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COMUNE DI FRASSINORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il 31/10/2017

Comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs. 267/2000 il 31/10/2017 Nr. Prot. 5144

PROVINCIA DI MODENA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE A SEGUITO DEL D.LGS 50/2016

4

Nr. Progr.

27/01/2017 Data

1 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 19:00 convocata con le prescritte modalità, presso l'Ufficio del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Pierazzi Elio SINDACO Presente

Marcolini Riccardo ASSESSORE Presente

Brivio Lara ASSESSORE Presente

Totale Assenti

Totale Presenti 3 0

Nessun convocato risulta assente giustificato Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il Sig. PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE A SEGUITO DEL D.LGS 50/2016

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante nuovo Codice dei contratti pubblici), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 163/2006;

VISTI in particolare:

• l' art. 113 del sopraccitato decreto che introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo testualmente che:

“ 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico Deliberazione di G.C. n. 3 del 10.01.2017 3

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”;

l'art. 102 comma 6 che prevede che “per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico”;

RICHIAMATO il precedente Regolamento disciplinante la materia degli incentivi alla progettazione e pianificazione urbanistica approvato con deliberazione di Giunta Comunale in data 27.09.2013, n. 100;

PRESO ATTO che la nuova disciplina prevista agli articoli 113 e 102 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.

50:

• è entrata in vigore il 19 aprile 2016;

• rivede la filosofia di fondo dei precedenti incentivi, eliminando gli incentivi per i progettisti ed indirizzando i premi alle attività tecnico-burocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità ..);

• estende agli appalti di forniture e servizi la possibilità di partecipare alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

• esclude dall’incentivo il personale di qualifica dirigenziale;

• fissa al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo il limite massimo individuale annuale dell’incentivo;

CONSIDERATO che in tempi recenti sono intervenute alcune pronunce della Sezione regionale di Controllo della Corte de Conti che hanno dettato specifici orientamenti interpretativi in materia di incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che dai menzionati pareri della Corte dei Conti è emerso che:

• in mancanza di una norma che autorizzi l’amministrazione comunale ad attribuire al regolamento in questione effetto retroattivo, il regolamento, in ossequio all’art. 11 delle preleggi, non potrà che disporre per l’avvenire;

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

• l’adozione del regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;

• la norma riconosce anche agli appalti di forniture e servizi l’incentivo previsto per funzioni tecniche;

• il compenso incentivante non spetta per le attività di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

• la quota non utilizzata dell’incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell’art. 113 (parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima) debba (nuovamente) incrementare il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall’art. 113, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il predetto incremento, non generando quindi economia di spesa;

• rinviando, per quanto non disciplinato dall'accordo stesso, ai regolamenti vigenti ed a quelli in corso di definizione relativamente agli incentivi di cui all'articolo 113 del precitato D.Lgs.

50/2016;

VISTA la bozza di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRECISATO che:

1) il presupposto per il riconoscimento dell’incentivo è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione (Programma Triennale delle opere pubbliche, Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma degli investimenti, ecc);

2) non concorrono ad alimentare il Fondo per incentivare funzioni tecniche:

gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;

• le varianti non conformi all’articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 o che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016);

• tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria;

3) possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza;

PRECISATO ancora che il nuovo regolamento definisce anche l'ambito di applicazione dello stesso;

PRECISATO infine che le quote di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 riferite alle attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale costituiranno economia di bilancio;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio tecnico llpp in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett.

b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, allegato “A” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

2. DI STABILIRE che il precitato Regolamento definisce anche l'ambito di applicazione dello stesso;

3. DI PRECISARE infine che le quote di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.

50/2016 riferite alle attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale costituiranno economia di bilancio;

4. DI DARE ATTO, infine, che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(6)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pierazzi Elio F.to Busciglio Gaetano

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31/10/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Busciglio Gaetano ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

31/10/2017

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Busciglio Gaetano IL SEGRETARIO COMUNALE Lì,

ESECUTIVITA' La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 10/11/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

10/11/2017

Busciglio Gaetano IL SEGRETARIO COMUNALE Lì,

È copia conforme all'originale.

31/10/2017

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COMUNE DI FRASSINORO

DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI MODENA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE

Data

Data

F.to Pierazzi Elio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 27/01/2017

4

Delibera nr. Data Delibera 27/01/2017

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE A SEGUITO DEL D.LGS 50/2016

OGGETTO

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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. …….. del …………)

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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.

3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.

3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

4. Rientrano nell’ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 113, comma 1, del codice, l’Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara.

2. In relazione all’importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

a) in relazione all’entità dell’opera:

• 2,00% per importo a base di gara fino a euro 1.500.000;

• 1,80% per la quota parte di importo eccedente € 1.500.000 e fino a 2.000.000;

• 1,60% per la quota parte di importo eccedente € 2.000.000 e fino a 5.000.000;

• 1,40% per la quota parte di importo eccedente € 5.000.000 e fino a 15.000.000;

• 1,20% per la quota parte di importo eccedente € 15.000.000 e fino a 25.000.000;

• 1,00% per la quota parte di importo eccedente € 25.000.000.

b) in relazione alla complessità dell’opera:

• 100% della misura massima prevista per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e rifacimenti, manutenzione straordinaria, adeguamenti normativi e sismici (con più voci di computo metrico contabilizzata a misura), per progetti di sola manutenzione straordinaria semplice con unica voce di computo metrico contabilizzata a misura;

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell’opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

4. L’ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.

2. Gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

a) di programmazione della spesa per investimenti;

b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

c) di responsabile unico di procedimento;

d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione;

e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;

f) di collaudatore statico.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L’affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile, garantendo, ove possibile, un’opportuna rotazione del personale.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

Art. 5 - Ripartizione dell’incentivo

1. La quota di fondo di cui all’art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2) Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo

Programmazione della spesa per investimenti

5%

Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

10%

Responsabile unico di procedimento o persona a supporto dello stesso

30%

Direzione dei lavori 30%

Collaudo tecnico-amministrativo 20%

Collaudo statico 5%

Totale 100%

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2) Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo

Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

40%

Responsabile unico di procedimento o persona a supporto dello stesso

30%

Direzione dell’esecuzione 20%

Verifica di conformità 10%

Totale 100%

2. Nell’ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l’incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;

nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

- Per le funzioni tecniche svolte per l’attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori e funzionari a supporto del RUP, quando quest’ultimo corrisponde a Dirigente la relativa percentuale viene assorbita interamente dal funzionario collaboratore.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell’incentivo

1. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

2. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all’art. 2 del presente regolamento.

4. Gli incentivi corrisposti nell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all’attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all’ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base

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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 27/01/2017

dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n.

100 del 27.09.2013 .

2. Le norme di cui al presente regolamento non sia applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all’ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L.

n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 100 del 27.09.2013.

2. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue all’avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

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