• Non ci sono risultati.

Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali"

Copied!
24
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 36 del 17 giugno 2003

Oggetto: Determinazione per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2003.

Quadro normativo

 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (T.U.). Articoli 4, nn. 1, 3, 6 e 7, 29, 30, commi 1 e 4, 41, 42, 116, comma 3, e successive modificazioni: lavoratori dipendenti, artigiani, familiari, soci non artigiani ed associati; retribuzione imponibile effettiva, convenzionale e di ragguaglio; premio ordinario e speciale; minimale e massimale di rendita.

 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi. Articoli 1-5 e 7: forme assicurative; "requisiti" per gli organismi di fatto;

"adempimenti" per le cooperative e per gli organismi di fatto; previsione di retribuzioni convenzionali da determinarsi con D.M.. Tabella delle attività lavorative (successivamente modificata).

 Legge 3 giugno 1975, n. 160, recante norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale. Articolo 22, comma 1: adeguamento delle retribuzioni convenzionali in base all'indice ISTAT.

 Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, recante l'adeguamento delle contribuzioni. Articolo 1, commi 1-4, e tabelle A e B allegate al decreto: limiti minimi di retribuzione giornaliera da variare annualmente in base all'indice ISTAT (comma 3: limite minimo di L.

10.000 per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970).

 Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, recante misure urgenti in materia previdenziale. Articolo 7, comma 1, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: minimale settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ovvero per assicurare la copertura delle 52 settimane annue utili ai fini pensionistici; minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

 Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. Articolo 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000: retribuzione convenzionale per il part-time; minimali giornalieri inferiori per particolari settori e categorie di lavoratori; istruzione prescolare non statale.

 Legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato). Articoli 2-5, 7, 9 e successive modificazioni:

impresa artigiana; albo delle imprese artigiane; iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio; commissione provinciale per l'artigianato.

 Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante disposizioni urgenti in materia contributiva. Articolo 1, comma 1: retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti.

 Decreto 3 dicembre 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, recante la revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché l'inserimento di nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970: retribuzione convenzionale in vigore fino al 31 dicembre 2001; vigente tabella delle attività lavorative.

 Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999.

Articoli 4, 5, 6, 8 e 11: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale; compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati; previsione di una retribuzione per gli sportivi

professionisti dipendenti; retribuzione di ragguaglio; rivalutazione delle rendite.

 Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante l'attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Articolo 9, commi 1 e 3: conferma della retribuzione convenzionale per il part-time già prevista dall'articolo 5, commi 5, 9, 9-bis e 9-ter, del D.L. n. 726/1984 convertito in L. n. 863/1984 (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n.

510/1996 convertito in L. n. 608/1996). Articolo 11: abrogazione dell'articolo 5 a decorrere dal 1° aprile 2000.

 Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante la

determinazione dell'imponibile medio giornaliero e l'elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi: minimale giornaliero per le retribuzioni convenzionali provinciali (nel rispetto del minimale settimanale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983) e riallineamento del periodo di occupazione media mensile.

 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Articolo 11: sconto pari al 70% del premio dovuto - fino al 31 dicembre

(2)

2003 - per le imprese che esercitano la pesca costiera e per le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

 Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

 Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. Articolo 13, di modifica degli articoli 3, 5, 7 e 9 della legge n. 443/1985: società a responsabilità limitata artigiana.

 Legge 3 aprile 2001, n. 142, come modificata dall'articolo 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 26 febbraio 2003, n. 47), recante la revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Articoli 1, 4 e 6: rapporto associativo, rapporto di lavoro e relativa contribuzione; previsione di una disciplina speciale per la contribuzione dei soci di cui al D.P.R. n. 602/1970, da equiparare gradualmente a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; regolamento interno da definire entro il 31 dicembre 2003 (termine così prorogato dall'articolo 9 della legge n. 30/2003).

 Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, recante disposizioni in materia di contribuzione

previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001: retribuzione convenzionale annualmente aumentata dal 1°

gennaio 2002 al 31 dicembre 2006; applicazione della retribuzione effettiva dal 1° gennaio 2007.

 Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Articolo 2: retribuzione effettiva annua entro il minimale ed il massimale di rendita.

 Decreto 31 ottobre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. 24 gennaio 2003, n. 19), recante la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL con decorrenza 1° luglio 2002 per il settore industria. Articolo 1, comma 1:

minimale e massimale di rendita in vigore dal 1° luglio 2002.

 Decreto 13 gennaio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (G.U. 28 gennaio 2003, n. 22), recante la determinazione per l'anno 2003 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 317/1987 convertito in legge n. 398/1987.

 Circolari: nn. 17 e 43 del 1998; nn. 45 e 48 del 2002; nn. 5, 26, 28 e 29 del 2003.

SOMMARIO:

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.

1.1. DISCIPLINA DEI MINIMI IMPONIBILI.

1.2. TABELLE RIASSUNTIVE.

2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.) E DEL SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.).

2.1. SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.).

2.1.1. CRITERIO DI CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE MINIME.

2.1.2. LAVORATORI A DOMICILIO.

2.1.3. MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA.

2.2. SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.).

3. EROGAZIONI SPECIALI DA NON UGUAGLIARE AI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA.

4. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI.

4.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL'INDICE ISTAT.

4.2. DISCIPLINA DEI MINIMI IMPONIBILI GIORNALIERI.

4.3. COOPERATIVA DI FATTO.

4.4. TABELLE RIASSUNTIVE.

5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE.

(3)

5.1. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONA-LE PARI AL MINIMALE DI RENDITA.

