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N. 37 (par. 25.4) Oggetto: Pratica num. 1582/FT/2012 - Modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di

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N. 37 (par. 25.4)

Oggetto: Pratica num. 1582/FT/2012 - Modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Alpha effettuata con decreti nn. 172, 172bis e 172ter 2012 relativi all’istituzione del Tribunale delle Imprese.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 novembre 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“- vista la pratica riguardante la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Alpha effettuata con decreti nn. 172, 172bis e 172ter-2012 relativi all’istituzione del “Tribunale delle Imprese”;

- considerato che il Consiglio Giudiziario ha espresso a maggioranza parere non favorevole nella seduta del 17 settembre 2012;

- lette le osservazioni su tale parere presentate dal Presidente del Tribunale, audito dalla Settima Commissione in data 22 ottobre 2012.

OSSERVA 1. - I decreti in esame

Con il decreto n. 172 del 18 maggio 2012 il Presidente del Tribunale ha disposto quanto segue:

<<…

• …..in esecuzione del disposto dell’art. 2 D.L. 24.01.2012 . 1, come modific. dalla L.

24.03.2012, n. 27, è istituito il Tribunale delle Imprese, che funzionerà presso il collegio B della Terza Sezione civile (che, insieme alla Seconda Sezione Civile, costituisce l’Area di diritto commerciale);

• l’ordinaria materia di competenza di tale Area continuerà ad essere distribuita, in pari misura, tra le sezioni seconda e terza;

• il collegio B della terza Sezione civile tratterà, oltre tale materia, anche quella di competenza del Tribunale delle Imprese, rimanendo escluso dall’assegnazione del

“contenzioso generico”;

• la quota di contenzioso generico, che dovrebbe essere trattata da tale collegio, sarà distribuita, in proporzione dei rispettivi carichi, tra il collegio A della terza Sezione Civile e le altre sezioni (normali assegnatarie di tale materia);

• l’assegnazione della materia di competenza del Tribunale delle Imprese al collegio B della Terza Sezione civile inizierà a decorrere dal semestre dopo l’entrata in vigore della legge di conversione;

• fino a tale data, la materia in questione continuerà ad essere trattata dalle Sezioni del Tribunale attuali assegnatarie (quella di competenza della sezione della proprietà industriale dall’attuale collegio) e, per gli altri Tribunali delle Corti di Appello di Alpha e di Beta, dagli stessi uffici giudiziari – uffici tutti che manterranno la competenza su tali procedure anche dopo il semestre di cui al capo che precede –;

• per la copertura dei tre posti del collegio B della Terza Sezione civile (attualmente tutti vacanti), collegio che avrà competenza sulla materia del Tribunale delle Imprese, si procederà nell’interpello ordinario di prossima attivazione;

• per tale copertura, sarà data la preferenza ai colleghi che dimostreranno di possedere competenze specifiche nella materia in oggetto;

• trattandosi di sezione di nuova istituzione, al concorso per la copertura dei tre posti in questione potranno partecipare anche colleghi non legittimati;

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• il termine di esecutività del provvedimento di tramutamento e/o assegnazione al collegio B della Terza Sezione civile coinciderà con il decorso del semestre di cui ai capi che precedono;

dopo la materiale attivazione del Tribunale delle Imprese, i dati statistici (flussi, definizioni, ecc.) saranno sottoposti a costante monitoraggio, allo scopo di valutare l’opportunità di apportare eventuali correttivi. >>

Il decreto n. 172 bis/2012 contiene una specificazione sull’individuazione del presidente del Collegio dei reclami, prevedendo che tale collegio verrà composto, con esclusione del magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato, dagli altri due giudici che compongono il Tribunale delle Imprese e dal Presidente della Terza Sezione civile.

Con il decreto 172 ter del 13 settembre 2012 è stato disposto che, in attesa del provvedimento di approvazione consiliare, le nuove procedure sarebbero state trattate dai giudici che attualmente compongono la sezione della proprietà industriale ed intellettuale, per tale materia temporaneamente “coassegnati” al Collegio B della Terza Sezione civile.

