica e di fatto nonché pervenire a conclusioni appropriate.

A tal fine, nel febbraio 2012 la Commissione ha avviato una procedura2. Le autorità finlandesi dispongono di 10 settimane per rispondere alla Commissione.

Conclusione

A seguito della prima analisi, la Commissione ritiene che le condizioni per l'affiliazione al regime di sicurezza sociale finlandese previste dalla legislazione nazionale discriminino tra cittadini finlandesi e altri cittadini dell'UE. Nel febbraio 2012 la Commissione ha chiesto alle autorità finlandesi di garantire senza indugio la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e, in particolare, il principio della parità di trattamento. La Commissione deciderà in merito alle prossime azioni da intraprendere alla luce della risposta delle autorità finlandesi (che dovrebbe pervenire entro la fine di aprile 2012).

Poiché l'intervento della Commissione non può sostituire le azioni legali a livello nazionale che potrebbero essere necessarie per salvaguardare i diritti del cittadino, al firmatario si consiglierà di non lasciar scadere eventuali termini pertinenti per agire in conformità delle procedure nazionali.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 settembre 2012

La Commissione ha contattato le autorità finlandesi con la richiesta ufficiale di informazioni sulla legislazione nazionale. Nella loro risposta del 12.04.2012, le autorità finlandesi hanno presentato una valutazione dettagliata del caso del firmatario e hanno illustrato le disposizioni nazionali.

La Commissione è anche stata informata del fatto che, nel frattempo, il firmatario ha ricevuto una carta del KELA ed è stato iscritto al regime di sicurezza sociale finlandese con decorrenza

1Cfr. causa C-90/97, Swaddling (Raccolta 1999, pag. I-1075) e mutatis mutandis cause C-102/91, Knoch (Raccolta 1992, pag. I-4341) e 76/76, Di Paolo (Raccolta 1977, pag. 315).

2Per maggiori informazioni, cfr.:http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_it.htm.

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dal gennaio 2012.

Per quanto riguarda la legislazione finlandese, cioè la legge n. 1573/1993, il Ministero degli affari sociali e della sanità ha chiarito che una persona che arriva in Finlandia non può essere iscritta al regime di sicurezza sociale sulla base della cittadinanza finlandese. Anche per i cittadini finlandesi che arrivano dall'estero l'intenzione di risiedere in permanenza nel paese dev'essere dimostrata sulla base di circostanze obiettivamente provate .

La disposizione nazionale secondo la quale si può ritenere che una persona si sia trasferita in modo permanente in Finlandia se è di "origine finlandese" si riferisce agli stranieri di discendenza finlandese che vivevano nell'ex Unione sovietica e che hanno ricevuto un'autorizzazione di soggiorno permanente quando hanno deciso di trasferirsi in Finlandia (finlandesi d'Ingria o ingriani). La definizione di tali persone si trova all'articolo 2 bis, paragrafo 10, della legge d'applicazione. Questa disposizione si applica dunque solo a un piccolo numero di persone che vivevano nell'ex Unione sovietica, e in effetti opera una discriminazione fra finlandesi e altri cittadini.

Per quanto riguarda la condizione del firmatario di lavoratore subordinato e lavoratore autonomo in Finlandia, va ricordato che il diritto dell'UE nel campo della sicurezza sociale prevede solo il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Questo significa che ogni Stato membro rimane libero di definire nei dettagli il proprio regime di sicurezza sociale, ivi comprese le prestazioni fornite, le condizioni di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. La legislazione dell'Unione europea, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004, non prevede un diritto a prestazioni di sicurezza sociale, ma si limita a stabilire norme e principi comuni che devono essere osservati da tutte le autorità nazionali nell'applicare la propria legislazione. Tali norme garantiscono che l’applicazione delle diverse legislazioni nazionali rispetti i principi fondamentali di parità di trattamento e non discriminazione.

Il regolamento contiene norme di conflitto di leggi per determinare quale sia lo Stato membro responsabile per la sicurezza sociale delle persone che circolano nell'UE. In base a tali disposizioni, i lavoratori subordinati e quelli autonomi sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la propria attività, mentre le persone non attive sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza.

