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2020_10_09_D02 - Valutazione impatto acustico (2428 KB)

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(1)

Comune di Vedelago

AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DI VIA BASSANESE

INSERIMENTO DI 4 NUOVI FORNI FUSORI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PREVISIONALE

Data: Settembre 2020 Cod.: 1684\03 Committente

Breton S.p.A.

Via Garibaldi, 27

31030 – Castello di Godego (TV)

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO e-mail: contepegorer@gmail.com

Sito web: www.contepegorer.it tel. 0422.30.10.20 r.a. - fax 0422.42.13.01

Sede legale: Via Stazio, 36 - 36029 Valbrenta (VI)

Sede operativa: Via Trento, 9 - 36020 Solagna (VI)

C.F. e P.IVA 03959010244

D02

(2)

BRETON S.P.A.

Stabilimento di: Via Bassanese 6 - 31050 Vedelago (TV)

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PREVISIONALE

COLLABORAZIONE TECNICA Ing. Emiliano Boniotto

COD. PROGETTO 2020-275

ELABORATO 20.0660

DOCUMENTO Relazione tecnica

DATA 10/09/2020

REV.

00

salute e sicurezza

(3)

INDICE

1. PREMESSA 3

2. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4

2.1. LEGISLAZIONE NAZIONALE ... 4

3. DEFINIZIONI SECONDO D.M. 16.03.1998 10

4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE 12

5. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA E DELLE SORGENTI SONORE 18

6. RILIEVI FONOMETRICI 22

7. VALUTAZIONE RUMOROSITÀ INDOTTA: EMISSIONI, IMMISSIONI SONORE 25 7.1. ANALISI LIVELLI PRESSO I RICETTORI ... 25 8. CONSIDERAZIONI SUL RISPETTO DEL CRITERIO DIFFERENZIALE 29

9. CONCLUSIONI 30

(4)

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica viene condotta allo scopo di illustrare i risultati relativi alle indagini tecniche ed alle analisi delle emissioni sonore riferibili alla sede dell’azienda BRETON S.P.A. presso la sede di Via Bassanese 6 - 31050 Vedelago (TV).

L’indagine fonometrica viene condotta al fine di verificare le emissioni ed immissioni acustiche, partendo dall’analisi del clima acustico di zona e successivamente calcolare ed analizzare la conformità dell’aree oggetto di indagine ai limiti previsti dal vigente apparato normativo e dal piano di classificazione acustica. In particolar modo la presente relazione viene condotta al fine di evidenziare la compatibilità acustica in via previsionale degli interventi di completamento del sedime Prima Fase Ampliamento Primo Stralcio lato nord est che prevede l’attivazione di nr. 5 forni fusori e relative apparecchiature ausiliarie interne ed esterne.

La presente valutazione previsionale sarà redatta con l’ausilio delle evidenze emerse a seguito di specifica valutazione di impatto acustico post operam (nel seguito VIA_PO) relativa alla realizzazione della prima fase dell’ampliamento in oggetto e alla quale si rimanda per i dettagli.

L’analisi delle caratteristiche delle emissioni sonore riferibili al clima acustico di zona ed alle sorgenti maggiormente significative è stata condotta in modo da tenere conto di tutte le possibili combinazioni, in numero e qualità di sorgenti sonore riconducibili alle attività presenti.

L’analisi viene condotta nelle condizioni maggiormente rappresentative di impatto acustico operando in favore di sicurezza nei confronti degli eventuali ricettori sensibili esposti.

(5)

2. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2.1. LEGISLAZIONE NAZIONALE

Regio Decreto 18 Giugno 1931 n°777

Il primo accenno di interesse della normativa italiana risale al 1931 dove, all’interno del regio decreto n°777 riguardante le leggi di pubblica sicurezza, l’art. 66 prevedeva la sospensione delle attività rumorose nelle ore determinate dalle ordinanze del Sindaco e dai regolamenti locali. Tale disposizione è stata in seguito abrogata dal D.Lgs. 13 Luglio 1994 n°480.

Codice penale, art. 659

Tale articolo mira a punire mediante ammenda chiunque provochi schiamazzi o rumori oppure eserciti un’attività rumorosa che disturbi le occupazioni od il riposo delle persone

Codice civile, art 844

Il testo di questo articolo scende a compromessi tra le attività produttive e la produzione di rumore, fumi, odori molesti. Il testo dell’articolo afferma che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, rumori ed odori se queste non superano la normale tollerabilità. Per ciò che riguarda il rumore nel tempo si è sempre più affermato il criterio secondo cui diventa intollerabile un rumore che superi di 3 dB(A) il rumore di fondo normalmente presente nell’ambiente.

Codice della strada (DL 285/92 modificato dal D.Lgs 360/93)

Il codice fissa diverse prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli a motore e le norme comportamentali per l’uso dei veicoli in modo da limitare per quanto possibile il disturbo alla popolazione dovuto al rumore. Sono inoltre contenute prescrizioni per la costruzione delle nuove strade che dovrebbero essere progettate in modo da ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico e la salvaguardia degli occupanti degli edifici adiacenti alle stesse.

