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CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A. Rivoli - Rosta - Villarbasse. Via Nuova Collegiata 5 - Rivoli (TO) VERBALE DI DELIBERAZIONE

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CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A.

Rivoli - Rosta - Villarbasse Via Nuova Collegiata 5 - Rivoli (TO) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 9

OGGETTO: Approvazione della Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.

L'anno duemilasette, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 10,00 in una sala del Comune di Rivoli, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge dal Presidente dell’Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunita, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Socio- Assistenziale, costituito dai Comuni di Rivoli - Rosta - Villarbasse.

Sono presenti:

. Dott. Guido TALLONE - Presidente si no . Dott.ssa Maria Giuseppina CAVIGLIASSO - Vicepresidente si no (rappresentata per delega dalla Dott.ssa Fiorella GRANI)

. Dott. Andrea TRAGAIOLI - Componente si no (rappresentato per delega dall’Arch. Sonia LEONE)

Presiede la riunione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il Dott. Guido TALLONE nella Sua qualità di Presidente dell’Assemblea.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto il Direttore del Consorzio Dott. Luciano ROSSO e, con funzione verbalizzante, il Responsabile Amministrativo Dott. Roberto COSENTINO.

IL PRESIDENTE

Constatata, ai sensi dell’art. 9 comma 6 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare, dichiara aperta la seduta passando all’esame del 2° argomento posto all’ordine del giorno così come trascritto nell’avviso di convocazione del 23/11/2007 – Prot. n. 4897.

(2)

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:

1) la Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, stipulata dal Consorzio con il Monte dei Paschi di Siena, verrà a scadenza in data 31/12/2007;

2) in applicazione dell’art. 210 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, il Consorzio ha indetto una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio per il triennio 2008-2010, invitando a parteciparvi tutte le Banche presenti sul territorio di Rivoli;

3) il Direttore con Determinazione n. 218 del 22/11/2007 ha approvato il verbale di gara redatto dall’apposita Commissione e ha disposto di stipulare con la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco la Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria nel triennio 2008-2010;

4) l’art. 210 D. Lgs. 267/2000 prevede che il rapporto di Tesoreria sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;

Esaminato lo schema di convenzione all’uopo predisposto dagli uffici del Consorzio;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con Deliberazione n. 31 del 27/11/2007, ha adottato lo schema e ha disposto di sottoporlo all’approvazione di questa Assemblea;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa;

Con voti unanimi espressi in forma palese D E L I B E R A

Di approvare la Convenzione tra il Consorzio e la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2008 – 31.12.2010, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

E successivamente, con separata ed unanime votazione

Rilevata l’urgenza di pervenire alla stipulazione della nuova Convenzione, onde garantire la continuità del servizio di Tesoreria;

Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

(3)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(4)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE N. 9 DEL 30/11/2007

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI - ROSTA –

VILLARBASSE CON SEDE IN RIVOLI (TO) PER IL PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2010.

L’anno .……… addì ……… del mese di ..………., per la seguente scrittura privata,

TRA

IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI – ROSTA – VILLARBASSE con sede in RIVOLI (TO) (codice fiscale e partita IVA n. 07289540010) che, in seguito, per brevità, sarà chiamato “C.I.S.A.”, rappresentato dal Dott. Luciano ROSSO, nato a Torino il 6/6/1955, in qualità di Direttore

E

LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO (codice fiscale e partita IVA n.

00204710040) che in seguito, per brevità, sarà chiamata “Tesoriere”, rappresentata dal Sig.

Alberto BRAVO, nato a Cherasco (CN) il 7/4/1944, in qualità di __________________.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – DURATA

IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI – ROSTA – VILLARBASSE con sede in Rivoli (To), ai sensi della Determinazione di Direttore n. 218 del 21/11/2007, affida alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO il proprio servizio di tesoreria, nonché ogni altro servizio bancario occorrente per il proprio funzionamento.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle clausole e condizioni contenute nella presente convenzione.

Le parti di comune accordo potranno apportare, in ogni momento, modificazioni al presente atto.

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2008 al 31/12/2010 e si intende automaticamente cessata alla scadenza, senza necessità di previa disdetta.

(5)

ART. 2 – CAUZIONE

Per l’espletamento del servizio il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione in quanto per eventuali danni causati al C.I.S.A. o a terzi esso risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al C.I.S.A. (art. 211 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

ART. 3 GESTIONE DI CASSA DELLE ENTRATE

Il Tesoriere gestisce tutte le disponibilità finanziarie del C.I.S.A. in apposito conto intestato al C.I.S.A. medesimo.

Gestisce altresì i conti correnti eventualmente attivati al nome di Funzionari delegati del C.I.S.A.

