• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 94 a iniziativa dei Consiglieri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 94 a iniziativa dei Consiglieri"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 94 a iniziativa dei Consiglieri Menghi, Antonini, Bilò, Marinelli, Serfilippi, Cancellieri, Biondi, Ciccioli, Marinangeli,

Rossi, Marcozzi, Latini, Leonardi, Baiocchi

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1996, N. 18

(PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si propone di apportare alcune importanti modifiche della legge regionale 4 giugno 1996, n.18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), ed in particolare all’articolo 6 che fa riferimento alla “Con- sulta regionale per la disabilità”.

La proposta in oggetto, intende rilanciare l’importanza di tale organismo in un’ottica di “sussidia- rietà orizzontale” valorizzando il ruolo attivo delle associazioni presenti sul territorio regionale non solo nella “valutazione sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in condizione di disabilità” (come già specificato nella legge), ma attribuendo a tale organismo anche la possibilità di proposta alla Giunta regionale di azioni specifiche da attuare. E’ quantomai oppor- tuno, infatti, favorire un confronto tra l’organo di Governo e le associazioni che operano quotidiana- mente su tale tema, garantendo in questo modo un costante e continuo scambio informativo reso possibile anche attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche.

La proposta si compone di 5 articoli.

L’articolo 1 contiene alcune modifiche all’articolo 6 della legge regionale 18/1996.

Stabilisce, in particolare, che l’Assessore regionale competente in materia di disabilità, è compo- nente di diritto della Consulta, che la Consulta è convocata almeno ogni due mesi e che può riunirsi in modalità telematica.

Introduce, poi, la possibilità per la stessa Consulta, di presentare proposte alla Giunta regionale.

Per assicurare, poi, il necessario supporto organizzativo e informativo alla Consulta, dispone che le funzioni di segreteria della medesima, sono svolte da un dipendente regionale e che la Consulta può avvalersi del Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità.

Al fine di concorrere a garantire l’effettività e la pienezza delle funzioni da parte dei singoli com- ponenti, riconosce ai medesimi, per la partecipazione alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle inden- nità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’ammi- nistrazione regionale) nonché, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità, delle spese per l’accompagnatore o per l’interprete, sostenute e documentate.

Introduce poi, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che sono componenti della Consulta, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque i limiti di spesa stabiliti per tale finalità.

L’articolo 2 prevede l’indizione, da parte della Giunta regionale, d’intesa con la Consulta, e con cadenza biennale, della conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità.

L’articolo 3 definisce i termini per provvedere all’attuazione della legge stabilendo che la prima riunione della Consulta, come integrata dall’articolo 1, è convocata entro il 31 marzo 2022; che il dipendente regionale chiamato a svolgere le funzioni di segreteria della Consulta è individuato entro

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

venti giorni dall’entrata in vigore della legge e che la prima conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità è indetta entro il 30 aprile 2022.

L’articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie. Prevede, in particolare, uno stanziamento annuale di 40,000,00 euro (quarantamila/00 euro).

L’articolo 5 concerne la dichiarazione di urgenza.

(3)

Art. Descrizione Natura della spesa Tipologia di spesa 2022 2023 2024 Anni successivi Modalità di copertura 2022 2023 2024 Missione /Programma/ Capitolo

1

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 18/1996

corrente continuativa

2 Inserimento dell’articolo 6-bis nella l.r.

18/1996 Normativa senza oneri

3 Disposizioni transitorie Normativa senza oneri

4 Disposizioni finanziarie corrente continuativa 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Da definire con le rispettive leggi di

bilancio

Riduzione di autorizzazione

di spesa 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1

(Fondo di riserva) capitolo 2200110002 fondo di riserva spese

obbligarorie

5 Dichiarazione d'urgenza Normativa senza oneri

Scheda economico-finanziaria relativa alla proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)"

NORMATIVA SPESA COPERTURA

Riferimenti

Documenti correlati

la presente proposta di legge si propone di apportare alcune modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n.13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

Partendo dalla circostanza che le patologie oncologiche richiedono cure tempestive, intensive e continuative, con la presente proposta di legge si intende riconoscere il

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

la proposta di legge in esame è diretta ad istituire e rendere operante, a livello regionale, la Rete delle dimore, ville, parchi e giardini di valore storico e culturale