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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

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Academic year: 2022

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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

DETERMINAZIONE N. 472 del 12/12/2016

OGGETTO: Convenzione con l’Associazione Trama di Terre per accoglienza in Casa Rifugio di donne vittime di maltrattamenti sole o con figli: integrazione all’Accordo Metropolitano

IL DIRETTORE

Premesso che la Convenzione del Consiglio d'Europa - Convenzione di Istanbul - entrata in vigore il 1°agosto 2014, definisce la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne;

Considerato che la Convenzione di Istanbul (articolo 7) chiede agli Stati l’adozione di “politiche nazionali efficaci, globali e coordinate.”

A tal fine nel decreto legge n. 93 del 2013 (convertito con modificazioni nella Legge 119/2013) è stata inserita, all’articolo 5, una norma che prevede l’adozione di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”

Visto che la Regione Emilia Romagna, con propria legge n. 6 del 27 giugno 2014, ha approvato la “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” ed al Titolo V ha stabilito che, nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza;

Rilevato che, sempre con riferimento alla medesima legge, la Regione ribadisce che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2003, le case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne;

Considerato che un gruppo di lavoro di ambito metropolitano ha elaborato un Accordo, con durata dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza fissata al 31.12.2019 (di cui il primo anno sperimentale), che coinvolge, oltre agli Enti locali gestori del sistema dei Servizi Sociali, i Centri antiviolenza di Bologna ed anche i Centri antiviolenza del territorio imolese,;

Preso atto che tale accordo riguarda il sistema di accoglienza a donne che hanno subito violenza e declina i tre livelli - ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno – in cui lo stesso si articola;

Considerato anche che tale Accordo prevede che i Comuni della Città Metropolitana di Bologna eroghino un contributo economico annuale alle Associazioni che garantiscono i tre livelli di attività, previste dal citato accordo (ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno), calcolato in rapporto ai residenti censiti in ciascun Comune del territorio metropolitano alla data del censimento 2011;

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Richiamata la convenzione in essere di delega al NCI delle funzioni di indirizzo e programmazione in materia di politiche ed interventi in area sociale - approvata dai Consigli di tutti i Comuni aderenti e sottoscritta nel corso del 2014;

Vista la Deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 42 del 29/09/2015 con la quale è stato approvato l’accordo Quadro di ambito metropolitano per la realizzazione di accoglienza, ascolto e ospitalità per donne che hanno subito violenza e individuato in questa ASP e nell’Azienda Ausl di Imola gli Enti competenti per le prese in carico sociali e cliniche delle situazioni ivi menzionate per l’ambito territoriale circondariale;

Rilevato:

 che tale accordo è stato sottoscritto tra l’altro dall'Associazione Trama di Terre che gestisce un centro antiviolenza nel territorio del Circondario imolese;

 che all'interno di detto accordo, l'Associazione ha messo a disposizione n. 2 posti per la pronta accoglienza sulle 24 ore e n. 4 posti per l'accoglienza in case rifugio finanziati con le risorse previste dall'accordo di cui trattasi;

Dato atto che i posti in questione possono risultare non sufficienti per garantire il servizio che, peraltro, è spesso da attivarsi in situazione di emergenza e/o urgenza;

Vista la possibilità da parte dell'Associazione Trama di Terre di rendere disponibili ulteriori posti in accoglienza presso le case rifugio che eccedono i posti di cui all'Accordo metropolitano per i quali occorre definire specifico e separato accordo;

Vista la bozza di Convenzione allegata alla presente sub n. 1 Visti:

l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l’esenzione per importi inferiori ai 40.000

Rilevato che:

in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG)

è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z481C751D8 DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di stipulare, ai sensi dell’art. 7 della L. 266/91, per il periodo 01/11/2016 – 31/12/2019 una Convenzione per lo svolgimento di attività di accoglienza, ascolto e ospitalità per donne che hanno subito violenza stimate in 500 giornate complessive nel periodo a fronte di una retta giornaliera di € 35,00 (Iva esente), per un costo complessivo presunto in € 17.500,00= Iva esente

2. di dare atto che la spesa in oggetto è da rilevarsi alla macrovoce 4014 “Oneri diversi di gestione”

conto 40140443 “Integrazione rette adulti/disabili in strutture residenziali” del bilancio economico,

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mentre il centro di costo verrà individuato a fronte dei singoli inserimenti facendo riferimento alla residenza della donna o del nucleo inserito

3. di quantificare in € 2.450,00 la spesa presunta derivante dal presente atto in capo al bilancio economico 2016

4. di dare atto che del presente provvedimento si terrà conto nella elaborazione dei bilanci pluriennali relativamente alle annualità in cui produrrà i propri effetti

5. di nominare Responsabile dell’Esecuzione del Contratto la Responsabile Servizio Territoriale Maria Gabriella Caprara

IL DIRETTORE Stefania Dazzani _____________________

Copia della presente determinazione viene trasmessa per quanto di competenza a:

- U.O. Bilancio

- Responsabile Servizio Territoriale - Responsabile Area 1

- Responsabile Area 2 - UO Provveditorato

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Allegato 1) AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE E L’ASSOCIAZIONE TRAMA DI TERRE PER L’ACCOGLIENZA IN CASA RIFUGIO DI DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTI SOLE O CON FIGLI:INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO METROPOLITANO

Registro Contratti n. ________ del _____________

CIG.