L’incasso delle entrate del C.I.S.A. avverrà in base ad ordinativi di riscossione (reversali) emessi dal C.I.S.A. conformi a quanto disposto dalla normativa vigente (art. 180 del D. Lgs.

18/8/2000 n. 267).

Tali ordinativi saranno trasmessi dal C.I.S.A. al Tesoriere secondo quanto indicato al successivo

art. 8.

Degli incassi il Tesoriere lascerà quietanze liberatorie, numerate progressivamente e compilate con procedure meccanizzate o da staccarsi da apposito bollettario.

Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del C.I.S.A., le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione della causale del versamento.

Tali incassi, su richiesta del C.I.S.A., potranno essere accreditati su apposito conto transitorio regolato alle condizioni del conto di tesoreria del C.I.S.A. stesso con la richiesta di emissione degli ordini di riscossione.

Il C.I.S.A. provvederà a detta emissione entro 30 giorni. In ogni caso il Tesoriere sarà responsabile soltanto delle somme che gli saranno di fatto versate. Gli ordini di riscossione non estinti entro il 31 dicembre dell’esercizio cui si riferiscono, giacenti presso il Tesoriere, non debbono da quest’ultimo essere riscossi, e sono restituiti al C.I.S.A. entro il 15 gennaio successivo, per essere annullati. Per tali riscossioni il C.I.S.A. potrà provvedere all’emissione di altri ordini d’incasso nel nuovo esercizio finanziario con imputazione al conto residui.

Le procedure di incasso dovranno essere opportunamente modificate per quanto necessario a seguito del collegamento telematico previsto nell’offerta.

ART. 4 – PAGAMENTI

Il Tesoriere effettua i pagamenti in base ai titoli di spesa (mandati) individuali o collettivi emessi dal C.I.S.A., conformi a quanto disposto dall’art. 185 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. E’

(6)

tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità giacenti presso di esso, ed eventualmente sulle anticipazioni di cui al successivo art. 6.

Il C.I.S.A. trasmette i mandati al Tesoriere con le modalità di cui al successivo art. 8. Il Tesoriere ammette i mandati al pagamento entro il secondo giorno lavorativo susseguente alla consegna.

Il Tesoriere estingue i mandati con le modalità e con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 217, 218 e 219 del D. Lgs. 18/85/2000 n. 267.

Il Tesoriere è tenuto a predisporre i bollettini di conto corrente, i vaglia postali ed ogni altro modulo che eventualmente occorresse per il pagamento. Per i mandati inestinti entro il 31 dicembre di ciascun anno si fa, parimenti, richiamo alle modalità previste al riguardo dall’art.

61 D. Lgs. 267/2000, con i conseguenti obblighi a carico del Tesoriere. A tal fine il C.I.S.A. si impegna a presentare al Tesoriere i titoli di pagamento, fatta eccezione per quelli relativi al pagamento delle competenze al personale, o quant’altro con scadenza improrogabile, entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Sui titoli di pagamento estinti dovrà sempre risultare la data di quietanza.

Le spese relative alle modalità di estinzione dei mandati di pagamento sono poste a carico del creditore, salvo che quest’ultimo sia compreso nella lista delle categorie esenti allegata alla presente Convenzione. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione, indicando sul titolo sia l’importo delle spese trattenute che l’importo del netto pagato. Per ciascuno di questi bonifici le spese trattenute ammontano a Euro 2,00.

Qualora invece il creditore sia compreso nella lista delle categorie esenti, le spese per l’esecuzione del bonifico non dovranno essere poste a suo carico. L’importo del bonifico dovrà essere pari all’importo nominale del mandato. A fronte dell’esecuzione di questi mandati senza spese per il creditore, il Consorzio corrisponderà al Tesoriere una somma forfetaria annua di Euro 100,00.

Il Consorzio ha inoltre la facoltà di comunicare al Tesoriere singoli nominativi di creditori, non rientranti nelle categorie esenti, cui non debbono comunque essere imputate le spese per l’esecuzione dei bonifici. Anche in questi casi dunque l’importo del bonifico dovrà essere pari all’importo nominale del mandato. In relazione a ciascuno di questi bonifici il Tesoriere potrà addebitare all’Ente la somma di Euro 2,00.

Il Tesoriere è tenuto al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle imposte, delle quote di ammortamento mutui e delle altre somme per le quali è prevista l’anticipazione a norma di legge e ciò previa presentazione, in tempo utile, della regolare documentazione. In tali casi dovrà tempestivamente richiedere al C.I.S.A. l’emissione del relativo mandato di pagamento.

I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità risultanti dal fondo di cassa del C.I.S.A. e nei limiti dei fondi stanziati nell’ambito di ciascun intervento – capitolo di spesa del Bilancio di Previsione nonché delle somme iscritte nella tabella analitica dei residui, tenendo conto delle variazioni al Bilancio.

