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2 OGGETTO DEL SERVIZIO

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Allegato 2 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo Stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ)

ALLEGATO 2

CAPITOLATO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LO STABILE INAIL SITO IN LAMEZIA TERME(CZ), CONTRADA FICARELLA AREA INDUSTRIALE BENEDETTO XVI.

PROCEDURA NEGOZIATA N. 111/2019 CIG N. 8109074B8C

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Allegato 2 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo Stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ)

Sommario

PREMESSE ... 4

ART. 1 DEFINIZIONI ... 4

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO ... 4

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ... 5

ART. 4 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO ... 6

ART. 5 PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA ... 7

ART. 6 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO ... 7

ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ... 8

ART. 8 RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO ... 9

ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA ... 10

ART. 10 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ... 11

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO ... 11

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ... 12

ART. 13 MODALITA' DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE ... 14

ART. 14 INADEMPIENZE E PENALI ... 15

ART. 15 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELL'AFFIDATARIO ... 16

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ... 17

ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO ... 17

ART. 18 RECESSO ... 18

ART. 19 SUBAPPALTO ... 18

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Allegato 2 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo Stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ)

ART 20 SPESE CONTRATTUALI ... 20 ART 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ... 20 ART. 22 RINVIO NORMATIVO ... 20

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Allegato 2 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso lo Stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ)

PREMESSE

L’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha la necessità di affidare il servizio di vigilanza armata presso lo stabile inail sito in Lamezia Terme(CZ), contrada Ficarella, area industriale Benedetto XVI.

ART. 1 DEFINIZIONI

Il presente capitolato detta la disciplina per lo svolgimento dell’appalto del servizio di vigilanza armata.

Nel corpo del presente Capitolato con il termine:

“Guardia Particolare Giurata (GPG)”: si intende la persona fisica cui la qualità di GPG è stata riconosciuta attraverso il Decreto Prefettizio di nomina;

“Stazione Appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura e stipula il contratto;

“Affidatario” o “Appaltatore”: si intende l’impresa risultata aggiudicataria del servizio, la quale si obbliga al suo esatto adempimento;

“Responsabile unico del procedimento (Rup)” si intende il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e alla gestione del presente appalto;

“Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)”: s’intende il funzionario incardinato presso la Direzione generale o regionale che, sotto il controllo e la supervisione del RUP, coordina e controlla, l’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne il regolare adempimento nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali ai sensi di quanto previsto negli articoli 101 e ss. del d.lgs 50/2016 e nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

Inoltre effettua le operazioni di verifica di conformità delle prestazioni oggetto del contratto e rilascia il certificato di verifica di conformità.

“Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)” si intende il soggetto incaricato dall’affidatario quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste nell’appalto.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L’oggetto del servizio è garantire la totale e permanente sicurezza dei locali di proprietà dell’Inail nei confronti di intrusioni a fini delittuosi, impedire l’accesso da parte di persone non autorizzate e prevenire furti e situazioni di disordine e/o di pericolo per il personale Inail e per gli eventuali ospiti dell’edificio.

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ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il complesso immobiliare è composto da due edifici denominati A e B ed è dotato di n. 24 telecamere a circuito chiuso installate sul perimetro esterno di entrambi i corpi di fabbrica e all’interno degli edifici stessi con impianto di registrazione e visualizzazione delle immagini (un monitor) i cui oneri di manutenzione sono a carico di Inail.

Prima dell’avvio del servizio l’Inail consegnerà all’affidatario le specifiche tecniche degli impianti e relativi manuali per l’utilizzo.

Il servizio di vigilanza dovrà essere svolto mediante un “presidio fisso” di una guardia giurata H24 per tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi e prefestivi che dovrà svolgere le seguenti attività:

a) vigilare attentamente lo stabile mediante il controllo sul monitor delle immagini registrate affinché non siano effettuati furti, danneggiamenti, atti di sabotaggio, deturpazione dei locali, dei beni mobili e delle apparecchiature;

b) controllare i movimenti di persone e/o di cose in entrata e in uscita dagli accessi disponibili, anche attraverso l’utilizzo di apparati tecnologici di sicurezza (es.

monitoraggio impianto di videosorveglianza messi a disposizione dalla stazione appaltante;

c) verificare la chiusura delle porte e finestre dei locali INAIL fuori orario lavorativo dei dipendenti;

d) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli avvenimenti e/o le situazioni non facilmente risolvibili;

e) avvisare, ove ritenuto necessario, la centrale operativa per attivare l’intervento delle autopattuglie radiocollegate competenti per territorio e/o limitrofe o le forze pubbliche dell’ordine o del soccorso.