5.2. FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL' ARTICOLO 230-BIS C.C.

5.3. LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE N. 84/1994.

5.4. ADDETTI A LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE PER CONTO TERZI.

5.4.1. LAVORATORI DIVERSI DAI SOCI DI COOPERATIVE ANCHE DI FATTO.

5.4.2. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE ANCHE DI FATTO

5.5. SOCI VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991.

5.6. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONI CONVENZIONA-LI GIORNALIERE A LIVELLO PROVINCIALE.

5.6.1. FAMILIARI, SOCI E ASSOCIATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, NN. 6 E 7, T.U.

5.6.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL'INDICE ISTAT.

5.6.3. SOCI DI COOPERATIVE OPERANTI NELL'AREA DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI, SANITARI ED EDUCATIVI.

6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE.

6.1. LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.

6.2. LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME.

6.3. LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE.

6.4. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE E DI ORGANISMI ASSOCIA-TIVI DI FATTO SOGGETTI AL D.P.R. N. 602/1970.

7. RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO.

8. COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI.

9. RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI.

10. PREMI SPECIALI UNITARI.

10.1.TITOLARI ARTIGIANI, SOCI ARTIGIANI, FAMILIARI DEL TITOLA-RE ARTIGIANO ED ASSOCIATI AD IMPRENDITORE ARTIGIANO.

10.2. FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO "SOGGETTI" AL D.P.R. N. 602/1970.

10.3. FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO "NON SOGGETTI" AL D.P.R. N. 602/1970.

10.4. PERSONE ADDETTE AI LAVORI DI FRANGITURA E SPREMITURA DELLE OLIVE SOGGETTE ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO.

10.5. PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (LEGGE N. 250/1958).

10.6. INSEGNANTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A MACCHINE ELET-TRICHE E ADDETTI AD ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (ART. 4, NN. 1 E 5, T.U.).

10.7. ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI AD ESPE-RIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (ART. 4, N. 5, T.U.).

10.8. CANDIDATI ALL'EMIGRAZIONE SOTTOPOSTI A PROVA D'ARTE PRIMA DELL'ESPATRIO (ART. 4, N. 5, T.U.).

10.9. MEDICI RADIOLOGI, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI (LEGGE N. 93/1958; D.P.R. N. 1055/1960; ART. 6 LEGGE N. 25/1983).

11. PROFILO RISARCITIVO.

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

1.1. DISCIPLINA DEI MINIMI IMPONIBILI.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

(4)

Detta disposizione - a mente dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 549/1995 - si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

La retribuzione minima imponibile ex lege n. 389/1989 non abroga i "limiti minimi di retribuzione giornaliera"

già previsti dall'articolo 1, commi 1-4, del decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, i quali devono essere annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT.

Per l'anno 2003, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge n.

153/1969, e successive modificazioni, è risultata pari a + 2,4%.

Da quanto sopra consegue che la retribuzione effettiva determinata a norma dell'articolo 29 T.U., come sostituito - a decorrere dal 1.1.1998 - dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 314/1997 ("reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi": v. circolari n. 17 e n. 43/1998), deve essere uguagliata, se inferiore,

 sia alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989 (v. paragrafo 2.1.1),

 sia ai "limiti minimi di retribuzione giornaliera" annualmente indicizzati, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 402/1981 convertito in legge. n. 537/1981 (salve le erogazioni "speciali" di cui al paragrafo 3).

Detti limiti minimi - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338/89 convertito in legge n. 389/1989 - devono essere adeguati, se inferiori, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT. Per l'anno 2003, dunque, il 9,5% di €. 402,12 è uguale a €. 38,20.

Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria, nelle tabelle A, B e C dell'Allegato n. 1.

Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti minimi adeguati, se inferiori, a €.

38,20.

Resta fermo che il minimale giornaliero non vale per tutte le retribuzioni effettive, poiché sono escluse dall'adeguamento al medesimo:

 le retribuzioni degli operai agricoli, di cui al paragrafo 2.2;

 le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3.

Si ricorda che tale ambito di applicazione del minimale giornaliero consegue dall'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, da parte dell'articolo 11 del D.lgs. n. 61/2000 (v.

circolare n. 61/2000: premessa e paragrafo 1).

1.2. TABELLE RIASSUNTIVE.

Il minimale giornaliero rapportato a mese, nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, è indicato nella tabella del paragrafo 2.1.1.

Inoltre, il riepilogo comparativo per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali ed il riepilogo comparativo per gli anni 1993 - 2003 sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'Allegato n. 2 e nella tabella dell'Allegato n. 3 (importi in euro).

Indice ISTAT per l'anno 2003 + 2,4 %

Anno 2003 Euro

Minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive 38,20

escluse quelle:

- degli operai agricoli (v. paragrafo 2.2) - speciali (v. paragrafo 3)

(5)

2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE DEL SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.) E DEL SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.)

2.1. SETTORE INDUSTRIALE (TITOLO I° T.U.)

2.1.1. CRITERIO DI CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE MINIME.

Il criterio per determinare la base effettiva minima di calcolo del premio deve tenere conto - mensilmente - della retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n.

338/89 convertito in legge n. 389/1989, da raffrontare con il limite minimo di retribuzione giornaliera che va applicato al lavoratore in esame.

Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire (cd. retribuzione contrattuale media giornaliera).

Si deve, quindi, scegliere l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera:

 se è più elevato l'importo contrattuale, si deve confermare la retribuzione effettiva (ex articolo 29 T.U.) del mese considerato, senza alcun adeguamento;

 se, invece, è più elevato l'importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo deve essere rapportato a mese e, dunque, moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire ed all'importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.

Detto criterio non vale per le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3. In particolare, dai giorni lavorativi mensili devono essere esclusi quelli da retribuire con i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e dalla retribuzione contrattuale devono essere esclusi i medesimi trattamenti.

