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Lavoro part-time: ultime sentenze

written by Redazione | 14/02/2022

Lavoro part-time e principio di non discriminazione; accordo aziendale sulla ricollocazione del personale; trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time.

Diritto del datore di lavoro alla distribuzione dell’orario di lavoro

Nei rapporti di lavoro a tempo pieno, il diritto del datore di lavoro alla distribuzione dell’orario di lavoro, espressione del potere di organizzazione dell’attività, può subire limiti solo in dipendenza di accordi che vincolino l’imprenditore a particolari procedure, diversamente da quanto accade nei contratti con orario part-time, nei quali la programmabilità del tempo libero del lavoratore (al fine di garantire l’esplicazione di un’ulteriore attività lavorativa) assume carattere essenziale che giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale.

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2021, n.31349

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Lavoratori part -time ciclico

Il contratto di lavoro a part -time c.d. ciclico prevede la sospensione della prestazione lavorativa programmata in ogni anno, per un certo lasso di tempo. Per tale tipologia di contratti il calcolo dei contributi deve essere fatto in base a quanto disposto dall’art. 7 d.l. n. 463 del 1983, per cui in caso di part time ciclico l’ammontare dei contributi versati deve essere riproporzionato sull’intero anno a cui i contributi e il rapporto lavorativo si riferiscono, con conseguente diritto al riconoscimento dell’anzianità contributiva per 52 settimane per tutti gli anni di servizio.

Tribunale Trani sez. lav., 05/10/2021, n.1418

Acquisizione del diritto alla pensione

In tema di lavoro subordinato e previdenza, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all’inclusione anche dei periodi non lavorati.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 03/03/2021, n.160

Lavoro part -time: trattamento previdenziale

Il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale che risulta immanente nell’ordinamento interno anche ai fini previdenziali.

Tribunale Asti sez. lav., 15/01/2021, n.10

Lavoro part-time: mancanza di forma scritta

Posto che per il contratto di lavoro a tempo parziale gli artt. 2, 3 e 8 d.lg. n.

61/2000 prevedono l’osservanza di forme e contenuti specifici, i contributi previdenziali sono determinati sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro, risultando irrilevanti eventuali modifiche consensuali prive di formalizzazione (nella

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specie, il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato per iscritto tra le parti aveva ad oggetto 10 ore settimanali, mentre ne risultavano pagate ed espletate la metà, configurandosi così una sostanziale riduzione oraria non concordata per la quale era necessaria la forma scritta).

Cassazione civile sez. lav., 10/08/2020, n.16864

La distribuzione dell’orario della prestazione

La distribuzione dell’orario della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, integra il nucleo del contratto di lavoro a tempo parziale e la ragion d’essere della particolare garanzia costituita dalla forma scritta, preordinata ad evitare che il datore di lavoro, avvalendosi della carente o generica pattuizione sull’orario, possa modificarla a proprio piacimento a fini di indebita pressione sul lavoratore, conseguendone la nullità del contratto di lavoro part time che non rechi l’indicazione scritta della distribuzione oraria della prestazione e l’esclusione dal beneficio contributivo previsto dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5. Alla garanzia della forma scritta non può sopperire neanche l’asserita predeterminazione dell’orario giornaliero evinta dal contesto organizzativo della società non potendo darsi, all’evidenza, conoscibilità e consapevolezza, nel lavoratore, di un peculiare contesto organizzativo, al momento della conclusione del contratto di lavoro a tempo parziale;

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12502

Anzianità previdenziale dei lavoratori con part time verticale

I lavoratori con orario di lavoro part time verticale ciclico, non possono vedersi esclusi dalla anzianità contributiva i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato sicché in tal senso dev’essere interpretato dalla L. 638/83, con riferimento all’anzianità previdenziale dei lavoratori con orario part time verticale.

Tribunale Roma sez. lav., 21/05/2020, n.1369

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Articolazione dell’orario di lavoro

In tema di articolazione dell’orario di lavoro, la disciplina prevista per il lavoro part- time dall’art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2015 non può trovare applicazione nei rapporti di lavoro a tempo pieno, né può essere utilizzata come parametro della programmazione della prestazione lavorativa a garanzia del diritto del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto ad alcuni lavoratori a tempo pieno il risarcimento del danno non patrimoniale determinato dalla comunicazione, da parte della datrice di lavoro, dei turni di servizio con un preavviso inferiore alle 48 ore).

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2019, n.31957

Libero professionista part-time:

versamento del contributo integrativo del 4%

L’ingegnere che lavora come dipendente e svolge attività professionale part- time non ha diritto all’iscrizione presso l’Inarcassa. Ma non può neppure pretendere la restituzione dei contributi integrativi versati alla cassa dei liberi professionisti, in quanto questo tipo di versamenti non sono destinati a coprire le ipotesi di pensione per vecchiaia, invalidità o decesso in favore dei superstiti. Vale, invece, l’iscrizione alla gestione separata Inps.

