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Danno da un minorenne: a chi chiedere il risarcimento?

written by Redazione | 04/06/2017

Quando un minore di diciotto anni commette un illecito, il risarcimento va richiesto ai genitori.

Chi subisce un danno da un minorenne a chi deve chiedere il risarcimento? Verrebbe di rispondere ai genitori, almeno fino a quando il bambino non diventa maggiorenne e, quindi, responsabile delle proprie azioni.

Invece non è sempre così. La regola varia a seconda del momento in cui il danno viene posto in essere e della persona che doveva presiedere al controllo del bambino.

Cerchiamo dunque di capire, in caso di danno da un minorenne, a chi chiedere il risarcimento. Con una importante e preliminare precisazione: tutto ciò a cui i genitori possono essere soggetti è la richiesta di risarcimento del danno. La loro responsabilità infatti non si può estendere anche alle eventuali conseguenze penali. Ad esempio, se il figlio provoca la morte di un altro bambino, madre e padre non potranno rispondere di omicidio, ma dovranno rimborsare i danni morali ed economici sostenuti dalla famiglia della vittima.

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In ultimo, i genitori sono responsabili altresì per le violazioni del codice della strada commesse dal figlio (ad esempio quando lo stesso circola in bicicletta o in motorino senza casco). In tali casi saranno il padre e la madre – e non il figlio – a pagare la multa.

Danni commessi da minore: chi risarcisce?

Non è raro il caso che un bambino rompa un oggetto (ad esempio un vetro di un’abitazione con una pietra, il cofano di un’auto con una pallonata o, in un negozio, faccia cadere degli oggetti fragili). È altresì tutt’altro che infrequente che, a seguito di un litigio, un minorenne faccia male a un compagno o crei una situazione di grave pericolo per altre persone (ad esempio attraversi la strada improvvisamente costringendo il conducente a una sterzata improvvisa che ne comporta lo sbandamento e l’urto contro un muro o un’altra auto). E purtroppo sono nella cronaca dei giornali i ricorrenti atti di bullismo.

Ebbene, in caso di danno da un minorenne a chi bisogna chiedere il risarcimento? Il codice civile [1] stabilisce quanto segue:

«Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».

Cosa significa in termini pratici? Che per tutti i danni commessi dai minori rispondono sempre i genitori in solido, ossia tanto il padre quanto la madre. Il danneggiato può cioè rivolgersi sia all’uno che all’altro indifferentemente, chiedendo a ciascuno una quota della somma o l’intero.

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La responsabilità per i danni del minore si presume sempre essere dei genitori se il bambino vive ancora con loro e se non è emancipato. È minore emancipato il ragazzo con almeno 16 anni che non è più soggetto alla responsabilità dei genitori perché si è sposato.

In caso di danno da un minorenne, il risarcimento va richiesto ai genitori per via di una duplice responsabilità che incombe su di essi:

per non aver vigilato sul comportamento del proprio figlio (cosiddetta culpa in vigilando);

per non aver impartito al proprio figlio l’educazione necessaria ad impedire condotte dannose per altri (cosiddetta culpa in educando).

Quando i genitori non sono responsabili per i danni del figlio

Dalla lettura della norma appena riportata si comprende che i genitori non sono responsabili nei casi in cui:

il figlio non viva più con loro (se manca infatti il presupposto della coabitazione no ci può essere responsabilità dei genitori);

il figlio è emancipato (ossia ha almeno 16 anni e si è sposato);

l’evento si è verificato per un fatto che i genitori non potevano impedire (di questo parleremo più avanti);

il figlio in quel momento era sotto la custodia della scuola.

Analizziamo singolarmente tali ipotesi.

Figlio non convivente con i genitori

La giurisprudenza sottolinea la necessità che il minore viva stabilmente con i genitori: la convivenza infatti rivela l’esistenza di condizioni ambientali minime perché i genitori possano proficuamente esercitare i doveri di educazione e

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vigilanza. A tal proposito riportiamo una serie di sentenze in calce al presente articolo.