Per l'anno 2003, in ordine alle categorie di lavoratori a cui si applica il minimale di €. 38,20, si espone la tabella del limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili:

(*) escluse le erogazioni speciali di cui al paragrafo 3

A norma dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 142/2001, per la determinazione della base imponibile i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato sono equiparati ai lavoratori dipendenti (ai sensi del citato articolo 4, comma 3, e del D.lgs. n. 423/2001, i soci di cui al D.P.R. n. 602/1970 sono regolati da una disciplina particolare: v. paragrafi 4.2, 6.4, 10.2 e Allegati nn. 5 e 6).

Quindi, se per tali soci non sono applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali, i loro compensi devono valere come retribuzioni effettive secondo l'articolo 29 T.U., da raffrontare, per l'anno 2003, con il minimale di €. 38,20.

2.1.2. LAVORATORI A DOMICILIO

L'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, prevede - per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970, i pescatori ex lege n. 250/1958 ed i lavoratori a domicilio - uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2003, a €. 21,22.

Questo limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, ovvero €. 38,20.

E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue attività retribuita per conto di uno o più datori di lavoro nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità e, comunque, in locali non di pertinenza del datore di lavoro, anche con l'aiuto accessorio di suoi familiari conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti (articolo 1 della legge n. 877/1973, modificato dall'articolo 2 della legge n. 858/1980).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 37/1974 e n. 83/1977.

Anno 2003 Euro

Limite minimo

giornaliero

per le retribuzioni effettive(*)

della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi gli operai agricoli

38,20 mensile(x

26) 993,20

(6)

2.1.3. MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA

Il minimale di €. 38,20 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita previsto dall'articolo 116, comma 3, T.U. (uguale a €. 39,41: v. paragrafo 11), poiché l'uno prescinde dall'altro.

Tuttavia, nella diversa ipotesi in cui, dal 1.1 al 30.6.2004, il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo - ove assunto come retribuzione convenzionale - dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo (v. paragrafo 5.1).

2.2. SETTORE AGRICOLO (TITOLO II° T.U.)

Per gli operai agricoli - ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n.

638/1983 - il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal decreto-legge n. 402/1981 convertito in legge n.

537/1981 (tabella A) è aggiornato solo in base all'indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale.

Per l'anno 2003, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è comunque il seguente:

3. EROGAZIONI SPECIALI DA NON UGUAGLIARE AI LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva espresso l'avviso che le erogazioni di seguito indicate - per la loro particolare natura previdenziale e assistenziale - non devono essere uguagliate, se inferiori, ai limiti minimi di retribuzione giornaliera, fermo restando che sono imponibili ex articolo 29 T.U.:

 trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro;

 assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.

Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, ancorché inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Circa l'assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri, si premette che l'importo fissato dal D.M. 26.6.1989 in L. 17.190 giornaliere valeva solo fino al 30 giugno 1991 (v. circolari n. 88/1976, n. 27/1983 e n.

57/1989).

Dal 1° luglio 1991, considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, si precisa quanto segue:

 la base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale (ad esempio, per la Regione Lazio, il D.P.G.R. 11.3.2002, n. 106, ha fissato l'importo di €. 32,32 per il triennio 2002 - 2004);

 il valore di tale assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro;

 il tasso da applicare è il 50 per 1000 calcolato su detto importo (v. articolo 2 legge n. 418/1975); invece alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell'assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell'attività svolta;

 le istruzioni sono nelle citate circolari n. 88/1976 e n. 27/1983.

E', dunque, cura delle Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri ed, in caso affermativo, acquisire e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento.

4. LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Anno 2003 Euro

Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli 33,99

(7)

4.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL'INDICE ISTAT

L'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975 prevede che le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore. Ciò significa che l'importo convenzionale va, prima, indicizzato e, poi, raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera, al fine di essere uguagliato, se inferiore, a quest'ultimo.

In concreto, tale adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono già da correlare alla variazione delle rendite - ai sensi degli articoli 116 T.U. e 11 D.lgs. n. 38/2000 - o di un limite minimo di retribuzione giornaliera (v. paragrafi 5.6.2 e 5.6.3).

4.2. DISCIPLINA DEI MINIMI IMPONIBILI GIORNALIERI

In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984, da parte dell'articolo 11 del D.lgs. n. 61/2000 (v. circolare n. 61/2000: premessa e paragrafo 6), il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive si applica anche alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali il decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, non prevede - nell'articolo 1, comma 3, e nelle tabelle A e B allegate - uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Detto minimale, pertanto, non si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Tra le categorie di lavoratori con un proprio limite minimo, le retribuzioni convenzionali sono risultate in vigore fino al 31.12.2001 per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, per i quali il citato articolo 1, commi 3 e 4, prevede il limite minimo di L. 10.000 da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2003, a €. 21,22 (v.

paragrafo 2.1.2). Tale importo è da applicare in via estensiva alla generalità delle retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative, anche di fatto.

Diversamente, per i soci di cui al D.P.R. n. 602/1970, il D.lgs. n. 423/2001 dispone una speciale retribuzione convenzionale giornaliera annualmente aumentata dal 1.1.2002 al 31.12.2006, al fine di applicare la retribuzione effettiva a decorrere dal 1.1.2007 (v. paragrafo 6.4 e Allegati nn. 5 e 6). Ciò vale a dire che questo imponibile giornaliero è escluso dalla generalità delle retribuzioni convenzionali e, dunque, dalla disciplina dei minimi imponibili.

In aggiunta al suindicato limite minimo, a decorrere dal 1.1.2001, l'articolo 2 del D.M. 22.9.2000 stabilisce che le retribuzioni convenzionali a livello provinciale dei soci di cooperative (sociali e non) operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi non possono essere inferiori all'importo giornaliero che rispetta il minimale settimanale introdotto ex lege n. 638/1983 e modificato ex lege n. 389/1989, ovvero che rispetta il 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato ed aggiornato in base all'indice ISTAT (v. Allegato n. 4).

