Malattia e infortunio sul lavoro:
come ottenere la prestazione dall’Inail
written by Maria Elena Casarano | 07/01/2014
Il lavoratore ha diritto a ricevere dall’Inail un indennizzo economico nel caso in cui si infortuni o contragga una malattia sul posto di lavoro:
vediamo a che condizioni.
Ogni anno sono oltre 740.000 le denunce di infortuni avvenuti sul lavoro e oltre 47.000 quelle per malattie professionali.
Chi è affetto da una malattia o subisce un infortunio sul lavoro ha diritto ad un sostegno al reddito, comunemente detto “pensione Inail”.
Per aver diritto a tale sostegno economico, tuttavia, è necessario che l’infortunio e la malattia presentino determinate caratteristiche, prima fra tutte che siano la diretta conseguenza dell’attività lavorativa: in altre parole deve esserci tra le due un rapporto di causa-effetto.
Infortunio sul lavoro
Ѐ quell’evento, ricollegabile all’attività lavorativa che si verifica per una causa violenta e incide subito e in modo traumatico sulla salute del lavoratore (o per avergli provocato una lesione o una malattia), rendendolo inabile al lavoro per più di tre giorni.
In questa ipotesi la legge prevede [1] una assicurazione obbligatoria che dà diritto al lavoratore infortunato di beneficiare di specifiche prestazioni sanitarie e a un indennizzo tanto maggiore quanto più gravi siano state le conseguenze dell’evento traumatico.
Quando esso si verifica, il lavoratore ha il dovere di informare subito il datore di lavoro.
A sua volta, il datore di lavoro, ricevutane notizia, deve inviare entro 2 giorni la relativa denuncia all’INAIL.
Qualora si tratti di infortunio mortale o che comporti pericolo di vita, la denuncia va inviata entro le 24 ore dall’evento e l’Inail avrà l’obbligo di informare il Procuratore della Repubblica. In tal caso si avvierà d’ufficio una indagine penale anche quando dall’evento siano derivate lesioni con prognosi di guarigione superiore a 40 giorni.
Infortunio in itinere
Dall’infortunio sul lavoro, va tenuto distinto il cosiddetto infortunio in itinere che è quello nel quale incorre il lavoratore nel percorrere l’itinerario di andata e ritorno fra abitazione e luogo di lavoro (o viceversa) oppure dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti ovvero tra due posti di lavoro (se svolge la sua attività in sedi diverse). Per un approfondimento sull’argomento leggi: “Infortunio in itinere:
quando spetta al lavoratore l’assicurazione”.
Per aver diritto all’indennizzo, in tal caso, occorre che il lavoratore non abbia interrotto o deviato il tragitto se non per effettiva necessità dovuta a motivi di forza maggiore (ad esempio deviazioni presenti sulla strada a causa di lavori in corso), a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio recarsi al pronto
soccorso per soccorrere un familiare) o all’adempimento di obblighi la cui inosservanza costituisce reato (ad esempio sottrarsi ad un controllo delle autorità).
Perché vi sia copertura assicurativa occorre che il dipendente si rechi a lavoro usando un mezzo pubblico, salvo che l’utilizzo del mezzo privato non sia dettato da necessità, come nel caso in cui manchino mezzi pubblici nella specifica tratta oppure perché, pur essendoci tali mezzi, essi siano di disagio in relazione alle sue specifiche esigenze (si pensi all’utilizzo di un mezzo per chi è affetto da disabilità) o non permettano al soggetto di arrivare puntuale al lavoro.
La malattia professionale
Diversa dall’infortunio é la malattia professionale intesa come patologia che si sviluppa a causa della presenza di elementi nocivi nel luogo di lavoro.
Le cause scatenanti la malattia possono essere molte e spesso sconosciute al lavoratore (per esempio la presenza di agenti cancerogeni i cui effetti si notano magari dopo lungo tempo).
Altri fattori di rischio sono legati all’organizzazione del lavoro (per esempio la mancanza di igiene degli ambienti di lavoro, la cattiva manutenzione degli strumenti, la ripetitività delle mansioni svolte senza pause adeguate).
Malattie tabellate e non
In base alla legge [2], rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese in precise tabelle [3].
Tali tabelle indicano complessivamente oltre 100 categorie di malattie (divise a seconda che si tratti di settore dell’industria o di settore agricolo); esse vengono ricomprese in modo automatico nella copertura assicurativa in quanto, al momento in cui si manifestano, si presumono effetto dell’attività lavorativa. In altre parole, quando il lavoratore contrae una di queste malattie, per ottenere le prestazioni dall’Inail deve solo dimostrare di essere stato adibito ad una attività
connessa a quella specifica malattia.
Questo non significa che il lavoratore che contragga anche altre malattie, non indicate nelle tabelle, ma causate in ogni caso da fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro, non possa ottenere le prestazioni all’Inail. In questa ipotesi, tuttavia, dovrà essere lui a dimostrare il nesso di causa-effetto tra la malattia e le condizioni di lavoro.
