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DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE?

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Academic year: 2022

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GRUPPI DANNO A MILANO OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE 2015-2016 GIUSTIZIA CIVILE 2015-2016 PROPOSTE IN TEMA DI DANNI

GRAVI

Avv. Filippo Martini, Avvocato Foro di Milano

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PROPOSTE IN TEMA DI DANNI GRAVI:

- DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE

- DANNO BIOLOGICO PERMANENTE DIFFERENZIALE - DANNO BIOLOGICO PERMANENTE DIFFERENZIALE

INCREMENTATIVO - DANNO TERMINALE

- DANNO DA PERDITA O GRAVE LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE

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Come si liquida il

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE?

INTERMITTENTE?

La proposta dell’Osservatorio per la giustizia civile di Milano.

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DI COSA SI TRATTA?

Si tratta di un pregiudizio all’integrità psicofisica di un soggetto che si sviluppa nell’intervallo temporale compreso tra l’illecito da cui si genera la menomazione invalidante e la morte del soggetto avvenuta in genera la menomazione invalidante e la morte del soggetto avvenuta in corso di giudizio per una causa diversa ed indipendente dalla lesione subita.

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Fatto illecito che causa la

LESIONE

Fatto AUTONOMO e DIVERSO che causa

la morte

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE DI COSA SI TRATTA?

Danno intermittente

Pregiudizio all’integrità psicofisica di un soggetto che si sviluppa nell’intervallo temporale compreso tra l’illecito da cui si genera la menomazione invalidante e la morte del soggetto avvenuta in corso di

giudizio per una causa diversa ed indipendente dalla lesione subita.

(6)

COME RISARCIRLO?

I. CRITERIO DELL’EQUITÀ PURA: Il quantum risarcitorio determinato dal Giudice secondo la propria sensibilità limite massimo la somma individuata dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di riferimento.

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE

dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di riferimento.

Critiche: Rischio di risarcimenti differenti per fattispecie analoghe e rischio di risarcimenti uguali per fattispecie diverse + Inidoneità della decisione ad essere prevedibile.

(7)

II. CRITERIO CD. MATEMATICO PURO (Cass. 30.06.2015 n. 13331): quantum risarcitorio determinato dividendo la somma individuata dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di riferimento per l’aspettativa di vita del soggetto danneggiato e poi moltiplicando il risultato ottenuto per gli anni di vita vissuta.

III. CD. METODO ROMANO: quantum risarcitorio determinato dalla somma aritmetica dei

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE

COME RISARCIRLO?

III. CD. METODO ROMANO: quantum risarcitorio determinato dalla somma aritmetica dei risultati derivanti da due distinte operazioni matematiche:

1) in una prima fase si individua una percentuale del quantum tabellare tra 0% e 50% a seconda dell’entità del danno biologico subito. Ciò costituisce il ristoro dei postumi stabilizzati del pregiudizio; in altre parole, l’adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta

2) successivamente si sottrae al quantum tabellare la suddetta percentuale e sull’ammontare restante si applica il metodo matematico puro.

Critica ad entrambi i metodi: Risarcimenti sensibilmente differenti per medesime menomazioni invalidanti e per stessi anni di vita vissuta fra soggetti di diverse fasce anagrafiche

(8)

Confronto fra i risarcimenti corrisposti attraverso l’utilizzo del criterio cd.

matematico puro a soggetti rispettivamente di anni 5, 55, 85 per una menomazione invalidante del 60% in caso di 4 anni di vita vissuta

- Soggetto di anni 5: 620.234,00 (dato tabellare) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta) = 31.806,87 euro

(anni di vita vissuta) = 31.806,87 euro

- Soggetto di anni 55: 462.011,00 (dato tabellare) / 29 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta) = 63.725,65 euro

- Soggetto di anni 85: 367.077,00 (dato tabellare) / 7 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta) = 209.758,28 euro

(9)

Confronto fra i risarcimenti corrisposti attraverso l’utilizzo del metodo «romano» a soggetti rispettivamente di anni 5, 55, 85 per una menomazione invalidante del 60% in caso di 4 anni di vita vissuta - Soggetto di anni 5:

Prima fase: 30% di 620.234,00 = 186.070,20 euro (nella prima fase, per le invalidità comprese Prima fase: 30% di 620.234,00 = 186.070,20 euro (nella prima fase, per le invalidità comprese tra 60% e 80% il metodo romano rimette al giudice la possibilità di individuare un risarcimento corrispondente tra il 30% e il 40% del dato tabellare)

