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Spa 38121 TRENTO – Via Solteri, 74

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INFORMATIVA N. 36 SOSTITUTIVA Prot. 5329 DATA 02.10.2013

La modifica apportata è stata evidenziata in verde

OGGETTO: Agenzie di viaggio e turismo

(Voci IVA M40, R40, M44, R44)

L’art. 11, comma 1, lett. a), DL n. 76/2013 ha disposto, dal 01.10.2013, l’innalzamento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%.

Tale modifica interessa anche le agenzie di viaggio per le quali si commenta il trattamento delle operazioni contabili ai fini IVA vista la particolarità di calcolo dell’imposta (metodo “base da base”). A seguito di tale mutamento il processo elaborativo di calcolo di liquidazione periodica è stato adeguato prendendo come metodologia di computo le regole presenti nelle istruzioni ministeriali al Modello IVA

’98 (competenza 1997), anno nel quale è avvenuto il passaggio dell’aliquota dal 19% al 20%.

Nell'ambito delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, soltanto l'attività relativa alla organizzazione e/o rivendita di pacchetti turistici e di giri turistici è soggetta al particolare regime IVA di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633/1972 che prevede la determinazione dell'IVA con il metodo "base da base". Le caratteristiche delle operazioni interessate e le modalità di applicazione sono illustrate dalla Circolare n. 328/E del 24.12.1997 e dal DM 30.07.1999, n. 340.

Pacchetti turistici

Per quanto riguarda la definizione di pacchetti turistici, le citate disposizioni precisano che essi consistono nella combinazione di almeno due dei seguenti elementi:

a) trasporto b) alloggio

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico,

purché la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero comprenda almeno una notte. Trattasi quindi di viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili venduti, verso il pagamento di un corrispettivo unitario, dai tour operator oppure, direttamente o tramite altre agenzie di viaggio mandatarie, dalle agenzie di viaggio che li hanno organizzati. Tali attività vengono comunque svolte dalle agenzie di viaggio e turismo e cioè da soggetti in possesso di specifica autorizzazione.

Giri turistici

Sono considerate giri turistici le escursioni e le visite guidate, anche se realizzate nell'arco della stessa giornata. In questo caso le disposizioni dell'art. 74 si applicano anche a soggetti diversi dalle agenzie di viaggio (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.).

(2)

Soggetti interessati

Sono tenuti all'applicazione del particolare regime IVA previsto dall'art. 74-ter i seguenti soggetti:

9 Tour operator

Agenzia che organizza in nome proprio e per conto dei clienti / consumatori finali pacchetti e giri turistici, solitamente presentati su cataloghi illustrati, venduti al pubblico dalle agenzie di viaggio intermediarie

9 Agenzie di viaggio organizzatrici

Agenzia che commercializza direttamente, attraverso i propri punti vendita, pacchetti e giri turistici organizzati in nome proprio e per conto dei clienti / consumatori finali

9 Agenzie di viaggio

intermediarie Agenzia che si limita a commercializzare pacchetti e giri turistici organizzati dai Tour operator o da altre agenzie

9 Ogni altro soggetto che organizza giri turistici.



Il regime speciale art. 74-ter non si applica se l'agenzia svolge attività di mera intermediazione acquistando il pacchetto turistico "in nome e per conto" del cliente viaggiatore.

L'art. 74-ter trova invece applicazione nel caso in cui il pacchetto, consistente in prestazioni rese da altri soggetti, sia acquisito nella disponibilità dell'agenzia anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore (DM 30.07.99, n. 340).

Altre operazioni – regime IVA ordinario

Operazioni di tipo diverso dalla vendita di pacchetti turistici e di giri turistici, quali la vendita di biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, ecc. nonché i servizi di prenotazione di alberghi, autovetture e altri mezzi di trasporto, ecc. sono soggetti al regime ordinario "IVA da IVA". Nella liquidazione IVA con regime ordinario si tiene conto anche delle spese generali, incluse quelle relative all'attività di organizzazione viaggi (pubblicità, telefono, ecc.).