L’art. 36 obbliga i comuni con più di 30'000 abitanti a redigere ed aggiornare ogni due anni un piano urbano del traffico finalizzato al miglioramento delle condizioni di circolazione, della sicurezza stradale ed alla riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

E’ bene ricordare che tale obbligo si estende ai comuni con elevata affluenza turistica stagionale ed a quelli che presentano problemi di congestione della circolazione stradale.

L’art. 277 dispone, inoltre, l’installazione sull’intero sistema viario, di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento dei flussi veicolari e dei livelli di inquinamento acustico ed atmosferico.

D.P.C.M. 1° Marzo 1991

Rimane tuttora il principale punto di riferimento per l’acustica territoriale. Scopo del decreto è quello di rimediare in via transitoria alla grave situazione di inquinamento acustico del territorio nazionale fissando limiti di accettabilità validi su tutto il territorio nazionale. Tale decreto introduce inoltre l’obbligo per i Comuni di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio.

Tale decreto non prende in considerazione i rumori generati dalle attività aeroportuali ed ammette deroghe per le attività temporanee quali cantieri edili e manifestazioni pubbliche. Tutte le componenti sonore

(6)

inquinanti, comprese le infrastrutture dei trasporti come le strade e le ferrovie vengono invece prese in considerazione.

Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 individua 6 classi acustiche in cui il territorio dovrebbe essere zonizzato. Tali classi sono le seguenti:

• Classe I Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

• Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

• Classe III Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

• Classe IV Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate: da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

• Classe V Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

• Classe VI Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ognuna delle classi sopra riportate il D.P.C.M. associa dei livelli di rumorosità massima tollerabile riferita sia al periodo diurno che notturno dove per diurno si intende la fascia oraria compresa fra le ore 06 e le 22 e per notturno si intende la fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 06.

Il Decreto stabilisce inoltre che per le zone non esclusivamente industriali, cioè per le aree di classe I, II, III, IV e V, oltre ai limiti massimi precedentemente definiti non è consentito superare una differenza di livello sonoro pari 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, calcolata rispetto al livello misurato in presenza della sorgente disturbante e in assenza della stessa. Tale criterio viene definito Criterio differenziale.

Vale forse la pena ricordare che una differenza di livello sonoro pari a 3 dB(A) equivale ad un raddoppio della potenza sonora emessa, cioè ad un valore doppio di energia sonora emessa nell’ambiente.

Il Decreto stabilisce con esattezza che, una volta stabilita la classe di appartenenza di una determinata area, le misurazioni per la verifica dei limiti riferiti a tale classe e la verifica del rispetto del criterio differenziale debbono essere effettuate all’interno degli ambienti abitativi, nel periodo di osservazione del fenomeno, a finestre aperte, ad 1 m da esse.

(7)

L’allegato B comma 3.2 del Decreto precisa inoltre che: “Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile.”

Alcune regioni hanno successivamente prodotto delle linee guida per la zonizzazione comunale aventi lo scopo di omogeneizzare per quanto possibile la redazione delle zonizzazioni comunali nell’ambito di appartenenza delle singole regioni.

Legge quadro sull’inquinamento acustico 26 Ottobre 1995 n°447

I contenuti di tale legge sono più teorici e propositivi che applicativi in quanto, proprio per la natura stessa di tale legge, gli aspetti operativi vengono quasi sempre demandati a specifici decreti attuativi da pubblicarsi successivamente.

Gli aspetti più significativi sono comunque i seguenti:

- i piani comunali di zonizzazione acustica del territorio debbono tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio

- i comuni con popolazione superiore a 50'000 abitanti debbono presentare una relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale

- il contatto diretto di aree anche appartenenti a Comuni confinanti i cui valori limite si discostano per più di 5 dB(A) non può essere previsto nella fase di zonizzazione acustica

- le domande per il rilascio di Concessioni Edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8 comma 4)

Sono di competenza dei comuni:

- la classificazione del territorio in zone acustiche

- il coordinamento e la modifica degli strumenti urbanistici già adottati alla luce della zonizzazione acustica del territorio

- l’adozione di piani di risanamento acustico

- il controllo della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle Concessioni Edilizie, licenze d’uso, nulla osta all’esercizio

- la redazione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico

- l’autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dalla zonizzazione di attività temporanee quali cantieri edili, spettacoli temporanei, manifestazioni pubbliche

- l’adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento alle emissioni sonore generate dal traffico veicolare e dalle infrastrutture dei trasporti

Nelle aree di rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico i comuni hanno facoltà di individuare limiti massimi di rumore più ristretti rispetto alla normale classificazione del territorio.

Nel caso di superamento dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica del territorio i comuni debbono predisporre dei piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento degli stessi con il piano urbano del traffico. Tali piani debbono contenere:

- individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

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- individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;

- indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi da seguire per il risanamento;

- stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

- eventuali misure cautelari per la tutela dell’ambiente.

Si segnala inoltre che in base all’art 10 comma 5 le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade e l’ANAS, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Tali piani devono contenere i tempi di adeguamento, le modalità e la stima dei costi.

D.P.C.M. 14 Novembre 1997

Determina i valori limite di emissione, di immissione e i valori limite differenziali di immissione delle sorgenti sonore, nonché i valori di attenzione e di qualità.

