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D) AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE E IL GESTORE

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ALL. D) AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE E IL GESTORE ___________________________________ PER L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UTENTI IN CARICO AD ASP PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER LA SALUTE MENTALE “_______________ “

CIG

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, T R A

ASP Circondario Imolese (C.F. E P.I. 02799561200), con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, rappresentata dal Direttore, Stefania Dazzani, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 11/06/2015 (di seguito denominato per brevità anche ASP);

E

Il Gestore __________________________________ con sede legale in ________________ (__) Via __________________________ CF/PI ________________________ nella persona del suo Legale Rappresentante ___________________________ nato a ______________ il ________ CF ________________________ (di seguito nominato per brevità anche “Gestore”);

Premesso che:

- la Legge-quadro n. 104/92, art.1 stabilisce quale finalità, di perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni;

- la Legge 328/2000, art. 22 comma 2 lett. G) dispone che il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali preveda interventi rivolti alle persone disabili per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che in ragione della elevata fragilità personale e/o limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio;

- la L.R. 2/2003, art. 5 comma 4 lett. D prevede che i servizi e gli interventi del sistema locale provvedano ad adeguati servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all’accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possano trovare adeguata risposta al domicilio;

- la L.R. 2/2003 prevede altresì all’art. 21 l’offerta e la gestione dei servizi contemplati dalla legge anche da parte di soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale e socio- sanitario;

- il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia Romagna quale documento di programmazione del sistema integrato dei servizi, attribuisce un valore strategico alla

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integrazione socio-sanitaria, dando altresì impulso e sviluppo al Fondo Regionale per la Non autosufficienza destinato a finanziare prestazioni e servizi socio-sanitari a favore della popolazione non autosufficiente, in cui sono compresi i soggetti disabili, tale per cui concorre agli oneri derivanti dall’inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali lo stesso FRNA;

- che con delibera del CDA n. 32 del 29/09/2016 sono state individuate le linee guida per la costituzione di un Elenco di fornitori gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per disabili e anziani, per la durata di anni tre, rivolta a strutture che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per disabili, minori e adulti, e anziani;

- con determina n 462 DEL 5/12/2016 è stata indetta la procedura per la costituzione dell’Elenco;

- con determina del Direttore n. _____ è stato approvato l’”Elenco degli Operatori qualificati”, fornitori di servizi per disabili e anziani” risultante dalla suddetta procedura;

- il Gestore _________________ risulta inserito nel suddetto Elenco Tutto quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto del contratto

E’ oggetto del presente contratto l’attività relativa alla gestione dell’accoglienza ed assistenza tutelare residenziale di disabili/anziani in carico all’ASP Circondario Imolese presso la Comunità Alloggio per la salute mentale ___________________ sita in ___________ (__), via __________________ n.

__.

2. Il servizio è rivolto a cittadini adulti con esiti di patologia psichiatrica clinicamente stabilizzati senza necessità di assistenza sanitaria continuativa.

3. La Comunità può accogliere fino ad un massimo di __ utenti.

ART. 2 Durata della Convenzione

1.La presente convenzione decorre dal 01/01/2017 – 31/12/2017.

2. Potrà essere interrotta prima della sua naturale scadenza, qualora le parti interessate riconoscano collegialmente l’improduttività dell’esperienza, ed inoltre per sopraggiunte indicazioni aventi valore di norma emesse dalla Regione Emilia Romagna ovvero per diverse indicazioni fornite dai competenti uffici preposti alla programmazione socio sanitaria circondariale.

ART. 3 Attività e servizi forniti

1. Il Gestore si obbliga a fornire ogni prestazione necessaria e attinente al normale svolgimento della vita quotidiana, in conformità ai progetti di vita e di cura elaborati per le persone inserite nella residenza.

2. Il Gestore fornirà pertanto le seguenti prestazioni e attività:

- assistenza tutelare diurna e notturna

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- igiene e cura completa della persona - somministrazione pasti

- servizio di lavanderia della biancheria piana e di biancheria intima, con esclusione di capi di vestiario particolari

- pulizia dei locali e degli spazi esterni

- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli utenti ospitati, quali ad esempio quelle mediche, infermieristiche e riabilitative, anche avvalendosi dei servizi territoriali competenti.

