DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELLE PARTECIPANTI AL TIROCINIO (PROVA PRATICA) DELL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO.
I partecipanti al tirocinio (prova pratica a carattere continuativo) dell’esame di Stato abilitante all’esercizio della professione di Medico Chirurgo sono, ai sensi del DLgs 81/08 equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Ateneo, per quanto riguarda la tutela della loro salute e sicurezza.
Nei loro confronti, quindi, il Datore di Lavoro (il Magnifico Rettore) ha un esplicito obbligo di tutela dell’integrità psicofisica.
Nel caso specifico di tirocinanti di genere femminile si applicano in particolare i disposti del DLgs 151/2001.
Tale Decreto (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 ‐ Supplemento Ordinario n. 93), al Capo II (Capo II ‐ TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE), prevede:
all’Art. 6 ‐ Tutela della sicurezza e della salute
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
All’Art. 7 ‐ Lavori vietati
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
Allegato A
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
Allegato B
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
All’Art. 11. Valutazione dei rischi
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Allegato C
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Mediante opportune misure tecniche, organizzative e procedurali è sicuramente possibile evitare tutti i rischi contemplati dal Decreto 151/2001, ad eccezione del rischio da esposizione non deliberata ad agenti biologici.
Ai fini della tutela oggetto della presente disposizione è da considerare che la valutazione dei rischi per i lavoratori dell’Ateneo ed equiparati (ad esempio studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia) che operano all’interno di strutture sanitarie la valutazione dei rischi ha
definito l’esistenza di un rischio potenziale (ancorché abitualmente non deliberato) da agenti biologici.
Identica situazione si configura per i tirocinanti.
Nei confronti di tali soggetti, pertanto, si impongono le misure di tutela espressamente previste.
Ai sensi dell’art. 7, allegato B del DLgs 151/2001 è esplicito il divieto di adibire le gestanti ad attività comportanti il rischio di esposizione a toxoplasma e virus della rosolia a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione. Prescindendo dal fatto che in un ambito sanitario di tipo generico non è possibile avere precisa conoscenza della eventuale presenza di pazienti fonte per le due patologie in oggetto, il problema potrebbe essere superato con l’acquisizione dello stato di immunizzazione specifica delle tirocinanti.
Per quanto riguarda il rischio biologico da agenti dei Gruppi da 2 a 4, rischio, come si ripete, che è stato valutato come potenzialmente presente negli ambienti sanitari, da un lato risulta impossibile definirne sistematicamente la presenza e l’entità; dall’altro risulta altrettanto impossibile stabilire tipo e grado di immunizzazione delle tirocinanti verso l’intero spettro delle malattie trasmissibili in oggetto.
A maggior ragione è impossibile escludere tale rischio biologico negli ambulatori dei medici di medicina generale, tenuto conto del fatto che i pazienti che accedono a tali strutture non sono (ancora) caratterizzati dal punto di vista clinico
Mentre attraverso idonee misure organizzative e procedurali è possibile prevenire il rischio di contagio per via ematogena, risulta invece impossibile garantire una effettiva protezione per il rischio da agenti infettivi aerodispersi.
Questo determina la NON IDONEITÀ delle tirocinanti in gravidanza a frequentare i reparti ospedalieri e gli ambulatori dei Medici di Base (in analogia con quanto vige per il personale dipendente ed equiparato dell’Ateneo)
È evidente che tale misura di prevenzione non potrà essere implementata se non a fronte della conoscenza da parte del Medico Competente dello stato di gravidanza della tirocinante. Risulta pertanto indispensabile acquisire all’atto dell’iscrizione al tirocinio esplicita dichiarazione in merito da parte delle candidate. È evidente che tale dichiarazione, essendo finalizzata alla tutela della salute del soggetto, non vede ostativa nella normativa sulla privacy. La candidata risponde personalmente della veridicità delle proprie dichiarazioni (essendo ovviamente impraticabile ed illecito l’accertamento laboratoristico dell’eventuale stato di gravidanza, ed essendo insufficiente il dato anamnestico relativo alla data dell’ultimo ciclo mestruale).
Le tirocinanti hanno parimenti l’obbligo di comunicare tempestivamente agli Uffici competenti l’eventuale insorgenza dello stato di gravidanza nel corso del tirocinio poiché in tal caso, per le ragioni suddette, il tirocinio stesso dovrà essere immediatamente interrotto, venendosi a configurare le medesime condizioni di rischio precedentemente delineate.
Il Decreto 151/2001, in realtà, prevede analoga tutela anche per i 7 mesi dopo il parto.
A questo proposito, tuttavia ‐ fatta salva l’astensione delle attività comportanti la potenziale esposizione agli altri rischi contemplati dal Decreto 151/2001 (sicuramente percorribile, come già in precedenza esposto) ‐ per quanto riguarda il rischio da esposizione non deliberata ad agenti biologici aerotrasmessi si può affermare che, mentre durante la gestazione una eventuale infezione della madre espone il nascituro al rischio di danni potenzialmente gravi ed anche irreversibili, sia per gli effetti diretti di alcune infezioni, sia per i possibili effetti collaterali delle terapie che si rendessero necessarie per la gestante, nel periodo post partum non si configura tale evenienza.
In tale periodo, invece, da un lato è possibile procedere ad un allattamento artificiale, dall’altro, è possibile prevenire anche la ipotetica trasmissione al neonato della malattia contratta dalla madre, mediante opportune misure di prevenzione, inclusa la possibilità (prevista per legge dal Decreto 151/2001 al Capo V, Articolo 32, comma 1) di affidare la cura del neonato al padre.
Si ritiene pertanto che per le tirocinanti puerpere NON si configuri una situazione di non idoneità nei 7 mesi dopo il parto, fatta salva, ovviamente l’astensione obbligatoria dal lavoro (in questo caso dal tirocinio) nei 3 mesi successivi al parto, come stabilito dall’Articolo 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204).
Poiché, comunque, la frequenza del tirocinio in tale periodo può ipoteticamente comportare il rischio suddetto, con la necessità delle conseguenti misure preventive (allattamento artificiale, etc.), si ritiene di concedere alle candidate la facoltà di scegliere autonomamente se partecipare o meno al Tirocinio in tale periodo (di fatto, i 4 mesi successivi ai primi 3 mesi dopo il parto, in cui, come già detto, l’astensione dal lavoro è obbligatoria).
Il Direttore Sanitario Centro di Igiene e Sicurezza a Tutela della Salute nei Luoghi
di Vita e di Lavoro – CIS (Prof. Canzio Romano)