(7)

Nessun mandato di pagamento può essere estinto se privo dell’indicazione dei codici meccanografici che consentano l’imputazione sul Bilancio di Previsione.

Il Tesoriere non darà corso al pagamento di mandati non completi o sui quali risultino abrasioni, cancellature, discordanze, o comunque non conformi a quanto indicato nelle già richiamate disposizioni di legge e nella presente convenzione. Per quanto concerne gli adempimenti fiscali relativi agli ordinativi di pagamento, il Tesoriere dovrà attenersi alle istruzioni che saranno impartite dal C.I.S.A.

Non sarà ritenuto responsabile in caso di inesattezze in dette istruzioni. Nessuna responsabilità, inoltre, potrà far carico al Tesoriere per i pagamenti che comportino l’applicazione di ritenute d’acconto, cui dovrà provvedere il C.I.S.A., essendo suo compito disporre i pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.

Le procedure di spesa dovranno essere opportunamente modificate per quanto necessario a seguito del collegamento telematico previsto nell’offerta.

ART. 5 – TRASMISSIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

In considerazione del fatto che l’esercizio finanziario del C.I.S.A. ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno, il C.I.S.A. invierà al Tesoriere, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, il Bilancio di Previsione dell’esercizio successivo approvato dai competenti Organi, nonché, successivamente, le deliberazioni di variazione al Bilancio stesso.

In mancanza del Bilancio di Previsione approvato, il Tesoriere effettuerà i pagamenti della competenza nei limiti previsti dall’art. 163 D. Lgs. 267/2000.

Per quanto riguarda i pagamenti in conto residui, il Tesoriere effettuerà i pagamenti stessi nei limiti delle indicazioni del conto consuntivo approvato, relativo all’ultimo esercizio definitivamente chiuso o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi descrittivi dei residui passivi che devono essere redatti dal C.I.S.A.

ART. 6 – ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni mensili nella misura prevista dall’art. 222 D. Lgs. 267/2000, ovvero secondo quanto stabilito, tempo per tempo, dalla normativa in materia.

ART. 7 – COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTORIZZATE

Il C.I.S.A. darà al Tesoriere preventiva comunicazione scritta delle generalità, qualifica e firma autografa delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa, degli estratti dei provvedimenti attributivi di tali poteri di firma, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza e nomina.

(8)

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o impedimento dei titolari.

ART. 8 – TRASMISSIONE DEI TITOLI

Il C.I.S.A. trasmetterà al Tesoriere gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento accompagnandoli con una distinta in duplice esemplare, di cui uno verrà restituito firmato per ricevuta.

ART. 9 – CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO DI CASSA Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire:

a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale conto corrente ordinario;

b) il registro giornaliero di carico dei titoli di spesa e di entrata, nel quale dovranno essere annotati gli ordini di pagamento e di riscossione secondo la data di ricevimento;

c) il bollettario delle riscossioni;

d) il partitario analitico per unità elementare di bilancio relativamente ai titoli di entrata e di spesa assunti in carico;

e) tutti gli altri registri che si rendessero necessari in relazione alla specificità ed all’entità del servizio.

ART. 10 – COMUNICAZIONI E CHIUSURA DEI CONTI Il Tesoriere darà al C.I.S.A. le seguenti comunicazioni:

a) settimanalmente, con apposito modulo in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta, l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto di tesoreria;

b) mensilmente, la situazione di carico dei partitari intestati ai singoli capitoli (o altra unità elementare di bilancio) di entrata e di spesa, unitamente al riepilogo complessivo degli stessi, corredata dalla situazione degli ordinativi inestinti riferita però al 30 del mese antecedente a quello di riferimento;

c) entro il quinto giorno di ogni mese successivo a quello di riferimento, copia del conto corrente di tesoreria;

d) alla chiusura annuale del conto corrente, l’ultimo foglio dell’estratto conto;

e) trimestralmente verbali di verifica di cassa, e straordinariamente ogni qualvolta si fosse resa necessaria la verifica.

Ha altresì l’obbligo di fornire, a richiesta del C.I.S.A., la situazione degli ordinativi ineseguiti.

(9)

Il C.I.S.A. si obbliga a verificare gli estratti conto o altra documentazione come sopra trasmessa e a darne il benestare, oppure a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate.

Trascorso tale termine, il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dal C.I.S.A.

Il Tesoriere è tenuto a fornire i dati statistici che il C.I.S.A. richiederà in ordine al servizio di Tesoreria, con modalità da concordarsi e tenendo conto delle reciproche esigenze.

