Sostituzione di un componente togato del Consiglio giudiziario a seguito di tramutamento.
(Risposta a quesito del 4 novembre 2015)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 novembre 2015, ha adottato la seguente delibera:
«Con nota pervenuta il 14 settembre 2014 il Presidente della Corte di appello di … ha reso noto che entro il 30 settembre 2015 il dott. …, magistrato requirente componente del Consiglio giudiziario della Corte di appello di …, ha preso servizio in altro ufficio.
Il Capo dell'ufficio giudiziario … ha evidenziato che nessun altro magistrato requirente segue il dott. … nella lista elettorale ed ha chiesto se, in deroga alla disposizione che impone in tali casi le elezioni suppletive, e tenuto conto della prossima scadenza elettorale per il rinnovo dei Consigli giudiziari come pure del particolare carico di lavoro della Segreteria della presidenza della Corte di appello di …, fosse consentito che il Consiglio giudiziario, quale collegio imperfetto, potesse continuare a svolgere le proprie funzioni in composizione ridotta, sino alla sua naturale scadenza.
Sul punto ritiene il Consiglio che, in assenza di rilevanti ragioni che giustifichino una diversa valutazione, debba essere integralmente confermato l'indirizzo già espresso con le deliberazioni del 19 marzo 2008 e del 12 marzo 2009.
Con tali provvedimenti, in casi del tutto analoghi, è stato ribadito che la fattispecie è regolata dall'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 35/2008, a norma del quale si deve necessariamente procedere ad elezioni suppletive quando i componenti cessati dalla carica non possano essere sostituiti con i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti immediatamente successivi all'ultimo degli eletti.
Appare opportuno, peraltro, ribadire che a tale soluzione non si oppone la, peraltro pacifica, natura di collegio imperfetto del Consiglio giudiziario.
Tale organismo potrà, quindi, certamente continuare ad operare anche in assenza del magistrato trasferito, ai sensi degli art. 8 bis e 9 bis del D.lgs. 25/2006, senza tuttavia che tale circostanza escluda la, invero necessaria, reintegrazione del collegio.
Tutto ciò premesso il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito nel senso che per la sostituzione dei magistrati cessati dalla carica di componente del Consiglio giudiziario, in ipotesi di non applicabilità dell'art. 13, comma 3, del D.lsg. 25/2006, si dovrà provvedere ai sensi dell'art. 7 , comma 3, del D. lgs. 35/2008.»