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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013

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DETERMINAZIONEN.355DEL13NOVEMBRE2015

OGGETTO: Polizza fideiussoria n. GE0618749 del 10.11.2015, rep. n. 683001217 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 13 del 12.11.2015 - inerente l'attività di gestione operativa e chiusura dell’impianto IPPC “Discarica per rifiuti urbani non pericolosi”, sita ad Iglesias in località Is Candiazzus, di proprietà del Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias. Accettazione.

ILDIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Abrogazione D.M. 3 agosto 2005”;

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l'art. 22, comma 4) che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o

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smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto “Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 198 del 06.08.2010, con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias “Discarica per rifiuti urbani non pericolosi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in località “Is Candiazzus” nel Comune di Iglesias, con scadenza alla data 05.08.2015;

Vista la polizza fideiussoria n. 10869 del 19.10.2012, dell’importo di € 1.405.050,00 (Euro unmilionequattrocentocinquemilacinquanta/00), con validità dal 10.10.2012 al 10.10.2015 maggiorata di due anni, emessa dalla società LIG INSURANCE S.A. per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 198 del 06.08.2010, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto, acquisita agli atti in data 14.11.2012 con il prot. n. 30578 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 9 del 14.11.2012;

Vista la Ns. nota prot. n. 26251 del 09.10.2012, indirizzata all’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente, con la quale si chiede - dietro richiesta del Consorzio – l’ammissibilità di prestare una garanzia per la gestione operativa e chiusura della discarica con decorrenza dalla data di messa in esercizio dell’impianto anziché dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo e con una durata diversa da quella della garanzia finanziaria a copertura della fase di gestione post-operativa;

Vista la nota del direttore del Servizio Regionale Tutela dell’Atmosfera e del Territorio prot. n. 23961 del 10.10.2012, Ns. prot. n. 26370 di pari data, con la quale si comunica che nulla osta alla presentazione di una garanzia finanziaria di gestione operativa e chiusura con validità a partire dalla data della sua stipula sino alla scadenza dell’autorizzazione, maggiorata di due anni, a causa del lasso di tempo intercorso tra il rilascio dell’autorizzazione e la messa in esercizio dell’impianto, e che nulla osta a che le garanzie finanziarie, di gestione operativa e chiusura e di gestione post-operativa, possano avere durata differente;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 296 del 19.11.2012, con la quale è stata accettata la polizza fideiussoria n. 10869 del 19.10.2012 sopra citata;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 304 del 22.11.2012, con la

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quale è stato modificato l’articolo 3 della determinazione autorizzativa n. 198 del 06.08.2010, nella parte relativa alla gestione dell’impianto, fermo ed invariato tutto il resto;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 58 del 02.03.2015 con la quale l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con la determinazione n. 198 del 06.08.2010 sopra citata, è stata prorogata - ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 – di ulteriori 5 anni, fino alla data del 05.08.2020;

Visto, altresì, l’articolo 2 della determinazione n. 58 del 02.03.2015 sopra citata, che condiziona l’efficacia della proroga alla prestazione ed accettazione di adeguate garanzie finanziarie a copertura della fase di gestione operativa e chiusura e di gestione post-operativa della discarica, conformi alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 e con validità dalla data di scadenza delle precedenti garanzie finanziarie alla data di scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale maggiorate di due anni, così da garantire una copertura fideiussoria senza soluzioni di continuità rispetto al passato;

Dato atto che la polizza fideiussoria n. 10869 del 19.10.2012, prestata a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in relazione agli obblighi derivanti dalla determinazione n. 198 del 06.08.2010, ha validità fino al giorno 10.10.2015 maggiorata di ulteriori due anni per i controlli e, quindi, fino al 10.10.2017 e che, pertanto, la nuova garanzia finanziaria deve avere validità dalla data del 11.10.2015 alla data del 11.10.2022, comprensiva della maggiorazione di due anni;

Vista la polizza fideiussoria n. GE0618749 del 10.11.2015, rep. n. 683001217, dell’importo di € 1.405.050,00 (Euro unmilionequattrocentocinquemilacinquanta/00), con validità dal giorno 11.10.2015 al giorno 11.10.2022 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla società Atradius Credit Insurance N.V. per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con le determinazioni n. 198 del 06.08.2010 e n. 58 del 02.03.2015, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto, acquisita agli atti in data 12.11.2015 con il prot. n. 21979 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 13 del 12.11.2015;

Dato atto che le “Condizioni di Polizza”, contenute nella pagina retrostante il frontespizio di polizza, sono in contrasto con le clausole contrattuali previste dalla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 e contradditorie rispetto alle clausole contenute nel testo dattiloscritto allegato, contenente le “Condizioni Generali di Assicurazione”;

