MARCHE
Newsletter informa on line
documentazione delle autonomie locali n ° 427 del 27 maggio 2015 – anno IV
ELEZIONI REGIONALI 2015:
QUANDO E COME SI VOTA NELLE MARCHE I CANALI PER SEGUIRE LO SCRUTINIO
GIUNTA REGIONE MARCHE
Stampa e Comunicazione Istituzionale
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Si vota solo nella giornata di domenica 31 maggio 2015, dalle ore 7.00 alle 23.00 e il voto disgiunto è nullo.
Le indicazioni per esprimere correttamente il voto nella prossima tornata
elettorale per l’elezione del Consiglio e del presidente della Giunta regionale delle Marche sono riportate sul sito www.elezioni.marche.it e nel file allegato.
Curato dalla Regione, riporta la normativa, il procedimento, le informazioni, gli atti e le pubblicazioni elettorali. Sezioni dedicate sono riservate alle Prefetture e ai Comuni. Sul sito è possibile reperire anche i manifesti e le riproduzioni delle schede delle cinque circoscrizioni elettorali marchigiane, insieme ai dati delle precedenti elezioni (Regionali 2000 – 2005 -2010, Politiche 2008, Europee 2009).
Attraverso il sito, nella notte dello scrutinio elettorale (lo spoglio inizia alle ore 23.00 di domenica 31 maggio), i cittadini potranno seguire l’evoluzione dei dati in tempo elettorale e condividerli attraverso i principali social network (facebook, twitter, google, whatsapp).
Aggiornamenti saranno inoltre reperibili sul canale istituzionale
www.facebook.com/PaginaUfficialeRegioneMarche e sull’account ufficiale https://twitter.com/RegioneMarcheIT.
2
Le modalità di voto.
L’elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identificazione. Chi non ha la tessera elettorale o l’ ha smarrita, deve richiederla all’Ufficio elettorale del Comune di residenza.
L’elettore ha queste opportunità :
► può votare per una delle liste provinciali e per il candidato a presidente collegato alla lista votata;
► può votare solo per il candidato a presidente, senza alcun voto di lista. In questo caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della
coalizione alla quale il candidato a presidente votato è collegato; può votare solo per una lista provinciale. In tale caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a presidente collegato alla lista stessa.
► può inoltre esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, o il nome e cognome, di uno dei candidati a consigliere regionale compreso nella lista
provinciale votata.
► È nullo il voto disgiunto, cioè quello espresso a favore di una lista provinciale e di un candidato a presidente non collegato alla lista stessa.
Ancona, 25 maggio 2015
Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale di domenica 31 maggio 2015
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
A) VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E PER IL CANDIDATO A PRESIDENTE COLLEGATO
L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati a Presidente tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).
4
B) VOTO PER IL SOLO CANDIDATO A PRESIDENTE
L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato a Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a Presidente votato è collegato (articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 27/2004).
C) VOTO PER LA SOLA LISTA PROVINCIALE
Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato a Presidente collegato alla lista stessa (articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 27/2004).
6
D) VOTO DI PREFERENZA
L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati a Consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).
a) solo il cognome
LUNA
TIZIO
CAIO
a) nome e cognome