3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare, ove previsto dal progetto, attività socio-riabilitative ed educative finalizzate a sostenere il benessere fisico e materiale, lo sviluppo personale, l’autodeterminazione e l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali, all’acquisizione e/o mantenimento di abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali:

- sviluppo dei rapporti degli utenti con il contesto sociale interno ed esterno alla residenza;

- eventuale partecipazione ad attività di socializzazione e ricreative presso strutture ed organizzazioni esterne;

- servizio di trasporto o accompagnamento per necessità sanitarie e per permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e la frequentazione di altri ambienti di vita ordinari o per altre esigenze previste nelle richieste di inserimento o che saranno specificate nei progetti individualizzati di vita e di cura.

4. Al fine di garantire la personalizzazione degli interventi i Progetti di vita e di cura possono prevedere, per motivi funzionali al percorso assistenziale, la frequenza di servizi o attività diurne esterni alla struttura, anche per periodi temporanei. Il Gestore dovrà garantire l’opportuno raccordo con i servizi o le attività diurne, nel pieno esercizio della responsabilità in particolare in ordine al raggiungimento degli obiettivi dei progetti individuali.

ART. 4 Ammissioni e dimissioni

1. Gli inserimenti in struttura avvengono a seguito di proposta da parte dell’Unità di Valutazione Multimediale.

2. Al momento dell’ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto dal Gestore e dall’utente o dai suoi familiari uno specifico “Contratto individuale di assistenza” che individua chiaramente il riparto economico della retta, con particolare riferimento all’eventuale intervento economico di ASP.

3. Le dimissioni avverranno:

 in caso di conclusione del percorso come indicato nel Progetto individuale formulato in sede di UVM;

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 in caso di trasferimento, determinato dal mutamento dei bisogni della persona inserita e dalla conseguente inappropriatezza della residenza valutata in modo condiviso tra tutti i servizi coinvolti che hanno contribuito alla definizione del progetto di inserimento. In ogni caso è previsto un preavviso di almeno 15 gg per consentire l’organizzazione di risposte alternative;

 in caso di decesso dell’utente.

4. Se ritenuto necessario potrà essere previsto un percorso di dimissione graduale e specifico funzionale a garantire la continuità rispetto al progetto assistenziale.

ART. 5 Progetti di vita e di cura

1. Il Responsabile del Caso, all’atto dell’inserimento, trasmette al Gestore la valutazione UVM contenente i seguenti elementi informativi necessari per la successiva formulazione del PAI/PEI:

a) situazione socio-famigliare della persona inserita b) condizione di disabilità

c) obiettivi generali dell’inserimento nella Comunità d) modalità di rapporto con la famiglia

e) frequenza e modalità di permanenza nella Comunità f) verifiche e durata

2. Al fine di valutare i risultati e la congruità tra le attività proposte e gli obiettivi prefissati, il Pro- getto di vita e di cura è periodicamente aggiornato dal Gestore e trasmesso al responsabile del Caso.

ART. 6 Obblighi tra le parti 1. Il Gestore si obbliga a:

 Fornire l’effettuazione delle prestazioni e delle attività di cui all’art. 1 “Oggetto della Con- venzione”, osservando il Progetto di vita e di cura formulato all’ingresso o successivamente adeguato alle necessità degli utenti;

 Agevolare il mantenimento del rapporto con i familiari ove presenti;

 Attuare e rispettare eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria competente, qualora la persona disabile sia soggetta a misure di tutela o curatela o di protezione giuridica;

 Mantenere aggiornata la documentazione personale contenente il progetto socio- educativo individuale e successive modifiche, aggiornamenti e valutazioni di percorso, informazioni anagrafiche e sanitarie;

 Segnalare tempestivamente al Responsabile del Caso individuato in sede di UVM e alle auto- rità competenti ogni e qualsiasi avvenimento che possa compromettere l’incolumità psico- fisica della persona inserita.

2. L’ASP, si obbliga, avvalendosi del Responsabile del caso, a:

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 Concordare con il Coordinatore della Comunità al momento dell’inserimento i contenuti del Piano di attività individuale

 Mantenere colloqui di verifica con il Coordinatore della Comunità;

 Mantenere i rapporti con gli eventuali ulteriori servizi coinvolti per gli aspetti di competenza che abbiano ricadute sulla realizzazione del progetto.

ART. 7 Personale

1. Per le attività socio-assistenziali-sanitarie con riferimento alla vigente normativa relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, il Gestore si impegna a garantire una dotazione organica di personale in base alle caratteristiche del servizio, composta da un numero adeguato di operatori in possesso delle qualifiche professionali previste dalle normative regionali vigenti, tale da garantire le prestazioni necessarie per ogni persona inserita.

