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Terzo interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Catanzaro - settore Immigrazione, in attuazione dell'art

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Academic year: 2022

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OGGETTO: Pratica num. 6/AX/2021. Terzo interpello per l'applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Catanzaro - settore Immigrazione, in attuazione dell'art. 11 del decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017.

(delibera 9 febbraio 2022) Il Consiglio

letto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 (“Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione”), nella parte in cui prevede che “In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione”;

- letta la Circolare “in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative” approvata con delibera plenaria del 20 giugno 2018 (di seguito Circolare), che al titolo IX disciplina la “Applicazione presso le sezioni specializzate in materia in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea”;

- considerato che, a seguito dell’interpello disposto con delibera del Consiglio in data 13 ottobre 2021 (seguito all’interpello disposto con delibera del 29 luglio 2021), hanno manifestato disponibilità all’applicazione per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale presso il Tribunale di Catanzaro i seguenti magistrati:

1. dott. Sergio CASSANO, nominato con D.M. 3/12/1991, Presidente di sezione del tribunale di Bari;

2. dott.ssa Anna Maria NESCI, nominata con D.M. 8/6/2014, giudice del Tribunale di Palmi, ufficio con un organico di 25 magistrati e 2 vacanze, per una percentuale di scopertura pari all’8%;

3. dott. Massimo PETROCCHI, nominato con D.M. 7/2/2018, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Prato;

- letto l’art. 163, comma 1 della circolare del 20.6.2018 che, nell’ambito del richiamato titolo IX, statuisce: “Non possono essere applicati magistrati provenienti da un ufficio a sua volta destinatario di un’applicazione per la materia della protezione internazionale, nonché da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative vacanze”;

- considerato altresì che l’applicazione di un magistrato presso sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale presuppone necessariamente una valutazione comparativa delle esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione (come evidenziato anche negli interpelli del 29.7.2021 e del 13.10.2021), secondo la regola generale dettata dall’art. 109 della Circolare in

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materia di applicazioni extradistrettuali, come confermata dall’art. 165 concernente espressamente le applicazioni di cui all’art. 11 del decreto legge 17.2.2017, n. 131;

- rilevato che anche nella materia dell’applicazione internazionale trova applicazione l’art. 121, comma 1 lett. d) della Circolare, a mente del quale “possono essere applicati a un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, purchè sia decorso il primo anno dalla presa di possesso nell’ufficio di titolarità, salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore e a condizione che siano destinati in applicazione extradistrettuale per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell’ufficio di provenienza”;

- considerato, quanto alle disponibilità pervenute, che:

• il dr. CASSANO ha revocato la propria disponibilità;

• il dr. PETROCCHI, ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. d) della circolare del 20.6.2018, non avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, “può essere destinato in applicazione extradistrettuale per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell’ufficio di provenienza”, dunque quelle requirenti, mentre nel caso di specie dovrebbe andare a svolgere funzioni giudicanti;

• quanto alla dott.ssa NESCI, giudice del Tribunale di Palmi, assegnata al settore civile, occorre evidenziare che già nella delibera del 14 aprile 2021, in relazione ad un interpello straordinario per l’applicazione di tre giudici al Tribunale di Vibo Valentia, valutando le disponibilità residue rispetto a quelle (accolte) del dott. Grillone (giudice del Tribunale di Palmi) e della dott.ssa Conforti (giudice del Tribunale di Roma), il Consiglio ha ritenuto di non poter procedere ad un’ulteriore applicazione dal Tribunale di Palmi, “che risulterebbe eccessivamente gravato da una seconda scopertura di fatto, in particolare alla luce delle specifiche e pertinenti circostanze indicate dal presidente del Tribunale di Palmi, con note del 17 febbraio 2021 e del 31 marzo 2021, nonché del parere negativo reso dal Consiglio giudiziario di Reggio Calabria nella seduta del 25 febbraio 2021”.