Considerato che la Provincia ha espressamente comunicato al contraente - con apposite note, inviate in data antecedente ad oggi – che le uniche clausole contrattuali accettate dall’Ente sono quelle previste dalla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 ed ha invitato il contraente stesso ad eliminare le clausole contrastanti contenute nelle “Condizioni di Polizza” o, in alternativa, a precisare che tutte le clausole contenute nelle

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“Condizioni di Polizza” sono da intendersi nulle e prive di valore tra le parti;

Vista la “Causale”, contenuta nel frontespizio di polizza, nella quale – tra l’altro - “si precisa che i rapporti con il beneficiario sono regolati esclusivamente dal testo dattiloscritto allegato e pertanto tutte le condizioni e/o clausole riportate sul retro della fidejussione devono intendersi nulle e prive di valore tra le parti. Si precisa inoltre che come indicato nell’allegato alla polizza la durata della stessa è fissata in anni 5 + 2 per i controlli e pertanto la scadenza della garanzia è fissata al 11/10/2022”;

Viste le “Condizioni Particolari”, contenute nel frontespizio di polizza, nelle quali si precisa che “il Contraente, la Società e gli eventuali Coobbligati prendono atto che la polizza e i rapporti con il Beneficiario sono regolati esclusivamente dal testo dattiloscritto allegato. Fermo il resto”;

Preso atto delle precisazioni effettuate e considerato che le uniche clausole valide tra le parti sono quelle contenute nell’allegato dattiloscritto, riportante le “Condizioni Generali di Assicurazione”;

Dato atto che la società Atradius Credit Insurance N.V., con sede legale ad Amsterdam in via David Ricardostraat 1 e con rappresentanza generale per l’Italia a Roma in via Crescenzio n. 12, è società di assicurazione ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento ed iscritta all’Albo delle Imprese presso l’IVASS all’Elenco I delle imprese di assicurazione al n. I.00025 del 03.01.2008, Codice IVASS D816R, ed operante nel ramo cauzioni a far data dal 25.07.2000;

Vista la conformità della polizza fideiussoria n. GE0618749 del 10.11.2015, rep. n. 683001217, allo

“Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs. 36/03 e del D.Lgs.

133/05”, di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto opportuno accettare la polizza fideiussoria n. GE0618749 del 10.11.2015, rep. n. 683001217, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;

- la L. 241/1990;

- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;

Visti:

- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;

- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;

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- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 “Nomina degli amministratori straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7”;

Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accettare la polizza fideiussoria n. GE0618749 del 10.11.2015, rep. n. 683001217, dell’importo di € 1.405.050,00 (Euro unmilionequattrocentocinquemilacinquanta/00), con validità dal giorno 11.10.2015 al giorno 11.10.2022 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla società Atradius Credit Insurance N.V. per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con le determinazioni n. 198 del 06.08.2010 e n. 58 del 02.03.2015, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto, acquisita agli atti in data 12.11.2015 con il prot. n. 21979 nonché al Ns.

Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 13 del 12.11.2015;

3. di dare atto che le clausole contrattuali che regolano i rapporti tra le parti sono unicamente quelle riportate nel testo dattiloscritto allegato alla garanzia finanziaria e contenute nelle

“Condizioni Generali di Assicurazione”;

4. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che le clausole contrattuali contenute nelle

“Condizioni di Polizza” – riportate nella pagina retrostante il frontespizio della garanzia - sono da intendersi nulle e prive di valore tra le parti, così come precisato nella “Causale” e nelle

“Condizioni Particolari” di cui al frontespizio di polizza;

5. di accettare e ritenere valido il dispositivo della “Causale”, riportata nel frontespizio di polizza, nella quale si precisa, tra l’altro, “che i rapporti con il beneficiario sono regolati esclusivamente dal testo dattiloscritto allegato e pertanto tutte le condizioni e/o clausole riportate sul retro della fidejussione devono intendersi nulle e prive di valore tra le parti. Si precisa inoltre che come indicato nell’allegato alla polizza la durata della stessa è fissata in anni 5 + 2 per i controlli e pertanto la scadenza della garanzia è fissata al 11/10/2022”

6. di accettare e ritenere valido il dispositivo delle “Condizioni Particolari”, contenute nel frontespizio di polizza, nelle quali si precisa che “il Contraente, la Società e gli eventuali

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Coobbligati prendono atto che la polizza e i rapporti con il Beneficiario sono regolati esclusivamente dal testo dattiloscritto allegato. Fermo il resto”.

Iglesias, 13 novembre 2015

ILDIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu

Resp. Proc./Dott.ssa M. Cherchi F.to Michela Cherchi

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