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VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DEL DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

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TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

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VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DEL DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO

Dr. Francesco Genoese Laboccetta, Dr. Mario Capua

Quanto detto dal dr Di Blasi sul danno biologico temporaneo, in particolare a proposito del colpo di frusta, ci spinge a dare ulteriore sostegno alle sue affermazioni, rendendo pubblico un documento, inviato dal responsabile dell'Unità organizzativa "Sinistri" della Compagnia di Assicurazioni Lloyd Adriatico, Giovanni Casaccia, ai propri medici fiduciari.

“La dottrina medico legale (sintetizzata dai molteplici contributi del Gruppo Pisano del Consiglio Nazionale delle Ricerche, coordinato dal compianto prof. Marino Bargagna) ha definito il danno biologico come "la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e cioè della condizione basilare rappresentata, sotto il profilo funzionale, dalla normale efficienza psicofisica quale si manifesta negli atti ordinari e comuni dell'esistenza".

Tali atti ordinari e comuni dell'esistenza, comuni cioè a tutte le persone, indipendentemente dalla loro età ed attività professionale, sono stati sintetizzati dagli studiosi che si sono occupati dell'argomento (vedasi, fra tutti, gli autorevoli Brondolo-Farneti-Mangili in "Il danno biologico, patrimoniale, morale", Giuffrè, Milano) nei seguenti :

- attendere alla cura ed igiene personale;

- comunicare con gli altri;

- assumere gli atteggiamenti normali di ogni persona;

- viaggiare da solo;

- compiere le attività normali generiche;

Medici fiduciari di Compagnie Assicurative, Reggio Calabria

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2 - avere rapporti sessuali, dormire e riposarsi, dedicarsi a svaghi, passatempi e attività

culturali.

Anche se superfluo, va ricordato che in caso di lesione alla persona, l'impedimento a svolgere uno o più di tali "atti ordinari e comuni dell'esistenza" può essere temporaneo e/o permanente e nell'ambito di tale temporaneità e/o permanenza, esso può essere sia parziale che totale, potendosi pertanto determinare, sempre sotto l'esclusivo profilo del "danno biologico"

quattro possibilità:

1. invalidità temporanea totale;

2. invalidità temporanea parziale;

3. invalidità permanente parziale;

4. invalidità permanente totale.

Mentre la trattatistica medico legale a disposizione dei medici è certamente ampia e qualificata al fine di consentire la formulazione di una equa valutazione percentuale dell'invalidità permanente, sia parziale, sia - in quei rari casi in cui si realizza - totale, non si è avuto invece un corrispettivo sviluppo dottrinario di come il medico legale si debba orientare allorché l'invalidità permanente (parziale o totale) oppure la eventuale guarigione delle lesioni senza postumi, sia preceduta - come del resto è ovvio che sia - dalla invalidità temporanea.

Rilevato che non appare corretto in ambito di danno biologico parlare di "inabilità temporanea", essendo questa una terminologia che va riferita esclusivamente all'eventuale impedimento lavorativo specifico (inabilità lavorativa), va osservato che la grande maggioranza

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3 delle lesioni che sono oggetto di accertamento valutativo da parte del medico legale, rientrano nell'ambito di quelle che danno luogo ad una cosiddetta "micropermanente".

Orbene, se il danno biologico è concettualmente sempre identico, sia se riferito alla

"temporaneità" di esso, sia se riferito alla sua "permanenza", appare assai problematico, per non dire impossibile, continuare a condividere una valutazione di "invalidità temporanea totale", ancorché possa essere limitata a 10 o 15 giorni, in caso di lesioni (trauma distorsivo del rachide cervicale ad esempio, o lesioni di analoga portata) che sfociano in una "micropermanente".

Appare infatti evidente che in una tale fattispecie non esiste un impedimento "totale" a svolgere quelle "attività connesse alle proprie abitudini di vita" precedentemente citate, ma esiste soltanto un impedimento "parziale". Ne deriva che nella fase immediatamente "post-lesiva" con ovvia esclusione della eventuale, peraltro assai rara, degenza ospedaliera, periodo che corrisponde, questo sì, ad una invalidità temporanea totale , può essere ammessa dapprima una invalidità temporanea parziale al tasso medio del 50% (per il periodo abitualmente indicato come "totale", seguita da una invalidità temporanea parziale al tasso medio del 25% (per il periodo abitualmente indicato come parziale al 50%).

Tale orientamento valutativo, coerente con il concetto ormai acquisito e non più discutibile di danno biologico, non rappresenta una semplice opinione della Direzione della Compagnia, ma appare una linea operativa che, sia pure tardivamente, sempre più frequentemente viene riconosciuta dalla Magistratura.

A tale proposito si desidera citare una sentenza della VI Sezione Civile del Tribunale di Roma, emessa il 30.8.98, nella quale il Giudice, in un caso di trauma distorsivo del rachide cervicale ha disatteso le conclusioni del CTU da egli nominato (che aveva riconosciuto una permanente del 2 %, preceduta da 20 giorni di temporanea totale e 20 giorni di temporanea parziale

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4 al 50%), ammettendo il diritto della parte lesa ad un risarcimento pari al 2% di invalidità permanente, ma soltanto di 20 giorni di temporanea parziale, così argomentando:

"Urta contro la logica (art. 2727 c.c.) e contro nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.) affermare - come ha fatto il CTU - che a causa di una distrazione del rachide cervicale, l'individuo possa essere costretto a rinunciare in toto alle ordinarie attività dell'esistenza, al pari - ad esempio - di chi abbia riportato gravissimi politraumatismi o fratture multiple o versi in coma. Che l'attrice abbia attraversato un periodo di malattia, può tranquillamente ammettersi: che tale malattia l'abbia costretta all'invalidità assoluta (cioè totale, irremissibile, omniassorbente, impeditiva di tutte le funzioni esistenziali) è semplicemente assurdo, ed il solo sostenerlo varrebbe negare l'evidenza".

Le considerazioni contenute nel documento, sull'argomento "danno biologico temporaneo", possono certamente contribuire, come è negli auspici della Compagnia, anche a mezzo di un collaborativo scambio di opinioni con i fiduciari delle parti lese, a recare equilibrio e ragionevolezza in un "segmento" della valutazione medico-legale del danno alla persona che, a torto, forse per la sua solo apparente scarsa rilevanza, non ha goduto finora dell'attenzione che in effetti meritava ed ampiamente merita”.

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