L’affidatario dovrà altresì provvedere al collegamento degli impianti esistenti alla propria centrale operativa che, in caso di allarme e/o in ogni caso di necessità segnalata dalla guardia giurata presente sul posto, dovrà garantire il pronto intervento di un’autopattuglia con due guardie armate che dovrà portarsi sul posto, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 15 minuti dalla segnalazione, accedere alla sede interessata, verificare l’esistenza e l’entità del problema e attivare i provvedimenti del caso.

La GPG, ogni qualvolta verifichi eventuali situazioni di anomalia e/o di potenziale pericolo, dovrà altresì:

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1) allertare immediatamente il responsabile Inail;

2) segnalare alle autorità competenti (carabinieri, vigile del fuoco, ecc.) e al competente ufficio della Direzione generale dell’Inail le anomalie gravi che non sia possibile risolvere personalmente;

3) compilare di un rapporto informativo relativo all’orario di inizio e fine turno di lavoro, riportando le anomalie riscontratesi.

ART. 4 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO La durata del servizio è di sei mesi, a decorrere dalla stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, di trimestre in trimestre fino a un massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

Il valore dell’appalto per tutta la durata del contratto compresi gli eventuali rinnovi è pari a € 180.000,00 oltre IVA che sarà sottoposto a ribasso in sede di offerta.

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza previsti dall’art. 26 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. si evidenzia che gli stessi sono pari a zero. Per tali attività, al fine di evitare rischi da interferenza, dovranno essere adottate tutte le misure di tipo organizzativo, che possono eliminarli o contenerli, i cui costi risultano assorbiti nella più complessiva organizzazione dell’Inail e dell’affidatario.

L'Inail si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere o ampliare il servizio in qualsiasi momento mediante preavviso da comunicare all'affidatario con lettera accomandata A.R. almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione o aumento proporzionale del canone contrattuale.

Oltre al servizio sopra descritto potrà essere richiesto all'affidatario un servizio a misura che preveda, entro 24 ore dalla richiesta, la disponibilità aggiuntiva di ulteriori addetti da utilizzare in caso di necessità. Per tale servizio verrà applicata la tariffa uomo/ora per guardia armata fissa proposta in sede di offerta ma che non sarà oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione.

Il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs 50/2016, è stato stimato in misura pari a circa il 75% del valore totale del presente affidamento.

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L’affidatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio in oggetto.

L’affidatario non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

ART. 5 PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA

Il servizio dovrà essere svolto da personale, dipendente dall’Affidatario, esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 138 Tulps e s.m.i.) e qualificato come guardia particolare giurata armata in possesso della prescritta licenza di porto d’armi in corso di validità (art. 42 Tulps e s.m.i.).

Il personale, durante l’orario di lavoro, dovrà indossare l’uniforme, essere munito di pistola e di un apparecchio adatto per il collegamento con la centrale operativa a mezzo radio o cellulare che dovrà rimanere sempre attivo per garantire la possibilità di interventi coordinati.

Dovrà portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza.

Durante la permanenza nei locali Inail il personale addetto alla vigilanza dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale Inail sia nei confronti della eventuale utenza esterna e attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall’Inail stesso.

ART. 6 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e della natura dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente nessuna obiezione l’affidatario stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione dei succitati elementi.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente capitolato e dalla normativa di riferimento.

L'affidatario si impegna, in particolare, a effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata. All'uopo, l'affidatario garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

L’affidatario si obbliga inoltre:

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a) a consegnare entro 5 gg. dalla stipula, l'elenco dei nominativi del personale da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, completo degli estremi dell’atto di riconoscimento della qualifica di guardia giurata armata, in corso di validità nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva nonché il nominativo dell’incaricato al trattamento dei dati ai sensi del d. lgs n. 196/2003;

b) a sostituire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta il personale che, per seri motivi, risulti non idoneo all’espletamento del servizio e/o che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia tenuto un comportamento non consono all’incarico ricoperto, del personale non gradito;

c) a garantire l’addestramento periodico e l’aggiornamento formativo delle guardie impiegate nel servizio;

d) a comunicare entro 24 ore alla stazione appaltante ogni fatto di rilievo riscontrato durante l’effettuazione del servizio di vigilanza.

L’affidatorio si obbliga, altresì, a:

- rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che la stazione appaltante dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’affidatario stesso;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’affidatario del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri relativi.

In particolare l’affidatario del servizio dovrà osservare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai fini di quanto sopra stabilito, l’affidatario dovrà impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta dell'INAIL.