Per l'anno 2003, il minimale settimanale (40% di €. 402,12) è uguale a €. 160,85 e, quindi, il minimale giornaliero (160,85 : 6) è uguale a €. 26,81.

Dunque, per i soci di cooperative di cui al D.M. 22.9.2000, il predetto limite minimo di €. 21,22 va uguagliato al superiore importo del minimale di €. 26,81.

Da quanto sopra derivano i seguenti limiti minimi di retribuzione giornaliera:

 minimale di €. 38,20, a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto, indicate nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.6.1 e 5.6.2 ("minimale generale");

 limite minimo di €. 21,22, a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali dei soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, indicate nei paragrafi 5.4.2 e 5.6.1;

 minimale di €. 26,81, a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali a livello provinciale dei soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, indicate nei paragrafi 5.6.1 e 5.6.3 ("minimale pensionistico").

A parte va accennata la retribuzione convenzionale per i soci volontari delle cooperative sociali (v. paragrafo 5.5).

4.3. COOPERATIVA DI FATTO

Questa cooperativa va distinta dalla cooperativa in senso proprio poiché non è iscritta nel registro delle imprese e nell'apposito registro prefettizio.

(8)

I requisiti per definire gli enti di fatto diversi da quelli espressamente previsti dal D.P.R. n. 602/1970 sono desumibili dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Talché deve ritenersi cooperativa "di fatto" - costituita per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative - l'organismo associativo per il quale concorrono i seguenti requisiti:

a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell'organismo cooperativo;

b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci;

c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto;

d) il numero dei soci non deve essere inferiore a 3;

e) i soci devono esercitare effettivamente l'arte od il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o attività tecnica accessoria.

Il suddetto numero minimo di soci vale anche per la cooperativa in senso proprio allorché trattasi di "piccola società cooperativa" (da 3 ad 8 soci), introdotta dall'articolo 21 della legge n. 266/1997.

4.4. TABELLE RIASSUNTIVE

Il riepilogo comparativo per l'anno 2003 ed il riepilogo comparativo per gli anni 1993 - 2003 sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'Allegato n. 2 e nella tabella dell'Allegato n. 3 (importi in euro).

5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE

La fonte normativa originaria delle retribuzioni medie convenzionali risale all'articolo 35, comma 1, del D.P.R. n.

797/1955 (Testo Unico delle norme sugli assegni familiari), secondo il quale per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti, con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile.

A tale disposizione si sono aggiunti, ai soli fini INAIL, gli articoli 30, comma 1, e 118, comma 1, T.U., che confermano la validità delle retribuzioni convenzionali per determinare la base imponibile, a prescindere dalla retribuzione effettiva ex articolo 29 T.U.

L'imponibile "convenzionale", infatti, è l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile "effettivo".

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

 generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale;

 retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n. 398/1987.

La prima tipologia riguarda le retribuzioni convenzionali incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafi 4.2 e 4.4).

La seconda tipologia riguarda le "speciali" retribuzioni convenzionali mensili stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2003, con D.M. 13.1.2003. La particolare normativa da cui scaturiscono, ex lege n. 398/1987, le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali (v. circolari n. 54/1988 e n. 68/1989;

lettera Direzione Centrale Rischi 15.12.2000; circolari n. 5/2003, all. 2, n. 26 e n. 29/2003, all. 4).

Circa la tipologia generale, il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio - se non è previsto un imponibile mensile - deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite "convenzionale" dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 300 (v. articolo 116, commi 2 e 3, T.U.; lettera-circolare n.45/1976).

In relazione a quanto precede, si espongono i criteri di calcolo da applicare:

Anno 2003 Euro

Limite minimodi retribuzione giornaliera

per la generalità delle retribuzioni convenzionali

dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di

fatto 38,20

dei soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e

educativi

21,22

dei soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e

educativi

26,81

(9)

 retribuzione convenzionale annuale (v. paragrafo 5.1)

— l'importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300

- ad eccezione dell'importo annuale riferito a P.I.P. e borse lavoro, da dividere in 12 mesi lavorativi (v. circolare n.

11/1998);

 retribuzione convenzionale giornaliera (v. paragrafi 5.2, 5.4, 5.5, 5.6.1 e 5.6.2)

— l'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino al limite mensile di 25 ed al limite annuale di 300;

 retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (v. paragrafi 5.3, 5.6.1 e 5.6.3)

— l'importo giornaliero va comunque moltiplicato per il periodo mensile fissato dal D.M., a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

Ciò posto, nei paragrafi da 5.1 a 5.5 sono illustrate le categorie con retribuzioni convenzionali a livello nazionale aggiornate all'anno 2003; nel paragrafo 5.6 sono illustrate le categorie con retribuzioni convenzionali a livello provinciale.

5.1. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVEN-ZIONALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA

I decreti sottoindicati stabiliscono una retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di cui all'articolo 116, comma 3, T.U.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile giornaliero (€. 11.823,00 : 300) e mensile (x 25 ovvero €.

11.823,00 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

Le categorie in argomento sono:

 detenuti ed internati per l'"attività occupazionale" di cui all'articolo 4, n. 9, T.U. e al D.M. 30.6.1969 ("lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private": v.

circolare n. 120/1969; sono esclusi dall'assicurazione in forma ordinaria gli addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato: v. circolari n. 10/1980 e n. 53/2001);

 allievi dei corsi di istruzione professionale, di cui all'articolo 4, n. 5, T.U. e al D.M. 26.10.1970 (la tutela assicurativa - circoscritta ai partecipanti a corsi con "esperienze tecnico-scientifiche" o "esercitazioni pratiche"

- comprende anche l'insegnamento o apprendimento teorico non scindibile dalle dette esperienze ed esercitazioni pratiche; v. circolare n. 125/1970, notiziario n. 21/1977 e circ. n. 29/2003, all. 4);

 lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, di cui al D.M. 18.5.1988, alle leggi n.