2. – Il parere del Consiglio Giudiziario

Nella seduta del 17 settembre 2012 il Consiglio Giudiziario ha espresso a maggioranza parere non favorevole, con i rilievi sinteticamente qui riportati:

• La materia societaria, che confluirà nella sezione specializzata del Tribunale delle Imprese, è trattata non dalla Terza Sezione civile ma dalla Settima. L'istituenda Sezione delle imprese tratterà prevalentemente controversie attualmente svolte dalla Settima Sezione, che risulta ignorata nel provvedimento in discussione. Di conseguenza, poiché l’attuale assetto organizzativo del Tribunale di Alpha non prevede un’unica sezione che si occupa della materia societaria e della materia della proprietà industriale, sarebbe stato corretto accorpare in un’unica sezione quelle che trattano l’intera materia o mantenere le due sezioni specializzate coordinate tra loro.

• I componenti dell’avvocatura hanno criticato “l’eliminazione di monopoli nell’ambito della gestione di materie fondamentali per la resa del servizio giustizia”, ritenendo non rispondente a criteri di equilibrio nella ripartizione degli affari l’attribuzione ad un solo collegio della materia in questione, che andrebbe invece distribuita tra più collegi e/o sezioni.

3. – Le osservazioni del Presidente del Tribunale

Il Presidente del Tribunale, in memorie presentate al Consiglio e in sede di audizione disposta dalla Settima Commissione, ha chiarito di aver effettuato le valutazioni prodromiche alle sue scelte in seguito all’esame dei dati provvisori trasmessi dai Tribunali dei Distretti di Corte di Appello di Alpha e Beta (le cui procedure tutte affluiranno al Tribunale di Alpha), dati (relativi a poche centinaia di procedure) la cui consistenza ha determinato - in una prima fase di applicazione della nuova disciplina - il limitare l’assegnazione della materia ad un solo collegio.

Nello stesso decreto, infatti, è stato previsto un costante monitoraggio dei dati relativi alle effettive sopravvenienze, con riserva - in caso tali sopravvenienze dovessero manifestarsi superiori alle previsioni - di estendere l’assegnazione della materia in questione al Collegio A della Terza Sezione civile (1).

1 () In effetti nella premessa del decreto n. 172 si legge:

<<……Fino a quando non saranno verificati i reali carichi di lavoro che ricadranno sul Tribunale di Alpha a seguito della riforma istitutiva del Tribunale delle Imprese, occorre comunque effettuare delle scelte per individuare la migliore disciplina da adottare nella prima fase di applicazione della riforma, salvo gli “aggiustamenti” che si dovessero rendere opportuni successivamente.

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Il Dirigente ha inoltre chiarito che la scelta del Collegio B della Terza Sezione (nell’ambito dei quattro collegi delle due Sezioni dell’area commerciale) è stata determinata dalla circostanza che i tre posti di tale collegio erano tutti vacanti, per cui, con la procedura di concorso interno già attivata, avrebbe potuto assegnare tali posti a magistrati forniti di specifiche attitudini.

Ha, quindi, precisato che l'assegnazione della materia della sezione specializzata al solo collegio B della Terza Sezione civile costituisce soltanto un primo provvedimento, giustificato dalla scelta legislativa di assegnare alla nuova sezione esclusivamente le procedure iscritte dopo l’entrata in vigore della legge (e, quindi, un numero limitato di procedure). Nel momento in cui, all'esito dei periodici monitoraggi sulle effettive “sopravvenienze”, si dovesse rilevare un concreto aumento rispetto ai dati presunti (in base a quelli del periodo precedente), l’assegnazione della materia in oggetto sarà estesa al Collegio A della Terza Sezione civile (con possibilità di successiva, ulteriore estensione dell’assegnazione alla Seconda Sezione civile, comunque competente in materia commerciale).

Nella nota del 22 ottobre 2012 il Presidente del Tribunale, specificamente controdeducendo ai rilievi del Consiglio giudiziario, ha rilevato che l'obiettiva difficoltà di tale organo di

“inquadrare” con esattezza l’ipotesi organizzativa adottata è stata determinata soltanto dalla circostanza che il decreto n. 172/2012 ha preceduto temporalmente la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, approvata nel mese di luglio.