Responsabilità degli insegnanti

Dicevamo in apertura che non sempre i genitori sono responsabili. Se infatti questi affidano il figlio all’insegnante per le normali ore di lezione – e quindi nell’arco di tutto il tempo che va da quando il ragazzo entra a quando esce dalla scuola – degli eventuali danni provocati dal minorenne risponde il docente. Lo stesso dicasi nel caso di gita scolastica. Quindi, se scoppia un litigio nel cortile di scuola durante la ricreazione e un bambino provoca gravi lesioni al compagno di classe, a dover risarcire i genitori di quest’ultimo sarà la scuola e l’insegnante che aveva la custodia dei ragazzi in quel preciso momento. La richiesta di risarcimento per i danni del minore non andrà quindi indirizzata ai suoi genitori.

Impossibilità di impedire il fatto

Altra ipotesi in cui i genitori non devono risarcire i danni del figlio minore è quando dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. Come detto, infatti, la responsabilità del padre e della madre, o del docente, è presunta, ma consente la prova contraria. Tale prova consiste nella dimostrazione che il danno si sarebbe comunque verificato pur se il genitore avesse vigilato sul proprio figlio in modo diligente. Se tuttavia le modalità con le quali si è verificato il danno mostrano che il minore non è stato correttamente educato, il genitore (così come l’insegnante) possono comunque essere chiamati a rispondere dei danni anche se il fatto era inevitabile [2].

Concorso di responsabilità del figlio coi genitori

Se il minore è capace di intendere e di volere, alla responsabilità dei genitori si aggiunge anche la sua che risponde in concorso con il padre e la madre.

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Danni da minorenne: le ultime sentenze sul risarcimento del danno

Tribunale Trento, civile Sentenza 9 marzo 2015, n. 245

L’art. 2048 c.c. configura una ipotesi di responsabilità diretta dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli minori (e non già indiretta, od oggettiva, per fatto altrui), poiché, ai fini della sua concreta applicazione, non è sufficiente la semplice commissione del detto illecito, ma è altresì necessaria una condotta (commissiva o, di regola, soltanto omissiva), direttamente ascrivibile ai medesimi, che si caratterizzi per la violazione dei precetti di cui all’art. 147 cod. civ., e rispetto alla quale, in seno alla struttura dualistica dell’illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità, rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante”. Trattasi, dunque, di responsabilità diretta dei genitori per fatto proprio (omessa vigilanza e/o scarsa educazione impartita) – ossia “per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla loro colpa, peraltro presunta” -, che può concorrere con quella degli stessi minori fondata sull’art.

2043 cod. civ. se capaci di intendere e di volere.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3964 La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso la responsabilità dei genitori di una sedicenne che, attraversando la strada con il semaforo rosso, aveva provocato un sinistro stradale).

Tribunale Arezzo, civile Sentenza 10 giugno 2014, n. 563

I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti

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compiuti dai figli minori, in base a quanto disposto dall’art. 2048 c.c., consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. Orbene, la citata norma è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati) ed in relazione all’interpretazione di tale disciplina, dunque, occorre che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto, ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore. All’uopo, si precisa che l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c.. A fronte di siffatte premesse, nella fattispecie, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patiti a seguito dell’incidente occorso alla figlia degli attori caduta a casa dello zio perché spinta dalla cugina, si è evidenziato che l’incidente si verificava durante un gioco tra le due bambine, durante il quale la figlia del convenuto aveva spinto la cugina, facendola cadere. Stante le risultanze istruttorie, si è rilevato come entrambe le minori avevano, al momento del fatto, circa nove anni e che entrambi i genitori, nel preciso momento dell’incidente, erano intenti ad altre attività, sia pure nelle vicinanze del luogo ove si verificava l’evento lesivo, omettendo di sorvegliarle, sia pure momentaneamente. Altresì, si era potuto appurare che la minore, figlia del convenuto, non si era resa conto delle potenziali conseguenze della spinta che aveva dato alla cugina, sintomo di un’immaturità forse determinata dall’età, ma anche da un’educazione inadeguata. Le lesioni della minore confermavano poi la dinamica dei fatti così come descritta da parte attrice, sì da poter ritenere assolto da parte di quest’ultima l’onere probatorio in punto di an su di essa ricadente.