Si riportano le tabelle, riportate in allegato a tale norma, relative ai valori limite di emissione e immissione.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40 III aree di tipo misto 55 45 IV aree di intensa attività umana 60 50 V aree prevalentemente industriali 65 55 VI aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45 III aree di tipo misto 60 50 IV aree di intensa attività umana 65 55 V aree prevalentemente industriali 70 60 VI aree esclusivamente industriali 70 70

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997

"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

D.M.A. 16 Marzo 1998

"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico ".

D.P.R. 18 Novembre 1998 n. 459

Regolamento recante le norma di esecuzione dell’art. 11 della Legge Quadro 26 Ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142

"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" .

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A. autostrade;

B. strade extraurbane principali;

C. strade extraurbane secondarie;

D. strade urbane di scorrimento;

E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

Per ogni tipologia di strada, vengono definite delle fasce territoriali di pertinenza acustica; inoltre vengono stabiliti i limiti di immissione che l’infrastruttura deve rispettare all’interno della propria fascia di rispetto;

nell’indicazione dei limiti viene fatta distinzione tra strade esistenti e di nuova realizzazione.

Al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei limiti di immissione, va verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Circolare 6 Settembre 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (GU n. 217 del 15-9-2004).

Si stabilisce che il criterio differenziale va applicato anche nei comuni in cui non sia ancora stata approvata la zonizzazione acustica comunale.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194

"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

Vengono fornite indicazioni sull'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, nonché dei piani di azione.

Vengono fornite le seguenti definizioni:

• «Mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona.

• «Mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona.

• «Piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.

• «Pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti.

Vengono inoltre definiti i seguenti descrittori acustici:

• «Lden (livello giorno-sera-notte)»: descrittore acustico relativo all'intera giornata;

• «Lday (livello giorno)»: descrittore acustico per il periodo dalle 06:00 alle 20:00;

• «Levening (livello sera)»: descrittore acustico per il periodo dalle 20:00 alle 22:00;

• «Lnight (livello notte)»: descrittore acustico per il periodo dalle 22.00 alle 06.00.

Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.42

“Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”

Dispone modifiche ad alcuni articoli del DLgs 19-8-2005 n° 194, riguardante mappe acustiche, piani di azione e informazione al pubblico in merito al rumore ambientale

Istituisce una commissione per la tutela dall’inquinamento acustico presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(10)

Reca modifiche alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995):

• Si aggiunge la definizione di "sorgente sonora specifica" ovvero sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale;

• Si riscrive la definizione di "valore di attenzione": il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica;

• Si inserisce la definizione di "valore limite di immissione specifico": il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Stabilisce inoltre nuovi criteri per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale.

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3. DEFINIZIONI SECONDO D.M. 16.03.1998

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure.

La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 6:00 e le 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": L AS , L AF , LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast",

"impulse".

Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax. Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

( ) dt dB(A ) p

t p t t log 1 10 L

T

0 2 0 2 A 1 2 T

Aeq,

 

 −

= 

dove LAeq e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2 ; pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 micron Pa è la pressione sonora di riferimento .

Livello di rumore ambientale (LA): e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, e' riferito a TM; 2) nel caso di limiti assoluti e' riferito a TR .

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): LD = (LA - LR)

Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

(12)

Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB

per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL) è dato dalla formula:

( ) dB(A) p

t p t log 1 10 L

SEL

2

1

t

t 2 0 2 A 0

AE

 

 

 

=

= 

dove

t2-t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

t0 è la durata di riferimento (s).

(13)

4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Le aree oggetto di indagine risultano essere situate geograficamente all’interno del territorio del Comune di Vedelago, Provincia di Treviso, in via Bassanese 6.

Si evidenzia che il Comune di Vedelago ha attualmente provveduto alla redazione del piano di classificazione acustica del suo territorio, adottato in data marzo 2006. Si riporta nel seguito la localizzazione delle aree oggetto di indagine:

Identificazione perimetro dello stabilimento

Le aree oggetto di indagine risultano essere collocate in classe V, ovvero area classificata come prevalentemente industriale come riportato dall’estratto di zonizzazione della zona di interesse (si fa presente che la base cartografica utilizzata nella zonizzazione risulta non aggiornata rispetto all’edificato esistente).

(14)

Classificazione acustica dell’area e relativa legenda

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento diurno (06.00-

22.00)

notturno (22.00- 06.00) I Aree particolarmente protette 45 35 II Aree prevalentemente residenziali 50 40 III Aree di tipo misto 55 45 IV Aree di intensa attività umana 60 50 V Aree prevalentemente industriali 65 55 VI Aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento diurno (06.00-

22.00)

notturno (22.00- 06.00) I Aree particolarmente protette 50 40 II Aree prevalentemente residenziali 55 45 III Aree di tipo misto 60 50 IV Aree di intensa attività umana 65 55 V Aree prevalentemente industriali 70 60 VI Aree esclusivamente industriali 70 70

(15)

Dall’analisi dell’area oggetto di studio ed in particolare lungo il lato est e nord dove sono collocate le sorgenti sonore analizzate, sono stati censiti i seguenti ricettori:

Ricettore RS1

Immagine ricettore Immagine area Classificazione acustica

Abitazione singola a 2 piani fuori terra

Distanza dal confine 120 m

Fascia di pertinenza stradale “A”

S.P. 19 ampiezza 100 m Classe V

Valore limite di emissione dB(A)

Valore limite di immissione dB(A)

Criterio differenziale

Periodo diurno 06.00-22.00 65 70 5 dBA

Periodo notturno 22.00-06.00 55 60 3 dBA

Ricettore RS2

Immagine ricettore Immagine area Classificazione acustica

N.D.