Va detto, inoltre, che la legge [3] ha ampliato l’ambito di invalidità della malattia professionale, estendendola anche al cosiddetto danno biologico, inteso come la lesione dell’integrità psico-fisica legata alla vita di relazione.
Denuncia e procedimento
Per ottenere le prestazioni da parte dell’INAIL in caso di malattia professionale il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avere contratto la malattia professionale entro 15 giorni dal momento in cui questa si manifesta.
Nei 5 giorni successivi l datore di lavoro, a sua volta, deve inviare all’INAIL la relativa denuncia. Nel caso in cui detti termini non siano osservati sono previste sanzioni amministrative.
La richiesta va inoltrata alla sede INAIL competente per territorio.
Alla denuncia va allegato il certificato medico con indicazione anche del luogo in cui il lavoratore si trova ricoverato.
Ѐ possibile anche l’invio telematico della denuncia ma, in tal caso, il certificato medico deve essere trasmesso solo se espressamente richiesto dall’INAIL.
Una volta ricevuta la denuncia, l’Inail attiva un procedimento amministrativo teso ad accertare, anche grazie a una visita medico-legale, l’effettiva sussistenza della malattia e dei presupposti per l’accoglimento della domanda (ad esempio se la patologia rientri o meno tra quelle tabellate).
Le prestazioni Inail
Se sussistono i presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento della domanda del lavoratore, in tal caso l’INAIL può erogare al lavoratore due diversi tipi di prestazioni:
– o una somma di denaro versata in un’unica soluzione, cosiddetta “una tantum”
– o una rendita, cioè un importo di denaro versato ratealmente.
Aggravamento e termini per la domanda
Al termine del procedimento amministrativo, l’INAIL stabilisce di che entità sia la malattia (ossia la sua gravità). Ciò non toglie che essa possa subire un aggravamento nel corso del tempo. In tal caso il lavoratore può inviare all’INAIL una domanda di aggravamento, detta anche “domanda di revisione”, richiedendo una nuova visita di verifica.
Anche l’INAIL può, dal canto suo, effettuare la stessa richiesta.
La prima domanda può essere presentata dopo:
– 6 mesi dal termine del periodo di inabilità temporanea assoluta;
– 1 anno dalla manifestazione della malattia (se il lavoratore non si è mai assentato dal lavoro).
In ogni caso, non potranno essere presentate ulteriori domande se non sia decorso un anno dalla presentazione della precedente domanda.
L’ultima domanda, infine, va presentata nel termine di 15 anni da quando decorre la rendita INAIL, in particolare essa non deve essere inoltrata oltre un anno
dalla scadenza del quindicesimo anno.
A seguito della domanda di aggravamento, l’INAIL comunica al lavoratore, tramite lettera, se accogliere o meno la richiesta.
Nel caso essa respinga la domanda, non ravvisando i presupposti di un aggravamento, il lavoratore potrà presentare un ricorso alla stessa sede INAIL, chiedendo una revisione di tale decisione.
Rilevanza della percentuale di invalidità per accedere alla pensione Inail Va in ogni caso specificato che, per quanto accertata una invalidità per il lavoratore, è determinante – ai fini del diritto alla prestazione economica – la percentuale entro cui essa é stimata. Infatti:
1) se viene accertata ad una percentuale di invalidità inferiore al 6%, l’Inail non versa nulla al lavoratore;
2) con un’invalidità dal 6% al 16% escluso, l’Inail versa una somma in un’unica soluzione che può andare, secondo una tabella, da un minimo di 2.788 euro fino a un massimo di 26.138 euro (secondo una variabile che dipende dall’entità del danno e dall’età del lavoratore);
3) se, invece, l’invalidità è stimata in una forbice tra il 16% e il 100%, l’Inail eroga una rendita vitalizia che va da 14.600 a 27.200 euro annui e che viene calcolata in base a due componenti:
– una biologica, che dipende dalla percentuale di invalidità stimata dal medico legale,
– una patrimoniale, costituita dal reddito percepito dal lavoratore fino all’accertamento dell’invalidità.
Come si ripartisce l’indennità di pagamento tra datore di lavoro e Inail Il datore di lavoro deve versare al lavoratore:
– il 100% della retribuzione per la giornata in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se – in conseguenza di essi – il lavoratore non si è recato a lavoro;
– il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, oltre all’eventuale trattamento integrativo previsto dal singolo contratto di lavoro di categoria.
L’INAIL, invece, deve corrispondere la maggior parte dell’erogazione economica, versando:
– l’indennità del 60% della retribuzione giornaliera a partire dal quarto giorno (fino al novantesimo) successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale;
– l’indennità del 75% dal novantunesimo giorno e fino al giorno della guarigione.