La relazione tra le norme di conflitto di leggi del titolo II e la questione dell'affiliazione al regime è illustrata nel considerando 17 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo il quale:

"Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile per una persona ai sensi del titolo II del presente regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario."

Ciò significa che il fatto di essere soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale di un determinato Stato membro sulla base delle norme di conflitto di leggi presenti nel regolamento non comporta necessariamente l'affiliazione al regime di sicurezza sociale di detto Stato membro. I requisiti per l'affiliazione sono stabiliti dalla legislazione sui vari regimi

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dello Stato in questione. Tale era appunto il caso per la decisione in merito alla domanda di affiliazione presentata dal firmatario per il periodo della sua attività di lavoratore autonomo.

In base alla legge sulle pensioni dei lavoratori autonomi (n. 1272/2006), le persone che svolgono un'attività lavorativa autonoma sono responsabili esse stesse dell'organizzazione della propria pensione legale. Il firmatario della petizione, pur avendo esercitato un'attività autonoma in Finlandia da giugno a dicembre 2010, non soddisfaceva i requisiti della normativa sulla sicurezza sociale stabiliti in detta legge per i lavoratori autonomi, poiché non era coperto da un'assicurazione conforme alla legge sulle pensioni dei lavoratori autonomi. Di conseguenza egli non era affiliato al regime di sicurezza sociale come lavoratore autonomo.

Per quanto riguarda la decisione del KELA sulla residenza del firmatario in Finlandia, le autorità finlandesi hanno assunto una decisione discrezionale tenendo conto delle circostanze complessive. Secondo la valutazione globale del KELA svolta nel dicembre 2010, il firmatario non era considerato residente in permanenza in Finlandia al momento della domanda, tenuto conto di tutte le circostanze quali la natura dell'attività, i legami familiari e la durata del soggiorno. Tale situazione può essere riesaminata successivamente se, sulla base di una valutazione generale, i legami con la Finlandia hanno cominciato a diventare più forti di quelli con un altro Stato membro.

A tale riguardo la legislazione dell'UE sul coordinamento della sicurezza sociale, vale a dire i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, stabilisce che la determinazione della residenza abituale di una persona sia fatta caso per caso dalle autorità nazionali. Tale verifica della residenza abituale dev'essere effettuata dalle autorità nazionali in accordo con i criteri individuati dalla Corte di giustizia (causa C-90/97, Swaddling (Raccolta 1999, pag. I-1075, punto 29). A tal fine vanno prese in considerazione tutte le circostanze di fatto, come la natura dell'attività (ad esempio, la stabilità e la durata di un eventuale contratto di lavoro, la situazione e i legami familiari, l'esercizio di un'attività non retribuita, la fonte di reddito, la situazione abitativa, le intenzioni della persona).

Infine il firmatario ha sollevato una questione concernente il sussidio di studio per un corso di finlandese. Il sussidio di studio è una prestazione di assistenza sociale che non rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri non sono tenuti a fornire prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno. Tale periodo può essere prolungato nel caso di persone in cerca di lavoro e di cittadini non attivi che non hanno ancora acquisito il diritto a risiedere in Finlandia sulla base della direttiva 2004/38/CE. A norma dell'articolo 13 della direttiva 2004/38/CE, il diritto di soggiorno è subordinato al requisito che le persone interessate dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni.

Pertanto, mentre gli Stati membri non possono impedire a una persona di soggiornare nel loro territorio, nei primi anni di residenza possono limitarne l'accesso alle prestazioni sociali, in

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quanto si prevede che le persone che non lavorano debbano disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia, in modo che non ricorrano alle risorse pubbliche dello Stato membro ospitante.

Le condizioni possono essere ancora più restrittive per le prestazioni riguardanti gli studi, che non devono essere concesse alle persone che non soggiornano in permanenza nello Stato membro interessato sulla base della direttiva 2004/38/CE. Il diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva si acquisisce dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno.

