• Non ci sono risultati.

Retribuzioni convenzionali per l'anno 2000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Retribuzioni convenzionali per l'anno 2000"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 33 dell'11 aprile 2000

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extra-comunitari. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2000.

Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 7 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000 (all. n 1), sono state determinate - ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 – le retribuzioni convenzionali, relative all'anno 2000, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (lavoro prestato all'estero in via continuativa ed esclusiva).

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i premi vanno calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate con il detto decreto, alle quali devono essere del pari ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In conseguenza del disposto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 314/1997 – recante l'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva – le specifiche retribuzioni convenzionali, determinate annualmente con D.M., resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2000 (cfr. circolare n.17/1998: paragrafo 10) anche per le qualifiche dell'area dirigenziale, tenuto conto della specialità della normativa di cui in premessa rispetto a quella introdotta, per l'analoga categoria di lavoratori, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 38/2000.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Alberigo RICCIOTTI

All. n. 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 7 gennaio 2000

Determinazione, per l'anno 2000, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Articolo 1

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sono stabilite nelle misura risultanti, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Articolo 3

I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Articolo 4

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

ALLEGATI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2000

SETTORE QUALIFICHE

(2)

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2000

Industria

Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali

5159000

Impiegati con funzioni direttive semplici

4482000

Impiegati di concetto e assimilati

3627000

Impiegai d'ordine ed operai specializzati

3151000

Operai

2679000

Autotrasporto e spedizione merci

Impiegati direttvi con responsabilità polisettoriali

5159000

Impiegati con funzioni direttive semplici

4482000

Impiegati di concetto e assimilati

3627000

Impiegati d'ordine ed operai specializzati

3151000

Operai

2679000

Terza area professionale Seconda area

professionale Credito

IV livello

4972000

III livello

4735000

II livello

4577000

I livello

4421000

3789000

Assicurazioni

Capi ufficio

4373000

Vice capi ufficio

3978000

Impiegati di concetto

3703000

Impiegati d'ordine

3400000

Ausiliari

3112000

commercio

Impiegati con funzioni direttive (I livello)

3416000

Impiegati di concetto (II e III livello)

3207000

Personale d'ordine (IV livello)

2850000

Altro

personale (V livello)

2753000

Altro

personale (VI livello)

2054000 3005000

Trasporto aereo

Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali

4761000

Impiegati con mansioni spe- cifico conte- nuto profess.

con limitata discrezionalità (funz. III categoria)

4351000

Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)

4080000

Impiegati e operai (IV e V livello

contrattuale)

3399000

Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale)

3266000

SETTORE QUALIFICHE

Agricoltura

Impiegati con autonomia di

concezione e potere di iniziativa (I categoria)

2330000

Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)

2146000

Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)

1986000

Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)

1892000

Operai specializzati super

2160000

Operai specializzati

2070000

Industria

Figure professionali di massimo livello (VII

Figure professionali intermedie (VI livello A

Assistenti attività professionali e capi

Maestranze qualificate (III e IV livello)

Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)

Operai generici

Generici cinematografici

(3)

QUADRI - VALORI 2000 cinematografica livello)

5904000

e B)

4972000

squadra (V livello)

4437000 4217000

3464000

3192000

3040000

Spettacolo

Impiegati direttivi

3363000

Impiegati con funzioni direttive

3020000

Impiegati di concetto

2747000

Impiegati d'ordine

2484000

Operai specializzati

2678000

Operai

2350000

Professori d'orchestra

3192000

Artisti del coro

2411000

Tersicorei

2861000

Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 2379000

Artigianato

Impiegati e operai specializzati

3174000

Impiegati d'ordine e operai qualificati

2718000

Operai

2507000

SETTORE FASCIA RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONALE CONVENZIONALE

Industria

I Fino a 5525000 5525000

II

Da 5525001

a 6314000

6314000

III

Da 6314001

in poi

7235000

Autotrasporto e spedizioni merci

I Fino a 5525000 5525000

II

Da 5525001

a 6314000

6314000

III

Da 6314001

in poi

7235000

Credito I Fino a 5131000 5131000

II Da 5131001 in poi 5525000

Agricoltura Unica 2472000

Assicurazioni

I Fino a 4577000 4577000

II

Da 4577001

a 5050000

5050000

III Da 5050001 in poi 5525000

Commercio

I Fino a 3323000 3323000

Da 3323001

(4)

DIRIGENTI - VALORI 2000

II a 4199000 4199000

III Da 4199001 in poi 5041000

Trasporto aereo

I Fino a 5710000 5710000

II

Da 5710001

a 6526000

6526000

III Da 6526001 in poi 7478000

SETTORE FASCIA RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

Industria

I Fino a 8216000 8216000

II

Da 8216001

a 10776000

10776000

III

Da 10776001

a 14008000

14008000

IV

Da 14008001

a 17508000

17508000

V

Da 17508001

in poi

20877000

Autotrasporto e spedizione merci

I Fino a 8216000 8216000

II

Da 8216001

a 10776000

10776000

III

Da 10776001

a 14008000

14008000

IV

Da 14008001

a 17508000

17508000

V Da 17508001 in poi 20877000

Credito

I Fino a 8082000 8082000

II

Da 8082001

a 10827000

10827000

Da 10827001

(5)

GIORNALISTI - VALORI 2000

III a 12929000 12929000

IV

Da 12929001

a 14870000

14870000

V Da 14870001 in poi 17455000

Agricoltura Unica 4284000

Assicurazioni

I Fino a 8082000 8082000

II

Da 8082001

a 10827000

10827000

III

Da 10827001

a 12929000

12929000

IV

Da 12929001

a 14870000

14870000

V Da 14870001 in poi 17455000

Commercio

I Fino a 7682000 7682000

II

Da 7682001

a 9928000

9928000

III

Da 9928001

a 12135000

12135000

IV Da 12135001 in poi 14342000

Trasporto aereo

I Fino a 8494000 8494000

II

Da 8494001

a 11140000

11140000

III

Da 11140001

a 14482000

14482000

IV

Da 14482001

a 18101000

18101000

V Da 18101001 in poi 21582000

SETTORE FASCIA RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE

Giornalismo

I Fino a 4468000 4468000

II

Da 4468001

a 7283000

7283000

III

Da 7283001

a 8608000

8608000

IV

Da 8608001

a 10097000

10097000

V Da 10097001 in poi 11842000

Riferimenti

Documenti correlati

soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi e soci di cooperative sociali di cui all’art.. 1,

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1‘ gen- naio 2005, e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2005, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per

L'articolo 22, comma 1, della legge n. 160/1975 prevede che le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1999 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1998 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1998, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il

[r]

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1990, i premi vanno ricalcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il citato decreto, alle quali

La disciplina sopra delineata, in conformità ad un indirizzo già adottato in materia (circolari nn. 4 e 38/1982), trova applicazione anche nel caso di