Le problematiche aperte nel d.d.l.
Concorrenza – Dal danno biologico ai danni non tabellati.
XXV Congresso nazionale medico giuridico Melchiorre Gioia
Barbara Buralli
Responsabile Sinistri e Contenzioso
Roma, 20-21 maggio 2016
D.D.L. Concorrenza: un equilibrio possibile nel sistema RCA?
• L’evoluzione dei modelli organizzativi delle imprese ha generato efficienza, efficacia e miglior servizio al cliente, grazie anche all’utilizzo della tecnologia: black box, strumenti evoluti per il contrasto alle frodi, APP, canalizzazione…..).
• Serve un intervento mirato del Legislatore, atteso da oltre 15 anni, per dare certezza in termini quantitativi e qualitativi al risarcimento del danno alla persona e da morte.
• Necessità di allineamento ai sistemi europei.
Contesto di riferimento
Contemperare l’equità dei risarcimenti con i costi assicurativi sostenibili dalle famiglie italiane
Il «peso» del danno alla persona nel ramo rca e il perimetro di intervento del DDL
Risarcimenti per sinistri R.C.A. pari a ca. 11,2 MLD di € di cui oltre 2/3 per danni a persona pari a 7,5 Mld€ (incidenza sinistri con lesioni:
18,5% 2014 vs 19% 2013)
I danni mortali (2MLD) e le lesioni superiori al 9% (3MLD) incidono per il 45% sul totale
risarcimenti
3 MLD;
27%
2 MLD;
18%
2,5 MLD;
22%
3,7 MLD;
33%
I.P. fino al 9%
Distribuzione % importo sinistri (2014)*
Danni a cose
Danni mortali
I.P. oltre 9%
DDL: Ambiti di intervento
Fino al 9%
• Nozione di danno non patrimoniale Omnicomprensiva
• Eliminazione del riscontro visivo: step back?
I.P. oltre 9%
• Nozione di danno non patrimoniale Omnicomprensiva
• Ritorno al passato il «danno morale»
• Tabelle di valutazione economica
Danni mortali
• Nessuna novità
D.D.L. Concorrenza: evoluzione del risarcimento del danno grave alla persona
As is
• Allineamento sui valori della Tabella di Milano
• Proliferazione di diverse tipologie di danno non patrimoniale
• «Stop and Go» della
giurisprudenza su unificazione delle diverse figure di danno non patrimoniale
• Definizione e quantificazione del danno non patrimoniale
• Tabella unica di riferimento
• Garanzia di certezza e uniformità
• Personalizzazione
To be?
• Gli emendamenti apportati al provvedimento originario hanno modificato l’obiettivo del DDL, con il rischio concreto di un ritorno
all’incertezza e alla disomogeneità nella liquidazione del danno non patrimoniale
Evoluzione (im)possibile?
• Assenza di riferimenti normativi alla disciplina dei danni da morte
• Un’opportunità non colta per identificare:
- valori economici di riferimento unici (quantum) - aventi diritto
Danno mortale: il grande escluso
Il danno da morte il grande escluso (case study)
Uomo 41enne – Impiegato con reddito annuo di € 40.000;
Moglie, due figli (6 e 9 anni) Un genitore e una sorella non conviventi *
Germania Francia Italia Spagna Inghilterra Svizzera Polonia
Danno non patrimoniale € - € 104.000 € 1.102.166 € 338.750 € 15.800 € 130.612 € 77.500 Danno patrimoniale € 655.000 € 649.881 € 547.544 € 244.927 € 788.983 € 834.715 € 484.925
€ - € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.400.000 € 1.600.000 € 1.800.000
Risarcimento del danno alla persona in Europa
( valori medi di riferimento)
€ 655.000 € 753.881
€ 1.649.710
€ 583.677
€ 804.783
€ 965.327
€ 562.425
Importo calcolato sui valori della tabella di Milano
DDL concorrenza : la personalizzazione
Il criterio di
personalizzazione, quale strumento di equità si basa su due presupposti
fondamentali:
• il pregiudizio
sofferto non deve essere
riconducibile alle normali
conseguenze delle lesioni subite
• la specificità del pregiudizio richiede una prova
rigorosa .
Le corti di merito e la personalizzazione:
parametro di liquidazione equitativa o
automatismo?
Alcuni esempi
…
DDL concorrenza : la personalizzazione
Alcuni esempi di come la giurisprudenza ha utilizzato questo parametro valutativo
Tribunale di Roma sentenza 14460/13
«Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenuto conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall’attore………….senza escludere la
sussistenza del danno morale soggettivo ( sofferenza interiore) ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell’integrità psico-fisica………Sulla scorta dell’apprezzamento delle sofferenze concrete valutate anche da un punto di vista esistenziale ( danno dinamico relazionale consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo in misura pari al 25% per complessive
euro………..»
Tribunale di Frosinone n. 508/2015
Il danno non patrimoniale (danno morale). Nel caso in esame va liquidata una ulteriore voce di danno non patrimoniale favorevole al danneggiato. Il danno non patrimoniale ( c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla
liquidazione tabellare, va parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell’importo determinato a titolo di danno biologico……….una ulteriore personalizzazione va motivata con
riferimento al caso specifico; nel caso di specie viene tenuto conto della gravità della colpa , dell’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell’impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato e della durata dell’invalidità
temporanea; si può equitativamente liquidare la personalizzazione del danno non
DDL concorrenza : la personalizzazione
Alcuni esempi di come la giurisprudenza ha utilizzato questo parametro valutativo
Tribunale di Torre
Annunziata sentenza n. 26/2016
GDP di Pomigliano d’Arco n. 632/2014
«Il Giudicante prende a base della liquidazione dei danni fisici l’invalidità
suddette, ed in virtù della recente regolamentazione legislativa del danno alla persona relativa alle micropermanenti ………., a titolo di danno morale, configurandosi una ipotesi di lesioni colpose……..»
«…… Deve inoltre riconoscersi in favore dell’attore sempre a titolo di danno non patrimoniale la sofferenza morale patita, liquidabile con un incremento del danno biologico anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod.
Ass ………….dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all’aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, se non altro perché all’epoca dell’emanazione della norma, era pacifica l’autonoma risarcibilità del danno morale………Sulla base di tutto quanto sopra, stimasi quindi equo liquidare …….un ulteriore importo ottenuto aumentando del 33% quello riconosciuto a titolo di danno biologico………Nell’ipotesi in oggetto oltre al danno biologico……… e dal danno morale………non si ravvisano sulla base delle risultanze istruttorie, ulteriori voci di danno non patrimoniale ……….»
DDL concorrenza : la personalizzazione
Alcuni esempi di come la giurisprudenza ha utilizzato questo parametro valutativo
Tribunale di Vicenza n. 1069/2013
«…… Il danno non patrimoniale può essere personalizzato nella misura della percentuale del 47%, prevista dalle predette Tabelle ( Milano), in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita, quale
emerge sia dalla CTU che attesta una maggiore fatica e disagio per lo svolgimento di qualsivoglia attività manuale, sia dalle assunte testimonianze, dalle quali è emerso che l’attrice ha dovuto abbandonare, dopo l’incidente, la pratica del nuoto che prima esercitava assiduamente ( testimoni………) il danno non patrimoniale ammonta perciò………»