Conclusione

La Commissione non ritiene che le disposizioni nazionali in questione costituiscano una violazione del diritto dell'UE. Per quanto riguarda la valutazione della residenza abituale del firmatario, la Commissione non è in grado di esaminare le circostanze di fatto in base alle quali le istituzioni nazionali traggono le conclusioni in merito alla registrazione della residenza di una persona nei singoli casi. Per questi aspetti occorre un'analisi delle circostanze di fatto del caso, che dev'essere svolta dalle amministrazioni o dai giudici nazionali.

Il firmatario, se ritiene che le circostanze di fatto che lo riguardano non siano state valutate correttamente dal KELA nell'applicare il suo potere discrezionale, deve rivolgersi alle autorità amministrative e giudiziarie nazionali. Pertanto è opportuno consigliare al firmatario di non lasciar scadere eventuali termini pertinenti per agire in conformità delle procedure nazionali.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 16 dicembre 2014

Nelle sue e-mail del 3 e 8 ottobre 2012 il firmatario avanza due nuove lagnanze, concernenti in primo luogo la soglia per il pagamento dell'assicurazione sociale in Finlandia e in secondo luogo il comportamento di un datore di lavoro privato. In particolare egli lamenta il fatto che, essendo il suo reddito inferiore alla soglia minima e non essendo considerate reddito d'impresa le somme da lui ricevute, egli non era assicurato ai fini della sicurezza sociale in Finlandia. Protesta inoltre perché un datore di lavoro privato imponeva il requisito della conoscenza del finlandese per un lavoro consistente nel consegnare giornali fra le due e le sette del mattino.

Riguardo al primo punto sollevato dal firmatario, cioè il fatto che egli non era assicurato ai fini della sicurezza sociale in Finlandia a causa della soglia minima di reddito, va ricordato che il diritto dell'UE nel settore della sicurezza sociale prevede solo il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Ciò significa che ogni Stato membro è libero di definire i dettagli del proprio regime di sicurezza sociale, tra cui le prestazioni fornite, le condizioni di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Spetta alla legge nazionale fissare la soglia minima per poter versare i contributi previdenziali.

Analogamente, la legislazione fiscale non è armonizzata nell'UE e spetta alla legislazione nazionale determinare, nel rispetto del principio di non discriminazione, quali redditi vadano considerati d'impresa e quali personali.

Sulla seconda questione, riguardante i requisiti linguistici, l'articolo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 492/2011, sulla libera circolazione dei lavoratori, riconosce che i datori

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di lavoro possono applicare "condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego". La Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-379/87 ECLI:EU:C:1989:599) ha tuttavia sottolineato che tale disposizione è un'eccezione al principio della parità di trattamento e va interpretata in senso restrittivo: i requisiti linguistici possono essere imposti solo ove ciò sia ragionevole e necessario in base alla natura dell'impiego. È discutibile che la conoscenza del finlandese non sia necessaria per consegnare giornali.

In ogni caso, il firmatario si lamenta dell'imposizione di un requisito linguistico e di una possibile applicazione scorretta del diritto dell'UE da parte di un'entità privata. La Commissione non ha alcuna competenza per intervenire in relazione ai comportamenti di parti private in materia di libera circolazione dei lavoratori. È opportuno consigliare al firmatario di far valere questo suo eventuale reclamo tramite i giudici nazionali e le procedure nazionali.

Conclusione

La Commissione non ritiene che il fatto che il firmatario non fosse assicurabile ai fini della sicurezza sociale in Finlandia costituisca una violazione del diritto dell'UE.

Per quanto riguarda i requisiti linguistici, è possibile che il requisito della conoscenza della lingua finlandese imposto dal datore di lavoro privato non fosse conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione. Tuttavia, la Commissione non può imporre l'osservanza delle norme dell'UE ai datori di lavoro privati: si esorta pertanto il firmatario a portare avanti il suo eventuale reclamo al riguardo tramite i giudici nazionali o le altre procedure nazionali pertinenti.

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