N. 1156-A
RELAZIONE DELLA 3
aCOMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(R
ELATOREBOCO)
Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1996 SUL
D I S E G N O D I L E G G E
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 ap r i l e 1 9 9 3 , f a t t a a Sa l i s b u r g o i l 7 no v e m b r e 1 9 9 1
p r e s e n t a t o d a l M i n i s t r o d e g l i a f f a r i e s t e r i d i c o n c e r t o c o l M i n i s t r o d e l t e s o r o
e de l b i l a n c i o e de l l a p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a c o l M i n i s t r o d e l l a p u b b l i c a i s t r u z i o n e
e de l l ’ u n i v e r s i t à e de l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e te c n o l o g i c a c o l M i n i s t r o d e i l a v o r i p u b b l i c i
c o l M i n i s t r o d e l l ’ i n d u s t r i a , d e l c o m m e r c i o e de l l ’ a r t i g i a n a t o c o l M i n i s t r o d e l l ’ a m b i e n t e
c o l M i n i s t r o d e i t r a s p o r t i e de l l a n a v i g a z i o n e c o l M i n i s t r o d e l l e r i s o r s e a g r i c o l e , a l i m e n t a r i e fo r e s t a l i e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1O AGOSTO 1996
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)
I N D I C E
R e l a z i o n e . . . P a g . 3 P a r e r i :
– d e l l a 1a C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e . . . . » 4 – d e l l a 5a C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e . . . . » 5 D i s e g n o d i l e g g e . . . » 6
ON O R E V O L I SE N A T O R I. – La Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata nel 1991 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi dell’arco alpino, rappresenta un accordo-quadro in materia di princìpi di una politica ambientale di tutela e conservazione dell’equilibrio di questa zona. Questo obiettivo è strettamente legato a quello del mantenimento della popo- lazione residente nelle tradizionali forme di insediamento, in modo da evitare lo spopola- mento di tali aree – e il relativo cambiamento della loro destinazione – assicurando una pia- nificazione di infrastrutture compatibili con le necessità di sviluppo economico e di tutela dell’ambiente.
In tale senso, la Convenzione indica i set- tori in cui operare per assicurare una politi- ca globale per la conservazione e la prote- zione delle Alpi, apprestando piani di salva- guardia della qualità dell’aria, della difesa del suolo, della regimentazione delle acque, della tutela del paesaggio, della gestione dell’agricoltura di montagna e del rafforza- mento dell’ecosistema forestale, della ge- stione dei rifiuti, della riconversione su ro- taia dei trasporti pesanti, di misure di ri- sparmio energetico, armonizzando infine le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali.
È prevista la convocazione periodica di una Conferenza delle parti contraenti, con turnazione di presidenza e di sede, con il compito di riunire tutte le informazioni sul- le misure adottate nei vari Stati e dibattere i problemi comuni via via presentati; sono altresì istituiti un Comitato permanente con compiti esecutivi e diversi Gruppi di lavoro su materie quali la difesa del suolo, l’agri- coltura, l’assetto del territorio, il turismo, i trasporti che hanno già provveduto ad ela- borare i rispettivi protocolli. Altri protocolli saranno predisposti sui temi dell’energia, delle foreste e della protezione dei suoli.
L’onore previsto nel disegno di legge grava sul bilancio del Ministero dell’ambiente che ha competenza primaria nel campo in esa- me, mentre a carico del Tesoro rimangono gli oneri legati alla costituzione di Gruppi di lavoro tematici sotto la Presidenza italia- na.
Dato il ritardo con cui questo testo giun- ge all’esame del Parlamento per ragioni le- gate alle mutazioni istituzionali intervenute sul fronte dell’ex Jugoslavia, appare oppor- tuno procedere senza indugio all’approva- zione, considerato che l’Italia è rimasta fra gli ultimi Stati a dover ancora ratificare.
BOCO, relatore
PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: PINGGERA)
30 ottobre 1996 La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando la necessità di inserire, nell’articolo 3, comma 1, una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze previste per le regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti.
PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: VEGAS)
17 ottobre 1996 La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, segnalando che l’approvazione defi- nitiva del disegno di legge deve avvenire dopo l’approvazione della legge finanziaria per il 1997.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e proces- so verbale di modifica del 6 aprile 1993, fat- to a Salisburgo il 7 novembre 1991.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorre- re dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Per l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1, il Ministero dell’ambiente si avvale dell’Agenzia nazionale per la pro- tezione dell’ambiente alla quale sono affida- ti gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all’esecuzione dei Protocolli ed alla Conferenza delle Parti secondo la direttiva impartita dai competenti uffici del Ministe- ro dell’ambiente.
2. Sulle questioni di massima rilevanti ai fini dell’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1, il Ministero dell’ambiente ac- quisisce il parere di un Comitato consultivo costituito presso il Servizio conservazione della natura e composto da un rappresen- tante per ciascuna regione o provincia auto- noma interessata, da un rappresentante dell’Unione nazionale delle comunità mon-
nato, Ministero delle risorse agricole, ali- mentari e forestali, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pub- blici, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. I membri sono nominati con decreto del Mi- nistro dell’ambiente, cui è affidata la presi- denza del Comitato consultivo, su designa- zione delle Amministrazioni competenti.
Per ogni rappresentante è nominato un supplente. La segreteria tecnico-organizzati- va del Comitato consultivo è affidata all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente. L’istituzione del Comitato consultivo non comporta alcun onere a ca- rico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l’anno 1996, in lire 97 milioni per l’an- no 1997 ed in lire 114 milioni annue a de- correre dal 1998, si provvede mediante cor- rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’an- no 1996, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana.