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Comune di Val della Torre Città Metropolitana di Torino

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Academic year: 2022

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Originale

Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO N. 182 del 31/05/2022

OGGETTO:

REVOCA DELLA CONVENZIONE REP. N. 136585 RACC. N. 8346 DEL 02/07/1996

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta n. 335 del 30/05/2022

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 293 in data 21.05.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che con Convenzione rep. n. 136585, raccolta n. 8346, a rogito del notaio Mario Travostino in data 02.07.1996, il Comune di Val della Torre ha concesso al sig. Ottaviani Onesto e al sig. Vidali Maurizio, per la durata di anni 40, il diritto di superficie di una porzione di mq 7.800 del terreno di proprietà comunale sito in località Supatere, distinto al Catasto del Comune al Foglio XXI con il mappale n. 10 (parte), ora foglio XXI mappale 294, finalizzandola alla realizzazione di edifici ed impianti sportivi ed allo scopo di gestire, in tali edifici ed impianti, attività sportive e ricreative;

(2)

RILEVATO che risultano le seguenti trascrizioni sui Registri immobiliari:

- Convenzione - Reg. part. n. 13934 del 18/07/1996;

- Costituzione di diritti reali a titolo oneroso - Reg. part. n. 13935 del 18/07/1996;

DATO ATTO che:

- la medesima Convenzione è stata sottoscritta al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente l’offerta dei servizi sportivi e ricreativi nell’ambito del territorio comunale; di garantire ai cittadini di Val della Torre l’uso di impianti sportivi moderni ed efficienti a prezzo scontato ed altresì allo scopo di garantire la fruizione dell’area pic-nic adiacente all’area degli impianti sportivi, liberando il Comune dagli oneri della manutenzione.

- la Convenzione prevede l’obbligo a carico dei concessionari di gestire gli impianti sportivi mediante l’attività sia sportiva che ricreativa nonché l’obbligo di manutenere e gestire la parte di area pubblica adiacente adibita a spazio pic-nic.

- la struttura sportiva ha preso la denominazione di “V.O. SPORT S.r.l.” il cui presidente della Società è il sig.

Ottaviani Onesto;

RILEVATO che, ad oggi:

- al Nuovo Catasto Terreni il complesso immobiliare è censito come segue:

Foglio 21, part. 294 – Ente Urbano – Superficie mq 8.956;

- al Nuovo Catasto Edilizio Urbano il complesso immobiliare è censito come segue:

Foglio 21, part. 294 – Cat. D/6 – Rendita € 9.384,02

per il quale risulta la “proprietà superficiaria” per 500/1000 a favore di ciascuno degli intestatari Sigg. Ottaviani Onesto e Vidali Maurizio, per costituzione del 22/01/1999 (Registrazione n. M00643.1/1999) e la “proprietà per l’area”

a favore del Comune di Val della Torre;

RILEVATO altresì che, come risulta dai servizi anagrafici, il sig. Vidali Maurizio è deceduto in data 20.04.2020;

DATO ATTO che, come risulta dalla relazione della perizia di stima del complesso immobiliare “V.O. SPORT. S.r.l.”

redatta il 29/07/2020 (prot. comunale n. 3992 del 31/07/2021) lo stesso risulta essere un impianto sportivo composto dai seguenti corpi di fabbrica principali:

- piscina scoperta;

- servizi piscina, cabine e annessi;

- struttura telonata;

- ritrovo soci con annesse area bar e cucina;

- fabbricato ad uso spogliatoi, ufficio, sala medica e deposito;

- n. 1 campo beach volley scoperto;

- n. 1 campo gioco tennis scoperto;

- n. 2 campi gioco calcio a 5 scoperti;

oltre ad area verde attrezzata per pic-nic e solarium a prato;

VISTI:

- l’art. 15 della Convenzione, il quale prevede che la medesima potrà essere revocata dall’Amministrazione comunale, previa diffida al concessionario, in caso di mancato rispetto dei patti e delle condizioni di cui alla convenzione stessa e, in particolare, in caso di violazione delle norme di cui all’art.14 relative all’uso degli impianti e delle attrezzature ivi contenute che il concessionario è tenuto a garantire;

- l’art. 2 della medesima Convenzione, il quale prevede che il diritto di superficie viene concesso e finalizzato alla realizzazione degli interventi edilizi e allo svolgimento delle attività sportive, ricreative e ristorative indicate nella stessa Convenzione e che, al termine del periodo di concessione, tutte le opere realizzate passeranno gratuitamente in proprietà e piena disponibilità dell’Amministrazione comunale;