Abitazione singola a 2 piani fuori terra

Distanza dal confine 100 m

Fascia di pertinenza stradale “A”

S.P. 19 ampiezza 100 m Classe V

Valore limite di emissione dB(A)

Valore limite di immissione dB(A)

Criterio differenziale

Periodo diurno 06.00-22.00 65 70 5 dBA

Periodo notturno 22.00-06.00 55 60 3 dBA

(16)

Ricettore R3

Immagine ricettore Immagine area Classificazione acustica

Edificio attività industriale Distanza dal confine 25 m

Fascia di pertinenza stradale non presente

Classe V Valore limite di emissione dB(A)

Valore limite di immissione dB(A)

Criterio differenziale

Periodo diurno 06.00-22.00 65 70 5 dBA

Periodo notturno 22.00-06.00 55 60 3 dBA

Ricettore R4

Immagine ricettore Immagine area Classificazione acustica

Edificio attività industriale Distanza dal confine 30 m

Fascia di pertinenza stradale non presente

Classe V Valore limite di emissione dB(A)

Valore limite di immissione dB(A)

Criterio differenziale

Periodo diurno 06.00-22.00 65 70 5 dBA

Periodo notturno 22.00-06.00 55 60 3 dBA

(17)

Ricettore RS5

Immagine ricettore Immagine area Classificazione acustica

N.D.

Abitazione singola a due piani fuori terra

Distanza dal confine 120 m

Fascia di pertinenza stradale “A”

S.P. 19 ampiezza 100 m Classe V

Valore limite di emissione dB(A)

Valore limite di immissione dB(A)

Criterio differenziale

Periodo diurno 06.00-22.00 65 70 5 dBA

Periodo notturno 22.00-06.00 55 60 3 dBA

Ricettore RS6

Immagine ricettore Immagine area Classificazione acustica

Abitazione singola a due piani fuori terra

Distanza dal confine 370 m

Fascia di pertinenza stradale “A”

S.P. 102 ampiezza 100 m Classe III

Valore limite di emissione dB(A)

Valore limite di immissione dB(A)

Criterio differenziale

Periodo diurno 06.00-22.00 55 60 5 dBA

Periodo notturno 22.00-06.00 45 50 3 dBA

I ricettori sensibili presenti in prossimità dell’area oggetto di studio sono riportati nell’immagine seguente al fine di una loro completa identificazione e collocazione.

(18)

Indicazione numerica dei ricettori sensibili con localizzazione dell’edificio relativo agli interventi Prima Fase Ampliamento Primo Stralcio (in blu)

(19)

5. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA E DELLE SORGENTI SONORE

L‘azienda BRETON S.P.A. presso lo stabilimento di Via Bassanese, 6 – Vedelago, produce lastre in pietra sinterizzata di grande formato.

L’azienda si compone di un unico corpo fabbrica con all’interno i seguenti reparti produttivi:

• magazzino e produzione campioni;

• cottura e lucidatura;

• macinazione;

• preparazione materie prime;

• impasti e formatura;

• essiccatura e manutenzione;

• edificio Prima Fase Ampliamento Primo Stralcio lato nord est: l’involucro dell’edificio è già stato realizzato e l’intervento è già stato oggetto di valutazione acustica in VIA_PO relativamente all’attivazione di 1 forno fusorio mentre sarà oggetto della presente valutazione l’attivazione di altri 4 forni all’interno dello stesso, per un totale a regime di 5 forni fusori e relativi impianti ausiliari;

Foto aerea dello stabilimento con indicazione in blu del sedime Prima Fase Ampliamento Primo Stralcio

Nello scenario di progetto all’interno dell’edificio saranno installati e attivati in totale nr. 5 forni fusori con i relativi sili di stoccaggio materie prime e impianti e apparecchiature ausiliarie (ad esempio compressori).

All’esterno dell’edificio nella zona nord est saranno operative nr. 5 torri evaporative a servizio di ciascuno dei forni e un gruppo di 5 ventilatori filtri depolveratori nel lato nord.

(20)

Planimetria con indicazione in tratteggio rosso del sedime Prima Fase Ampliamento Primo Stralcio e di alcune delle sorgenti sonore previste

Si fa presente che allo stato di fatto (così come valutato in VIA_PO) risultano attivi un solo forno fusorio con relativo ventilatore filtri depolveratori torre evaporativa, mentre lo scenario si andrà a valutare qui in via previsionale prevede l’attivazione di tutte le sorgenti di progetto come descritto nel seguito.

Le principali sorgenti sonore aventi rilevanza in termini di diffusione del rumore nelle aree esterne allo stabilimento unitamente all’orario di funzionamento delle stesse sono riportate nella tabella che segue con la distinzione tra sorgenti esistenti e sorgenti di progetto. L’emissione sonora dei forni localizzati all’interno dell’edificio si propaga all’esterno tramite le griglie di aerazione, per cui di fatto il rumore prodotto dai forni è rappresentato dalle griglie stesse.