Secondo il Dirigente la “filosofia di fondo” della risoluzione consiliare è, innanzitutto, quella di richiedere nei giudici da assegnare alla nuova materia una specifica, elevata preparazione nella stessa. La previsione di assegnare i posti del collegio B della Terza Sezione civile, con assoluta preferenza, a giudici che dimostrino di possedere attitudini specifiche nella materia, gli è sembrato perfettamente in linea con tale necessità (anche l'ipotesi, al momento, del tutto subordinata, di estendere tale competenza al Collegio A, risponderebbe sostanzialmente a tale esigenza, trattando gli stessi tabellarmente la materia commerciale, che costituisce una delle due materie fondamentali del “Tribunale delle Imprese”).

Premesso che l’attuale disciplina tabellare del Tribunale di Alpha prevede – oltre la presenza di sezioni specializzate (Famiglia e tutele, Esecuzione, Fallimentare, Locazioni) – la distribuzione degli affari tra le altre aree/sezioni (indicate come “semispecializzate”) in base a competenze specifiche per materie omogenee e preindividuate (affiancando a tale materia una quota di “contenzioso generico” per equilibrare i carichi di lavoro delle aree e sezioni) sembra, innanzitutto, opportuno adottare la scelta suggerita dalla circolare consiliare di istituire una sezione semispecializzata nella materia (o, quanto meno un collegio completo).

Dai dati statistici forniti dalle Corti di Appello di Alpha e Beta (le cui procedure sono destinate a confluire nel Tribunale delle Imprese di Alpha), relativi alle sopravvenienze dell’anno 2011, sembrerebbe che il numero di affari che riguardano la materia in esame non dovrebbe essere particolarmente rilevante, in quanto contenuto in circa 350 procedure della prima Corte e circa 75 della seconda.

In prima battuta, pertanto, la materia stessa può essere assegnata ad un solo collegio, che potrebbe, contemporaneamente, mantenere la competenza nella materia propria dell’area di appartenenza, con esclusione invece della quota di “contenzioso generico” (che, nell’anno precedente, è stata di circa 300 procedure).

In altre parole, il collegio del Tribunale delle Imprese dovrebbe mantenere la trattazione della materia semispecializzata e, in sostituzione del “contenzioso generico”, dovrebbe avere in assegnazione la nuova materia (la quota di contenzioso generico sottratta a tale collegio sarà distribuita, proporzionalmente, tra tutte le altre sezioni, ivi compreso l’altro collegio della sezione interessata alla modifica).

Ovviamente, dopo un congruo tempo, quando la nuova disciplina sarà andata “a regime”, saranno effettuati i normali monitoraggi sui carichi di lavoro e si dovrà riesaminare la correttezza della scelta operata; in caso negativo, saranno apportate le modifiche che si renderanno opportune (ad esempio, modificando le quote di assegnazione della materia specifica dell’area tra i due collegi della sezione nella quale sarà istituito il Tribunale delle Imprese)….>>.

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Il Dirigente ha aggiunto:

<<L’attuale organizzazione tabellare del Tribunale di Alpha prevede l’assegnazione delle procedure in materia societaria ad una Sezione specializzata, la Settima - competente sulla materia fallimentare, sulle controversie in materia societaria (ivi inclusa la volontaria giurisdizione) e sulle controversie in materia di persone giuridiche -, di quelle della Sezione della proprietà industriale ed intellettuale alla Terza Sezione civile - che, insieme alla Seconda Sezione, è compresa nell’Area del diritto commerciale (ed i cui giudici sono coassegnati ad altre Sezioni) - e di quelle in materia di appalto di opere pubbliche alla Decima Sezione civile - compresa nell’Area del contenzioso con la P.A. - .

Atteso il gran numero di procedure in materia fallimentare (e la particolare specificità della stessa) che caratterizza la Settima Sezione civile, con un aumento delle sopravvenienze in conseguenza della crisi economica e finanziaria che colpisce il Paese, mi è sembrato inopportuno (come ritenuto invece preferibile da alcuni membri del Consiglio Giudiziario) “caricare” tale Sezione anche delle procedure di competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, materia che mi è sembrato preferibile attribuire all'Area del diritto commerciale (ed in particolare ad un collegio di nuova istituzione, con giudici “specializzati” nella materia che possano dedicarsi attivamente e con specifica professionalità alla trattazione - oltre che della materia societaria - anche dell’intera materia industriale ed intellettuale, sui marchi comunitari (le sezioni specializzate sui marchi sono anche giudice comunitario), oltre che a quella relativa alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea ed ai contratti pubblici.