236/1993, n. 451/1994 e n. 608/1996 e ai decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v.

lettera S.N.G.A. 8.8.1995);

 lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, di cui alle leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, al Decreto interministeriale n. 142/1998 e al D.P.R. n. 156/1999 (v. lettere Direzione Centrale Rischi 19.6.1998 e 22.6.1999 e lettera Direzione Centrale Rischi-Prestazioni 31.7.2002);

 lavoratori in P.I.P., di cui alle leggi n. 451/1994 e n. 608/1996, al D.M. 12.2.1998, all'articolo 78, comma 16, della legge n. 388/2000 ed all'articolo 52, comma 72, della legge n. 448/2001 (v. circolare n. 11/1998 e lettera Direzione Centrale Prestazioni 11.11.1998);

 lavoratori in borse lavoro, di cui al D.lgs. n. 280/1997 e al D.M. 12.2.1998 (v. circolare n. 11/1998 e lettera Direzione Centrale Prestazioni 11.11.1998).

5.2. FAMILIARI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 230-BIS C.C.

Il D.M. 27.12.1988 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'articolo 116 T.U..

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera 39,41

mensile 985,25

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 Euro

(10)

I familiari in argomento - il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado - si distinguono da quelli esplicitamente previsti dall'articolo 4, n. 6, T.U. poiché sono una categoria più circoscritta e non sono alle dipendenze del datore di lavoro (titolare dell'impresa familiare).

Si ricorda che il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali del D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10.1).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti familiari, si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42 e n. 67/1989 (all. 4), n. 24/1990, n. 56/1991 (all. 4), n. 62/1991, n. 14/1994 (all. 3), n. 70/1996 (all. 3), n. 52/1999 (all. 3), n.

72/2000 (all. 4), n. 27/2002 (all. 4) e n. 29/2003 (all. 4).

5.3. LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE N. 84/1994

Il D.M. 12.1.1996 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno (art. 1 D.M.). La medesima é da variare a norma dell'articolo 116 T.U. (art. 2 D.M.).

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile mensile (€. 73,19 x 12) corrisponde al seguente importo:

I lavoratori in argomento sono coloro che esercitano le attività di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n.

84/1994: "il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale" (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).

Si ricorda che - a seguito della legge n. 84/1994 e dell'abolizione della riserva a favore delle compagnie e gruppi portuali - il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al D.P.R. n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali del D.M. 15.7.1987 (v.

paragrafi 10.2 e 10.3).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996 (all. 3), aggiornate con lettera S.N.G.A. 12.12.1996, ed alle circolari n. 52/1999 (all. 3), n. 72/2000 (all. 4), n. 27/2002 (all. 4) e n. 29/2003 (all. 4).

5.4. ADDETTI A LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE PER CONTO TERZI

Il D.M. 31.3.1980 stabilisce una retribuzione convenzionale giornaliera per ciascuna delle tre qualifiche indicate (lavoratori specializzati, qualificati e comuni), da adeguare, fino al 31.3.2000, al minimale per le retribuzioni convenzionali e, dal 1.4.2000, ai limiti minimi illustrati nei paragrafi 4.2 e 4.4.

Pertanto si deve distinguere come segue.

5.4.1. LAVORATORI DIVERSI DAI SOCI DI COOPERATIVE ANCHE DI FATTO

Per l'anno 2003, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

5.4.2 LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE ANCHE DI FATTO

Per l'anno 2003, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Retribuzione convenzionale giornaliera 39,42

mensile 985,50

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili 878,28

Anno 2003 Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera 38,20

mensile 955,00

(11)

Secondo l'espressa previsione dell'articolo 2, comma 2, del citato D.M., la retribuzione convenzionale vale, altresì, per le categorie di cui all'articolo 4, nn. 3, 6 e 7, T.U. (compresi, dunque, i titolari e soci artigiani, i familiari del titolare artigiano e gli associati ad imprenditore artigiano).

Si ricorda che il premio ordinario su base convenzionale non vale per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali del D.M. 15.7.1987, dovuti per frantoio (v.

paragrafo 10.4).

In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 29/2003 (all. 4).

5.5. SOCI VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991

Il D.M. 11.6.1992 stabilisce, ai soli fini INAIL, una retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale generale.

Per l'anno 2003, l'imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:

I volontari in argomento - il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci - sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita, con diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. I medesimi sono da assicurare se svolgono le attività protette dell'articolo 1 T.U. (articolo 2 legge n. 381/1991).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti volontari, si rinvia alla circolare n. 55/1993.

5.6. CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONI CONVEN-ZIONALI GIORNALIERE A LIVELLO PROVINCIALE

5.6.1. FAMILIARI, SOCI E ASSOCIATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, NN. 6 E 7, T.U.

Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi INAIL (art. 118, comma 1, T.U.; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 797/1955).

E' implicito che una retribuzione convenzionale a livello provinciale non è applicabile ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.

Le categorie in argomento sono:

 familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano - con o senza retribuzione effettiva - di cui all'articolo 4, n. 6, T.U.;

 soci non artigiani di cooperative - con o senza retribuzione effettiva - di cui all'articolo 4, n. 7, T.U.;

 soci non artigiani di ogni altro tipo di società anche di fatto - senza retribuzione effettiva - di cui al citato n. 7;

 associati in partecipazione se l'associante non è imprenditore artigiano - senza retribuzione effettiva - di cui al citato n. 7 (Corte Cost. n. 332/1992).