2. E’ possibile, inoltre, impiegare volontari e personale del Servizio Civile volontario, in affiancamento al personale di servizio succitato, nei limiti ed in osservanza ai dettami della vigente legge e, laddove previsto, della Direttiva Regionale di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza;

essi svolgono la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

3. I dirigenti e gli operatori coinvolti sono obbligati al rispetto del segreto professionale, a non divulgare notizie e/o documenti relativi allo svolgimento dell’attività e/o allo stato personale o familiare degli ospiti, al pieno rispetto del vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali“.

4. Per tutto il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

5. L’inosservanza da parte del Gestore e delle proprie associate di quanto indicato nel presente articolo comporterà l’applicazione dell’art. 11 di seguito descritto.

ART. 8 Pagamento dei corrispettivi

1. La retta giornaliera per ciascun utente inserito è fissata in € __________ (Iva compresa/Iva esente).

2. La quota sociale (30%) della retta giornaliera a carico dell’utente/ASP è pari a:

- € ____ per le frequenze dell’intera giornata

3. La restante quota, a carattere sanitario, è a carico dell’Azienda USL di Imola, come da verbale U.V.M. Nel caso in cui la famiglia di ogni utente sia in grado di assumere a suo carico la retta, l’ASP comunicherà al Gestore l’importo da fatturare direttamente alla famiglia. In caso contrario la retta andrà fatturata all’ASP. Il Gestore si impegna a informare tempestivamente per iscritto il

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Responsabile del Caso dell’ASP dell’accertato mancato pagamento di quanto dovuto da parte della famiglia obbligata nei termini assegnati e ad attivare ogni azione utile a recuperare il proprio credito.

4. La retta giornaliera è ridotta, in caso di ricovero ospedaliero o di assenza programmata dell’utente, di una quota corrispondente al 20 % della retta giornaliera.

5. Nel caso in cui l’utente frequenti servizi o attività diurne, accreditate o convenzionate, esterne, la retta giornaliera è ridotta di una quota equivalente agli importi sostenuti per la frequenza dei suddetti centri, da concordarsi con il responsabile di Area.

6. Il livello di gravità, la relativa valutazione del bisogno assistenziale degli utenti e la conseguente definizione dei piani individuali possono essere rivisti sulla base delle modifiche delle condizioni socio-sanitarie degli utenti ed accertati dalla Commissione UVM.

7. Il pagamento della retta summenzionata decorrerà, per ciascun utente, dal giorno di inserimento come indicato nella lettera di inserimento, al giorno della dimissione.

8. Il Gestore si impegna ad inviare all’ASP specifica fatturazione, sulla base delle effettive presenze degli utenti in struttura e delle assenze programmate, comprese le assenze per malattia, desumibili da puntuale rendicontazione nominativa predisposta dal Gestore medesimo ed allegata alla relativa fattura elettronica nonché da inviare in formato .xls al seguente indirizzo mail uo.assistenza@aspcircondarioimolese.bo.it all’attenzione della dott.ssa Federica Sabbatani

9. L’ASP provvederà all’effettuazione del pagamento tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, con allegata rendicontazione nominativa da parte del Gestore, previa verifica della regolarità contributiva. Sulla fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il CIG indicato all’inizio del presente atto

10. Nel rispetto dell’articolo 25 del decreto n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014 il Gestore dovrà produrre nei confronti dell’ASP esclusivamente fatture elettroniche, formulate tenendo conto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Sulla fattura elettronica il Gestore dovrà indicare obbligatoriamente:

- il “Codice Univoco Ufficio”: UFB155;

- il CIG, pena il rifiuto della stessa, nella sezione “Dati ordini acquisto” – campo “Codice identificativo gara”;

- il totale della fattura nella sezione “Dati generali documento” – campo “Importo totale documento”;

- la causale “Servizio accoglienza residenziale disabili – mese di ______” ;

- nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura – descrizione bene/servizio” il nome e cognome dei disabili/anziani

- nella sezione “Dati relativi al pagamento” nel campo “Termine di pagamento (in giorni) indicare 60 mentre non indicare nulla nel campo “Decorrenza termini di pagamento” in quanto la stessa è stabilita

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dalla ricezione della fattura sul sistema DSI e di norma non coincide con quello di emissione della fattura.

11. Le specifiche complete sono indicate sul sito

dell’ASP, http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp-circondario-imolese/amministrazione- trasparente/pagamenti-dellamministrazione/fatturazione-elettronica; stante la novità dello strumento e la possibilità dell’intervento di ulteriori specifiche normative sul tema, l’ASP si riserva di definire, con le stesse modalità, ulteriori elementi o precisazioni inerenti la fatturazione elettronica che il Gestore si impegna sin d’ora ad accettare.

12. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell’ASP previa la verifica di cui al comma successivo.

13. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'ASP la regolarità contributiva nelle modalità previste dalla legge. Nel caso in cui si verifichi una situazione di irregolarità, il pagamento verrà sospeso sino alla regolarizzazione della posizione contributiva, senza che il Gestore possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta.

14. Il termine per il pagamento sarà, inoltre, sospeso qualora:

la fattura elettronica non sia regolare dal punto di vista fiscale;

le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;

non venga fornito l’allegato dettagliato delle presenze/assenze degli ospiti fatturate

15. La sospensione sarà comunicata via fax e/o e-mail; nella comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

16. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

17. In caso di ritardo nei pagamenti il tasso di mora è pari al tasso di interesse legale.

18. L'ASP non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico del Gestore.

19. In nessun caso il Gestore potrà sospendere il servizio.

ART. 9 Continuità del servizio

1. L’erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committenza.

ART. 10 Monitoraggio della regolare esecuzione

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione della convenzione verrà effettuato dal Committente secondo le seguenti modalità:

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- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo – contabile – gestionale;

- richiesta di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

2. Il Gestore consente l’accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, al rappresentante della Committenza, che sarà nominativamente individuato e comunicato al Gestore stesso.

ART. 11 Sospensione o risoluzione della convenzione per inadempimento. Penali

1. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Gestore, la Committenza invierà, via fax o posta elettronica, una diffida al Gestore stesso, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

2. Il Gestore può inviare alla Committenza, nel termine di 3 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni, via fax o posta elettronica; nel caso in cui tali controdeduzioni non vengano accolte il Gestore dovrà provvedere nel termine massimo che verrà indicato nella comunicazione stessa. Se ritenuto opportuno la Committenza procederà con l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevede una esecuzione immediata degli adeguamenti, pena la risoluzione del contratto.

4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata dal Gestore una penale da € 200,00 a € 2.000,00 a seconda della gravità della inadempienza, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere il risarcimento, derivante dal maggior danno; la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile.

5. In caso di inadempienze gravi e/o ripetute, che pregiudichino la sicurezza degli utenti, qualora il Gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni imposte con la diffida la Committenza potrà risolvere il contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dal Committente per la prosecuzione del servizio.

ART. 12 Variazioni

1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità della stessa, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell’utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 13 Coperture assicurative

1. Il Gestore, per tutta la durata della presente convenzione, l’intera e diretta responsabilità di ogni danno a persone o cose che, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate

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previdenze, possa derivare al Committente, agli utenti del servizio od a terzi, in relazione all’esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e conduzione del servizio oggetto della presente Convenzione, tenendo al riguardo sollevati i committenti da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

2. A tale riguardo il Gestore si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata contrattuale una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO).

3. Resta precisato che costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Art. 14 Protezione dei dati personali

1. Il Gestore si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. Il Gestore e la Committenza sono contitolari dei dati personali e sensibili relativi all’utente di cui alla presente Convenzione e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13.8.2010 n.

136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del governo in materia di normativa antimafia” in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG già inviato in precedenza all’ASP.

3. Il Gestore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art.

3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti.

4. Il Gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Con riferimento ai subcontratti, il Gestore si obbliga a trasmettere all’ASP, oltre alle informazioni di cui all’art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

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6. Il Gestore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’ASP e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ASP ogni modifica intervenuta negli assetti societari, e nella struttura di Impresa e negli Organismi tecnici ed organizzativi (art. 10 sexsies, punto 11, della Legge n. 565/65).

Art. 16 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013

1.Il Gestore dà atto di conoscere e di impegnarsi a rispettare per quanto compatibile con l’incarico in questione il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 ed approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ASP.

2. I Regolamenti e la normativa sono reperibili sul sito dell’ASP all’URL:

http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp-circondario-imolese/amministrazione- trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento

3. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice il Contratto può essere risolto con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Art. 17 Spese contrattuali e di registrazione

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, L. n. 266/91.

ovvero

1. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972, così come disposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell’Agenzia dell’Entrate ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, ovvero qualora una delle parti ne abbia interesse. Le spese derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Gestore, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 18 Norme Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

ASP CIRCONDARIO IMOLESE __________________________________________

IL DIRETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.to Stefania Dazzani F.to ____________________

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CONTRATTO SOTTOSCRITTO A MEZZO FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 32 C. 14 DEL DLGS 50/16

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