L’anno duemilasedici, il giorno ___ del mese di

T R A

L’ASP Circondario Imolese (C.F. e P.I. 02799561200), con sede in Castel S. Pietro T. (Bo), via Matteotti n.

77, rappresentata nel presente atto dal Direttore, Stefania Dazzani che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 11/06/2015, (di seguito denominato per brevità anche ASP)

E

L’Associazione di Promozione sociale “TRAMA DI TERRE”, CF. 90025760373 con sede in Imola (Bo) Via Aldrovandi 31 qui rappresentata dalla Sig.ra Dal Pra Tiziana nata a Chiuppano (VI) il 24/05/57 CF.

DLPTZNE64C650N in qualità di Presidente (di seguito per brevità denominata Associazione”) Premesso che:

 dal dicembre 2015 è attivo in ambito metropolitano un accordo per la realizzazione di attività ed interventi di accoglienza, ascolto e ospitalità per donne che hanno subito violenza, sottoscritto fra responsabili delle Unioni dei Comuni afferenti i Distretti socio-sanitari dell'ambito Metropolitano e le associazioni che negli stessi territori gestiscono centri antiviolenza o gestiscono sportelli d'ascolto, consulenza e sostegno;

 per il territorio del nuovo Circondario Imolese tale accordo è stato approvato con delibera della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 42 del 29/09/2015 ed ha valore fino al prossimo 31/12/2019;

 tale accordo è stato sottoscritto anche dall'associazione Trama di terre che gestisce un centro antiviolenza nel territorio del Circondario imolese;

 che all'interno di detto accordo, l'Associazione ha messo a disposizione n. 2 posti per la pronta accoglienza sulle 24 ore e n. 4 posti per l'accoglienza in case rifugio finanziati con le risorse previste dall'accordo di cui trattasi;

 che i 4 posti previsti dal citato accordo metropolitano risultano non essere sufficienti per garantire il servizio;

 che l’Associazione Trama di Terre ha evidenziato la possibilità di rendere disponibili ulteriori posti in accoglienza presso le case rifugio che eccedono i posti di cui all'accordo metropolitano

 che con determinazione n. 472 del 12/12/2016 è stato disposto di addivenire a specifico e separato accordo con l’Associazione al fine di poter utilizzare i suddetti ulteriori posti per far fronte all’accoglienza di donne maltrattate

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 Oggetto del contratto

E’ oggetto del presente contratto l’attività relativa alla gestione dell’accoglienza residenziale di donne, sole o con figli minori, vittime di violenza ad integrazione dell'accoglienza prevista nell'ambito dei posti resi disponibili all'interno dell'accordo metropolitano citato in premessa.

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ART.2 Attività e servizi forniti dall’Associazione

L’Associazione Trama di Terre si impegna a fornire i seguenti servizi:

 ospitalità in case rifugio per donne sole e donne con figli/e;

 consulenza, ascolto, tutela e sostegno alla donna e ai propri figli/e nel loro percorso di allontanamento e fuoriuscita dalla violenza nel rispetto del progetto personalizzato redatto con gli s tessi orientato al raggiungimento della loro autonomia;

 collaborazione con la realtà dei servizi del territorio (Servizi sociali e sanitari, forze dell'ordine, tribunale, scuole, volontariato) finalizzato alla definizione di un progetto condiviso di lavoro in rete oltre che al monitoraggio delle condizioni delle donne e dei loro figli, delle dinamiche relazionali in essere, dei bisogni espressi e presenti,...;

 progetto educativo per bimbi/e che hanno subito violenza assistita attraverso un percorso di monitoraggio del vissuto quotidiano in struttura;

 equipe di lavoro composta da un gruppo di operatrici formate su una metodologia d'intervento con donne e minori che hanno subito violenza in un'ottica di genere ed interculturale; l’equipe è composta da: due operatrici, una psicologa, due avvocate, tre volontarie;

 consulenza legale a cura del gruppo di avvocate dell'Associazione.

Articolo 3 Accoglienza, permanenza, dimissione

I nuclei verranno accolti, di volta in volta, su richiesta di ASP Circondario Imolese previa verifica da parte della Responsabile del Contratto individuata da ASP, della disponibilità di posti nelle case rifugio integrativi di quelli già messi a disposizione nell'ambito dell'accordo metropolitano.

La permanenza ha carattere temporaneo e, in analogia con quanto previsto per i posti gestiti nell'ambito dell'accordo metropolitano, può durare da 6 a 8 mesi in base al progetto di uscita dalla violenza e di costruzione dell'autonomia definito fra la donna, il Servizio sociale di ASP e l'Associazione ospitante.