Imponibilità delle operazioni art. 74-ter

Per quanto riguarda l'ambito territoriale e quindi l'imponibilità delle operazioni effettuate e soggette al regime speciale, denominate di seguito "viaggi",

• sono imponibili i viaggi effettuati all'interno della U.E. (comprensiva di IVA al 21% oppure del 22% dal 01 ottobre 2013)

• sono non imponibili art. 9 i viaggi effettuati al di fuori della U.E.

• per i viaggi misti, effettuati in parte all'interno e in parte al di fuori della U.E.,

9 la parte dei corrispettivi proporzionalmente corrispondente ai costi sostenuti per operazioni eseguite da terzi all'interno della U.E. relativamente ai viaggi misti è imponibile (comprensiva di IVA al 21% oppure del 22% dal 01 ottobre 2013);

9 la restante parte dei corrispettivi relativi ai viaggi misti è non imponibile art. 9.

Momento impositivo

La prestazione si considera effettuata all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo (gli acconti non hanno quindi rilevanza) e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore.

REGIME SPECIALE ART. 74-TER

(3)

Liquidazione IVA

Applicando il metodo "base da base" l'IVA a debito viene determinata scorporando il 21% oppure 22%

dalla base imponibile lorda, costituita dalla differenza fra l'ammontare dei corrispettivi dei viaggi e i costi (al lordo IVA) sostenuti dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore.

A seguito dell’innalzamento dal 01 ottobre 2013 dell’aliquota dal 21% al 22% introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. a), DL n. 76/2013, il processo elaborativo di calcolo di liquidazione periodica, per le agenzie di viaggio, è stato modificato prendendo come metodologia di computo le medesime regole adottate nel precedente passaggio di aliquota avvenuto nel 2011.

Emissione fattura viaggi

Per la vendita di pacchetti turistici deve essere emessa fattura:

9 non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio, ovvero entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, qualora effettuata tramite intermediario;

9 senza separata indicazione dell'IVA;

9 con l'espressa indicazione in fattura che l'IVA è stata assolta ai sensi del DM 30.07.99, n. 340 e che non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta;

9 con la distinta indicazione delle prestazioni rese all'interno della UE e al di fuori della UE, se il destinatario della fattura non è il cliente/viaggiatore ma un mandatario senza rappresentanza (a sua volta soggetto al regime speciale).

Annotazione fatture emesse

Le fatture emesse con le modalità e nei termini sopra precisati devono essere annotate nel registro dei Corrispettivi oppure, come stabilisce il punto 1 dell’art. 5 del Decreto 30.07.1999 n. 340, “… in apposito registro tenuto a norma del successivo articolo 39 DPR 633/72…”, (Registro Emesse) entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, indicando distintamente i corrispettivi relativi a viaggi effettuati

9 all'interno della UE 9 al di fuori della UE

9 parte all'interno e parte al di fuori della UE (viaggi misti).

Acquisti direttamente afferenti i viaggi

I costi relativi a cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore vanno annotati, IVA compresa, nel registro degli Acquisti, evidenziando distintamente l'ammontare dei costi

9 relativi a viaggi effettuati all'interno della UE 9 relativi a viaggi effettuati al di fuori della UE.

Anche i costi relativi a viaggi misti, effettuati cioè parte all'interno e parte al di fuori della UE, vanno annotati evidenziando distintamente l'ammontare dei costi

9 sostenuti all'interno della UE e relativi a viaggi misti 9 sostenuti al di fuori della UE e relativi a viaggi misti.



Prestazioni di solo trasporto. Quando all'interno della UE non vengono rese al viaggiatore altre prestazioni oltre quella del trasporto, il viaggio si considera effettuato tutto al di fuori della UE.

Analogamente, quando al di fuori della UE non vengono rese al viaggiatore altre prestazioni oltre quella del trasporto, il viaggio si considera effettuato tutto all'interno della UE.