Corte di Cassazione, Sezione III, Civile, Sentenza dell’8 febbraio 2005, n.

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Ai sensi dell’art. 2048 c.c. i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che coabitano con essi per quanto riguarda gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

Corte di Cassazione, Sezione III, Civile, Sentenza dell’8 febbraio 2005, n.

2518

In tema di responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c., l’inefficacia dell’educazione da questi impartita al figlio minore è legittimamente desumibile (anche) dalla specifica condotta causativa del danno (nella specie, consistente nella giuda spericolata, in guisa di esibizione, di un ciclomotore non abilitato al trasporto di due persone).

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 27.06.2002, n. 9346 L’art. 2048 è concepito come norma di “propagazione” della responsabilità, in quanto, presumendo una culpa in educando o in vigilando , chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d’arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi: la responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, tutori, precettori e maestri d’arte.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26.06.2001, n. 8740

La norma di cui all’art. 2048 c.c. configura una ipotesi di responsabilità diretta dei genitori per il fatto illecito commesso dai figli minori (e non già indiretta, od oggettiva, per fatto altrui), poiché, ai fini della sua concreta applicazione, non è sufficiente la semplice commissione del detto illecito, ma è altresì necessaria una condotta (commissiva o, di regola, soltanto omissiva), direttamente ascrivibile ai medesimi, che si caratterizzi per la violazione dei precetti di cui all’art. 147 c.c., e rispetto alla quale, in seno alla struttura dualistica dell’illecito, lo stesso fatto del minore, nella sua globalità, rappresenta il correlato evento giuridicamente rilevante. Di tale responsabilità, configurabile soltanto a titolo di colpa (poiché, in

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caso di condotta dolosa, le conseguenze, penali e civili, risulterebbero diversamente disciplinate, ex artt. 111 e 185 c.p.), può legittimamente predicarsi la sussistenza, diversamente da quanto previsto, in via generale, dall’art. 2043, solo in presenza di una forma di colpa c.d. specifica, non essendo, all’uopo, sufficiente una colpa soltanto generica, attesa anche la previsione di una praesumptio iuris tantum della sua esistenza, così che il genitore potrà dirsi liberato soltanto attraverso la positiva dimostrazione di una rigorosa osservanza dei precetti di cui al menzionato art. 147.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 03.06.1997, n. 4945

La norma di cui all’art. 2048 c.c. contempla una ipotesi di responsabilità non indiretta, bensì diretta dei genitori per il fatto illecito dei figli minori imputabili, nonché presunta, sia pure iuris tantum (in deroga alla generale previsione di cui all’art. 2043 c.c.), fino a quando non sia stata offerta la positiva dimostrazione, da parte dei medesimi, dei precetti posti dall’art. 147 c.c. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e, come tale, deve considerarsi insindacabile se sorretta da adeguata e corretta motivazione (caso in cui un minore chiudendo una porta a vetri in faccia a un coetaneo ne aveva causato il ferimento).

Corte di Cassazione Sezione 3 civile Sentenza 14.03.2008, n. 7050

Ai sensi dell’art 2048 cod. civ., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. (Nella specie la S.C., accogliendo il proposto ricorso e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto che il temporaneo allontanamento del minore dalla casa dei genitori, per motivi di lavoro, non esima costoro da responsabilità, essendo ascrivibile a oggettive carenze educative l’illecito comportamento manifestatosi nella inosservanza delle norme sulla circolazione stradale).

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Corte di Cassazione, Sezione II, Civile, Sentenza del 21 marzo 2007, n.