Nel paragrafo 5.6.3 sono evidenziate le retribuzioni convenzionali per una particolare categoria di soci di cooperative.

5.6.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN BASE ALL'INDICE ISTAT

Anno 2003 Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera 21,22

mensile 530,50

Anno 2003 Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera 38,20

(12)

Nella tabella dell'Allegato n. 3 sono indicati i limiti minimi di riferimento fino all'anno 2003 (importi in euro).

Come accennato nel paragrafo 4.1, l'adeguamento in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno (art. 22 L. n. 160/1975) ha effetto per le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono uguali al minimale di rendita rapportato a giorno e sono superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

Si espone l'esempio di un D.M. che, per i familiari di cui all'articolo 4, n. 6, T.U., stabilisce dal 1.1.2001 una retribuzione convenzionale di €. 38,73. Tale importo giornaliero resta fisso anche nell'anno 2002, poiché superiore al minimale di €. 37,31. Pertanto, dal 1.1.2003, la retribuzione convenzionale di €. 38,73 adeguata all'indice ISTAT, pari a + 2,4 %, è uguale a €. 39,66, ovviamente superiore al minimale di €. 38,20.

Diversamente, si espone l'esempio di un D.M. che, per i suddetti familiari, stabilisce dal 1.1.2001 una retribuzione convenzionale di €. 37,18. Tale importo giornaliero, nell'anno 2002, va uguagliato al minimale di €. 37,31.

Pertanto, dal 1.1.2003, la retribuzione convenzionale è uguale al minimale di €. 38,20.

5.6.3. SOCI DI COOPERATIVE OPERANTI NELL'AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI ED EDUCATIVI

Tra le retribuzioni convenzionali provinciali stabilite in rapporto a determinati settori o aree di attività, assumono rilevanza i salari medi giornalieri per i soci di cooperative (sociali e non) operanti nell'area dei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi, da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile.

Fino al 31.3.2000 è applicabile il minimale giornaliero ex lege 863/1984 e dal 1.4 al 31.21.2000 è applicabile il limite minimo giornaliero ex lege n. 537/1981.

Dal 1.1.2001, il citato D.M. 22.9.2000 ha introdotto, anche ai fini INAIL, il superiore minimale giornaliero nel rispetto del parametro settimanale ex lege n. 638/1983 ed ha unificato il periodo di occupazione media mensile in 26 giornate lavorative (v. paragrafo 4.2 e Allegato n. 4).

In relazione a quanto precede, gli importi dei limiti minimi sono indicati nell'ultima riga della tabella in Allegato n. 3.

Ne deriva che la retribuzione convenzionale stabilita dal D.M. provinciale va adeguata all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo (a quello della sua entrata in vigore) e, poi, va raffrontata con il limite minimo di retribuzione giornaliera del periodo di riferimento, al fine di essere uguagliata, se inferiore, a quest'ultimo.

Dopo tale raffronto, la retribuzione convenzionale giornaliera va moltiplicata per il periodo mensile prefissato - dal 1.1.2001 sempre uguale a 26 giorni - e per i mesi lavorativi nel corso dell'anno.

E', dunque, cura delle Direzioni Regionali acquisire e trasmettere alle Unità dipendenti tutti i decreti ministeriali vigenti nel periodo prescrizionale.

6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

Oltre le retribuzioni convenzionali determinate con decreto ministeriale, sono in vigore retribuzioni convenzionali determinate con legge e da considerare come "speciali", analogamente a quelle stabilite per i lavoratori in paesi extracomunitari (v. paragrafo 5).

La fonte normativa, ai soli fini INAIL, è sempre il citato articolo 30, comma 1, T.U., ma le retribuzioni in esame sono escluse dal principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi giornalieri espresso nei paragrafi 4.2 e 4.4.

Si illustrano, pertanto, le tipologie di imponibili convenzionali per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (paragrafo 6.1), i lavoratori con contratto part-time (paragrafo 6.2), i lavoratori dell'area dirigenziale (paragrafo 6.3) ed i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970 (paragrafo 6.4).

6.1. LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, prevede importi (classi) di retribuzione convenzionale oraria che, a norma del successivo comma 2, sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 895/1980 e, dunque, sono aggiornati in base all'indice ISTAT.

Per l'anno 2003, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell'Allegato n. 7 (si ricorda che la

(13)

contribuzione trimestrale è da versare all'INPS anche per la quota parte relativa all'assicurazione INAIL).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n. 12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 29/2003 (all. 4).

6.2. LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME

L'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 61/2000 ha confermato ai fini INAIL la disciplina imponibile - fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - già prevista dall'articolo 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter, del D.L. n. 726/1984 convertito in L. n. 863/1984 (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).

In sintesi, la base imponibile convenzionale è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale - a norma del citato articolo 9, comma 1 - si ottiene come ai fini INPS, ovvero nel modo seguente:

 si moltiplica il minimale giornaliero "generale" per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);

 l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2003 risulta come segue:

La retribuzione oraria tabellare - a norma del citato articolo 9, comma 3 - si ottiene nel modo seguente:

 si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza - pure se conglobata nella paga base - scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, oltre quelle di effettiva presenza, le ore in cui il lavoratore è assente per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità, ecc., entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.

In particolare, il computo delle ore include quelle da retribuire a titolo di lavoro "supplementare" o

"straordinario" (cfr. articolo 3 del D.lgs. n. 61/2000), nonché quelle da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia, maternità, ecc.: v. paragrafo 3).

Detto criterio della retribuzione convenzionale oraria vale anche per i soci di cooperative, ad esclusione dei soci ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.5). Un diverso criterio orario vale per i lavoratori dell'area dirigenziale (v. paragrafo 6.3).