Seconda fase: (620.234,00 – 186.070,00) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita) = 22.264,82 euro

Totale risarcitorio: 186.070,20 + 22.264,82 = 208.335,02 euro Segue…

(10)

- Soggetto di anni 55:

Prima fase: 30% di 462.011,00 = 138.603,30 euro

Seconda fase: (462.011,00 – 138.603,30) / 29 x 4 = 44.607,95 euro Totale risarcitorio = 183.211,25 euro

- Soggetto di anni 85:

Prima fase: 30% di 367.077,00 = 110.123,10 euro

Seconda fase: (367.077,00 – 110.123,10) / 7 x 4 = 146.830,80 euro Totale risarcitorio = 256.953,90 euro

(11)

LA PROPOSTA MILANESE

Il quantum risarcitorio è determinato attraverso il ricorso al concetto di risarcimento medio annuo.

Il risarcimento medio annuo: è la distribuzione annua, in funzione dell’aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni dell’aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante.

In termini matematici è il rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media.

Esso rappresenta il valore su cui si fonda la tabella risarcitoria elaborata.

Segue…

(12)

Il risarcimento medio: è il quantum liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante.

In altre parole, è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima

Segue…

(13)

L’aspettativa di vita media (35 anni): è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 (che corrispondono agli estremi anagrafici presi in considerazione dalla Tabella di Milano), a prescindere dal sesso di appartenenza.

In particolare:

- l’aspettativa di vita annua si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni (in sostanza si sommano le aspettative di vita di tutte le fasce di età e si divide per 100)

- l’eliminazione delle divergenze dovute al sesso maschile o femminile dell’interessato si ottiene attraverso una preventiva media tra aspettativa di vita maschile e femminile per ogni fascia di età

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Invalidità Danno non patrimoniale

per il primo anno

Danno non patrimoniale

per il primo e il secondo

anno

Danno non patrimoniale

per ogni ulteriore

anno successivo

Aumento personalizzato

1 63 110 31 50%

2 133 234 67 50%

3 212 371 106 50%

3 212 371 106 50%

4 298 522 149 50%

10 1.187 2.077 593 49%

30 7.908 13.839 3.954 29%

60 27.214 47.625 13.607 25%

80 40.574 71.004 20.287 25%

100 51.810 90.667 25.905 25%

(15)

Invalidità Danno non patrimoniale

per il primo anno

Danno non patrimoniale per il primo e

il secondo anno

Danno non patrimoniale

per ogni ulteriore anno

successivo

Aumento personalizzato

1 63 110 31 50%

Colonna n.1: percentuale di invalidità

Colonna n.2: liquidazione del danno in caso di morte trascorso 1 anno dall’evento lesivo

lesivo

Colonna n.3: liquidazione del danno in caso di morte trascorsi 2 anni dall’evento lesivo Colonna n.4: liquidazione del danno per ogni anno di vita vissuta a partire dal terzo anno dall’evento lesivo

Colonna n.5: percentuale di personalizzazione così come già prevista nella tabella di Milano

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LA PROPOSTA MILANESE

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE

Risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori

monetari individuati dalle Tabelle di Milano

Però, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti sicché i valori risarcitori relativi a quell’arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto dunque equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo.

(17)

CASS. CIV. SEZ. III^ REL. AMBROSIO 18.01.2016 N. 679

Moglie e figli agivano in giudizio nei confronti dell’Azienda Ospedaliera presso cui era stato operato il loro congiunto per un intervento chirurgico a causa di un tumore benigno al cervello che aveva riportato come esito dell’intervento un idrocefalo, trattato tardivamente. Da tale tardivo

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE

dell’intervento un idrocefalo, trattato tardivamente. Da tale tardivo trattamento erano derivate lesioni stimate nel 60%.

Il congiunto decedeva a distanza di quasi due anni, e in giudizio veniva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis per l’invalidità temporanea e permanente, nonché il risarcimento del danno morale ire proprio.

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CASS. CIV. SEZ. III^ REL. AMBROSIO 18.01.2016 N. 679

Il Tribunale riconosceva la somma di € 90.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis.

La Corte d’Appello accoglieva il gravame dell’azienda ospedaliera, riducendo il quantum dovuto alla minor somma di € 55.638,00.

DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE

quantum dovuto alla minor somma di € 55.638,00.

Sentenza confermata dalla Cassazione:

«Quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall’evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all’integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa».

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