ID SORGENTE QUANTITÀ STATO ORARIO DI

FUNZIONAMENTO NOTE

F1.1

÷ F1.5

Ventilatori filtri depolveratori

1 Esistenti

24 ore su 24 Ventilatore dotato di cappottatura insonorizzante 4 * Di progetto

F2.1

÷ F2.5

Torri evaporative

1 Esistente

24 ore su 24

Torri evaporative in versione silenziata con silenziatore su

espulsione e materassino antiscroscio 4 * Di progetto

F3.1

÷ F3.6

Griglie di

aerazione 6 Esistenti 24 ore su 24

Aperture tamponate con griglie afoniche modello AFO

AL 2 ad alette in acciaio riempite di materiale

fonoassorbente

(21)

F4.1

÷ F4.5

Forni fusori

1 Esistente

24 ore su 24 I forni sono collocati all’interno dell’edificio 4 * Di progetto

* Un forno, completo di ventilatore e torre evaporativa, risulta già installato ma non ancora in esercizio

La posizione delle sorgenti è riportata nelle immagini seguenti:

Pianta e prospetto del sedime Prima Fase Ampliamento Primo Stralcio con indicazione delle sorgenti sonore previsionali (rosso) ed esistenti (verde)

Gli impianti presenti nel nuovo edificio operano a ciclo continuo durante entrambi i tempi di riferimento diurno e notturno. Per quanto riguarda le altre sorgenti esistenti allo stato di fatto, non si segnalano modifiche delle stesse rispetto allo scenario già analizzato in VIA_PO.

Relativamente alle sorgenti tipo F3, ovvero alle griglie di aerazione, i calcoli previsionali preliminari hanno messo in evidenza la necessità di dotare le 6 aperture in progetto di griglie afoniche tipo AFO AL2 e di

F3.1 ÷ F3.6 F4.5 F4.4 F4.3 F4.2 F4.1

F1.5 F1.4

F1.3

F1.2 F1.1

F2.5 F2.4 F2.3 F2.2 F2.1

(22)

potenziare il lato interno capannone delle 6 griglie esistenti con lo stesso prodotto allo scopo di garantire il rispetto del criterio differenziale notturno che risulta quello maggiormente restrittivo. La griglia AFO AL2 ha uno spessore di 600 mm e massa superficiale 100 kg/m2 Si riportano nel seguito le caratteristiche acustiche e dimensionali nominali.

(23)

6. RILIEVI FONOMETRICI

Nella presenta valutazione si farà riferimento ai rilievi fonometrici eseguiti nel corso di VIA_PO alla quale si rimanda per i dettagli. Si riportano nel seguito i risultati del rilievo di lungo periodo L1 eseguito al confine est e i risultati dei rilievi di caratterizzazione delle sorgenti sonore che saranno utilizzati nei calcoli eseguiti nella presente valutazione previsionale.

Immagine aerea con indicazione del punto di rilievo di lungo periodo L1

Per il rilievo L1 I livelli di pressione sonora equivalenti ponderati A ed i livelli percentili sono riassunti nelle tabelle seguenti.

(24)

PERIODO DIURNO Punto di

misura

LAeq, Tr [dBA]

L90

[dBA]

Valore limite di immissione

[dBA]

Valore limite di emissione

[dBA]

Rispetto dei limiti

L1 54.5 46.0 70 65 SI

PERIODO NOTTURNO Punto di

misura

LAeq, Tr [dBA]

L90 [dBA]

Valore limite di immissione

[dBA]

Valore limite di emissione

[dBA]

Rispetto dei limiti

L1 48.9 46.5 60 55 SI

Si riportano nelle tabelle seguenti le misure effettuate in prossimità delle sorgenti sonore per la caratterizzazione delle stesse (la misura F4 non è stata riportata in VIA_PO).

ID Immagine Descrizione della

Misura

Livello di pressione sonora [dB(A)]

L 90 [dB(A)]

L 95 [dB(A)]

F1.1

Misura effettuata a 1 m da uno dei ventilatori filtri depolveratori dotato

di cappottatura insonorizzante.

72.4 72.0 71.8

F2

Misura effettuata a 1 ma da torre evaporativa in

funzione

74.9 73.9 73.4

F3.1

Misura effettuata a 1 m dalla griglia afonica (mod. AFO AL

1) posta più a nord.

68.5 67.4 67.1

(25)

ID Immagine Descrizione della Misura

Livello di pressione sonora [dB(A)]

L 90 [dB(A)]

L 95 [dB(A)]

F3.2

Misura effettuata a 1 m dalla griglia afonica (mod. AFO AL

1) posta più a sud.

68.1 67.1 67.0

F4

Misura effettuata spostando il microfono all’interno

del capannone a 1 m dalle griglie di aerazione (mod. AFO

AL 1) con 1 forno fusorio in funzione.

76.5 75.3 75.1

Durante la post elaborazione delle misure non sono state rilevate componenti tonali o impulsive penalizzanti ai sensi del D.M. 16/03/98.

Si fa presente che sono state misurate tutte le griglie di aerazione presenti, con livelli similari a quelli riportati nelle misure F3.1 e F3.2 e che sono stati fissati in 67.5 dBA.