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Qualora a carico dell’affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l’affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

I CC.CC.NN.LL. vigenti che disciplinano i rapporti di lavoro nell’ambito delle aziende che producono i servizi oggetto del presente appalto prevedono, al fine di tutelare nel modo più concreto i livelli occupazionali complessivi, prevedono che, in caso di cessazione di un appalto, sia eseguita la procedura di cambio di appalto che impone all’appaltatore subentrante di assumere, in qualità di dipendenti, gli stessi addetti dell’impresa appaltatrice uscente.

In ottemperanza ai predetti obblighi contrattuali e di quanto previsto dall’articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016, l’affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad assumere il personale adibito nell’appalto uscente, secondo le procedure e con le modalità previste dai predetti CC.CC.NN.LL.

ART. 8 RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia e alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale e a quelli specificamente previsti nel presente capitolato.

L'affidatario è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti e si accertasse la responsabilità del personale dell'Affidatario, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'INAIL

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà

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dell'Inail o di qualsivoglia soggetto, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Inail al riguardo.

ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L’Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, del D.Lgs. 101/2018 delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L’Affidatario si impegna altresì ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dall’Amministrazione in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell’Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 101/2018; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L’affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Obblighi relativi all’attività ed ai sistemi di videosorveglianza

Entro 5 giorni dalla data di accettazione scritta della nomina di “responsabile esterno dei dati personali”, che sarà formalizzata con apposito “atto di designazione” l’affidatario si impegna a comunicare per iscritto:

- I diversi livelli di competenza e di accesso ai dati da parte degli incaricati e del responsabile del trattamento dei dati personali, con attribuzione di specifiche credenziali di autenticazione che consentano di effettuare le sole operazioni di propria competenza;

- la limitazione della possibilità di visionare la registrazione delle immagini e di eseguire sulle stesse operazioni di duplicazione o diverse elaborazioni;

- la funzionalità di procedure automatizzate per la cancellazione delle immagini allo scadere del termine di cui appresso;

- i soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

- le misure di prevenzione degli accessi abusivi di cui all’art. 615 ter del codice penale;

- la designazione, effettuata per iscritto dal Responsabile del trattamento di coloro che, incaricati del trattamento, sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo e ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza nonché a visionare

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le immagini, diversificando i livelli di accesso in relazione alle specifiche mansioni attribuite agli incaricati;

Il termine per la conservazione delle immagini registrate con i sistemi di videosorveglianza è di 24 ore.

ART. 10 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura in cui è incardinato anche il Responsabile Unico del Procedimento che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 3/2016 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, dirige l’esecuzione del contratto e controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi del direttore dell’esecuzione del contratto che sarà nominato all’interno della struttura che usufruirà del servizio.

Il Dec, sotto il controllo del Rup, ai sensi di quanto previsto nell’art, 18 comma 1 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di affidamento.

L’affidatario, a sua volta, comunica alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto e, in particolare:

- la continuità operativa del servizio;

- il puntuale svolgimento delle attività nei tempi e nei modi concordati;

- la copertura dei servizi richiesti provvedendo, in caso di assenze, alla tempestiva sostituzione del personale mancante con personale avente medesimi requisiti.

Al Responsabile dell’esecuzione l'Inail potrà rivolgere qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente capitolato.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente all’affidatario.

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO 11.1 Verifiche di conformità

La conformità del servizio di vigilanza armata svolto presso lo stabile Inail di Lamezia Terme è accertata dal DEC, il quale redige e sottoscrive con cadenza bimestrale il certificato di verifica della conformità.

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In caso di esito negativo della verifica di conformità dei servizi svolti, il Dec propone al Rup l’applicazione delle penali previste dall’art. 16.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal Dec in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal Rup, che decide in via definitiva.

L’ultimo certificato di verifica di conformità rilasciato dal Dec ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua emissione.

11.2 Certificati di pagamento

Acquisito il certificato di verifica di conformità il Rup, ai sensi dell’art. 113 - bis, comma 2, del D.lgs 50/2016 rilascia il certificato di pagamento relativo al corrispettivo del servizio svolto presso la sede INAIL, dandone immediata comunicazione al fornitore, ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati inadempimenti o ritardi rispetto ai termini pattuiti per l’esecuzione dei servizi, il Rup procede all’applicazione delle penali, con le modalità di cui al successivo art. 14, ed indica nel certificato di pagamento il relativo ammontare.