6685

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge 689 del 1981 la responsabilità del genitore non coabitante non può essere esclusa per impossibilità di impedire il fatto. La modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore è un’operazione non inusuale e notoria, che il genitore esercente la patria potestà avrebbe dovuto e potuto verificare. Il genitore non può eludere i propri doveri di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore, peraltro dimorante nella medesima città.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 10.07.1998, n. 6741

Pre-condizione per l’applicabilità dell’art. 2048 c.c. è la convivenza del minore capace con i genitori. Secondo la valutazione legale tipica del legislatore, la convivenza rivela sia l’assenza di un patrimonio del minore idoneo a garantire il risarcimento degli eventuali danni da lui arrecati a terzi, sia l’esistenza di condizioni ambientali minime perché i genitori possano proficuamente esercitare i doveri di educazione e vigilanza. Tali doveri devono essere calibrati in riferimento evolutivo all’età del minore e fra loro correlati nel senso che la vigilanza può allentarsi in considerazione dell’età, dell’indole, del grado di maturità e di educazione del minore (Cass. nn. 3088/97, 5751/88, 5957/84, 5564/84), nonché in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui vive. Ma devono comunque essere assicurate soglie minime di vigilanza, idonee a evitare che l’adeguarsi del comportamento dei genitori a situazioni ambientali particolarmente degradate si risolva nella minor tutela dei terzi che con siffatte situazioni vengano a contatto, e che proprio per questo sembrerebbero avere invece diritto a una tutela risarcitoria più intensa.

Corte di Cassazione, Sezione III, Civile, Sentenza del 18 luglio 2003, n.

11241

Qualora il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivategli dall’illecito commesso nei confronti del figlio, è opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del

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minore stesso), essendo in tale ipotesi la relativa eccezione diretta a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore; tale questione non può essere, invece, utilmente proposta allorché il genitore agisca quale rappresentante del minore danneggiato.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26.06.2001, n. 8740

L’art. 2048 c.c. postula l’esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la culpa in educando e la culpa in vigilando . Pertanto la responsabilità dei genitori o precettori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore.

Tribunale Milano Civile Sentenza del 16 dicembre 2009

Solo la dimostrazione di aver bene vigilato sul minore e di avergli impartito un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità, a correggere

“… comportamenti non corretti e quindi meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e della altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito…” permette al genitore di andare esente da responsabilità per i danni cagionati dai fatti illeciti dei figli minori. Il nuovo modo di intendere i rapporti familiari e il riformato assetto della famiglia danno conto del rilievo che assume l’educazione non solo come indicazione di regole, conoscenze, modelli di comportamento, ma anche come più ampio compito destinato a consentire la crescita dei figli, a favorire la migliore realizzazione della loro personalità – l’etimo latino di educare è ex-ducere – nel contesto relazionale sociale.

Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 26 agosto 2004 n. 35118 Il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento sessuale dei figli minori, ha l’obbligo di impedire che costoro compiano atti di violenza sessuale, per cui

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risponde penalmente, ai sensi dell’articolo 40 comma 2, del c.p., di tali atti, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento;

b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul

“garante”; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento. (Sommario)

Tribunale di Alessandria, 16 maggio 2016, n. 439

L’educazione inadeguata dei genitori – Rispondono i genitori in base all’articolo 2048 del Codice civile per la condotta dei figli che durante una gita scolastica legano, imbavagliano e costringono un compagno di classe a bestemmiare, filmando e diffondendo tale condotta.

L’inadeguatezza dell’educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, si evince dalle modalità del fatto, essendo emerso in modo chiaro un grado di maturità ed educazione carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri imposti ai genitori dall’articolo 147 del Codice civile. La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e non si dissocia evitando la diffusione del filmato.

Tribunale di Milano, 5 maggio 2016, n. 5654

Nei casi di bullismo durante l’orario scolastico, l’istituto per escludere la propria responsabilità contrattuale deve dimostrare di aver adempiuto ai propri doveri di educazione e vigilanza alla luce del parametro della diligenza esigibile, che si concretizza ad esempio attraverso la supervisione dei ragazzi durante la ricreazione, sul bus (prevedendo la figura del «bus manager») e durante gli spostamenti da una classe all’altra. È esclusa invece la responsabilità in base all’articolo 2048 del Codice civile in quanto la tragica decisione di una allieva di 13 anni di togliersi la vita in conseguenza del linguaggio volgare e canzonatorio di un compagno di scuola non è un fatto prevedibile.

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