Ho, pertanto, effettuato una scelta di organizzazione dell’ufficio, che credo sia di mia competenza, valutando quale soluzione fosse più adeguata alle specifiche esigenze dell’ufficio stesso.

Dall’esame dei dati relativi alle “sopravvenienze” del primo semestre del corrente anno, d’altronde, non risulta una netta superiorità delle procedure in materia societaria, ma un grosso afflusso anche di procedure in materia industriale e di appalti pubblici: a fronte di 176 procedure della prima categoria (di cui 109 di volontaria giurisdizione), difatti, si riscontrano ben 118 procedure del secondo gruppo (di cui 68 relative ad appalti pubblici)>>.

4. – La decisione del Consiglio

Va preliminarmente rilevato che il citato decreto n. 172/2012 indubbiamente sconta il fatto di essere stato emesso prima dell’approvazione della risoluzione consiliare dell’11 luglio 2012 su

“Istituzione del Tribunale delle Imprese in attuazione dell’art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e Modifica delle norme della Circolare prot. n. 19199 del 27 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.”

4a. - Il suddetto decreto non ha potuto tener conto della scelta consiliare di prevedere che

<<le sezioni specializzate in materia di impresa devono essere composte da almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione>> (par. 25.4 della circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti).

Con il decreto in esame è stato istituito il Tribunale delle Imprese con soli tre magistrati, sebbene il Presidente abbia manifestato già l’intenzione di estendere l’assegnazione degli affari anche al Collegio A della Terza Sezione civile, una volta espletato il monitoraggio dei flussi che in futuro possano giustificare tale provvedimento.

L’analisi dell’attuale situazione ha correttamente consigliato il Dirigente (tenuto conto dei carichi in previsione comunque non elevati e della complessiva organizzazione dell’ufficio) di accentrare le competenze del Tribunale delle Imprese in un’unica sezione e in un collegio composto da soli tre giudici.

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Entrata in vigore la normativa consiliare in ordine alla composizione numerica minima delle sezioni specializzate, il Presidente del Tribunale però deve adeguare il modulo organizzativo adottato, prevedendo che il Tribunale delle Imprese abbia la predetta composizione numerica minima. Può ipotizzarsi che tale adeguamento avvenga anche con l’ampliamento della pianta organica della Terza Sezione Civile, con un aumento di posti da coprire con l’espletamento di un concorso interno.

Tanto il Dirigente potrà fare anche pensando alla ridistribuzione tra le sezioni degli affari “in materia di impresa” pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, ove si consideri che, nel caso in cui si proceda all’assegnazione alla sezione specializzata di giudici che si occupano già della materia, potrà prevedersi il c.d. trascinamento degli affari della materia specializzata.

Ciò, peraltro, è in linea con quella che è la finalità della normativa con la quale sono state previste le sezioni “specializzate” in materia di impresa, unitamente all’espressa previsione della necessità di assegnare alla sezione giudici “dotati di competenze specifiche”, che conferma l’univoco indirizzo della legge inteso a garantire, da una parte, un’elevata preparazione nella materia dei giudici componenti le sezioni e, dall’altra, la possibilità di una definizione più celere delle controversie.

4b. - Il Presidente del Tribunale ha operato correttamente nella scelta di attribuire tutta la materia specialistica ad un solo collegio di una sezione già operante nella c.d. area commerciale, in tal modo non discostandosi da quanto previsto nella citata risoluzione consiliare, che ha lasciato ai dirigenti la possibilità di scegliere uno degli indicati modelli organizzativi, caratterizzati comunque da elasticità tale da consentire l’adozione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli scopi che la normativa primaria si propone.

Così come rilevato dal Consiglio nella risoluzione dell’11 luglio 2012, l’istituzione della Sezione specializzata in materia di impresa ha comportato l’assegnazione ad un unico giudice di una vasta serie di materie riconducibili all’area del diritto commerciale istituzionalmente intesa, con una conseguente disomogeneità delle controversie (in materia societaria, industriale, di appalti pubblici, ecc.) e, in particolare, con una profonda diversità tra le materie industrialistiche e quelle societarie (accomunate solo dall’appartenenza al diritto commerciale).