Prioritariamente potranno essere inserite in tale contesto donne che già hanno fruito di un periodo di pronta accoglienza e che necessitino di un luogo protetto, accogliente e sicuro, ma potranno essere interessate anche donne che provengano direttamente dal domicilio, sulla base di una progettazione concordata e definita fra la responsabile del Caso e gli operatori del Centro Antiviolenza

Al momento dell’ingresso il nucleo prenderà visione del Regolamento interno che sarà chiamato a sottoscrivere quale conoscenza delle regole previste nella comunità.

La dimissione è sempre fatta in accordo con l’assistente sociale e nel rispetto dei tempi previsti dal progetto individuale della donna o del nucleo.

ART. 4Personale

Per le attività in oggetto l’Associazione si impegna a garantire una dotazione organica di personale in base alle caratteristiche del servizio, composta da un numero adeguato di operatrici tali da garantire le prestazioni definite nella presente Convenzione.

Le dirigenti e le operatrici della Struttura sono obbligate al rispetto del segreto professionale, a non divulgare notizie e/o documenti relativi allo svolgimento dell’attività e/o allo stato personale o familiare delle ospiti, al pieno rispetto del vigente “ Codice in materia di protezione dei dati personali “, a collaborare con il personale di ASP, in particolare con la Responsabile del Caso che sarà individuata di volta in volta a fronte della singola donna/nucleo inserito, per favorire l'aggiornamento ed il monitoraggio sull'evoluzione del progetto del nucleo di cui trattasi.

Per ciascuna delle figure professionali assunte per compiti che comportino contatti diretti con i minori il gestore, ai sensi del D.Lgs. 39/2014, si impegna alla verifica dell’esistenza di condanne e/o dell’erogazione di sanzioni interdittive all’attività svolta a contatto con minori “.

L’inosservanza da parte del Gestore di quanto indicato nel presente articolo comporterà l’applicazione dell’art. 7 di seguito descritto.

ART.5 Pagamento dei corrispettivi

1. La retta giornaliera è fissata in € 35,00 a persona (Iva esente)

2. Le rette scolastiche o dell’asilo eventualmente erogate per i minori si intendono a carico dell’ASP, previo accordo, a seconda del progetto concordato. Per poter consentire il soddisfacimento delle esigenze primarie delle persone prese in carico, nel caso in cui l’ASP non sia in grado di provvedere tempestivamente e periodicamente ai suddetti pagamenti, i predetti importi saranno anticipati dall’Associazione alla quale dovranno inderogabilmente essere rimborsati entro il termine di due mesi dalla data della effettiva corresponsione.

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3. Le prestazioni verranno liquidate entro 30 giorni data ricevimento di regolari note spese avendo l’Associazione dichiarato di non essere tenuta all’emissione di fatture elettroniche.

4. A fronte di ciascuna nota spese l’Associazione si impegna as inviare all’ASP un rendiconto dettagliato delle prestazioni fornite con il dettaglio delle presenze registrate da inviare via mail all’indirizzo uo.assistenza@aspcircondarioimolese.bo.it

7. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'ASP la regolarità contributiva nelle modalità previste dalla legge. Nel caso in cui si verifichi una situazione di irregolarità, il pagamento verrà sospeso sino alla regolarizzazione della posizione contributiva, senza che la Struttura possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta.

8. Il termine per il pagamento sarà inoltre sospeso qualora:

la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;

le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito.

9. La sospensione sarà comunicata via fax; nella comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l’appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

10. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

11. In caso di ritardo nei pagamenti il tasso di mora è pari al tasso di interesse legale.

12. L'ASP non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario.

13. In nessun caso l’Associazione potrà sospendere il servizio.

ART. 6 Variazioni

1. Ogni eventuale variazione al presente contratto, che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità dello stesso, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell’utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 7 Inadempienze

1. Le eventuali inadempienze alla presente convenzione da parte della Struttura devono essere contestate in forma scritta, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l’avvio del procedimento di risoluzione.

2. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta nei seguenti casi:

2a) per l’interruzione dell’attività senza giustificato motivo preventivamente comunicato o come tale valutato;

2b) in caso di divulgazione di notizie dello stato personale e/o familiare della Signora e del minore.

3. Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

ART. 8 Durata della Convenzione

1. La presente convenzione decorre dal 01/11/2016 al 31/12/2019.

ART. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Associazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e di comunicazione di eventuali inadempimenti della propria controparte all’ASP e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna

2. A tal fine l’Associazione dichiara che il proprio conto corrente dedicato alla presente convenzione è quello indicato nell’allegato alla presente Convenzione.

3. L’Associazione prende atto sin d’ora che qualora non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni il contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

Articolo 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013

1. L’Associazione dà atto di conoscere e di impegnarsi a rispettare per quanto compatibile con il servizio in questione il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs.

30/03/2011 n. 165 ed approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ASP approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP n. 7 del 27/02/2014.

I Regolamenti e la normativa sono reperibili sul sito dell’ASP all’URL:

http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/asp-circondario-imolese/amministrazione- trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-di-comportamento

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice la Convenzione può essere risolta con le modalità di cui al precedente articolo 9.

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Art. 11 Imposte

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, L. n. 266/91.

ASP CIRCONDARIO IMOLESE TRAMA DI TERRE

IL DIRETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Stefania Dazzani) (Tiziana Dal Pra)

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