(4)

Anagrafica ditta

I contribuenti che applicano il regime speciale art. 74-ter sono identificati nell'anagrafica ditta con

Codifica delle operazioni

1) IVA La gestione del regime IVA speciale art. 74-ter, relativo all'organizzazione di pacchetti turistici e giri turistici, richiede l'uso di specifiche Voci IVA che identificano le operazioni sopra elencate.

A seguito dell’innalzamento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% a partire dal 01 ottobre 2013, si necessita l’introduzione di nuove Voci IVA che diversifichino i corrispettivi di pacchetti turistici al 21% (effettuati prima del 01 ottobre 2013) da quelli al 22% (effettuati dopo il 01 ottobre 2013).

Di seguito si riepilogano le Voci IVA utilizzabili:

CORRISPETTIVI da pacchetti e giri turistici

voci IVA

COSTI

per cessioni e prestazioni di terzi a diretto vantaggio del viaggiatore

voci IVA

• per viaggi all'interno della UE

prima del 01 ottobre 2013 R50 M50

• relative a viaggi tutti all'interno della UE B40

• per viaggi all'interno della UE

dopo il 01 ottobre 2013 R40 M40

• per viaggi al di fuori della UE R42 M42 • relative a viaggi tutti al di fuori della UE B42

• per viaggi misti

prima del 01 ottobre 2013 R54 M54

• sostenute all'interno della UE per viaggi misti

• sostenute al di fuori della UE per viaggi misti B46

• per viaggi misti B48

dopo il 01 ottobre 2013 R44 M44



Voci IVA diverse da quelle sopra riportate danno luogo alla liquidazione con il regime ordinario IVA da IVA.

2) Ricavi Per quanto riguarda la codifica dei ricavi, trattandosi di prestazioni, saranno usati i conti della Voce 315… prestazioni corrispettivi o i conti della Voce 310… prestazioni fatture.

Per rendere più agevole la compilazione dello studio VG78U, codice 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio, 79.12.00 Tour operator, 79.90.19 Altri servizi di prenotazione di assistenza turistica …., è possibile personalizzare i sottoconti dei conti 315… o 310…, con riferimento alle diverse tipologie di ricavi richieste nel Quadro D oppure di ausilio nel calcolo delle percentuali richieste nel Quadro Z.

3) Costi I costi che concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini dell'IVA (cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore) sono costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi da indicare nel Quadro F dello studio VG78U al rigo F15, come indicato nelle istruzioni.

A tal fine essi saranno codificati con il conto 441.200 Altre spese produzione servizi o con il conto 431.740 Altri acquisti (di beni) e relativi sottoconti, appositamente personalizzati.

ASPETTI MECCANOGRAFICI

(5)

Viaggio all'interno della UE effettuato il 03 ottobre 2013:

quota € 300,00/persona x n.45 partecipanti € 13.500,00 Fattura albergo (pernottamenti e pasti) € 8.100,00 + IVA 810,00 Fattura trasporto (IVA 22%) € 3.000,00 + IVA 660,00

Operazione Aliq Tit Importo I.V.A. Dare Avere v. IVA Funz

Corrispettivi viaggio nella UE 74 13.500,00 conto 315……. R40

Spese viaggio nella UE:

> albergo 74 8.910,00 441.2.. conto B40

> trasporto 74 3.660,00 441.2.. conto B40

NB: Per le agenzie di intermediazione il costo sarà invece rappresentato dall'acquisto del pacchetto presso il tour operator o l'agenzia organizzatrice.

Dalla liquidazione dei dati sopra esposti risulta una base imponibile lorda di € 930,00 (13.500,00 – 8.910,00 – 3.660,00) che, scorporata al 22%, determina un base imponibile netta di € 762,30 con IVA a debito di € 167,70.