La risoluzione consiliare ha così previsto per il dirigente una alternativa piena tra tre opzioni di moduli organizzativi, limitandosi a dare indicazioni sulla compatibilità di tali moduli con le dimensioni dell’ufficio e della pregressa organizzazione del contenzioso specialistico.

Non è stato, pertanto, posto un divieto al dirigente di un ufficio di grandi dimensioni (come è quello di Napoli) di ricorrere al modello dell’unica sezione con collegi specializzati, formati da giudici che si occupano della “materia dell’impresa” in via esclusiva o concorrente con altre materie; né è stato posto un vincolo per la scelta dell’area nella quale istituire la sezione specializzata, essendo la materia d’impresa certamente affine sia alla materia societaria che a quella contrattuale (2).

4c. - Anche la scelta di individuare una sezione con posti vacanti e bandire per la loro copertura un concorso interno è in linea con quanto previsto nella normativa primaria e secondaria

2 () Nel decreto n. 172 il Presidente così motiva in ordine alla scelta della Sezione:

<<…. Per individuare la sezione cui assegnare tale materia, la scelta più logica appare quella dell’Area con competenza più affine a quella del Tribunale delle Imprese.

L’attuale assetto tabellare, difatti, prevede quattro aree “specializzate” (Famiglia, Esecuzione, Procedure Concorsuali, Locazioni) e cinque aree “semispecializzate” (Diritto Commerciale – nella quale già è inserita la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale –, Proprietà e Condominio, Successioni e responsabilità professionale, Contenzioso con la P.A., Contratti).

Sembra evidente che l’area più affine a quella del Tribunale delle Imprese sia quella del Diritto Commerciale (Sezioni seconda e terza), nella quale, non a caso, già attualmente è inserita la sezione della proprietà industriale ed intellettuale (anche se con colleghi coassegnati ad altre sezioni).>>

(6)

in ordine alla necessità di privilegiare la specializzazione dei giudici che si occupano della “materia d’impresa”, sicché è positivo consentire il vaglio nell’ambito di una procedura concorsuale delle attitudini dei magistrati da destinare alla sezione specializzata di nuova istituzione (3).

Dovendo adeguare la composizione numerica della Sezione specializzata alla normativa consiliare sopra richiamata, il dirigente –come si è già detto sopra- potrà ampliare anche la pianta organica della Terza Sezione Civile e, per la copertura dei relativi posti in aumento, dovrà procedere a un nuovo concorso interno.

4d. - Alla luce delle considerazioni sopra esposte, tenuto conto che bisogna consentire al Tribunale di Alpha un avvio tempestivo dell’attività relativa all’attuazione della riforma relativa alla istituzione della Sezione specializzata in materia di impresa, i decreti in esame vanno approvati, sicché allo stato il collegio che deve operare è quello indicato nel decreto n. 172, nella composizione provvisoria indicata nel decreto n. 172 ter.

All’esito del primo concorso interno, attivato per la copertura dei tre posti del collegio B, si potrà prevedere che i giudici che risulteranno vincitori, se già assegnatari (come prevedibile tenuto conto del criterio attitudinale della specializzazione) di contenzioso di competenza della Sezione Specializzata, “trascineranno” nella nuova posizione tabellare tale contenzioso pregresso; tanto avverrà in ossequio a quanto già evidenziato da questo Consiglio nella risoluzione dell’11 luglio 2011 in ordine alla soluzione del problema relativo ai ruoli dei procedimenti iscritti prima del 20 settembre 2012 (data dalla quale si applicano le nuove disposizioni), perché sono ruoli di giudici che già si occupavano della materia d’impresa e che, con gli opportuni accorgimenti in ordine alla perequazione dei carichi, possono continuare a gestirli, contemperati in tal modo i principi di non dispersione delle cognizioni e della specializzazione.

Il Presidente del Tribunale di Alpha deve, però, essere invitato ad adeguarsi ai rilievi sopra fatti in ordine alla composizione numerica della sezione specializzata, secondo quanto previsto dalla normativa consiliare. Tanto potrà fare anche mediante l’ampliamento della pianta organica di tutta la Sezione Terza Civile.

La copertura degli ulteriori posti previsti per adeguare numericamente la composizione del Tribunale delle Imprese dovrà avvenire all’esito dell’espletamento di un altro concorso interno, seguendo gli stessi criteri sopra indicati in ordine alla ridistribuzione degli affari già pendenti in materia di impresa e la loro assegnazione ai giudici destinati a comporre la sezione.