(26)

7. VALUTAZIONE RUMOROSITÀ INDOTTA: EMISSIONI, IMMISSIONI SONORE

L’emissione sonora ambientale riferibile all’attività della BRETON S.P.A. ed in particolare alla realizzazione degli interventi previsti nella Prima Fase Ampliamento Primo Stralcio è essenzialmente legata nel lato nord ai ventilatori dei sistemi di depolverazione e nel lato est alle torri evaporative e alle griglie di ventilazione, che trasmettono all’esterno il rumore dei forni fusori presente all’interno dell’edificio.

La misura F4 eseguita all’interno del nuovo edificio realizzato con un solo forno fusorio in funzione (livello pari a 76.5 dBA) sarà utilizzata per stimare il livello acustico all’interno dello stesso a seguito dell’attivazione di tutti e 5 i forni e l’emissione sonora conseguente tramite le griglie. La misura sarà utile poi, se confrontata con le misurazioni effettuate all’esterno a 1 m dalla griglia (es. F3.1 e F3.2), a stimare il livello di attenuazione reale offerto dalle griglie afoniche attualmente installate (modello AL 1 spessore 300 mm), che risulta dell’ordine di 9 dBA. Come anticipato al capitolo 5 tali griglie saranno potenziate con il modello AL 2 spessore 600 mm a seguito dell’installazione e attivazione di tutti e 5 i forni fusori.

Poiché non sono stati resi noti dati relativi alle emissioni sonore dei forni fusori localizzati all’interno dell’impianto, si è proceduto nel calcolo ad alcune schematizzazioni e semplificazioni nel seguito descritte.

Tramite il livello di pressione medio all’interno dell’edificio primo stralcio con 1 forno fusorio in funzione Lp1f

(misura F4), e note le caratteristiche geometriche e i coefficienti di assorbimento dei materiali delle superfici del capannone (e quindi dell’area di assorbimento equivalente A), è stato possibile stimare il livello di potenza sonora attribuibile LW1f a 1 forno tramite la formula per il campo riverberante

𝐿𝑤1𝑓= 𝐿𝑝1𝑓− 10 log (4 𝐴)

Con l’ipotesi che i 5 forni presentino lo stesso livello di potenza sonora Lw1f, con il procedimento inverso è stato calcolato quindi il livello Lp5f con 5 forni considerando le caratteristiche geometriche dell’edificio. I calcoli evidenziano un livello interno medio Lp5f di circa 83.5 dBA, con un incremento di 7 dBA rispetto allo stato di fatto.

Applicando ragionevolmente per le nuove griglie afoniche modello AL 2 una riduzione pari a 12 dBA si perviene ad un valore di livello di pressione sonora pari a 72.0 dBA a 1 m da ciascuna delle 6 griglie presenti.

Per il calcolo dei livelli sonori ai ricettori relativamente alle sole sorgenti di progetto è stato realizzato un modello acustico semplificato dell’area di progetto tramite software MithraSIG versione 5.3.2.20111. Si riportano nella tabella seguente i principali parametri di calcolo.

Algoritmo di calcolo Beam tracing

Parametri algoritmo Max 3 riflessioni + diffrazione laterale Metodo di calcolo Lw infrastrutture stradali NMPB 08 (non presenti)

Modello di propagazione ISO 9613-2

Temperatura / Umidità simulate 15°C / 70%

7.1. ANALISI LIVELLI PRESSO I RICETTORI

Si andranno ora a quantificare i livelli sonori ambientali riferibile all’attività della ditta BRETON S.P.A. nella configurazione di progetto presso i ricettori abitativi posti nelle vicinanze dello stabilimento ed in particolare presso la porzione est dello stesso dove sarà realizzato il nuovo ampliamento allo scopo di confrontarli con i limiti di legge applicabili alle aree in oggetto.

(27)

Il calcolo del livello equivalente LAeq,Tr sarà eseguito tramite media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo ai diversi tempi di osservazione e di attivazione delle sorgenti sonore riportati al capitolo 5, secondo la relazione seguente:

Si riportano nel seguito le ipotesi utilizzate a scopo cautelativo nei diversi calcoli effettuati:

▪ Modellizzazione delle sorgenti F1.1÷5 e F2.1÷5 come sorgenti di tipo puntuale assegnando un livello di potenza sonora calcolato sulla base delle misure F1.1 e F2;

▪ Modellizzazione delle 6 griglie di aerazione (sorgenti tipo F3) come sorgenti di tipo puntuale posizionate sul centro geometrico di ciascuna e aventi livello di potenza sonora LW stimata a partire dal livello di pressione sonora media interno Lp5f determinato come da paragrafo precedente, dalla superficie di ciascuna, pari a 17.2 m2, tenuto conto dell’attenuazione stimata per la griglia tipo AFO AL 2 pari a 13.2 dBA (valore cautelativo e derivato dall’attenuazione misurata su griglie AL1 esistenti);

▪ Ipotesi di emissione sonora uguale per tutte le griglie e di tipo costante e stazionaria sia durante il tempo di riferimento diurno sia durante il tempo di riferimento notturno;

▪ Calcolo del livello di immissione presso i ricettori considerando un livello del rumore di fondo per le aree in oggetto pari a 41.0 dBA nel periodo diurno e 36.0 dBA nel periodo notturno come ipotizzato nella valutazione previsionale;

▪ Altezza dal suolo punti ricettori pari a 1,5 m.