DATO ATTO che:

- senza giustificato motivo, al termine della stagione 2017 il concessionario ha smesso di dare attuazione agli obblighi assunti con tale Convenzione ed in particolare la struttura sportiva è rimasta continuamente chiusa fino ad oggi, come risulta dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale in data 3.11.2018, 2.2.2019, 15.6.2019, 1.9.2019, 20.9.2019, 25.5.2020, 10.9.2020, 21.11.2020, 5.1.2021, 12.2.2021, 18.5.2021, 20.5.2021, 21.5.2021, 24.5.2021, dai passaggi effettuati dalla pattuglia dell’Arma dei Carabinieri di Alpignano in data 21.5.2021 (ore 18.56, 21.43, 22.00 e 23.00) 22.5.2021 e 23.5.2021 e, ancora, dai controlli effettuati dalla Polizia Municipale in data 3.6.2021, 21.6.2021, 8.7.2021, 30.7.2021, 5.8.2021, 10.9.2021, 28.9.2021, 6.10.2021, 22.10.2021 e, da ultimo, dai passaggi effettuati dalla pattuglia dell’Arma dei Carabinieri di Alpignano in data 21.10.2021, 22.10.2021 e 24.10.2021;

- tale inattività continua tutt’oggi nonostante i diversi solleciti effettuati da questa Amministrazione (mail del 08.10.2020, prot. n. 174 dell’11.1.2021, prot. n. 719 del 4.2.2021, prot. n. 1604 dell’11.3.2021, prot. n. 2469 del 19.4.2021 e prot. n. 4265 del 30.6.2021) nel tentativo di addivenire alla migliore soluzione per risolvere la situazione venutasi a determinare, proprio nel perseguimento dell’interesse pubblico e nel consueto spirito di collaborazione che ha da sempre caratterizzato questa Amministrazione;

(3)

PRECISATO che, con diffida ex art. 15 della Convenzione, prot. 4033 del 22.06.2021, notificata in data 30.6.2021, il Comune ha intimato il sig. Ottaviani Onesto, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della società V.O.

SPORT r.l., di adempiere, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della diffida, agli obblighi previsti dalla Convenzione, e, in particolare:

all’apertura delle strutture e degli impianti sportivi, previa eventuale manutenzione degli stessi al fine di renderli perfettamente funzionanti;

alla ripresa di tutte le attività sportive e ricreative nei modi e nei termini disciplinati dalla stessa Convenzione;

ad inviare al Comune comunicazione dell’avvenuto adempimento al fine di consentire i sopralluoghi e le verifiche di competenza

con espresso avviso che il mancato adempimenti anche di uno solo dei predetti obblighi nei termini indicati avrebbe comportato la revoca della Convenzione;

ACCERTATO che decorsi i 90 giorni dalla diffida, il concessionario è rimasto totalmente inadempiente agli obblighi previsti dalla Convenzione come risulta, da ultimo, dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 24.10.2021 di cui si dà atto nella Relazione di Servizio e con la quale si è accertata e confermata la chiusura definitiva della struttura sportiva da 4 anni e “l’abbandono” della medesima con conseguente grave pericolo di degrado e disfacimento degli edifici ed impianti sportivi;

TENUTO CONTO che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. l) D. Lgs. 267/2000, con la deliberazione n. 45 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi legge, avente ad oggetto “Revoca della convenzione Rep. N.

136585 Racc. n. 8346 del 02/07/1996”, ha disposto, di revocare la convenzione, rep. n. 136585, raccolta n. 8346, a rogito del notaio Mario Travostino in data 2.7.1996, sottoscritta tra il comune di val della torre e i sig. Ottaviani Onesto e al sig. Vidali Maurizio (medio tempore deceduto) ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, lett. c) della medesima convenzione