Il pagamento del corrispettivo dell’ultimo bimestre di vigenza del contratto è subordinato al prolungamento della garanzia definitiva prodotta o alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in entrambe le ipotesi alternative per un importo pari a quello precisato nell’art. 12 del presente capitolato e con l’efficacia ivi stabilita.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L’Affidatario, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n.

50/2016, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs.

50/2016 per la garanzia provvisoria (vedi paragrafo 9 del disciplinare di gara).

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata per l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

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inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Inail. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

L’Affidatario può ottenere che la garanzia venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto con l’emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell’ultimo mese di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il Rup attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l’avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all’affidatario che ne abbia necessità di esibirla all’istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall’art. 103, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

Il pagamento delle prestazioni rese nell’ultimo bimestre è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell’art 102 comma 3 del D.lgs 50/2016.

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ART. 13 MODALITA' DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento, l’Affidatario potrà inviare la fattura in originale all’INAIL – Direzione centrale acquisti, Piazzale Giulio Pastore 6 – 00144 ROMA - che ne effettuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Al riguardo si precisa che, qualora la fattura fosse emessa prima del certificato di regolare esecuzione, eventuali interessi moratori decoreranno dalla data di emissione del suddetto certificato ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del D.lgs. 231/2002 e s.m.i.

L’appaltatore può emettere la fattura dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 11. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.al Codice univoco ufficio (C.U.U.) 7JN1MF. L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell’art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, che per il presente affidamento è il N.8109074B8C

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”, presente nella “Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013”

consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato _FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

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1.2.6<RiferimentoAmministrazione> SIMEA

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.

In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.

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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art.

30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt.3 e seguenti della Legge 136/2010.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dall’Affidatario dovranno riportare nell’apposito campo esigibilità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissione dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’Affidatario prima della stipula del contratto.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse le clausole del presente capitolato e di ciascun ordinativo, l’INAIL avrà la facoltà di applicare le penali come appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo art. 16, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto.

1. per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dagli articoli 6 e 9 del presente capitolato sarà applicata una penale pari all’1‰ dell’importo contrattuale netto.

2. per ciascun rilievo risultante dalla verifica di conformità di cui al precedente art. 11 rispetto alle modalità di svolgimento del servizio previste nel contratto sarà applicata una penale pari ad € 100,00;

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Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal Rup e comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e sono applicate sull’importo fatturato.

Le penali da ritardo di cui al precedente punto 1. sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto preventivamente giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Le penali di cui al precedente punto 2. vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al RUAC da parte del Dec.

A tal fine, il Dec fissa un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il RUAC deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il RUAC non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il Rup comunicherà al RUAC l’applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

ART. 15 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELL'AFFIDATARIO In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Affidatario, l'INAIL, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di ore non prestate corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'affidatario la spesa eccedente la quota di corrispettivo trattenuta, salva restando ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di tre giorni, l'Inail ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

L’affidatario assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, proclamato dalle organizzazioni sindacali, deve esserne data comunicazione scritta al Responsabile del servizio Inail con preavviso di 48 ore. L'Inail opererà sul corrispettivo dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato o di numero di accessi ove previsti. Il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento i prezzi stabiliti in offerta.

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ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs.

50/2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

d) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’affidatario di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In caso di mancata erogazione del servizio ovvero di reiterato esito negativo dei certificati di verifica di conformità, l’Inail può risolvere il contratto fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno.

ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO

l'INAIL si riserva di procedere ad affidare il servizio a terzi, in danno dell’affidatario inadempiente.

All’affidatario inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dall’INAIL rispetto a quelle previste dal contratto.

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Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’affidatario, senza pregiudizio dei diritti dell’INAIL sui beni dell’affidatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’affidatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime dall’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato l’esecuzione in danno.

ART. 18 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159/2011, l’INAIL può recedere dal contratto in qualunque momento con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

ART. 19 SUBAPPALTO

L’Affidatario può affidare in subappalto i servizi in conformità alle disposizioni dell’art.

105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e smi, l’Affidatario formula apposita richiesta e deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso la Direzione Centrale Acquisti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la medesima Direzione, l’affidatario trasmette altresì:

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi.

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In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Inail non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il RUP procederà a richiedere all’affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l’autorizzazione all’esecuzione del subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n.

50/2016.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, la Direzione interessata appaltante revocherà l’autorizzazione.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l’Impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del Contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati alla Stazione appaltante o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

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ART 20 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 22 RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice civile, dal D.lgs n. 50/2016, dalla specifica normativa di settore, nonché dalle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi di cui al Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e dalle norme contenute nell’allegato 7 al Capitolato d’Oneri

“Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

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