Vista 3D del modello semplificato realizzato

RS1

R3 RS2 RS6

R4

RS5

AMPLIAMENTO

(28)

Si riportano nella tabella seguente i livelli equivalenti di emissione presso i ricettori individuati nel tempo di riferimento DIURNO arrotondati a 0,5 dBA come prescritto dal D.M. 16/03/98 unitamente agli incrementi rispetto allo stato di fatto.

Ricettore Leq,TR DIURNO [dBA]

Incremento rispetto allo stato

di fatto [dBA]

Valore limite di emissione DIURNO

[dBA]

Rispetto limite

RS1 41.5 0.0 65.0 SI

RS2 42.0 0.0 65.0 SI

R3 44.0 + 0.5 65.0 SI

R4 40.0 0.0 65.0 SI

RS5 42.0 + 1.5 65.0 SI

RS6 32.0 + 6.0 55.0 SI

Si riportano nella tabella seguente i livelli equivalenti di emissione presso i ricettori individuati nel tempo di riferimento NOTTURNO arrotondati a 0,5 dBA come prescritto dal D.M. 16/03/98.

Ricettore

Leq,TR NOTTURNO

[dBA]

Incremento rispetto allo stato

di fatto [dBA]

Valore limite di emissione NOTTURNO

[dBA]

Rispetto limite

RS1 41.5 0.0 55.0 SI

RS2 42.0 0.0 55.0 SI

R3 44.0 + 0.5 55.0 SI

R4 40.0 0.0 55.0 SI

RS5 42.0 + 1.5 55.0 SI

RS6 32.0 + 6.0 45.0 SI

(29)

Tramite somma logaritmica dei livelli di rumore di fondo delle aree si possono stimare i livelli di immissione.

Si riportano nella tabella seguente i livelli di immissione DIURNI arrotondati a 0.5 dBA unitamente agli incrementi rispetto allo stato di fatto.

Ricettore Leq,TR DIURNO [dBA]

Incremento rispetto allo stato

di fatto [dBA]

Valore limite di immissione DIURNO [dBA]

Rispetto limite

RS1 44.0 0.0 70.0 SI

RS2 44.5 0.0 70.0 SI

R3 45.5 + 0.5 70.0 SI

R4 43.5 0.0 70.0 SI

RS5 44.5 + 0.5 70.0 SI

RS6 41.5 + 0.5 60.0 SI

Si riportano infine nella tabella seguente i livelli di immissione NOTTURNI arrotondati a 0.5 dBA.

Ricettore

Leq,TR NOTTURNO

[dBA]

Incremento rispetto allo stato

di fatto [dBA]

Valore limite di immissione NOTTURNO [dBA]

Rispetto limite

RS1 42.5 + 1.0 60.0 SI

RS2 43.0 + 1.0 60.0 SI

R3 44.5 + 1.0 60.0 SI

R4 41.5 + 1.5 60.0 SI

RS5 43.0 + 2.5 60.0 SI

RS6 37.5 + 1.0 50.0 SI

I livelli di emissione ed immissione sonora presso i ricettori indagati risultano essere rispettati in relazione ai limiti indicati dalla classificazione acustica comunale vigente.

(30)

8. CONSIDERAZIONI SUL RISPETTO DEL CRITERIO DIFFERENZIALE

La verifica del criterio limite differenziale viene condotta al fine di tutelare i ricettori sensibili posti nelle vicinanze dell’area oggetto di indagine tecnica. La verifica del criterio differenziale fa riferimento allo scenario con le condizioni operative più sfavorevoli in termini di emissioni sonore e contemporaneità delle stesse.

Lo scenario con i limiti maggiormente restrittivi fa riferimento al tempo di riferimento notturno, durante il quale sono attive tutti i 5 forni fusori e le relative sorgenti ausiliarie, ovvero torri evaporative e ventilatori.

La verifica in oggetto viene effettuata per i ricettori di tipo abitativo RS1, RS2, RS5 e RS6 per i quali vi è presenza di persone durante il periodo notturno (R3 e R4 sono edifici di attività di tipo industriale/magazzini) considerando lo scenario a finestre aperte e applicando una correzione di -3 dBA sia sul livello ambientale LA che sul livello residuo LR per tenere conto del passaggio delle onde sonore dall’esterno all’interno dell’abitazione tramite la forometria della finestra.

Per la verifica del differenziale si andrà a considerare il livello di massimo disturbo che corrisponde agli istanti di livello residuo minimo, che per l’area in oggetto possono essere considerati pari a 33 dBA in facciata.

La tabella che segue riporta la verifica durante il tempo di riferimento notturno eseguita per i ricettori considerati:

Ricettore

LA interno notturno

[dBA]

LR interno notturno

[dBA]

Applicabilità differenziale

LD [dBA]

RS1 39.0 30.0 NO (< 40.0) N.A.

RS2 39.4 30.0 NO (< 40.0) N.A.

RS5 39.7 30.0 NO (< 40.0) N.A.

RS6 32.6 30.0 NO (< 40.0) N.A.

Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del decreto ministeriale 04/11/1997:

▪ se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;

▪ se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

Come si evince dalle tabelle riportate al capitolo precedente, i livelli di immissione durante il tempo di riferimento diurno risultano inferiori a 50 dBA in facciata per cui il criterio differenziale risulta non applicabile anche durante il tempo di riferimento diurno.

(31)

9. CONCLUSIONI

La presente relazione tecnica è stata condotta al fine di analizzare l’impatto acustico ambientale previsionale dell’azienda BRETON S.P.A. presso la sede di Via Bassanese 6 - 31050 Vedelago (TV) a seguito della realizzazione degli interventi di completamento del sedime Prima Fase Ampliamento Primo Stralcio lato nord est che prevede l’attivazione di nr. 5 forni fusori e relative apparecchiature ausiliarie interne ed esterne.

La valutazione si è basata sull’analisi dei dati fonometrici relativi allo stato di fatto e da successivi calcoli previsionali che hanno tenuto conto dei presidi di contenimento delle emissioni sonore messi in atto dal progetto e consistenti in:

▪ Installazione di ventilatori in versione silenziata;

▪ Installazione di torri evaporative in versione silenziata;

▪ Installazione di griglie afoniche del tipo AFO AL 2 su tutte le griglie di aerazione del nuovo edificio;

▪ Chiusura di portoni e finestrature durante il tempo di riferimento notturno.

Alla luce di quanto emerso dalle analisi svolte, le emissioni ed immissioni sonore attribuibili alle attività della ditta BRETON S.P.A. presso la sede di Via Bassanese 6 - 31050 Vedelago (TV) nella configurazione di progetto risultano rispettare in via previsionale i valori limite dell’attuale classificazione acustica del territorio, nonché i valori limite differenziali durante entrambi i tempi di riferimento.

A opere realizzate si dovrà procedere con specifica valutazione di impatto acustico post operam in modo da verificare i livelli calcolati in via previsionale e indagare la presenza di eventuali componenti tonali o impulsive.

Si suggerisce infine, quando le condizioni di esercizio della produzione lo consentano, di procedere durante il periodo di fermo degli impianti con una campagna di misure di rumore ambientale presso le aree est e nord est con dello stabilimento, in modo da caratterizzare con maggiore precisione il rumore di fondo ed il rumore residuo effettivamente presente.

Vedelago, 10/09/2020

Ing. Emiliano Boniotto

Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 513, iscritto all’elenco ufficiale della regione Veneto ai sensi dell’art. 2, comma 6, 7 e 8 della legge 447/95.

iscritto all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA Secondo d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

(32)

10. ELENCO ALLEGATI

• Schede dei rilievi fonometrici (misura L1 da VIA_PO)

(33)

Data 27/07/2020

COORDINATE RILIEVO

Catena di Misura Fonometro integratore Svantek 977 matricola 36120

Classe di precisione 1

Latitudine 45°41'45.46"N

Longitudine 12° 0'53.96"E

Periodo di riferimento Diurno

Punto di misura

L1

Condizioni Meteo

Assenza di precipitazione.

Vento con velocità inferiore a 5 m/s

Report Diurno Globale Analisi Statistica Periodo Diurno

Leq [dB(A)] = 55.1 L01 56.4 [dB(A)]

L10 49.5 [dB(A)] L95 46.1 [dB(A)]

L90 46.1 [dB(A)]

L50 47.4 [dB(A)] L99 46.1 [dB(A)]

pag. 1/5

20

30 40 50 60 70 80 90

14:26:19 14:30:20 14:34:21 14:38:22 14:42:23 14:46:24 14:50:25 14:54:26 14:58:27 15:02:28 15:06:29 15:10:30 15:14:31 15:18:32 15:22:33 15:26:34 15:30:35 15:34:36 15:38:37 15:42:38 15:46:39 15:50:40 15:54:41 15:58:42 16:02:43 16:06:44 16:10:45 16:14:46 16:18:47 16:22:48 16:26:49 16:30:50 16:34:51 16:38:52 16:42:53 16:46:54 16:50:55 16:54:56 16:58:57 17:02:58 17:06:59 17:11:00 17:15:01 17:19:02 17:23:03 17:27:04 17:31:05 17:35:06 17:39:07 17:43:08 17:47:09 17:51:10 17:55:11 17:59:12 18:03:13 18:07:14 18:11:15 18:15:16 18:19:17 18:23:18 18:27:19 18:31:20 18:35:21 18:39:22 18:43:23 18:47:24 18:51:25 18:55:26 18:59:27 19:03:28 19:07:29 19:11:30 19:15:31 19:19:32 19:23:33 19:27:34 19:31:35 19:35:36 19:39:37 19:43:38 19:47:39 19:51:40 19:55:41 19:59:42 20:03:43 20:07:44 20:11:45 20:15:46 20:19:47 20:23:48 20:27:49 20:31:50 20:35:51 20:39:52 20:43:53 20:47:54 20:51:55 20:55:56 20:59:57 21:03:58 21:07:59 21:12:00 21:16:01 21:20:02 21:24:03 21:28:04 21:32:05 21:36:06 21:40:07 21:44:08 21:48:09 21:52:10 21:56:11

SPL[dBA] LAeq[dBA]

OPERAZIONI DI CARICO SERBATOIO OSSIGENO ESTERNO

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