Corte di Cassazione, sez. lav. 11/02/2019, n. 3913

Divieto di trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno

In tema di lavoro a tempo parziale, il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, individuato esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi.

Corte di Cassazione, sez. lav. 27/06/2018, n. 16945

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Permessi mensili Legge 104 e riconoscimento di part-time verticale

In tema di permessi mensili, riconosciuti al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affini entro il secondo grado, o persone individuate dall’articolo 33 della legge 104/92, tale diritto costituisce un diritto del lavoratore, anche se in cosiddetto part- time verticale, non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno. (M.Pis.)

Corte di Cassazione, sez. lav. 20/02/2018, n. 4069

Accordo aziendale sulla ricollocazione del personale: lavoratori part-time

In presenza di un accordo collettivo aziendale che disponga la ricollocazione del personale con conseguente riorganizzazione degli orari di lavoro, è illegittimo, ai sensi dell’art. 5 d.leg. n. 61 del 2000, il licenziamento del lavoratore per il fatto che questi rifiuti la trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno.

Corte di Cassazione, sez. lav. 26/04/2018, n. 10142

Trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time

E’ infondato il ricorso esperito dalle dipendenti assunte con contratto full time, ad ottenere la trasformazione dell’orario di lavoro in par-time adducendo, quali ragioni soggettive alla base della richiesta, l’esistenza di particolari ragioni familiari ovvero l’essere le stesse, mamme di figli di età inferiori a 10 anni laddove, a parità di requisiti, il datore di lavoro abbia data precedenza alle domande formulate per prima ed alla necessità aziendale di coprire determinate fasce orarie sulle quali non vi sia stata la disponibilità delle ricorrenti. Dunque, avendo la società datrice di lavoro indicato il criterio utilizzato per l’esame e l’accoglimento delle domande, ovvero la priorità di presentazione delle stesse, in assenza di contestazioni, deve

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dedursi che il criterio utilizzato appare oggettivo e scevro di possibili censure di arbitrarietà o scorrettezza di sorte.

Tribunale Milano, sez. lav. 23/04/2018, n. 1118

Disciplina dei contratti di lavoro part time: diritti e prerogative del dipendente

In materia di impiego pubblico, è un diritto (soggettivo) della dipendente con contratto di lavoro full time trasformato in rapporto a tempo parziale ottenere il rientro a tempo pieno, trascorso un periodo di due anni dalla trasformazione ovvero alle scadenza previste dal C.C.N.L., quand’anche il personale dell’ente di appartenenza risulti in sovrannumero e fatto salvo il diritto alle differenze retributive.

Corte di Cassazione, sez. lav. 29/10/2018, n. 27389

Polizia municipale e incarico part time

L’agente di polizia municipale ha facoltà di svolgimento di ulteriore attività lavorativa a condizione che quest’ultima sia connotata come rapporto di lavoro part time non superiore del 50% di quella a tempo pieno, con annesso onere di comunicazione all’Amministrazione al fine dell’espletamento delle relative verifiche.

Corte di Cassazione, sez. VI civ. 10/10/2018, n. 24979

Contratto di lavoro part- time e modifica delle condizione

In tema di lavoro subordinato, con riguardo al contratto di lavoro part time, avendo anche detto tipo di contratto, ovvia natura bilaterale, ai fini della modifica delle condizioni , anche dell’orario di lavoro, è necessaria la volontà di entrambe le parti contraenti (datore di lavoro e lavoratore). Nel caso di specie il lavoratore non ha prestato il proprio consenso alla modifica dell’orario di lavoro pena l’illegittimità della clausola modificativa.

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Tribunale Aosta, sez. lav. 9/02/2018, n. 12

Trasformazione da rapporto parziale a tempo pieno

Qualora venga effettuato un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno (come accertato nella fattispecie), un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti. In tal senso, non occorre alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Tribunale Milano, sez. lav. 11/05/2017, n. 1388

Duplice rapporto di lavoro part-time

Il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cd. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell’altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista per l’iscritto alle liste di mobilità dall’art. 8, comma 6, della l. n. 223 del 1991, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l’iscrizione; né rileva che l’emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un’esclusione dell’indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato l’Inps al pagamento dell’indennità di mobilità con riferimento alla retribuzione percepita dalla lavoratrice in virtù di uno dei due rapporti a tempo parziale, entrambi instaurati per 20 ore settimanali, già intercorso).

Corte di Cassazione, sez. lav. 18/01/2016, n. 705

Riferimenti

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