ART. 11 – RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITA’

Su richiesta del C.I.S.A., il Tesoriere procede al raccordo della propria contabilità con quella del C.I.S.A. stesso. Nel caso in cui siano rilevate discordanze, il C.I.S.A. si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul “Quadro di Raccordo”; nel caso di pronuncia negativa, dovrà darne comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Tesoriere trasmetterà al C.I.S.A., alla fine dell’esercizio finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio, il conto di cassa annuale, debitamente sottoscritto e corredato dei documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti, come previsto dall’art. 226 D. Lgs. 267/2000.

Il C.I.S.A. si obbliga a comunicare al Tesoriere gli estremi dell’approvazione del rendiconto di gestione da parte dell’Autorità competente.

ART. 12 – VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA

Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 223 e 224 D. Lgs. 267/2000, il Tesoriere dovrà consentire verifiche di cassa da parte degli Organi di revisione finanziario - contabile, degli Organi Istituzionali o Amministrativi del C.I.S.A. in via ordinaria o in via straordinaria ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

ART. 13 – CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI TESORERIA

Come da lettera di offerta del 5 novembre 2007, che si intende parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 14 – GRATUITA’ DEL SERVIZIO ED AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

Il servizio di cui alla presente convenzione, ivi comprese le custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà del C.I.S.A., nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore del C.I.S.A., è reso senza alcun compenso, e con il solo rimborso delle spese postali, per bolli e telegrafiche.

Per le operazioni ed i servizi accessori estranei al servizio di tesoreria, il C.I.S.A.

corrisponderà al Tesoriere i diritti e le commissioni previste dagli accordi interbancari in vigore, seguendone le eventuali variazioni, ancorché queste intervengano durante il corso delle presente convenzione.

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ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA Il servizio di Tesoreria sarà svolto dal Tesoriere di Rivoli.

Il servizio è disimpegnato nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nei limiti dell’orario di sportello per esse previsto.

ART. 16 – DEPOSITI CAUZIONALI

I depositi, sia cauzionali, sia per spese contrattuali o d’asta che venissero effettuati da terzi, saranno accettati dal Tesoriere in base a richiesta dei presentatori, debitamente documentata.

I depositi di terzi saranno custoditi fino a quando non ne sia autorizzata, con regolare ordine, la restituzione o non ne venga altrimenti disposto dal C.I.S.A.

I depositi in contanti saranno tenuti in apposito conto corrente infruttifero.

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO

Le spese relative alla presente convenzione, ivi compresi gli oneri fiscali, sono a carico del Tesoriere.

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di registro in caso d’uso e in misura fissa ex artt. 5 e 40 D.P.R. 131/86.

ART. 18 – NORMA DI RINVIO

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, non previsti dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme dello Stato e della Regione Piemonte, stabilite in materia.

Le parti concorderanno, di volta in volta, le modificazioni da apportare alla presente convenzione, in conseguenza di disposizioni di legge vincolanti per la materia cui si riferisce il presente atto.

ART. 19 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

L’inadempienza di quanto disposto nella presente convenzione può dar luogo, a richiesta della parte interessata, alla risoluzione della stessa.

ART. 20 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono il domicilio come segue:

il CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI – ROSTA – VILLARBASSE presso la propria sede in Rivoli (To), Via Nuova Collegiata n. 5.

La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO presso la sede di ______________________________________

(11)

ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La definizione delle controversie nascenti dall’interpretazione e nell’applicazione della presente convenzione sarà rimessa dalle parti ad un Collegio di Arbitri, a norma degli articoli 806 e seguenti c.p.c., composto da un rappresentante nominato da ciascuna parte e da un Presidente scelto d’intesa tra i due rappresentanti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.

A titolo di consenso e conferimento del Servizio di tesoreria:

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI RIVOLI – ROSTA – VILLARBASSE

IL DIRETTORE ______________________

PER LA BANCA

IL _______________ ____________________

(12)

REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLI – ROSTA – VILLARBASSE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

AVENTE AD OGGETTO: Approvazione della Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.

N. 9 DEL 30 Novembre 2007.

Pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000

Parere di regolarità tecnica dell’atto: FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE L’Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Rivoli ………..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________

Parere di regolarità contabile dell’atto: FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Rivoli ……….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_______________________________

(13)

Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA IL RESPONSABILE

DELL’AREA AMMINISTRATIVA Dott. Guido TALLONE Dott. Roberto COSENTINO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rivoli:

_____________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Rivoli, lì Dott. Roberto COSENTINO

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

___________________________________________________________________________

267)

267/2000)

IL DIRETTORE

Rivoli, lì Dott. Luciano ROSSO

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo Lì ________________

VISTO: IL DIRETTORE

Dott. Luciano ROSSO

______________________________________________________________

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