Organizzata così la Sezione Specializzata e monitorati i flussi di lavoro come derivanti da tale organizzazione, il Dirigente procederà alla ridistribuzione di tutto il contenzioso specialistico già pendente, con una riassegnazione dei relativi procedimenti ai giudici componenti il Tribunale delle Imprese e con gli opportuni accorgimenti in ordine alla perequazione dei carichi.

All’esito di tale progressivo adeguamento alla normativa primaria e secondaria si consentirà al Tribunale delle Imprese di Alpha di operare con giudici specializzati, che conoscono anche il contenzioso già pendente, così da assicurare nel miglior modo possibile il perseguimento degli obiettivi primari della riforma: la trattazione celere e con preparazione “specializzata” di tutto il contenzioso, anche arretrato, in materia di impresa.

3 () Nel decreto n. 172 il Presidente così motiva:

<<…. I componenti del Tribunale delle Imprese, ovviamente, andranno individuati sulla base delle competenze specifiche possedute nella materia in esame, analogamente del resto a quanto già espressamente previsto per la sezione della proprietà industriale dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 168/2003 e ribadito, per il Tribunale delle Imprese, dalla legge di conversione del D.L. n. 1/2012.

A tal uopo, pertanto, la scelta più funzionale e razionale sembra essere quella di inserire il relativo collegio nella terza sezione civile, che attualmente denota la vacanza di tre posti, posti che potranno essere nominativamente destinati per il collegio del Tribunale delle Imprese.

Nella procedura di concorso interno, di prossima riattivazione, saranno quindi messi a concorso i tre posti vacanti (da destinare appunto al collegio del Tribunale delle Imprese), che saranno assegnati a magistrati che si dimostreranno in possesso di attitudini specifiche nella materia.>>.

(7)

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Alpha effettuata con decreti nn. 172, 172bis e 172 ter/ 2012 relativi all’istituzione del “Tribunale delle Imprese”;

di invitare il Presidente ad adeguare l’organizzazione della Sezione specializzata in materia di impresa alla normativa consiliare, secondo i rilievi indicati in motivazione e qui di seguito sinteticamente riportati:

- per consentire al Tribunale di Alpha un avvio tempestivo dell’attività relativa all’attuazione della riforma relativa all’istituzione della Sezione specializzata in materia di impresa, il collegio che deve operare nella prima fase è quello indicato nel decreto n. 172 (collegio B della Terza Sezione Civile), nella composizione provvisoria indicata nel decreto n. 172 ter (giudici che attualmente compongono la preesistente sezione della proprietà industriale ed intellettuale), in attesa del completamento della procedura concorsuale interna per l’assegnazione definitiva di magistrati al suddetto collegio;

- all’esito del primo concorso interno, attivato per la copertura dei tre posti del collegio B, i giudici che risulteranno vincitori, se già assegnatari di contenzioso di competenza della Sezione Specializzata, “trascineranno” nella nuova posizione tabellare tale contenzioso pregresso;

- la composizione numerica del Tribunale delle Imprese deve essere adeguata alla previsione della normativa secondaria, secondo la quale <<le sezioni specializzate in materia di impresa devono essere composte da almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione>> (par. 25.4 della circolare in materia di organizzazione degli uffici giudicanti);

- tale adeguamento potrà essere fatto anche mediante l’ampliamento della pianta organica di tutta la Sezione Terza Civile;

- la copertura degli ulteriori posti previsti per adeguare numericamente la composizione del Tribunale delle Imprese dovrà avvenire all’esito dell’espletamento di un altro concorso interno, seguendo gli stessi criteri sopra indicati in ordine alla ridistribuzione degli affari già pendenti in materia di impresa e la loro assegnazione ai giudici destinati a comporre la sezione;

- organizzata così la Sezione Specializzata e monitorati i flussi di lavoro come derivanti da tale organizzazione, il Dirigente procederà alla ridistribuzione di tutto il contenzioso specialistico già pendente, con una riassegnazione dei relativi procedimenti ai giudici componenti il Tribunale delle Imprese e con gli opportuni accorgimenti in ordine alla perequazione dei carichi”.

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