Viaggio al di fuori della UE effettuato il 04 ottobre 2013:

i viaggi fuori dalla UE sono non imponibili art. 9 DPR 633/72; le modalità di rilevazione non hanno subito modifiche

quota € 500,00/persona x n.50 partecipanti € 25.000,00 Fattura albergo (pernottamenti e pasti) € 15.000,00

Fattura trasporto € 7.000,00

Operazione Aliq Tit Importo I.V.A. Dare Avere v. IVA Funz

Corrispettivi viaggio fuori UE 74 25.000,00 conto 315……. R42

Spese viaggio fuori UE:

> albergo 74 15.000,00 441.2.. conto B42

> trasporto 74 7.000,00 441.2.. conto B42

NB: Per le agenzie di intermediazione il costo sarà invece rappresentato dall'acquisto del pacchetto presso il tour operator o l'agenzia organizzatrice.

Trattandosi di viaggi effettuati al di fuori della UE i relativi corrispettivi sono non imponibili art. 9 e quindi saranno indicati nel Quadro VE della dichiarazione annuale fra le "Altre operazioni non imponibili".

Viaggio parte all'interno e parte al di fuori della UE effettuato il 05 ottobre 2013:

quota € 600,00/persona x n.30 partecipanti € 18.000,00

Fattura albergo nella UE € 2.000,00 + IVA 200,00 Fattura trasporto nella UE (IVA 22%) € 3.000,00 + IVA 660,00 Fattura albergo fuori UE € 5.000,00

Fattura trasporto fuori UE € 4.000,00

Operazione Aliq Tit Importo I.V.A. Dare Avere v. IVA Funz

Corrispettivi viaggio misto 74 18.000,00 conto 315……. R44

Spese viaggio nella UE:

> albergo 74 2.200,00 441.2.. conto B46

> trasporto 74 3.660,00 441.2.. conto B46

Spese viaggio fuori UE:

> albergo 74 5.000,00 441.2.. conto B48

> trasporto 74 4.000,00 441.2.. conto B48

NB: Per le agenzie di intermediazione il costo sarà invece rappresentato dall'acquisto del pacchetto presso il tour operator o l'agenzia organizzatrice, con separata evidenza dei costi all'interno e al di fuori della UE.

Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

(6)

Dai dati sopra esposti risulta la seguente liquidazione:

• percentuale dei costi UE: parte UE costi misti = totale costi misti = 14.860,005.860,00 X 100 = 39

• parte UE dei corrispettivi misti = 18.000,00 x 39% = € 7.020,00 corrispettivi imponibili (€ 7.020,00 – 2.200,00 – 3.660,00) = 1.160,00

scorporo al 22% determina una base imponibile netta

€ 950,82 con IVA a debito € 209,18)

• parte fuori UE dei corrispettivi misti = € 10.980,00 corrisp. non imp. art. 9.

In sede di calcolo dati per produrre il Modello IVA 2014 (competenza 2013), il Prospetto A di ausilio alla determinazione della Base imponibile netta, presenterà 2 Basi imponibili una al 21% (relativa ai primi 9 mesi dell’anno) ed una al 22% (relativa agli ultimi 3 mesi dell’anno) adottando le seguenti formule:

Operazioni al 21%

Base imponib. = Corrisp al 21% X (tot.corrisp.UE costi UE credito di lorda corrisp 21% + 22% costo

Operazioni al 22%

Base imponib. = Corrisp al 22% X (tot.corrisp.UE costi UE credito di lorda corrisp 21% + 22% costo

4) Credito di costo. Negli esempi sopra riportati la liquidazione è stata effettuata sui corrispettivi dei singoli viaggi e relativi costi. In realtà però può accadere che i corrispettivi dei viaggi vengano annotati in un periodo IVA diverso da quello nel quale sono annotati i relativi costi. Può quindi verificarsi che, in qualche periodo, i costi risultino di importo superiore ai corrispettivi e in tal caso dalla liquidazione IVA non emerge alcuna imposta a debito.

L'eccedenza dei costi sui corrispettivi, denominata credito di costo, viene riportata ad incremento dei costi nella liquidazione successiva. „

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