Tale valutazione, peraltro confermata nel precedente interpello del 13.10.2021, deve essere ulteriormente ribadita all’attualità, tenuto conto della situazione complessiva dell’ufficio e degli elementi conoscitivi forniti dal Presidente del Tribunale (nota 17.11.2021), da cui risulta che l’ufficio, nonostante la recente immissione dei MOT nominati con D.M. 3.1.2020 (che hanno preso possesso solo alla fine di settembre 2021), presenta una seria criticità con riferimento alla impossibilità di comporre i tre collegi penali, sicché “è assai probabile che si debba attingere alla sezione civile per recuperare l’unità necessaria….”; altre due colleghe sono in avanzato stato di gravidanza ovvero, nel frattempo, in congedo per maternità; un altro giudice ha pendente la domanda per un posto semidirettivo; oltre ai due posti vacanti, vi sono due giudici applicati ad altri uffici (il dott. Francesco Jacinto alla Corte di appello di Reggio Calabria, dal 27.9.2021 per sei mesi; il dott. Grillone al Tribunale di Vibo Valentia sin dal 12.4.2021 e per ulteriori 6 mesi giusta proroga dell’originaria scadenza deliberata in data 6.10.2021); pertanto, laddove fosse accolta una delle disponibilità manifestate la scopertura di fatto raggiungerebbe il 20%, con un impatto eccessivamente gravoso per l’ufficio, che, come detto, solo di recente ha beneficiato di nuove risorse (che necessiteranno, del tutto fisiologicamente, di un certo tempo prima di operare “a pieno regime” sui ruoli assegnati) e, per lunghi periodi, ha operato a ranghi ridotti (con inevitabili riflessi sulla capacità dell’ufficio di definire i procedimenti anche civili);

- ritenuto, pertanto, che nessuna delle dichiarazioni di disponibilità all’applicazione è accoglibile, sicché è necessario disporre un nuovo interpello per far fronte alle esigenze del Tribunale di Catanzaro in materia di protezione internazionale;

1 L’art. 165 nel prevedere, al momento del “rinnovo”, la “verifica comparativa tra le esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione” presuppone, evidentemente, che detta valutazione (da verificare, appunto) sia già stata effettuata al momento della decisione in ordine all’applicazione.

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- dato atto che l’applicazione, conformemente alla previsioni della normativa primaria e secondaria in materia di protezione internazionale, avrà durata di 18 mesi, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi;

- considerata altresì la deroga in essere rispetto alla disciplina di cui all’art. 110 e seguenti del regio decreto n. 12/1941 (cfr. art. 11 del decreto legge n. 13/2017), nonché agli artt. 169 e 170, nella parte in cui non consentono (o consentono solo in via eccezionale) l’applicazione, rispettivamente, dei magistrati che esercitano funzioni minorili e del lavoro;

- considerato, invece, che l’art. 163 della circolare in tema di applicazioni e supplenze impedisce di disporre l’applicazione di magistrati provenienti “da un ufficio a sua volta destinatario di un’applicazione per la materia della protezione internazionale”;

- considerato che, in ogni caso, sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell’ufficio a favore del quale dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- rilevato che il citato art. 163 della circolare stabilisce che non possono essere applicati magistrati provenienti “da un ufficio che risulti particolarmente gravato da carichi di lavoro ovvero caratterizzato da pregresse significative scoperture di organico”;

- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;

- evidenziato che, all’esito dell’applicazione, dovrà essere redatta una relazione da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario sull’attività svolta, in modo da consentire al Consiglio Superiore di verificare l’efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti sopra indicati;

- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge sopra citato;

delibera

- di ripubblicare l'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Catanzaro per la per la trattazione degli affari in materia di protezione internazionale;

- di invitare i magistrati interessati (i quali dovranno contestualmente informare il dirigente dell'ufficio di appartenenza) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 28 febbraio 2022 direttamente a questo Consiglio ed al seguente indirizzo mail: [email protected]. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 14 marzo 2022 il proprio motivato parere, in modo da consentire al Consiglio superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli uffici giudiziari, cui saranno destinati magistrati in applicazione all'esito della presente procedura, avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato”.

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