Si ricorda, inoltre, che il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli insegnanti, ai quali vanno applicati i premi speciali derivati dal D.M. 15.7.1987 (v. paragrafo 10.6).

Da ultimo, circa il profilo risarcitivo, si rinvia alle istruzioni della lettera S.N.G.A. 21.7.1995 (circolare n.

21/1999: all. 2) e delle lettere Direzione Centrale Prestazioni 26.6.2001 e 8.5.2003.

6.3. LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE

Anno 2003 Orario normale Euro

Retribuzione oraria minimale 40 ore settimanali 38,20 x 6 : 40 = 5,73

(14)

L'articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 38/2000 prevede che la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, T.U.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v.

paragrafo 5).

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile giornaliero (€. 21.957,00 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal senso si era anche espresso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile orario (€. 73,18 : 8) corrisponde al seguente importo, da moltiplicare per le ore di effettiva presenza al lavoro:

I lavoratori dell'area dirigenziale sono quelli con la qualifica di dirigente e quelli - con mansioni/funzioni direttive - inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi nazionali.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale Rischi 13.3 e 5.4.2000.

6.4. LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE E DI ORGANISMI AS-SOCIATIVI DI FATTO SOGGETTI AL D.P.R. N. 602/1970

Il D.lgs. n. 423/2001 prevede anche ai fini INAIL una retribuzione convenzionale giornaliera - da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile - annualmente aumentata dal 1.1.2002 al 31.12.2006, allo scopo di applicare la retribuzione effettiva a decorrere dal 1.1.2007 (v. Allegato n. 5).

Questo superiore imponibile giornaliero ha sostituito il precedente di cui all'articolo 3 del D.M. 3.12.99 (v. circolare n. 61/2001: paragrafo 5.5 e all. 5) e riguarda le stesse attività lavorative della tabella del D.M. (v. Allegato n.

6).

Ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 423/2001, nell'anno 2002 la retribuzione convenzionale è stata pari all'importo giornaliero di . 26,18, ovvero al "minimale pensionistico", nel rispetto del minimale settimanale introdotto ex lege n. 638/1983 e modificato ex lege n. 389/1989 (v. circolare n. 45/2002, paragrafo 6.4).

Per l'anno 2003 - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423/2001 - la retribuzione convenzionale giornaliera è aumentata nella percentuale del 25% calcolata sulla differenza tra il "minimale pensionistico" (€.

26,81) ed il "minimale generale" (€. 38,20) e, dunque, è uguale a €. 29,66 (€. 26,81 + 25% di €. 11,39).

Per gli anni dal 2004 al 2006, l'imponibile giornaliero sarà aumentato nelle percentuali dal 50% al 100% (articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 423/2001).

Fino al 31.12.2006 - ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 423/2001 - è confermato il periodo di occupazione media mensile già fissato dal D.M. 3.12.99 (26 giornate lavorative), ma è innovato il graduale riallineamento a tale periodo nei territori del Mezzogiorno, comprese Basilicata e Campania (da 18 giornate nel 2002 a 26 giornate nel 2006).

Per l'anno 2003, i periodi di occupazione media mensile sono i seguenti:

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera 73,18

mensile 1.829,50

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 Euro

Retribuzione convenzionale oraria 9,15

Ambito territoriale Periodo fissato per l'anno 2003

a) Territori diversi dal Mezzogiorno 26

giorni lavorativi mensili

b) Territori del Mezzogiorno 20

(15)

Pertanto l'imponibile mensile (€. 29,66 x 26; €. 29,66 x 20) corrisponde ai seguenti importi:

Questo imponibile convenzionale giornaliero non vale per i soci con contratto part-time, ai quali va applicato l'imponibile convenzionale orario del D.lgs. n. 61/2000 (v. paragrafo 6.2), né vale per i soci da assicurare con i

"premi speciali unitari" derivanti dall'articolo 42 T.U.

Dunque il premio ordinario su base convenzionale del D.lgs. n. 423/2001 deve essere riferito ai soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 - ovvero in regola con i

"requisiti" e gli "adempimenti" stabiliti dagli articoli 2 e 3 - ad esclusione dei

 facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori, ai quali vanno applicati i premi speciali del D.M.

15.7.1987 (calcolati in analogia con i nuovi criteri del D.lgs. n. 423/2001: v. paragrafo 10.2).

Viceversa, ai soci non artigiani di cooperative e di organismi associativi di fatto "non soggetti" al D.P.R. n. 602/1970 - ovvero che, pur svolgendo le attività del D.M. 3.12.1999, non sono in regola con i citati "requisiti" e

"adempimenti" - deve essere riferito il premio ordinario relativo alla generalità dei soci (su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio), ad esclusione dei

 facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori, ai quali vanno applicati i premi speciali superiori del richiamato D.M. 15.7.1987 (v. paragrafo 10.3).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci di cui al D.P.R. n. 602/1970, si rinvia al notiziario n. 12/1974.

7. RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

L'articolo 30, comma 4, T.U. - come modificato dall'articolo 8 del D.lgs. n. 38/2000 - prevede che, "nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3."

Pertanto la retribuzione "di ragguaglio" è pari al minimale di rendita.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v.

paragrafo 5).

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, l'imponibile giornaliero (€. 11.823,00 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Dunque la retribuzione di ragguaglio è da applicare ai citati familiari, soci e associati di cui all'articolo 4, nn. 6 e 7, T.U. senza retribuzione effettiva (naturalmente, se non sono stabiliti retribuzioni convenzionali o premi speciali).

8. COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARA-SUBORDINATI.

L'articolo 5, comma 4, del D.lgs. n. 38/2000 prevede che la base imponibile è costituita dai "compensi effettivamente percepiti", da determinare secondo l'articolo 48 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), nel rispetto dei limiti minimo e massimo ex articolo 116, comma 3, T.U., ovvero del minimale e massimale di

Anno 2003

a) Territori diversi dal Mezzogiorno Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 26 giorni mensili 771,16

b) Territori del Mezzogiorno Euro

Retribuzione convenzionale giornaliera x 20 giorni mensili 593,20

1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 Euro

Retribuzione di ragguaglio giornaliera 39,41

mensile 985,25

(16)

rendita.

Nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non è prevista una prestazione a tempo e, quindi, l'imponibile non può essere correlato ai giorni di durata della prestazione (per tale motivo, nel libro paga, non è obbligatorio registrare le presenze dei parasubordinati).

Da ciò deriva che il minimale ed il massimale di rendita possono essere divisi solo in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile ( . 11.823,00 : 12; . 21.957,00 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

In sintesi, i lavoratori parasubordinati tutelati sono coloro che svolgono le attività previste dall'articolo 1 T.U. senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, componenti di collegi e commissioni, amministratori di condominio, insegnanti, ecc.).

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 32/2000 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione Centrale Prestazioni 8.5.2003.

9. RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

Il Decreto interministeriale 28 marzo 2002 (articolo 2), emanato in attuazione dell'articolo 6 del D.lgs. n.

38/2000, stabilisce che la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva ai sensi dell'articolo 29 T.U., salvi i limiti minimo e massimo di cui all'articolo 116, comma 3, T.U..

Ciò significa che, prima, va applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato nel paragrafo 2.1.1 e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

In sintesi, gli sportivi professionisti tutelati sono coloro che svolgono l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline previste dalla legge n. 91/1981 e delle norme emanate dalle Federazioni sportive nazionali.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 48/2002.

* * *

10. PREMI SPECIALI UNITARI

A mente dell'articolo 42 T.U., per particolari lavorazioni appositi decreti ministeriali stabiliscono "premi speciali unitari" in base ad elementi idonei diversi da quelli previsti dal precedente articolo 41 (retribuzione imponibile e tasso di tariffa), come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine.

Questi premi sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° T.U.) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all'anno 2003.

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 Euro

Minimo e massimo mensile 985,25 … 1.829,50

Dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 Euro

Minimo e massimo annuale 11.823,00 … 21.957,00

(17)

10.1 TITOLARI ARTIGIANI, SOCI ARTIGIANI, FAMILIARI DEL TITOLARE ARTIGIANO ED ASSOCIATI AD IMPRENDITORE ARTIGIANO

Il D.M. 1.2.2001 stabilisce premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta - non inferiore al "minimale generale" moltiplicato per 300 - ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della "Tariffa artigiani autonomi 2000" (v. Allegato n. 8).

Tali premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo (D.M. 4.12.1981, a cui rinvia il D.M. 1.2.2001).

Questi premi speciali sono riferiti alle imprese artigiane ai sensi della legge-quadro n. 443/1985 e riguardano le seguenti persone:

 titolari "artigiani" (art. 4, n. 3, T.U.);

 soci "artigiani" (art. 4, n. 3, T.U.);

 familiari coadiuvanti del titolare artigiano (art. 4, n. 6, T.U.);

 familiari partecipanti all'impresa familiare ex articolo 230-bis cod. civ., se il titolare è artigiano (art. 4, n. 6, T.U.; Corte Cost. n. 476/1987);

 associati in partecipazione ex articoli 2549 e ss. cod. civ., se l'associante è imprenditore artigiano (art. 4, n. 7, T.U.; Corte Cost. n. 332/1992).

Gli "artigiani" sono coloro che svolgono lavoro prevalente, anche manuale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana (v. articoli 2, 3 e 5 della legge n. 443/1985).

Tra le imprese artigiane sono incluse le società cooperative a responsabilità limitata se operano con gli scopi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985 (secondo l'interpretazione dello stesso articolo 3, comma 2, decisa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 16.12.1999/5.6.2000, n. 401/2000).

Inoltre - a decorrere dal 4 aprile 2001 - l'articolo 13 della legge n. 57/2001 ha integrato l'articolo 5 della legge n.

443/1985 nel senso che l'impresa artigiana può essere esercitata, altresì, in forma di società a responsabilità limitata (non cooperativa) se:

 opera con gli scopi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 della legge n.

443/1985;

 la maggioranza dei soci, od uno nel caso di due soci, svolge lavoro prevalente, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società (assemblea e consiglio di amministrazione);

 presenta domanda di iscrizione alla Commissione provinciale per l'artigianato (iscrizione facoltativa).

Si ricorda che i premi speciali non valgono per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (v.

paragrafo 5.4).

In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n.

30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla circolare n. 56/1988, al notiziario n.

55/1994, alle circolari n. 70 e n. 97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n. 21/2002 e n. 29/2003 (all. 4).

Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l'anno 2003:

Anno 2003 Euro

Retribuzione minima giornaliera 38,20

annuale 38,20 x 300 = 11.460,00

Classi di rischio Premi minimi annuali a persona

Euro

1 65,00

2 135,50

Riferimenti

Documenti correlati

soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi e soci di cooperative sociali di cui all’art.. 1,

A decorrere dall’1.1.2007 e fino al 2009 per i soci delle cooperative sociali e operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi è previsto un

In merito alle “Retribuzioni convenzionali dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto”, si ricorda che il “minimale generale” (2006 = € 40,62) vale solo per

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per

[r]

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1990, i premi vanno ricalcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il citato decreto, alle quali

Analogo adeguamento dovrà essere operato a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi

Analogo adeguamento dovrà essere operato, a cura delle Sedi interessate, per le retribuzioni medie o convenzionali a carattere provinciale, quando i relativi