VISTA la sentenza TAR Piemonte, Sez. II, n. 517 del 26.5.2022 con la quale è stata annullata la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021, per vizio di competenza rilevando che “la competenza del consiglio comunale è circoscritta agli atti d'indirizzo e controllo politico-amministrativo indicati all'art. 42 d.lgs. 267/2000, mentre la revoca di una concessione è un atto di gestione amministrativa rientrante nella competenza generale dei dirigenti ex art. 107 d.lgs. 267/2000”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30.05.2022 che dispone di dare esecuzione alla sentenza del TAR Piemonte sopra richiamata e specifica le determinazioni dell’Amministrazione in merito al proseguo del procedimento de quo, demandando gli adempimenti conseguenti al sottoscritto Responsabile dell’Area Gestione del Territorio;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, disporre la revoca della convenzione, rep. n. 136585, raccolta n. 8346, a rogito del notaio Mario Travostino in data 2.7.1996, sottoscritta tra il Comune di Val della Torre e i sig. Ottaviani Onesto e al sig. Vidali Maurizio (medio tempore deceduto) ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, lett. c) della medesima convenzione, con conseguente estinzione del diritto di superficie oggetto della predetta convenzione;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 293 in data 21.05.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa per l’Area Gestione del Territorio ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATA la necessità di procedere alla trascrizione del presente provvedimento nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2645 c.c.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Regolamento comunale vigente degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

(4)

2) DI REVOCARE la convenzione, rep. n. 136585, raccolta n. 8346, a rogito del notaio Mario Travostino in data 2.7.1996, sottoscritta tra il Comune di Val della Torre e i sig. Ottaviani Onesto e al sig. Vidali Maurizio (medio tempore deceduto) ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, lett. c) della medesima convenzione, con conseguente estinzione del diritto di superficie oggetto della predetta convenzione, dalla quale discende ex lege, in base al principio di elasticità del dominio, il consolidamento della piena proprietà;

3) DI DARE ATTO che, ad oggi:

- al Nuovo Catasto Terreni il complesso immobiliare è censito come segue:

Foglio 21, part. 294 – Ente Urbano – Superficie mq 8.956;

- al Nuovo Catasto Edilizio Urbano il complesso immobiliare è censito come segue:

Foglio 21, part. 294 – Cat. D/6 – Rendita € 9.384,02

per il quale risulta la “proprietà superficiaria” per 500/1000 a favore di ciascuno degli intestatari Sigg.

Ottaviani Onesto e Vidali Maurizio, per costituzione del 22/01/1999 (Registrazione n.

M00643.1/1999) e la “proprietà per l’area” a favore del Comune di Val della Torre;

4) DI ACQUISIRE, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 934 ss. c.c., al patrimonio comunale le proprietà superficiarie costituite dal complesso immobiliare sportivo V.O. SPORT s.r.l. realizzate in forza della Convenzione sopra richiamata sull’area sita in località Supatere, distinto al Catasto del Comune al Foglio XXI con il mappale n. 294 (ex 10 parte);

5) DI ORDINARE al concessionario di lasciare liberi e sgombri da cose e persone gli immobili realizzati in forza della concessione entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

6) DI PROCEDERE a far redigere apposita perizia di stima finalizzata alla esatta quantificazione delle eventuali partite attive e passive derivanti dalla procedura di acquisizione al patrimonio comunale delle aree concesse, delle porzioni immobiliari ivi realizzate e delle relative pertinenze e, in particolare, l’indicazione di somme eventualmente da riconoscere al concessionario, al netto di eventuali somme da versare dal concessionario al Comune di Val della Torre anche a titolo di risarcimento danno per i disservizi causati dall’inadempimento della Convenzione;

7) DI PREVEDERE che le eventuali somme da riconoscere al concessionario saranno corrisposte direttamente dal soggetto subentrante nella gestione della struttura sportiva da individuarsi con apposita procedura di bando pubblico;

8) DI DARE ATTO, ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, qualora, entro la suindicata data, il concessionario non abbia provveduto a rilasciare i locali, questa amministrazione comunale, per il tramite dell’Ufficio tecnico comunale, potrà entrare nel pieno possesso dei locali stessi rimuovendo quanto vi si trovasse non di proprietà comunale, senza che l’interessato abbia diritto a compensi o indennità di sorta e senza che l’amministrazione debba rispondere dei danni delle merci e delle cose di appartenenza al concessionario e prevedendo, altresì, che le spese relative allo sgombero siano addebitate al concessionario;

9) DI PROCEDERE all’espletamento delle necessarie incombenze presso la competente conservatoria, per la trascrizione, ai sensi dell’art. 2645 c.c., della presente determinazione nei registri immobiliari, richiedendo:

- l’annotamento di revoca alla convenzione;

- la trascrizione di revoca con voltura automatica;

10) DI DARE ATTO che a norma degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e dell’art. 8 della legge 241/1990 s.m.i., il responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Barbero, titolare della posizione organizzativa dell’Area Gestione del Territorio;

11) DI ESPRIMERE in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

(5)

12) DI DARE ATTO che la presente determinazione assume efficacia dalla data di adozione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO firmato digitalmente Giuseppe Barbero

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